Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento 20.12.2024 prot. 282138, confermativo di quello (prot. 40561 del 22/2/2021) con il quale è stato disposto l’annullamento della patente di guida categoria B n.-OMISSIS-del 17/7/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino algerino, espone: - che, in data 15/6/2020, egli chiedeva alla Motorizzazione Civile di Genova, Sezione Coordinata di Imperia, la conversione della propria patente di guida algerina in patente di guida italiana; - che, all’esito dell’istanza, la MTCT di Imperia effettivamente rilasciava la patente cat. B n.-OMISSIS-del 17/7/2020; - che, tuttavia, con provvedimento prot. 40561 del 22/2/2021, la MTCT di Imperia, assumendo la falsità della patente algerina, disponeva l’annullamento d’ufficio della predetta patente di guida italiana, denunciando il fatto alla Procura della Repubblica; - che, non potendo accedere agli atti durante le indagini penali, egli non proponeva ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di annullamento; - che all’esito del processo penale scaturitone, il Tribunale di Imperia, con sentenza 22/11/2024, lo assolveva perché il fatto non sussiste, avendo accertato, in esito a CTU, l’originalità della patente algerina; - che egli presentava, in data 25/11/2024, istanza di riesame in autotutela del provvedimento prot. 40561 del 22/2/2021; - che, con provvedimento 20.12.2024 prot. 282138, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di Genova - Sezione Coordinata di Imperia l’ha invitato a presentare presso gli sportelli dell’ufficio domanda di conversione della patente di guida algerina.
Lamenta che, nelle more del procedimento penale, il requisito della residenza in Italia da meno di sei anni (requisito sussistente nel 2020, all’atto della prima istanza di conversione) non sussiste più, sicché la domanda di conversione sarebbe destinata ad essere rifiutata.
Impugna il provvedimento 20.12.2024 prot. 282138, confermativo di quello (prot. 40561 del 22/2/2021) con il quale è stato disposto l’annullamento della patente di guida categoria B n.-OMISSIS-del 17/7/2020 e, a sostegno del gravame, deduce un unico motivo di ricorso, così rubricato: vizio di legittimità - eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto – illegittima applicazione dell’art. 21-nonies ex l. 241/1990 e difetto di motivazione.
Posto che all’esito del procedimento penale si è accertata la genuinità della patente di guida algerina in possesso del ricorrente, la P.A. era tenuta a rivedere il proprio atto illegittimo, onde evitare che esso continuasse a spiegare i propri illegittimi effetti: nel caso di specie, la MTCT di Imperia ha invece confermato di fatto il proprio provvedimento, senza fornire alcuna motivazione circa l’opportunità di confermarlo.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso per manifesta tardività rispetto al provvedimento n. 40561 del 22/2/2021, con il quale è stato disposto l’annullamento della patente di guida -OMISSIS-.
Nel merito, il Ministero contesta che l’Amministrazione, a seguito dell’istanza presentata il 25.11.2024, non abbia esercitato il potere di autotutela e si sia limitata a confermare l’annullamento del 2021: poiché l’art. 136 del Codice della Strada prevede che la patente convertita sia ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, il ricorrente, piuttosto che agire in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto riconsegnare la propria patente algerina alla Motorizzazione di Genova sezione di Imperia.
In vista della pubblica udienza del 4 giugno 2025 – nella quale il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione – il ricorrente fa presente che, con provvedimento 22.4.2025, la Motorizzazione Civile di Genova - Sezione Coordinata di Imperia ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento n. 40561 del 22.2.2021, con efficacia a far data dal verbale di consegna all’ufficio della patente algerina, e ha emesso nuova patente di guida italiana in data 21.5.2025, sollecitando una pronuncia di dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed insistendo per la condanna alle spese di lite giusta il principio della soccombenza virtuale.
Il collegio non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, osserva invece che, salve le ipotesi normativamente stabilite di autotutela doverosa, il potere di autotutela è incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a. (Cons. di Stato, Sez. III, 6/2/2025, n. 924), e che, stante anche la natura di atto meramente confermativo della nota 20.12.2024, il ricorso avverso il provvedimento di annullamento della conversione è effettivamente tardivo, sicché sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.