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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6165/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STOCCO MARTA Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i SIg.ri e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Grantorto (PD) al n. 5 parte II^ serie
A anno 2014, disponendo le conseguenti annotazioni di Stato Civile;
b) disporre l'affidamento dei minori e in via super- Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre SI.ra , con collocamento della residenza Parte_1
1 presso l'abitazione della stessa, la quale potrà assumere da sola ogni decisione riguardante i minori, anche quelle di maggiore interesse quali ad esempio la salute e l'istruzione;
c) disporre che il padre SI. , non appena verranno meno le Controparte_1
misure restrittive della libertà personale ivi comprese quelle disposte nel gennaio
2021 dal G.I.P. del Tribuna-le di Padova, possa riprendere gradualmente a vedere i figli solo a seguito dello svolgimento con esito positivo dei percorsi di recupero indicati dai Servizi Sociali e secondo le modalità che verranno indicate da codesto Tribunale nel preminente interesse dei minori, in ogni caso in ambiente protetto;
d) disporre a carico del padre SI. l'obbligo di versare alla Controparte_1 madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €. 800,00 (€.
400,00 per ciascun figlio) a titolo di assegno di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in favore dei figli minori e Persona_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo
[...]
del Tribunale di Padova del 17.01.2017 per le spese straordinarie e le Linee guida del CNF del 29.11.2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa solo in caso di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], contraevano Controparte_1
matrimonio in data 29.11.2014 in Grantorto (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Grantorto (PD) al n. 5 parte II^ serie A anno 2014.
Dalla loro unione nascevano due figli, attualmente minorenni e rispettivamente di otto e dieci anni: il 04.07.2014 , C.F. , ed il Persona_1 C.F._1
23.08.2016 C.F. . Persona_2 C.F._2
2 Con sentenza n.352/2024 emessa il 23.01.2024 e pubblicata il 09.02.2024 e passata in giudicato nel procedimento rubricato al R.G. n. 7129/2020, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi.
In data 20.12.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
Il ricorso veniva notificato al convenuto il 23.1.25, a mani proprie.
All'udienza del 27.03.2025 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso, il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, nonché i dedotti episodi di violenza;
chiamata la ricorrente a concludere, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
****
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice (i provv. Provvisori risalgono al 14.5.21, come da sentenza di separazione).
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto ai provvedimenti inerenti ai figli minori si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre.
3 La ricorrente ha allegato diversi episodi di violenza che sono sfociati nella denuncia-querela (cfr. doc. 14 -15 -16 – 17) per i reati di maltrattamento perpetrati ai danni della stessa, in presenza dei figli minorenni, nonché nei confronti dei genitori della sig.ra ne è seguito il divieto di avvicinamento alla Parte_1
SI.ra ai luoghi dalla stessa frequentati ed ai di lei genitori, oltre al Parte_1
divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo doc. 22. Tali fatti devono ritenersi certamente ostativi ad una condivisione della responsabilità genitoriale da parte del resistente.
Il sig. , inoltre, è attualmente recluso presso la casa circondariale “Due CP_1
Palazzi” di Padova.
L'attrice ha sottolineato inoltre che il padre non ha mai contribuito economicamente al mantenimento dei figli, disattendendo quanto previsto dalla sentenza di separazione.
La contumacia nei procedimenti di famiglia, quando coinvolgono gli interessi dei figli minori, non è una condotta neutra, bensì può costituire indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte attrice può quindi ritenersi dimostrato ed è indice di carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori.
Deve quindi optarsi per l'affidamento super- esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto.
L'assenza della figura paterna comporta che solo l'affidamento esclusivo sia garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole;
l'affidamento condiviso risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per i
4 minori, alla luce della totale assenza di contatti e della costanza violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; infatti, il padre, stante la carenza dei rapporti con i figli, non appare più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3 c.c.) e non è più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
La residenza dei minori viene confermata presso la madre.
Quanto alle facoltà di visita, il padre potrà vederli, cessato lo stato di detenzione, a seguito dello svolgimento con esito positivo dei percorsi di recupero indicati dai
Servizi Sociali e secondo le modalità che gli stessi servizi riterranno adeguate.
3.
