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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1034/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Ruggieri
appellante
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Teti
appellato nonché
(c.f.: ) CP_2 C.F._3
appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, pubblicata il 12 settembre 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, provvedere come appresso:
1. Accogliere lo spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 90/2023, pubblicata in data 12.09.2023, Tribunale Civile di Chieti, sez. dist. di Ortona:
- accertare e dichiarare che la procura irrevocabile a vendere e ad amministrare n.
54273 Repertorio e n. 24233 Raccolta, per Notar in data Persona_1
19.12.2007, è valida ed efficace per i motivi suesposti;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la revoca della procura irrevocabile posta in essere per notar è invalida/inefficace e per l'effetto annullarla. Persona_2
Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato costituito, in note di precisazione delle conclusioni del
28.03.2024:
“l'Ecc.ma Corte di Appello voglia , per i motivi tutti esposti, ribadendo l'eccezione di difetto di ius postulandi per mancanza di procura speciale per la lite, come eccepito in sede di costituzione, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, l'appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze anche secondo il disposto della Corte di cassazione – sez. civile -1 , ordinanza n.
pag. 2/11 11930/2018 depositata il 16 maggio per l'attività processuale posta in essere senza procura ( è in atti solo la procura depositata il 16.1.2023 con la comparsa di costituzione in prime cure - cfr doc 1 – senza allegazione degli atti di parte del giudizio di primo grado definito con la sentenza impugnata, non attestata).
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello ritenga ammissibile e procedibile l'avversa impugnativa, conclude per il rigetto dell'appello, CP_1 infondato in fatto ed in diritto, richiamando all'uopo, i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello, nonchè il contenuto dei propri scritti difensivi di prime cure ( atto di citazione, memorie istruttorie , note di trattazione scritta 31.1.2023,
17.5.2023 e 6.9.2023 , deduzioni e produzioni tutte, il cui contenuto si abbia qui per integralmente richiamato e ritrascritto) richiamando le conclusioni rassegnate in prime cure, sia di merito e dichiarate assorbite, come da atto di citazione che qui si abbiano per riportate e ritrascritte, che in via istruttoria, in particolare come da memorie ex art
183 n 2 cpc, allegate in atti e qui richiamate. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, anche ex art 96 cpc”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 90/2023 pubblicata in data 12.09.2023 il
Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, rigettava la domanda proposta da CP_1 nei confronti di e volta all'accertamento
[...] CP_2 Parte_1
della nullità del contratto preliminare di vendita degli immobili siti in Vacri contrada
Porcareccia e accoglieva la domanda di annullamento del predetto contratto ai sensi dell'art. 1395 c.c., condannando parte convenuta al pagamento delle spese in favore di parte attrice.
1.1 A fondamento della domanda, deduceva che aveva stipulato un Parte_1
contratto preliminare di vendita in favore di se stesso di alcuni immobili di proprietà dell'attore, in forza di una procura conferita da quest'ultimo con atto notarile del
19.12.2007 ad entrambi i convenuti, e che tale contratto preliminare doveva qualificarsi nullo per mancata indicazione del prezzo, in quanto all'art. 2 faceva genericamente pag. 3/11 riferimento al prezzo di mercato. Invocava, inoltre, l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1395 c.c., in quanto, pur essendoci l'autorizzazione a stipulare il contratto con se stesso, non vi era la predeterminazione del prezzo, con conseguente sussistenza del conflitto di interessi. Chiedeva, infine, in via subordinata, l'accertamento dell'avvenuta revoca della procura avvenuta con atto del 07.09.2022.
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo l'inefficacia della revoca Parte_1 della procura, in quanto conferita anche nell'interesse del rappresentante, che era quello di evitare la vendita dell'immobile in cui il convenuto viveva, contestando l'eccezione di nullità, potendo il prezzo essere determinato ai sensi dell'art. 1474 c.c. e deducendo l'insussistenza, in concreto, del conflitto di interessi.
