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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai consiglieri Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere rel. all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2287 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 e vertente
TRA
N. Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona del Curatore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Vittorio Minervini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n.
7. APPELLANTE E
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall' CP_2 C.F._2
Avv. Vincenzo Saccomanno ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Via Cola Di Rienzo n. 212 presso lo studio dell'avv. Leonardo Brasca APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4357/2021, pubblicata l'11 marzo 2021 e notificata il 29 marzo 2021
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - in via principale e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 4357/2021, resa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 74387/2018, pubblicata in data 11 marzo 2021 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nel giudizio
1 di primo grado e, segnatamente: «dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della massa del Fallimento della e con Parte_2 ogni conseguenza di legge l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 16/7/2014, a rogito del Notaio Dott.ssa di Luzzi (CS), Rep. Persona_1
686, Racc. 461 (doc. 7), trascritto in data 11/8/2014, reg. gen. 19355, reg. part. 15529, avente ad oggetto (salvo eventuali errori o omissioni) i seguenti beni e diritti, ivi meglio specificati: A. Diritti indivisi di 1/2 (un mezzo) sulle porzioni immobiliari riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Pietrafitta (CS), al foglio 2, particelle: - 471 subalterno 1, categoria C/2, classe 1, mq. 15, Rendita Euro 33,31, Via Riforma, piano S1; - 471 subalterno 6 (ex subalterno 2), categoria D/1, Rendita Euro 284,00, Via Riforma, piano: S1; - 471 subalterno 7 (ex subalterno 2), categoria C/2, classe 2, mq. 45, Rendita Euro 116,20, Via Riforma, piano: S1; - 471 subalterno 3, categoria C/2, classe 1, mq. 3, Rendita Euro 6,66, Via Riforma, piano:
1-S; - 471 subalterno 4, categoria A/3, classe U, vani 5,5, Rendita Euro 284,05, Via Riforma, piano: T;
- 471 subalterno 5, categoria A/3, classe U, vani 7,5, Rendita Euro 387,34, Via Riforma n. SN, piano: 1-2; B. Diritti indivisi di 1/9 (un nono) sulla porzione immobiliare riportata nel Catasto Terreni del Comune di Pedace (CS), al foglio 22, particelle: - 2, bosco ceduo, classe 3, ha 00.61.70, Reddito Dominicale Euro 3,19 e Reddito Agrario Euro 1,91; 31, pascolo, classe 2, ha 10.10.30, Reddito Dominicale Euro 78,27 e Reddito Agrario Euro 36,52; - 60, seminativo, classe 3, ha 05.06.10, Reddito Dominicale Euro 143,76 e Reddito Agrario Euro 65,34; - 62, bosco misto, classe U, ha 00.15.40, Reddito Dominicale € 1,11 e Reddito Agrario Euro 0,64; C. Diritti indivisi di 1/9 (un nono) sulla porzione immobiliare riportata nel Catasto Terreni del Comune di Aprigliano (CS), al foglio 6, particelle: - 5, pascolo arborato, classe 1, ha 00.08.50, Reddito Dominicale Euro 1,32 e Reddito Agrario Euro 0,61; - 10, seminativo arborato, classe 3, ha 00.05.90, Reddito Dominicale Euro 1,68 e Reddito Agrario Euro 0,61; - 11, castagneto da frutto, classe 3, ha 00.08.30, Reddito Dominicale Euro 0,60 e Reddito Agrario Euro 0,39; - 92, seminativo, classe 3, ha 00.02.80, Reddito Dominicale Euro 1,01 e Reddito Agrario Euro 0,43;
- 132, pascolo arborato, classe 2, ha 00.10.90, Reddito Dominicale Euro
1,13 e Reddito Agrario Euro 0,45; D. Piena proprietà sulle porzioni immobiliari riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo (CS), al foglio 1, particelle: - 1155 subalterno 5, zona censuaria
2, categoria C/2, classe U, mq. 55, Rendita Catastale Euro 170,43, località Piano La Donna SNC, piano: 2; - 1234 subalterno 3, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, mq. 21, Rendita Catastale Euro 47,72, località Piano La Donna SNC, piano: S1; E. Piena proprietà sulla porzione immobiliare riportata nel Catasto Terreni del Comune di Pietrafitta (CS), al
2 foglio 8, particelle: 521 (ex 516), vigneto, classe 2, ha 00.01.74, Reddito Dominicale Euro 0,72 e Reddito Agrario 0,54; - 514, uliveto, classe 3, ha 00.13.68, Reddito Dominicale Euro 2,47 e Reddito Agrario 2,83; - 518 (ex 512), seminativo arborato, classe 2, ha 00.02.34, Reddito Dominicale Euro 0,97 e Reddito Agrario 0,36; - 520 (ex 512), seminativo arborato, classe 2, ha 00.01.68, Reddito Dominicale Euro 0,69 e Reddito Agrario 0,26;
[...]