Quanto al mantenimento dei figli, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento.
La madre, onerata in via esclusiva dell'accudimento dei figli, svolge attività lavorativa quale operaia, percependo un reddito pari a circa € 1.200,00 mensili
(cfr. docc. 38 - 40); il sig. da maggio 2024 si trova in carcere, non svolge più CP_1
la propria attività lavorativa;
in passato, tuttavia, lavorava come autotrasportatore, percependo compensi molto superiori al reddito della moglie ed ha acquistato nell'aprile 2023 una macchina AUDI al prezzo di euro 38.500; al momento, il padre non produce reddito (la moglie neppure deduce che il marito lavori in carcere), ma potrebbe concorrere almeno in parte al mantenimento dei minori con le somme accantonate dal lavoro passato, alla luce del quale in sede di separazione
5 il tribunale aveva fissato come assegno di mantenimento la somma di euro 400 a figlio;
la perdita del lavoro, tuttavia, induce a ritenere congruo ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento del periodo della carcerazione ad euro 100 a figlio, che il padre dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017; al termine della carcerazione, l'assegno potrà essere nuovamente erogato nella somma mensile di euro 400 a figlio, considerato che il padre ha sempre lavorato come autotrasportatore, percependo un compenso mensile adeguato.
4.
Spese di lite
Considerato che la ricorrente ha chiesto la refusione delle spese di lite solo in caso di opposizione del marito, le spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 29.11.2014 in Grantorto Controparte_1
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Grantorto (PD) al n. 5 parte II^ serie A anno 2014;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) affida in via super-esclusiva i figli minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori
6 4) conferma la collocazione dei minori presso la madre e con facoltà per il padre di vederli, cessato lo stato di detenzione, a seguito dello svolgimento con esito positivo dei percorsi di recupero indicati dai
Servizi Sociali e secondo le modalità che gli stessi servizi riterranno adeguate;
5) pone a carico di , a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
l'obbligo di versare a la somma di € 100,00 a Parte_1
figlio durante la carcerazione e di euro 400 a figlio nel periodo successivo, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale;
6) spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente Cinzia Balletti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6165/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STOCCO MARTA Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i SIg.ri e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Grantorto (PD) al n. 5 parte II^ serie
A anno 2014, disponendo le conseguenti annotazioni di Stato Civile;
b) disporre l'affidamento dei minori e in via super- Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre SI.ra , con collocamento della residenza Parte_1
1 presso l'abitazione della stessa, la quale potrà assumere da sola ogni decisione riguardante i minori, anche quelle di maggiore interesse quali ad esempio la salute e l'istruzione;
c) disporre che il padre SI. , non appena verranno meno le Controparte_1
misure restrittive della libertà personale ivi comprese quelle disposte nel gennaio
2021 dal G.I.P. del Tribuna-le di Padova, possa riprendere gradualmente a vedere i figli solo a seguito dello svolgimento con esito positivo dei percorsi di recupero indicati dai Servizi Sociali e secondo le modalità che verranno indicate da codesto Tribunale nel preminente interesse dei minori, in ogni caso in ambiente protetto;
d) disporre a carico del padre SI. l'obbligo di versare alla Controparte_1 madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €. 800,00 (€.
400,00 per ciascun figlio) a titolo di assegno di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in favore dei figli minori e Persona_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo
[...]
del Tribunale di Padova del 17.01.2017 per le spese straordinarie e le Linee guida del CNF del 29.11.2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa solo in caso di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], contraevano Controparte_1
matrimonio in data 29.11.2014 in Grantorto (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Grantorto (PD) al n. 5 parte II^ serie A anno 2014.
Dalla loro unione nascevano due figli, attualmente minorenni e rispettivamente di otto e dieci anni: il 04.07.2014 , C.F. , ed il Persona_1 C.F._1
23.08.2016 C.F. . Persona_2 C.F._2
2 Con sentenza n.352/2024 emessa il 23.01.2024 e pubblicata il 09.02.2024 e passata in giudicato nel procedimento rubricato al R.G. n. 7129/2020, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi.
In data 20.12.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
Il ricorso veniva notificato al convenuto il 23.1.25, a mani proprie.