1.3 Non si costituiva in giudizio CP_2
1.4 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva infondata la domanda di nullità e fondata quella di annullamento del contratto.
2.1 In particolare, reputava, in primo luogo infondata la domanda di accertamento della nullità per mancata indicazione del prezzo rilevando che la clausola di cui all'art. 2 del contratto, pur non indicando espressamente il prezzo, individuava il criterio per determinarlo, facendo riferimento ai valori di mercato, per cui in un eventuale giudizio di esecuzione in forma specifica, il prezzo poteva essere determinato, eventualmente facendo ricorso ad una consulenza tecnica che individuava il prezzo di mercato.
Riteneva fondata, invece, la domanda di annullamento rilevando che l'invalidità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. è scongiurata nelle due ipotesi dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto, ma che l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad pag. 4/11 assicurare la tutela del rappresentato, per cui tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro, alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita. Evidenziava, quindi, che, nel caso di specie, l'atto notarile del
19.12.2007 faceva riferimento al prezzo che vorrà stabilire il rappresentante, per cui in virtù dei richiamati principi, anche in presenza dell'autorizzazione alla stipula del contratto con se stesso, l'azione di annullamento risultava fondata.
Da ultimo, in virtù dell'annullamento, riteneva assorbita la domanda di accertamento dell'avvenuta revoca della procura conferita dall'attore al convenuto, in quanto proposta in via subordinata, ed in ogni caso osservava che tale revoca era irrilevante ai fini del contratto oggetto di causa, in quanto intervenuta successivamente alla stipula del preliminare.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
sulla base di un unico motivo di gravame:
[...]
3.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Vizio di infra-petizione per mancato esame della domanda fondata sulla dedotta invalidità della revoca della procura irrevocabile a vendere.
Con tale motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. per vizio di infra-petizione, eccependo l'omessa pronuncia in ordine alla dedotta invalidità della revoca della procura irrevocabile a vendere. In particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla domanda dell'attore e odierno appellato di cui al motivo 4) dell'atto di citazione di primo grado, pronunciando solo l'annullamento della promessa di vendita effettuata da in ragione della procura irrevocabile a vendere poi revocata. Parte_1
4. Si è costituito in giudizio l'appellato contestando le avverse CP_1 argomentazioni e pretese, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
pag. 5/11 In particolare, ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di legittimazione e difetto di interesse a proporre gravame in ordine a domande proposte in primo grado dall'attrice e odierna appellata e asseritamente non oggetto di espressa pronuncia da parte del primo giudice. Ha inoltre eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità, deducendo il difetto di ius postulandi per avere l'appellante utilizzato ai fini dell'impugnativa de qua la procura del primo grado, priva di elementi utili alla individuazione della controversia per la quale era stata rilasciata e assolutamente non valida per l'appello. Da ultimo, ha dedotto l'improcedibilità dell'appello per l'omessa allegazione della sentenza impugnata redatta in formato digitale con attestazione della cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data ed il conseguente numero di pubblicazione, nonché per l'omessa allegazione della sentenza notificata via pec e della relativa relata.
5. L'intestata Corte, rilevato che parte della causa in primo grado risultava essere stata anche rimasta in tale sede contumace, considerato che si verte in CP_2
ipotesi di litisconsorzio processuale tra tutte le parti presenti in primo grado, con ordinanza del 25.06.2024 rimetteva la causa sul ruolo ed ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