proprietà sulla quota sociale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila CP_3 virgola zero zero) corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società “ , con Parte_3 sede in Rende (CS), Lecco snc, capitale sociale Euro 10.000,00 CP_4 interamente versato ed esistente, iscritta nel Registro delle Imprese di Cosenza con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita Iva
e numero REA CS – 192370; - conseguentemente, ordinare P.IVA_2 ai competenti Conservatori dell'Agenzia del Territorio e del Registro delle Imprese di procedere, con esonero di ogni responsabilità, alle necessarie e consequenziali trascrizioni, annotazioni ed iscrizioni in favore del Fallimento Lombard Merchant S.p.a. e a danno dei convenuti, anche ai sensi degli artt. 2655 e 2470 c.c.. Con vittoria delle spese di lite, anche generali, e compensi professionali, da liquidarsi, rispettivamente, in favore dell'Erario, essendo il fallimento allo stato privo di fondi e per questo ammesso al gratuito patrocinio (v. ancora doc. 2) e con separato decreto, ex art. 83, comma 3 bis del d.p.r. 115/02 (testo unico in materia di spese di giustizia) in favore del sottoscritto legale, determinando detto compenso ai sensi del d.m. 55/14 (assumendo a tal fine quale valore della causa il valore del credito per la cui tutela si agisce in revocatoria)»;
Per gli appellati: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso, rigettare l'avverso appello perché inammissibile, ovvero perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata.- In subordine rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto poiché non sussistono i presupposti di credito vantati dall'attrice e perché, in ogni caso, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 16.07.2014 a rogito del Notaio , Rep. 686 Persona_1
Racc. 461 trascritto in data 11.08.2014, reg. gen. 19355 reg. part. 15529, non può essere revocato in quanto lo stesso non è stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare le ragioni creditorie della controparte.- Con ogni conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidare in favore dell'erario, atteso che i deducenti sono ammessi al patrocinio spese dello Stato e, con separato decreto ex art. 83, comma 3 bis d.p.r. 115/02, in favore del sottoscritto difensore.-“
3 MOTIVI DELLA DECISIONE La ha proposto appello Parte_4 avverso la sentenza n. 4357/2021 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dagli odierni appellati, ha rigettato la domanda attorea di revocatoria fallimentare dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato, in data 14.07.2014, da con il coniuge per i bisogni familiari, Controparte_1 CP_2 rilevando che la stessa era stata proposta in violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 69 bis L. Fall.
Con la decisione, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione dei convenuti e per l'effetto rigettava la domanda, previamente qualificando la domanda azionata come revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare, comunque soggetta ai termini ex art. 66 L.F. Inoltre, rilevava che, al momento della proposizione della stessa azione, era già spirato il termine di decadenza triennale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 69 bis L.F.
Con il gravame, la sentenza è attinta da tre motivi.
Con il primo motivo (pag. 16 atto di gravame), l'appellante lamenta come il primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato l'azione nei termini di azione revocatoria ordinaria promossa nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, mentre qui l'azione era stata promossa dal nella veste di Parte_1 un comune creditore - che aveva azionato il proprio credito risarcitorio nei confronti del - nei confronti di persone fisiche, al fine di ottenere Parte_5 la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo che ne aveva diminuito la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Con la conseguenza che l'azione doveva qualificarsi in termini di revocatoria ordinaria ex art. 2740 c.c., non applicandosi l'art. 66 LF., con la conseguenza che il termine di prescrizione aveva durata di cinque anni dalla data dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2903 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che anche laddove si ritenesse applicabile l'art. 66 L.F., la decadenza triennale dell'art. 69-bis non troverebbe applicazione, poiché l'azione resterebbe di natura “ordinaria”, soggetta quindi al solo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art 2903 c.c., con la conseguenza di ritenere tempestiva la azione proposta dallo stesso, in data 15 novembre 2018.