All'udienza del 27.03.2025 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso, il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, nonché i dedotti episodi di violenza;
chiamata la ricorrente a concludere, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
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1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice (i provv. Provvisori risalgono al 14.5.21, come da sentenza di separazione).
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto ai provvedimenti inerenti ai figli minori si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre.
3 La ricorrente ha allegato diversi episodi di violenza che sono sfociati nella denuncia-querela (cfr. doc. 14 -15 -16 – 17) per i reati di maltrattamento perpetrati ai danni della stessa, in presenza dei figli minorenni, nonché nei confronti dei genitori della sig.ra ne è seguito il divieto di avvicinamento alla Parte_1
SI.ra ai luoghi dalla stessa frequentati ed ai di lei genitori, oltre al Parte_1
divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo doc. 22. Tali fatti devono ritenersi certamente ostativi ad una condivisione della responsabilità genitoriale da parte del resistente.
Il sig. , inoltre, è attualmente recluso presso la casa circondariale “Due CP_1
Palazzi” di Padova.
L'attrice ha sottolineato inoltre che il padre non ha mai contribuito economicamente al mantenimento dei figli, disattendendo quanto previsto dalla sentenza di separazione.
La contumacia nei procedimenti di famiglia, quando coinvolgono gli interessi dei figli minori, non è una condotta neutra, bensì può costituire indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte attrice può quindi ritenersi dimostrato ed è indice di carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori.
Deve quindi optarsi per l'affidamento super- esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto.
L'assenza della figura paterna comporta che solo l'affidamento esclusivo sia garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole;
l'affidamento condiviso risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per i
4 minori, alla luce della totale assenza di contatti e della costanza violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; infatti, il padre, stante la carenza dei rapporti con i figli, non appare più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3 c.c.) e non è più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
La residenza dei minori viene confermata presso la madre.
Quanto alle facoltà di visita, il padre potrà vederli, cessato lo stato di detenzione, a seguito dello svolgimento con esito positivo dei percorsi di recupero indicati dai
Servizi Sociali e secondo le modalità che gli stessi servizi riterranno adeguate.
3.
Quanto al mantenimento dei figli, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento.
La madre, onerata in via esclusiva dell'accudimento dei figli, svolge attività lavorativa quale operaia, percependo un reddito pari a circa € 1.200,00 mensili
(cfr. docc. 38 - 40); il sig. da maggio 2024 si trova in carcere, non svolge più CP_1
la propria attività lavorativa;
in passato, tuttavia, lavorava come autotrasportatore, percependo compensi molto superiori al reddito della moglie ed ha acquistato nell'aprile 2023 una macchina AUDI al prezzo di euro 38.500; al momento, il padre non produce reddito (la moglie neppure deduce che il marito lavori in carcere), ma potrebbe concorrere almeno in parte al mantenimento dei minori con le somme accantonate dal lavoro passato, alla luce del quale in sede di separazione
5 il tribunale aveva fissato come assegno di mantenimento la somma di euro 400 a figlio;
la perdita del lavoro, tuttavia, induce a ritenere congruo ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento del periodo della carcerazione ad euro 100 a figlio, che il padre dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017; al termine della carcerazione, l'assegno potrà essere nuovamente erogato nella somma mensile di euro 400 a figlio, considerato che il padre ha sempre lavorato come autotrasportatore, percependo un compenso mensile adeguato.
4.
Spese di lite
Considerato che la ricorrente ha chiesto la refusione delle spese di lite solo in caso di opposizione del marito, le spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 29.11.2014 in Grantorto Controparte_1
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Grantorto (PD) al n. 5 parte II^ serie A anno 2014;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) affida in via super-esclusiva i figli minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori
6 4) conferma la collocazione dei minori presso la madre e con facoltà per il padre di vederli, cessato lo stato di detenzione, a seguito dello svolgimento con esito positivo dei percorsi di recupero indicati dai
Servizi Sociali e secondo le modalità che gli stessi servizi riterranno adeguate;
5) pone a carico di , a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
l'obbligo di versare a la somma di € 100,00 a Parte_1
figlio durante la carcerazione e di euro 400 a figlio nel periodo successivo, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale;
6) spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente Cinzia Balletti
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