6. Ritualmente citata, non si costituiva in giudizio l'appellata CP_2
7. Motivi della decisione.
7.1 In via preliminare, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata CP_2
7.2 Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi, in quanto asseritamente mancante di valida procura ai fini del giudizio d'impugnazione. Ed invero, contrariamente a quanto assunto dall'appellata, la procura alle liti depositata in data 20.10.2023, debitamente sottoscritta, risulta essere perfettamente valida ai fini del presente giudizio, atteso che nella stessa il conferisce i più ampi poteri e facoltà al nominato legale laddove Parte_1
“nomina procuratore alla lite l'avv. Vittorio Ruggieri e per l'effetto l'autorizza a rappresentarlo e difenderlo nella controversia attiva o passiva, iniziata o da iniziare, a
pag. 6/11 cognizione ordinaria o speciale, anche di natura cautelare, compresi i procedimenti esecutivi, in ogni fase e grado, dinanzi a qualsiasi Magistratura civile della Repubblica
e dinanzi a qualunque collegio arbitrale, di conciliazione o mediazione. Conferisce quindi al nominato procuratore ogni più ampia facoltà necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di transigere e conciliare liti, chiamare o intervenire in causa, proporre impugnazioni e resistere alle stesse, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori e farsi sostituire”.
7.3Sempre in via preliminare, infondata appare essere l'eccezione di improcedibilità dell'appello per omesso deposito della sentenza impugnata pubblicata e notificata, unitamente alla relativa relata, atteso che risultano allegati in atti da parte dell'appellante la sentenza impugnata, la relata di notifica e la notifica dell'appello.
In ogni caso, di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 20849/2021, pubblicata il
21 luglio 2021, pronunciandosi sull'improcedibilità o meno dell'appello nel caso in cui l'appellante non deposita nel fascicolo processuale la copia della sentenza impugnata, ha rammentato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, tuttavia, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti, come nel caso di specie.
7.4 Fondata, invece, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ad impugnare da parte dell'appellante.
Al riguardo, si osserva che, posto che l'attore e odierno appellato, come chiaramente desumibile dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado, ha proposto domande in via principale ed in via subordinata, l'odierno appellante costituendosi in giudizio, ha chiesto esclusivamente il rigetto delle Parte_1
avverse pretese, senza proporre domanda riconvenzionale, per cui non è evidentemente pag. 7/11 legittimato a sollevare in appello il vizio di omessa pronuncia su domande asseritamente non decise dal primo giudice proposte dall'appellato nei propri confronti.
Deve infatti rilevarsi che la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, le quali non risultano impugnate dall'odierno appellante. La gravata decisione ha annullato il contratto preliminare in questione ai sensi dell'art 1395 c.c. per mancanza, nella procura, degli elementi necessari ad assicurare la tutela del rappresentato e la statuizione sul punto non è stata impugnata con conseguente passaggio in giudicato della stessa e inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante difetta chiaramente di un interesse concreto e specifico all'impugnazione, non potendo ricevere alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del gravame. Ed infatti, “Qualora la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione”
(cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 6854/2018). Pertanto, “tale statuizione del giudice di primo grado non è stata oggetto di censura ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata che, in quanto non oggetto di impugnazione, priva di interesse il ricorrente dall'esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura” (Cass., Sez. V, 24 ottobre
2023, n. 29542; Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile
2017, n. 9752).
7.5 L'appello, in ogni caso, è infondato.
L'appellante eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo il vizio di omessa pronuncia per infra-petizione. Assume, in particolare, che il primo giudice non si sarebbe pronunciato espressamente sulla domanda di accertamento dell'avvenuta revoca della procura avvenuta con atto del 07.09.2022, dichiarando solo l'annullamento della promessa di vendita in ragione della procura irrevocabile a vendere poi revocata.
pag. 8/11 Al riguardo, giova rammentare che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Del resto, la Suprema Corte, in continuità con il proprio consolidato orientamento dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha ancora di recente ribadito i confini del vizio di omessa pronuncia affermando che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. n.
11319/2022; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 20718/2018). In senso conforme, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Civ. Sez. V n. 2153/2020). Ed ancora, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni” ((in tal senso Cass. nn.
33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013).