Entrambi i motivi di appello - che possono essere esaminati insieme per omogeneità di contenuto - sono infondati e devono pertanto essere respinti.
4 Nelle censure svolte non si ravvisano argomentazioni idonee a minare la prima decisione, la quale, in un contesto giurisprudenziale non univoco, si è correttamente uniformata all' importante arresto della Sezioni Unite dalla Cassazione n. 10233 /17 (successivamente confermata da numerose e recenti pronunce, v. ex pluribus Cass. n. 4777/2023) che ha definitivamente affermato la natura speciale dell'azione contemplata dall'art. 66 LF e dei correlativi termini decadenziali 69 bis L.F.
Tale orientamento è stato peraltro recepito e altresì fatta propria da questa Corte di Appello, con sentenza n. 1143/2024.
La sentenza n. 10233/17 della Cassazione, richiamata, come detto, dal giudice di primo grado su tale questione, mette in rilievo le peculiarità dell'azione ex art. 66 L.F. che, pur fondata sugli stessi presupposti di quella prevista dall'art. 2901 c.c., è caratterizzata dall'essere un'azione direttamente derivante dal fallimento che deve essere obbligatoriamente esercitata dal curatore fallimentare in quanto a tutela dell'interesse della massa dei creditori, e infatti impedisce la proposizione di autonome iniziative da parte dei creditori ed è esercitata davanti al Tribunale Fallimentare per aumentare la rapidità e l'efficacia della procedura.
In ragione di tali peculiarità, in base alla richiamata decisione della Cassazione, mentre l'azione di cui all'art. 2901 c.c. è soggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, quella di cui all'art. 66 L F. anche al termine di decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento di cui all'art. 69 bis c.p.c..
Tale tesi, dopo alcune pronunce della Cassazione di segno contrario, è stata da ultimo ribadita dalla recente sentenza n. 4777/2023, sia pure in occasione della risoluzione di una diversa questione, essendo stato affermato che “In tema di accertamento del passivo fallimentare, i termini decadenziali dettati dall'art. 69 bis l. fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) da parte del curatore non trovano applicazione nel caso in cui la revocatoria sia proposta in via di eccezione ai sensi dell'art. 95, comma 1, l. fall.” (Cass. n. 4777/2023, Rv. 666993 – 01).
Tale ultima sentenza ha ribadito, in particolare, che “Il curatore, rappresentando la massa dei creditori, non è il titolare del diritto di credito, ma è chiamato ad esercitare un potere in rappresentanza e nell'interesse della massa dei creditori del fallito. Questa differenza incide nella relativa disciplina, tanto che l'art. 66 legge fall. espressamente prevede la legittimazione ad agire del curatore, che può domandare che siano
5 dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal fallito in pregiudizio dei creditori anche secondo le norme del codice civile, e stabilisce che l'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare. Ne discende che il richiamo alla disciplina civilistica va necessariamente operato in termini di compatibilità con la specifica disciplina fallimentare.”
Inoltre, sempre la medesima sentenza ha precisato che “Infatti, poiché il curatore non è il titolare del diritto di credito non può ipotizzarsi nei suoi confronti la maturazione di un termine prescrizionale, come invece avviene per il creditore e cioè il soggetto che può agire ai sensi dell'articolo 2901 cod.civ. Dovendo invece il curatore esercitare un potere nell'interesse della massa, per scelta legislativa, la sua azione è stata assoggetta a termini processuali decadenziali. La scelta di commisurare uno dei due termini decadenziali sulla falsariga del termine prescrizionale ex art.2903 cod.civ. persegue l'evidente fine di uniformare, sul piano del risultato, il trattamento.”.
