Articolo 8 della Legge 24 aprile 1967, n. 261
Articolo 7
Versione
31 maggio 1967
Art. 8.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 maggio 1967