Nel caso di specie, l'impugnata sentenza è pervenuta evidentemente ad una pronuncia di rigetto implicito nella parte in cui, accogliendo la domanda principale di annullamento del contratto ex art. 1395 c.c., per la rilevata mancanza nella procura degli elementi pag. 9/11 necessari ad assicurare la tutela del rappresentato, ha implicitamente disatteso la prospettazione attorea sviluppata in via subordinata e basata sull'argomentazione dell'inefficacia e/o nullità e/o annullamento del contratto preliminare oggetto di causa per via dell'avvenuta revoca della procura avvenuta con atto del 07.09.2022, ritenendo di assorbire la relativa domanda “in quanto proposta in subordine” e reputando in ogni caso tale revoca “irrilevante ai fini del contratto oggetto di causa, in quanto è intervenuta successivamente alla stipula del preliminare”.
Deve pertanto escludersi, comunque, la dedotta omessa pronuncia.
7.6 Inammissibile risulta essere, inoltre, la domanda, formulata dall'appellante nella comparsa conclusionale depositata in data 24.04.2024, di accertamento e dichiarazione di invalidità e/o inefficacia della procura irrevocabile e, per l'effetto, di annullamento della medesima, in quanto trattasi di domanda mai formulata nel corso del primo grado di giudizio e, dunque, in contrasto con l'art. 345 comma 2 c.c., in merito al divieto dei nova in appello.
8. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione proprio delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, vanno poste a carico dell'appellante Parte_1
alla luce della sua soccombenza.
[...]
10. Le considerazioni che precedono inducono inoltre la Corte a ritenere ricorrente, nel caso di specie, l'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto il gravame risulta proposto con la evidente consapevolezza della sua infondatezza, non avendo l'appellante impugnato entrambe le ragioni di giudizio che autonomamente fondavano la decisione e quindi andando incontro ad un giudizio di inammissibilità dello stesso.
11. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto pag. 10/11 un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, pubblicata il 12 settembre
2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
6.946,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante a pagare all'appellato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la somma di € 5.000,00;
4) dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Coccoli
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1034/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Ruggieri
appellante
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Teti
appellato nonché
(c.f.: ) CP_2 C.F._3
appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, pubblicata il 12 settembre 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, provvedere come appresso:
1. Accogliere lo spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 90/2023, pubblicata in data 12.09.2023, Tribunale Civile di Chieti, sez. dist. di Ortona:
- accertare e dichiarare che la procura irrevocabile a vendere e ad amministrare n.
54273 Repertorio e n. 24233 Raccolta, per Notar in data Persona_1
19.12.2007, è valida ed efficace per i motivi suesposti;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la revoca della procura irrevocabile posta in essere per notar è invalida/inefficace e per l'effetto annullarla. Persona_2
Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato costituito, in note di precisazione delle conclusioni del
28.03.2024:
“l'Ecc.ma Corte di Appello voglia , per i motivi tutti esposti, ribadendo l'eccezione di difetto di ius postulandi per mancanza di procura speciale per la lite, come eccepito in sede di costituzione, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, l'appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze anche secondo il disposto della Corte di cassazione – sez. civile -1 , ordinanza n.
pag. 2/11 11930/2018 depositata il 16 maggio per l'attività processuale posta in essere senza procura ( è in atti solo la procura depositata il 16.1.2023 con la comparsa di costituzione in prime cure - cfr doc 1 – senza allegazione degli atti di parte del giudizio di primo grado definito con la sentenza impugnata, non attestata).
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello ritenga ammissibile e procedibile l'avversa impugnativa, conclude per il rigetto dell'appello, CP_1 infondato in fatto ed in diritto, richiamando all'uopo, i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello, nonchè il contenuto dei propri scritti difensivi di prime cure ( atto di citazione, memorie istruttorie , note di trattazione scritta 31.1.2023,
17.5.2023 e 6.9.2023 , deduzioni e produzioni tutte, il cui contenuto si abbia qui per integralmente richiamato e ritrascritto) richiamando le conclusioni rassegnate in prime cure, sia di merito e dichiarate assorbite, come da atto di citazione che qui si abbiano per riportate e ritrascritte, che in via istruttoria, in particolare come da memorie ex art
183 n 2 cpc, allegate in atti e qui richiamate. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, anche ex art 96 cpc”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 90/2023 pubblicata in data 12.09.2023 il
Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, rigettava la domanda proposta da CP_1 nei confronti di e volta all'accertamento
[...] CP_2 Parte_1
della nullità del contratto preliminare di vendita degli immobili siti in Vacri contrada
Porcareccia e accoglieva la domanda di annullamento del predetto contratto ai sensi dell'art. 1395 c.c., condannando parte convenuta al pagamento delle spese in favore di parte attrice.
1.1 A fondamento della domanda, deduceva che aveva stipulato un Parte_1
contratto preliminare di vendita in favore di se stesso di alcuni immobili di proprietà dell'attore, in forza di una procura conferita da quest'ultimo con atto notarile del
19.12.2007 ad entrambi i convenuti, e che tale contratto preliminare doveva qualificarsi nullo per mancata indicazione del prezzo, in quanto all'art. 2 faceva genericamente pag. 3/11 riferimento al prezzo di mercato. Invocava, inoltre, l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1395 c.c., in quanto, pur essendoci l'autorizzazione a stipulare il contratto con se stesso, non vi era la predeterminazione del prezzo, con conseguente sussistenza del conflitto di interessi. Chiedeva, infine, in via subordinata, l'accertamento dell'avvenuta revoca della procura avvenuta con atto del 07.09.2022.
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo l'inefficacia della revoca Parte_1 della procura, in quanto conferita anche nell'interesse del rappresentante, che era quello di evitare la vendita dell'immobile in cui il convenuto viveva, contestando l'eccezione di nullità, potendo il prezzo essere determinato ai sensi dell'art. 1474 c.c. e deducendo l'insussistenza, in concreto, del conflitto di interessi.
1.3 Non si costituiva in giudizio CP_2
1.4 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva infondata la domanda di nullità e fondata quella di annullamento del contratto.
2.1 In particolare, reputava, in primo luogo infondata la domanda di accertamento della nullità per mancata indicazione del prezzo rilevando che la clausola di cui all'art. 2 del contratto, pur non indicando espressamente il prezzo, individuava il criterio per determinarlo, facendo riferimento ai valori di mercato, per cui in un eventuale giudizio di esecuzione in forma specifica, il prezzo poteva essere determinato, eventualmente facendo ricorso ad una consulenza tecnica che individuava il prezzo di mercato.
Riteneva fondata, invece, la domanda di annullamento rilevando che l'invalidità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. è scongiurata nelle due ipotesi dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto, ma che l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad pag. 4/11 assicurare la tutela del rappresentato, per cui tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro, alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita. Evidenziava, quindi, che, nel caso di specie, l'atto notarile del
19.12.2007 faceva riferimento al prezzo che vorrà stabilire il rappresentante, per cui in virtù dei richiamati principi, anche in presenza dell'autorizzazione alla stipula del contratto con se stesso, l'azione di annullamento risultava fondata.
Da ultimo, in virtù dell'annullamento, riteneva assorbita la domanda di accertamento dell'avvenuta revoca della procura conferita dall'attore al convenuto, in quanto proposta in via subordinata, ed in ogni caso osservava che tale revoca era irrilevante ai fini del contratto oggetto di causa, in quanto intervenuta successivamente alla stipula del preliminare.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
sulla base di un unico motivo di gravame:
[...]
3.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Vizio di infra-petizione per mancato esame della domanda fondata sulla dedotta invalidità della revoca della procura irrevocabile a vendere.
Con tale motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. per vizio di infra-petizione, eccependo l'omessa pronuncia in ordine alla dedotta invalidità della revoca della procura irrevocabile a vendere. In particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla domanda dell'attore e odierno appellato di cui al motivo 4) dell'atto di citazione di primo grado, pronunciando solo l'annullamento della promessa di vendita effettuata da in ragione della procura irrevocabile a vendere poi revocata. Parte_1
4. Si è costituito in giudizio l'appellato contestando le avverse CP_1 argomentazioni e pretese, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
pag. 5/11 In particolare, ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di legittimazione e difetto di interesse a proporre gravame in ordine a domande proposte in primo grado dall'attrice e odierna appellata e asseritamente non oggetto di espressa pronuncia da parte del primo giudice. Ha inoltre eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità, deducendo il difetto di ius postulandi per avere l'appellante utilizzato ai fini dell'impugnativa de qua la procura del primo grado, priva di elementi utili alla individuazione della controversia per la quale era stata rilasciata e assolutamente non valida per l'appello. Da ultimo, ha dedotto l'improcedibilità dell'appello per l'omessa allegazione della sentenza impugnata redatta in formato digitale con attestazione della cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data ed il conseguente numero di pubblicazione, nonché per l'omessa allegazione della sentenza notificata via pec e della relativa relata.
5. L'intestata Corte, rilevato che parte della causa in primo grado risultava essere stata anche rimasta in tale sede contumace, considerato che si verte in CP_2
ipotesi di litisconsorzio processuale tra tutte le parti presenti in primo grado, con ordinanza del 25.06.2024 rimetteva la causa sul ruolo ed ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
6. Ritualmente citata, non si costituiva in giudizio l'appellata CP_2
7. Motivi della decisione.
7.1 In via preliminare, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata CP_2
7.2 Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi, in quanto asseritamente mancante di valida procura ai fini del giudizio d'impugnazione. Ed invero, contrariamente a quanto assunto dall'appellata, la procura alle liti depositata in data 20.10.2023, debitamente sottoscritta, risulta essere perfettamente valida ai fini del presente giudizio, atteso che nella stessa il conferisce i più ampi poteri e facoltà al nominato legale laddove Parte_1
“nomina procuratore alla lite l'avv. Vittorio Ruggieri e per l'effetto l'autorizza a rappresentarlo e difenderlo nella controversia attiva o passiva, iniziata o da iniziare, a
pag. 6/11 cognizione ordinaria o speciale, anche di natura cautelare, compresi i procedimenti esecutivi, in ogni fase e grado, dinanzi a qualsiasi Magistratura civile della Repubblica
e dinanzi a qualunque collegio arbitrale, di conciliazione o mediazione. Conferisce quindi al nominato procuratore ogni più ampia facoltà necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di transigere e conciliare liti, chiamare o intervenire in causa, proporre impugnazioni e resistere alle stesse, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori e farsi sostituire”.
7.3Sempre in via preliminare, infondata appare essere l'eccezione di improcedibilità dell'appello per omesso deposito della sentenza impugnata pubblicata e notificata, unitamente alla relativa relata, atteso che risultano allegati in atti da parte dell'appellante la sentenza impugnata, la relata di notifica e la notifica dell'appello.
In ogni caso, di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 20849/2021, pubblicata il
21 luglio 2021, pronunciandosi sull'improcedibilità o meno dell'appello nel caso in cui l'appellante non deposita nel fascicolo processuale la copia della sentenza impugnata, ha rammentato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, tuttavia, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti, come nel caso di specie.
7.4 Fondata, invece, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ad impugnare da parte dell'appellante.
Al riguardo, si osserva che, posto che l'attore e odierno appellato, come chiaramente desumibile dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado, ha proposto domande in via principale ed in via subordinata, l'odierno appellante costituendosi in giudizio, ha chiesto esclusivamente il rigetto delle Parte_1
avverse pretese, senza proporre domanda riconvenzionale, per cui non è evidentemente pag. 7/11 legittimato a sollevare in appello il vizio di omessa pronuncia su domande asseritamente non decise dal primo giudice proposte dall'appellato nei propri confronti.