Non si condivide il diverso orientamento espresso pure in tempi relativamente recenti dalla Corte di Cassazione. In particolare, si ritiene insufficiente a sostenere l'inapplicabilità dell'art. 69 bis L.F. il dato letterale per cui ai sensi dell'art. 66 L.F. l'azione revocatoria ordinaria segue le regole del codice civile mentre l'art. 69 bis si riferisce alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge fallimentare. Nemmeno, per quanto sopra osservato, è condivisibile l'affermazione secondo cui sarebbe irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato (in questi termini Cass. n. 4244/2019).
Per quanto sopra osservato, si ritiene invece che la peculiarità dell'azione di cui all'art. 66 L.F. dell'essere una azione a tutela della massa giustifica l'assimilabilità, quanto ai termini di decadenza, alle revocatorie fallimentari in senso stretto di cui all'art. 67 L.F..
Nel caso in esame il termine triennale di decadenza deve ritenersi decorso, poiché la dichiarazione del fallimento è avvenuta con sentenza del 16/7/15, mentre la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta in data 15/11/18.
5. Passando quindi all'esame del primo motivo di appello, proprio la peculiarità dell'art. 66 L.F. di consentire l'esercizio di un'azione revocatoria a tutela della massa, porta a ritenere che tale norma si applichi anche alla fattispecie in esame, anche se il legittimato passivo non è la società fallita
6 ma l'amministratore della società in bonis, oltre alla moglie, contitolare del fondo patrimoniale costituito.
Difatti, il credito che si intende tutelare con l'azione revocatoria trova il suo presupposto nell'art. 146 L.F. che a sua volta consente al curatore fallimentare di proporre azione nei confronti dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 2393 e 2394 c.c., sempre al fine di tutelare l'interesse generale della massa dei creditori.
E quindi logico che l'azione revocatoria strumentale alla tutela del credito risarcitorio sia disciplinata dall'art. 66 L.F. e quindi sottoposta ai termini decadenziali di cui all'art. 69 bis L.F.
Ai rilievi svolti segue la conferma della prima decisione.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni affrontate sussistano valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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composta dai consiglieri Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere rel. all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2287 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 e vertente
TRA
N. Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona del Curatore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Vittorio Minervini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n.
7. APPELLANTE E
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall' CP_2 C.F._2
Avv. Vincenzo Saccomanno ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Via Cola Di Rienzo n. 212 presso lo studio dell'avv. Leonardo Brasca APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4357/2021, pubblicata l'11 marzo 2021 e notificata il 29 marzo 2021
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - in via principale e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 4357/2021, resa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 74387/2018, pubblicata in data 11 marzo 2021 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nel giudizio
1 di primo grado e, segnatamente: «dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della massa del Fallimento della e con Parte_2 ogni conseguenza di legge l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 16/7/2014, a rogito del Notaio Dott.ssa di Luzzi (CS), Rep. Persona_1
686, Racc. 461 (doc. 7), trascritto in data 11/8/2014, reg. gen. 19355, reg. part. 15529, avente ad oggetto (salvo eventuali errori o omissioni) i seguenti beni e diritti, ivi meglio specificati: A. Diritti indivisi di 1/2 (un mezzo) sulle porzioni immobiliari riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Pietrafitta (CS), al foglio 2, particelle: - 471 subalterno 1, categoria C/2, classe 1, mq. 15, Rendita Euro 33,31, Via Riforma, piano S1; - 471 subalterno 6 (ex subalterno 2), categoria D/1, Rendita Euro 284,00, Via Riforma, piano: S1; - 471 subalterno 7 (ex subalterno 2), categoria C/2, classe 2, mq. 45, Rendita Euro 116,20, Via Riforma, piano: S1; - 471 subalterno 3, categoria C/2, classe 1, mq. 3, Rendita Euro 6,66, Via Riforma, piano:
1-S; - 471 subalterno 4, categoria A/3, classe U, vani 5,5, Rendita Euro 284,05, Via Riforma, piano: T;
- 471 subalterno 5, categoria A/3, classe U, vani 7,5, Rendita Euro 387,34, Via Riforma n. SN, piano: 1-2; B. Diritti indivisi di 1/9 (un nono) sulla porzione immobiliare riportata nel Catasto Terreni del Comune di Pedace (CS), al foglio 22, particelle: - 2, bosco ceduo, classe 3, ha 00.61.70, Reddito Dominicale Euro 3,19 e Reddito Agrario Euro 1,91; 31, pascolo, classe 2, ha 10.10.30, Reddito Dominicale Euro 78,27 e Reddito Agrario Euro 36,52; - 60, seminativo, classe 3, ha 05.06.10, Reddito Dominicale Euro 143,76 e Reddito Agrario Euro 65,34; - 62, bosco misto, classe U, ha 00.15.40, Reddito Dominicale € 1,11 e Reddito Agrario Euro 0,64; C. Diritti indivisi di 1/9 (un nono) sulla porzione immobiliare riportata nel Catasto Terreni del Comune di Aprigliano (CS), al foglio 6, particelle: - 5, pascolo arborato, classe 1, ha 00.08.50, Reddito Dominicale Euro 1,32 e Reddito Agrario Euro 0,61; - 10, seminativo arborato, classe 3, ha 00.05.90, Reddito Dominicale Euro 1,68 e Reddito Agrario Euro 0,61; - 11, castagneto da frutto, classe 3, ha 00.08.30, Reddito Dominicale Euro 0,60 e Reddito Agrario Euro 0,39; - 92, seminativo, classe 3, ha 00.02.80, Reddito Dominicale Euro 1,01 e Reddito Agrario Euro 0,43;
- 132, pascolo arborato, classe 2, ha 00.10.90, Reddito Dominicale Euro
1,13 e Reddito Agrario Euro 0,45; D. Piena proprietà sulle porzioni immobiliari riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo (CS), al foglio 1, particelle: - 1155 subalterno 5, zona censuaria
2, categoria C/2, classe U, mq. 55, Rendita Catastale Euro 170,43, località Piano La Donna SNC, piano: 2; - 1234 subalterno 3, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, mq. 21, Rendita Catastale Euro 47,72, località Piano La Donna SNC, piano: S1; E. Piena proprietà sulla porzione immobiliare riportata nel Catasto Terreni del Comune di Pietrafitta (CS), al
2 foglio 8, particelle: 521 (ex 516), vigneto, classe 2, ha 00.01.74, Reddito Dominicale Euro 0,72 e Reddito Agrario 0,54; - 514, uliveto, classe 3, ha 00.13.68, Reddito Dominicale Euro 2,47 e Reddito Agrario 2,83; - 518 (ex 512), seminativo arborato, classe 2, ha 00.02.34, Reddito Dominicale Euro 0,97 e Reddito Agrario 0,36; - 520 (ex 512), seminativo arborato, classe 2, ha 00.01.68, Reddito Dominicale Euro 0,69 e Reddito Agrario 0,26;
[...]
proprietà sulla quota sociale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila CP_3 virgola zero zero) corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società “ , con Parte_3 sede in Rende (CS), Lecco snc, capitale sociale Euro 10.000,00 CP_4 interamente versato ed esistente, iscritta nel Registro delle Imprese di Cosenza con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita Iva
e numero REA CS – 192370; - conseguentemente, ordinare P.IVA_2 ai competenti Conservatori dell'Agenzia del Territorio e del Registro delle Imprese di procedere, con esonero di ogni responsabilità, alle necessarie e consequenziali trascrizioni, annotazioni ed iscrizioni in favore del Fallimento Lombard Merchant S.p.a. e a danno dei convenuti, anche ai sensi degli artt. 2655 e 2470 c.c.. Con vittoria delle spese di lite, anche generali, e compensi professionali, da liquidarsi, rispettivamente, in favore dell'Erario, essendo il fallimento allo stato privo di fondi e per questo ammesso al gratuito patrocinio (v. ancora doc. 2) e con separato decreto, ex art. 83, comma 3 bis del d.p.r. 115/02 (testo unico in materia di spese di giustizia) in favore del sottoscritto legale, determinando detto compenso ai sensi del d.m. 55/14 (assumendo a tal fine quale valore della causa il valore del credito per la cui tutela si agisce in revocatoria)»;
Per gli appellati: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso, rigettare l'avverso appello perché inammissibile, ovvero perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata.- In subordine rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto poiché non sussistono i presupposti di credito vantati dall'attrice e perché, in ogni caso, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 16.07.2014 a rogito del Notaio , Rep. 686 Persona_1
Racc. 461 trascritto in data 11.08.2014, reg. gen. 19355 reg. part. 15529, non può essere revocato in quanto lo stesso non è stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare le ragioni creditorie della controparte.- Con ogni conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidare in favore dell'erario, atteso che i deducenti sono ammessi al patrocinio spese dello Stato e, con separato decreto ex art. 83, comma 3 bis d.p.r. 115/02, in favore del sottoscritto difensore.-“
3 MOTIVI DELLA DECISIONE La ha proposto appello Parte_4 avverso la sentenza n. 4357/2021 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dagli odierni appellati, ha rigettato la domanda attorea di revocatoria fallimentare dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato, in data 14.07.2014, da con il coniuge per i bisogni familiari, Controparte_1 CP_2 rilevando che la stessa era stata proposta in violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 69 bis L. Fall.
