CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29030 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS DA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NZ OR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29030 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 3 maggio 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto SO DE OL responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di SO;
osserva che nel decreto che dispone il giudizio vi era l'avvertimento che l'imputato, non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza, in violazione del disposto dell'art. 552 cod. proc. pen. che prevede, alla lettera d), l'avviso che, non comparendo, l'imputato viene giudicato in contumacia;
tale previsione, seppure forse in contrasto con la nuova disciplina introdotta con la legge n, 67 del 28 aprile 2014, non era stata modificata, e il mancato avviso costituiva causa di nullità della sentenza;
inoltre, l'imputato avrebbe avuto diritto anche all'estratto contumaciale della sentenza;
in ogni caso, prosegue il difensore, l'omesso intervento del legislatore sul testo dell'ad, 552 cod. proc. pen. presentava profili di illegittimità costituzionale e, di fatto, il Tribunale aveva mutato il codice di procedura penale senza un intervento né della Corte Costituzionale, né del legislatore. 1.2 Il difensore eccepisce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto che la condotta tenuta da SO configurava un mero inadempimento contrattuale. 1.3 Il difensore lamenta che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato la non gravità del fatto di reato, la mancanza di una personalità delinquenziale e la buona condotta processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A prescindere infatti da un difetto di coordinamento tra il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. e l'art. 552 cod. proc. pen. vigente all'epoca dei fatti, si deve ribadire che "Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che, il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata" (Sez.2, 36097 del 14/05/2014, Diodato e altri, Rv. 260354); in base alla legislazione vigente , 2 correttamente l'imputato era stato dichiarato assente, e non aveva quindi alcun diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza che ha evidenziato che non solo SO ha promesso in vendita un macchinario mai consegnato senza restituire la somma ricevuta, ma che si è presentato come un curatore fallimentare, o comunque un incaricato del Tribunale incaricato di vendere beni sottoposti a procedure esecutive, ponendo in essere quindi una serie di artifici e raggiri tali da non poter ritenere sussistente un mero inadempimento civilistico, ma integranti quel quid pluris richiesto per integrare il reato di truffa. 1.3 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, l'esclusione del beneficio risulta adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01): nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che i numerosi precedenti penali dell'imputato impedissero di riconoscere le attenuanti generiche, con motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NZ OR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29030 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 3 maggio 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto SO DE OL responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di SO;
osserva che nel decreto che dispone il giudizio vi era l'avvertimento che l'imputato, non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza, in violazione del disposto dell'art. 552 cod. proc. pen. che prevede, alla lettera d), l'avviso che, non comparendo, l'imputato viene giudicato in contumacia;
tale previsione, seppure forse in contrasto con la nuova disciplina introdotta con la legge n, 67 del 28 aprile 2014, non era stata modificata, e il mancato avviso costituiva causa di nullità della sentenza;
inoltre, l'imputato avrebbe avuto diritto anche all'estratto contumaciale della sentenza;
in ogni caso, prosegue il difensore, l'omesso intervento del legislatore sul testo dell'ad, 552 cod. proc. pen. presentava profili di illegittimità costituzionale e, di fatto, il Tribunale aveva mutato il codice di procedura penale senza un intervento né della Corte Costituzionale, né del legislatore. 1.2 Il difensore eccepisce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto che la condotta tenuta da SO configurava un mero inadempimento contrattuale. 1.3 Il difensore lamenta che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato la non gravità del fatto di reato, la mancanza di una personalità delinquenziale e la buona condotta processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A prescindere infatti da un difetto di coordinamento tra il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. e l'art. 552 cod. proc. pen. vigente all'epoca dei fatti, si deve ribadire che "Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che, il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata" (Sez.2, 36097 del 14/05/2014, Diodato e altri, Rv. 260354); in base alla legislazione vigente , 2 correttamente l'imputato era stato dichiarato assente, e non aveva quindi alcun diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza che ha evidenziato che non solo SO ha promesso in vendita un macchinario mai consegnato senza restituire la somma ricevuta, ma che si è presentato come un curatore fallimentare, o comunque un incaricato del Tribunale incaricato di vendere beni sottoposti a procedure esecutive, ponendo in essere quindi una serie di artifici e raggiri tali da non poter ritenere sussistente un mero inadempimento civilistico, ma integranti quel quid pluris richiesto per integrare il reato di truffa. 1.3 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, l'esclusione del beneficio risulta adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01): nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che i numerosi precedenti penali dell'imputato impedissero di riconoscere le attenuanti generiche, con motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2023