Deve infatti rilevarsi che la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, le quali non risultano impugnate dall'odierno appellante. La gravata decisione ha annullato il contratto preliminare in questione ai sensi dell'art 1395 c.c. per mancanza, nella procura, degli elementi necessari ad assicurare la tutela del rappresentato e la statuizione sul punto non è stata impugnata con conseguente passaggio in giudicato della stessa e inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante difetta chiaramente di un interesse concreto e specifico all'impugnazione, non potendo ricevere alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del gravame. Ed infatti, “Qualora la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione”
(cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 6854/2018). Pertanto, “tale statuizione del giudice di primo grado non è stata oggetto di censura ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata che, in quanto non oggetto di impugnazione, priva di interesse il ricorrente dall'esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura” (Cass., Sez. V, 24 ottobre
2023, n. 29542; Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile
2017, n. 9752).
7.5 L'appello, in ogni caso, è infondato.
L'appellante eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo il vizio di omessa pronuncia per infra-petizione. Assume, in particolare, che il primo giudice non si sarebbe pronunciato espressamente sulla domanda di accertamento dell'avvenuta revoca della procura avvenuta con atto del 07.09.2022, dichiarando solo l'annullamento della promessa di vendita in ragione della procura irrevocabile a vendere poi revocata.
pag. 8/11 Al riguardo, giova rammentare che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Del resto, la Suprema Corte, in continuità con il proprio consolidato orientamento dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha ancora di recente ribadito i confini del vizio di omessa pronuncia affermando che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. n.
11319/2022; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 20718/2018). In senso conforme, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Civ. Sez. V n. 2153/2020). Ed ancora, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni” ((in tal senso Cass. nn.
33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013).
Nel caso di specie, l'impugnata sentenza è pervenuta evidentemente ad una pronuncia di rigetto implicito nella parte in cui, accogliendo la domanda principale di annullamento del contratto ex art. 1395 c.c., per la rilevata mancanza nella procura degli elementi pag. 9/11 necessari ad assicurare la tutela del rappresentato, ha implicitamente disatteso la prospettazione attorea sviluppata in via subordinata e basata sull'argomentazione dell'inefficacia e/o nullità e/o annullamento del contratto preliminare oggetto di causa per via dell'avvenuta revoca della procura avvenuta con atto del 07.09.2022, ritenendo di assorbire la relativa domanda “in quanto proposta in subordine” e reputando in ogni caso tale revoca “irrilevante ai fini del contratto oggetto di causa, in quanto è intervenuta successivamente alla stipula del preliminare”.
Deve pertanto escludersi, comunque, la dedotta omessa pronuncia.
7.6 Inammissibile risulta essere, inoltre, la domanda, formulata dall'appellante nella comparsa conclusionale depositata in data 24.04.2024, di accertamento e dichiarazione di invalidità e/o inefficacia della procura irrevocabile e, per l'effetto, di annullamento della medesima, in quanto trattasi di domanda mai formulata nel corso del primo grado di giudizio e, dunque, in contrasto con l'art. 345 comma 2 c.c., in merito al divieto dei nova in appello.
8. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione proprio delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, vanno poste a carico dell'appellante Parte_1
alla luce della sua soccombenza.
[...]
10. Le considerazioni che precedono inducono inoltre la Corte a ritenere ricorrente, nel caso di specie, l'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto il gravame risulta proposto con la evidente consapevolezza della sua infondatezza, non avendo l'appellante impugnato entrambe le ragioni di giudizio che autonomamente fondavano la decisione e quindi andando incontro ad un giudizio di inammissibilità dello stesso.
11. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto pag. 10/11 un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, pubblicata il 12 settembre
2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
6.946,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante a pagare all'appellato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la somma di € 5.000,00;
4) dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Coccoli
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono
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