Con la decisione, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione dei convenuti e per l'effetto rigettava la domanda, previamente qualificando la domanda azionata come revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare, comunque soggetta ai termini ex art. 66 L.F. Inoltre, rilevava che, al momento della proposizione della stessa azione, era già spirato il termine di decadenza triennale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 69 bis L.F.
Con il gravame, la sentenza è attinta da tre motivi.
Con il primo motivo (pag. 16 atto di gravame), l'appellante lamenta come il primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato l'azione nei termini di azione revocatoria ordinaria promossa nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, mentre qui l'azione era stata promossa dal nella veste di Parte_1 un comune creditore - che aveva azionato il proprio credito risarcitorio nei confronti del - nei confronti di persone fisiche, al fine di ottenere Parte_5 la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo che ne aveva diminuito la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Con la conseguenza che l'azione doveva qualificarsi in termini di revocatoria ordinaria ex art. 2740 c.c., non applicandosi l'art. 66 LF., con la conseguenza che il termine di prescrizione aveva durata di cinque anni dalla data dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2903 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che anche laddove si ritenesse applicabile l'art. 66 L.F., la decadenza triennale dell'art. 69-bis non troverebbe applicazione, poiché l'azione resterebbe di natura “ordinaria”, soggetta quindi al solo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art 2903 c.c., con la conseguenza di ritenere tempestiva la azione proposta dallo stesso, in data 15 novembre 2018.
Entrambi i motivi di appello - che possono essere esaminati insieme per omogeneità di contenuto - sono infondati e devono pertanto essere respinti.
4 Nelle censure svolte non si ravvisano argomentazioni idonee a minare la prima decisione, la quale, in un contesto giurisprudenziale non univoco, si è correttamente uniformata all' importante arresto della Sezioni Unite dalla Cassazione n. 10233 /17 (successivamente confermata da numerose e recenti pronunce, v. ex pluribus Cass. n. 4777/2023) che ha definitivamente affermato la natura speciale dell'azione contemplata dall'art. 66 LF e dei correlativi termini decadenziali 69 bis L.F.
Tale orientamento è stato peraltro recepito e altresì fatta propria da questa Corte di Appello, con sentenza n. 1143/2024.
La sentenza n. 10233/17 della Cassazione, richiamata, come detto, dal giudice di primo grado su tale questione, mette in rilievo le peculiarità dell'azione ex art. 66 L.F. che, pur fondata sugli stessi presupposti di quella prevista dall'art. 2901 c.c., è caratterizzata dall'essere un'azione direttamente derivante dal fallimento che deve essere obbligatoriamente esercitata dal curatore fallimentare in quanto a tutela dell'interesse della massa dei creditori, e infatti impedisce la proposizione di autonome iniziative da parte dei creditori ed è esercitata davanti al Tribunale Fallimentare per aumentare la rapidità e l'efficacia della procedura.
In ragione di tali peculiarità, in base alla richiamata decisione della Cassazione, mentre l'azione di cui all'art. 2901 c.c. è soggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, quella di cui all'art. 66 L F. anche al termine di decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento di cui all'art. 69 bis c.p.c..
