Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7951/2024, introdotta da
TRA
STI (AT), 09/06/1978), con il patrocinio dell'avv. BUONO Parte_1
ANNA MARIA;
E
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 10/12/1983), con il CP_1 patrocinio dell'avv. BUONO ANNA MARIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/09/2011 in
Roma (annotato nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto 01259, parte 1, serie 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. I coniugi vivranno separati mantenendo un comportamento di rispetto reciproco.
2. Il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, di proprietà di entrambi, Pt_1 asportando i propri effetti personali ed i documenti vari.
3. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni PE dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Roma in Via Gino Nais n. 48.
4. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alle salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il padre potrà trascorre con il figlio i seguenti periodi:
a. weekend alternati, dal sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 22.00, impegnandosi il sig. a riportare il figlio presso l'abitazione della madre. Entrambi Pt_1 i genitori derogheranno all'alternanza qualora fosse necessario per esigenze personali e lavorative;
c. durante le vacanze estive i genitori stabiliranno di volta in volta i giorni ed i periodi in cui il figlio sarà con loro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Le parti concordano che per i mesi di luglio ed agosto di ogni anno PE starà stabilmente con il padre ed il nonno paterno a FR (RM); d. i viaggi nazionali e all'estero del minore saranno ad esclusivo carico del genitore con cui viaggerà il figlio;
f. per le vacanze natalizie e pasquali i coniugi decideranno di volta i giorni in cui il figlio trascorrerà con loro tali periodi;
g. ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa della mamma e del papà. I genitori riconosceranno la necessità di confrontarsi e concordare sulle scelte afferenti alla cura e alla tutela della salute del minore. I genitori riconosceranno di avere il diritto-dovere di concordare le visite mediche e di essere edotti dall'altro genitore su modalità e tempi delle menzionate visite, e si impegnano a provvedere in tal senso. Il genitore collocatario si impegna a concordare previamente con l'altro genitore ogni visita medica non urgente relativa al minore ed ogni decisione che riguardi la scelta di scuole o ulteriori percorsi didattici (corsi di lingue straniere, corsi parascolastici e scolastici extracurriculari). In relazione alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
6. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 400,00 Pt_1 mensili (quattrocento/00) oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da versarsi sul c/c della madre entro il 5 di ogni mese, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Roma (anno 2014). Il sig. per i mesi di luglio ed agosto di ogni anno non verserà l'assegno di Pt_1 mantenimento per il figlio in quanto vivrà stabilmente con il padre ed il nonno PE paterno presso l'abitazione di FR (RM);
7. Ciascuno dei genitori contribuirà alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive del figlio, da concordarsi e documentarsi (protocollo sulle spese straordinarie del
Tribunale di Roma -anno 2014).
8. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere le sopraccitate somme per il Pt_1 mantenimento, fintanto che il figlio continuerà a vivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendenti.
9. Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la propria quota Parte_1 CP_1 di proprietà, pari al 50% dell'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 374, particella 14 sub. 51, Via Gino Nais n. 48, piano 4, interno 20, scala B, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 2, vani 5,5. In relazione all'immobile sopra descritto le parti dichiarano che:
• esso è pervenuto ai Sigg.ri e in forza di atto di Parte_1 CP_1 compravendita a rogito Notaio repertorio n. 75392, raccolta n. 19541 Persona_2 in data 28.04.2014, registrato presso l'Ufficio delle Entrate Roma 1 in data 05.05.2014 al n. 464 e trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio – Servizi Catastali in data 06.05.2014 con n. 32369.
• la cessione avviene mediante il corrispettivo della somma di denaro pari ad Euro Cont 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) e la sig.ra diverrà piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile. 10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 11. Le parti dovranno prestare il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e carta di identità del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare preventivamente l'intenzione di portare all'estero il minore per vacanze e tali viaggi dovranno essere preventivamente subordinati al consenso di entrambi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi STI (AT), Parte_1
09/06/1978) e (REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 10/12/1983), CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 08/09/2011 in Roma (annotato nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto 01259, parte 1, serie 03), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi