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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3354/23
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3354 dell'anno 2023, avente ad oggetto: Appello Avverso sentenza del
Giudice di Pace n. 288/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni (R.G. n. 1023/2022), e vertente
Tra
, (C.F ), rappresentato e difeso dall' avv. Ilenia Savarese , presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Cava de' Tirreni (SA) alla via Vitale n. 2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
appellante
Contro
( ), rapp.ta e difesa, dall'avv. Michele Petrone presso il cui studio Controparte_1 C.F._2 in Cava de' Tirreni al Viale G. Marconi n.20, elettivamente domicilia e dall'avv. Marco Senatore, giusta procura in atti appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione, la Sig.ra adiva il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, convenendo in Controparte_1 giudizio l'odierno appellante, Sig. , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei Parte_1 danni occorsi al veicolo Smart (targato CZ 346 FP) di sua proprietà.
Secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice, il sinistro stradale si verificava in data 17 settembre
2019, intorno alle ore 00:30, quando il conducente mentre percorreva la SS 163 in direzione Vietri Pt_1 sul Mare (al km. 49), perdeva il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno, collidendo con il margine destro della carreggiata e provocando ingenti danni. Il costo per la riparazione del veicolo, come da preventivo ammontava a € 3.970,51, cui si aggiungeva la richiesta di un ulteriore importo di Parte_2
€ 500,00 a titolo di risarcimento per il fermo tecnico stimato in 10 giorni, la svalutazione del veicolo e i disagi connessi al trasporto e al ritiro dall'officina.
L'appellante, in data 24 settembre 2019, versava un acconto di € 500,00. Non sortivano invece alcun effetto le successive richieste di risarcimento e invito alla negoziazione recapitate al convenuto (datate 22.11.2019 e
28.09.2021). Incardinato il giudizio e completata la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni accoglieva integralmente la domanda attorea, condannando il Sig. al risarcimento dei danni e al Pt_1 pagamento delle spese processuali.
Con il proposto appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1. nullita' dell'atto di citazione e della sentenza di primo grado per difetto di notifica;
2. nullita' del procedimento di primo grado e pertanto della relativa sentenza per difetto di integrita' del contraddittorio necessario;
3. nullita' del procedimento di primo grado e della relativa sentenza per difetto di competenza territoriale dell' adita autorita' giudiziaria;
illogicita' e contraddittorieta' della sentenza;
carenza di responsabilita' dell' attore;
errata ricostruzione della dinamica;
avvenuto risarcimento del danno richiesta risarcitoria abnorme.
Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del
13 novembre 2025.
Sul Vizio di Notifica ex Art. 140 c.p.c. e la Nullità
Il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per vizio di notifica è fondato e deve essere accolto, con contestuale assorbimento di ogni altro motivo.
Risulta dagli atti che l'appellante aveva trasferito la propria residenza in Via Parisi, Cava de' Tirreni, il 17 gennaio 2022, mentre l'atto di citazione, notificato nell'aprile 2022, è stato eseguito in Via Dante Alighieri
(Cava de' Tirreni), indirizzo non più legalmente idoneo. pagina 3 di 5 Invero, la notifica ex art. 140 c.p.c. è validamente eseguita solo se l'Ufficiale Giudiziario, pur non trovando il destinatario, si reca nel luogo di effettiva residenza. Essendo la notifica avvenuta in un indirizzo anagraficamente superato, il procedimento speciale si è rivelato fallace. Tale errore ha impedito all'Appellante di ricevere la raccomandata informativa e di avere, in concreto, conoscenza del deposito dell'atto presso la Casa Comunale.
Il vizio di notifica ha determinato la contumacia dell' e la lesione irrimediabile del diritto di difesa, Pt_1 precludendogli l'esercizio delle facoltà processuali tipiche del primo grado (es. deduzioni istruttorie, eccezioni di merito e tempestiva costituzione).
Il vizio di cui sopra, a parere del Tribunale ha dunque precluso il regolare svolgimento del processo.
Ricorrono pertanto i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c.
Si rileva, per mera completezza, che l'eccezione di incompetenza territoriale non risulta fondata. Il certificato storico di residenza dimostra che l' risiedeva nel Comune di Cava de' Tirreni (sebbene Parte_3 in Via Parisi) al momento dell'instaurazione del giudizio. Pertanto, il Giudice di Pace adito era competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (foro generale del convenuto).
Sulle Altre Eccezioni
Gli ulteriori motivi di appello (difetto di contraddittorio, responsabilità e quantum del danno) rimangono assorbiti dalla declaratoria di nullità della sentenza e dovranno essere valutati e decisi dal Giudice di Pace, in contraddittorio pieno tra le parti.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3354/23 avverso la sentenza n. 288/23 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 visto l'art. 354 c.p.c..
1) dichiara la nullità della gravata sentenza;
2) assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice di primo grado;
3) Condanna l'Appellata alla rifusione delle spese processuali del presente grado Controparte_1 di appello in favore dell'Appellante , liquidate in € 852,00, oltre rimborso forfettario Parte_1
CPA ed IVA se dovute per legge
Così deciso in Nocera Inferiore, addì 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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