Tale tesi, dopo alcune pronunce della Cassazione di segno contrario, è stata da ultimo ribadita dalla recente sentenza n. 4777/2023, sia pure in occasione della risoluzione di una diversa questione, essendo stato affermato che “In tema di accertamento del passivo fallimentare, i termini decadenziali dettati dall'art. 69 bis l. fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) da parte del curatore non trovano applicazione nel caso in cui la revocatoria sia proposta in via di eccezione ai sensi dell'art. 95, comma 1, l. fall.” (Cass. n. 4777/2023, Rv. 666993 – 01).
Tale ultima sentenza ha ribadito, in particolare, che “Il curatore, rappresentando la massa dei creditori, non è il titolare del diritto di credito, ma è chiamato ad esercitare un potere in rappresentanza e nell'interesse della massa dei creditori del fallito. Questa differenza incide nella relativa disciplina, tanto che l'art. 66 legge fall. espressamente prevede la legittimazione ad agire del curatore, che può domandare che siano
5 dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal fallito in pregiudizio dei creditori anche secondo le norme del codice civile, e stabilisce che l'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare. Ne discende che il richiamo alla disciplina civilistica va necessariamente operato in termini di compatibilità con la specifica disciplina fallimentare.”
Inoltre, sempre la medesima sentenza ha precisato che “Infatti, poiché il curatore non è il titolare del diritto di credito non può ipotizzarsi nei suoi confronti la maturazione di un termine prescrizionale, come invece avviene per il creditore e cioè il soggetto che può agire ai sensi dell'articolo 2901 cod.civ. Dovendo invece il curatore esercitare un potere nell'interesse della massa, per scelta legislativa, la sua azione è stata assoggetta a termini processuali decadenziali. La scelta di commisurare uno dei due termini decadenziali sulla falsariga del termine prescrizionale ex art.2903 cod.civ. persegue l'evidente fine di uniformare, sul piano del risultato, il trattamento.”.
Non si condivide il diverso orientamento espresso pure in tempi relativamente recenti dalla Corte di Cassazione. In particolare, si ritiene insufficiente a sostenere l'inapplicabilità dell'art. 69 bis L.F. il dato letterale per cui ai sensi dell'art. 66 L.F. l'azione revocatoria ordinaria segue le regole del codice civile mentre l'art. 69 bis si riferisce alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge fallimentare. Nemmeno, per quanto sopra osservato, è condivisibile l'affermazione secondo cui sarebbe irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato (in questi termini Cass. n. 4244/2019).
Per quanto sopra osservato, si ritiene invece che la peculiarità dell'azione di cui all'art. 66 L.F. dell'essere una azione a tutela della massa giustifica l'assimilabilità, quanto ai termini di decadenza, alle revocatorie fallimentari in senso stretto di cui all'art. 67 L.F..
Nel caso in esame il termine triennale di decadenza deve ritenersi decorso, poiché la dichiarazione del fallimento è avvenuta con sentenza del 16/7/15, mentre la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta in data 15/11/18.
5. Passando quindi all'esame del primo motivo di appello, proprio la peculiarità dell'art. 66 L.F. di consentire l'esercizio di un'azione revocatoria a tutela della massa, porta a ritenere che tale norma si applichi anche alla fattispecie in esame, anche se il legittimato passivo non è la società fallita
6 ma l'amministratore della società in bonis, oltre alla moglie, contitolare del fondo patrimoniale costituito.
Difatti, il credito che si intende tutelare con l'azione revocatoria trova il suo presupposto nell'art. 146 L.F. che a sua volta consente al curatore fallimentare di proporre azione nei confronti dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 2393 e 2394 c.c., sempre al fine di tutelare l'interesse generale della massa dei creditori.
E quindi logico che l'azione revocatoria strumentale alla tutela del credito risarcitorio sia disciplinata dall'art. 66 L.F. e quindi sottoposta ai termini decadenziali di cui all'art. 69 bis L.F.
Ai rilievi svolti segue la conferma della prima decisione.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni affrontate sussistano valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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