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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2445 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 2445/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MANGIARDI GIUSEPPE, che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
Controparte_1
parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare che la SI.ra , ad oggi versa in stato disoccupazione e Parte_1 per l'effetto disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne l'importo Persona_1 mensile pari ad € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla SI.ra e Parte_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, con riserva di rideterminare l'importo appena verrà accertata l'effettiva capacità economica della controparte, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative a favore della figlia minore (specificamente individuate con Persona_1 riferimento al Protocollo di Intesa del 15.03.2016); con previsione della percezione dell'assegno unico nella misura del 100% a favore della SI.ra , dato l'affidamento esclusivo Parte_1 della figlia alla madre.
2. Confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre e disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo gli accordi presi direttamente con la Persona_1 figlia data la sua età, in ogni caso disporre che gli incontri padre/figlia avvengano in forma libera secondo gli accordi padre/figlia e comunque in luogo diverso rispetto al domicilio della madre.
In via istruttoria:
ordinare al SI. l'esibizione di tutta la documentazione inerente conti correnti Controparte_1 bancari cointestati o intestati solo allo stesso con movimentazione degli ultimi tre anni, documentazione inerente fondi di investimento, le visure catastali su base nazionale delle proprietà immobiliari, nonché la visura storica su base nazionale del pra, nonché contratto di lavoro e buste paga.
Per il P.M.:
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2627 del 11/05/2021 la Corte d'Appello di Dakar pronunciava la sentenza di divorzio.
Con ricorso depositato in data 23/01/2024, adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo, in modifica della sentenza di divorzio, un contributo al mantenimento della figlia a carico di parte resistente nella somma di € 500,00, mensili oltre al 50% delle spese straordinarie domandando, altresì, la conferma dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e prevedendo incontri padre-figlia sulla base di accordi fra gli stessi.
All'udienza del 07/11/2024, dato atto della regolarità della notifica a parte convenuta, il Giudice ne dichiarava la contumacia;
parte ricorrente veniva sentita personalmente ed il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni. L'avvocato di parte ricorrente, precisate le conclusioni, rinunciava alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di affidamento Pa Il Collegio ritiene di confermare l'affidamento esclusivo alla ricorrente, sig.ra , della minore
[...]
, come disposto dalla sentenza di divorzio della Corte di Appello di Dakar, Persona_1 prevedendo che la figlia minore debba essere affidata in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig.
, il quale da tempo trascura la relazione con la figlia e si è disinteressato di provvedere tanto CP_1 alla sua educazione, quanto al suo mantenimento, limitandosi ad incontrarla di persona sporadicamente (egli ha contatti solo per telefono con la figlia) e a versare saltuariamente cifre per importi compresi tra 100,00 e 150,00 euro per il mantenimento della minore;
che, in ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la figlia debbano essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato;
Sul mantenimento della minore
Occorre premettere che la ricorrente risulta allo stato disoccupata e percepisce l'indennità mensile di disoccupazione pari a 480,00 euro al mese;
vive in una casa condotta in locazione, pagando un canone, comprensivo di spese, pari a 600,00 euro al mese in totale;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, nell'anno 2022 la ricorrente ha avuto un reddito netto annuo di poco inferiore ai 2.000,00 euro e nell'anno 2023 ha avuto un reddito netto annuo pari a circa 8.000,00 euro.
Ciò detto, alla luce della situazione economica della parte ricorrente, in modifica di quanto statuito dalla sentenza di divorzio, tenuto conto che la minore è totalmente a carico della madre e che le sue esigenze economiche sono certamente mutate in ragione dell'età della stessa, ritiene il Collegio che debba disporsi un contributo mensile a carico del resistente contumace pari a 350,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa in uso al Tribunale di Torino, e che per effetto dell'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, l'Assegno
Unico debba essere percepito interamente dalla ricorrente.
Sulla modalità di incontri tra padre e minore
Ritiene il Collegio che, in ordine alle modalità di incontro tra il padre e la figlia – oggi quindicenne
– gli stessi possano avvenire secondo accordi presi direttamente tra la minore ed il padre.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente. Esse vengono complessivamente liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e così per complessivi euro 2.905,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473 bis e ss c.p.c.
CONFERMA l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, Persona_1
Pa sig.ra ;
DISPONE, in modifica della sentenza di divorzio n. 2627 del 11.05.2021 della Corte d'Appello di
Dakar, che il padre, sig. , corrisponda alla a titolo di mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, di € euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ( spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e documentate, trovando in caso di disaccordo applicazione il Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino).
DISPONE che l'Assegno unico venga percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia minore secondo accordi presi tra la minore stessa ed il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il resistente, , a rifondere le spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.905 (di cui € 850,50 per fase studio € 602,00 per fase introduttiva e €
1.452,50 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somme da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 2445/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MANGIARDI GIUSEPPE, che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
Controparte_1
parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare che la SI.ra , ad oggi versa in stato disoccupazione e Parte_1 per l'effetto disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne l'importo Persona_1 mensile pari ad € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla SI.ra e Parte_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, con riserva di rideterminare l'importo appena verrà accertata l'effettiva capacità economica della controparte, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative a favore della figlia minore (specificamente individuate con Persona_1 riferimento al Protocollo di Intesa del 15.03.2016); con previsione della percezione dell'assegno unico nella misura del 100% a favore della SI.ra , dato l'affidamento esclusivo Parte_1 della figlia alla madre.
2. Confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre e disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo gli accordi presi direttamente con la Persona_1 figlia data la sua età, in ogni caso disporre che gli incontri padre/figlia avvengano in forma libera secondo gli accordi padre/figlia e comunque in luogo diverso rispetto al domicilio della madre.
In via istruttoria:
ordinare al SI. l'esibizione di tutta la documentazione inerente conti correnti Controparte_1 bancari cointestati o intestati solo allo stesso con movimentazione degli ultimi tre anni, documentazione inerente fondi di investimento, le visure catastali su base nazionale delle proprietà immobiliari, nonché la visura storica su base nazionale del pra, nonché contratto di lavoro e buste paga.
Per il P.M.:
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2627 del 11/05/2021 la Corte d'Appello di Dakar pronunciava la sentenza di divorzio.
Con ricorso depositato in data 23/01/2024, adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo, in modifica della sentenza di divorzio, un contributo al mantenimento della figlia a carico di parte resistente nella somma di € 500,00, mensili oltre al 50% delle spese straordinarie domandando, altresì, la conferma dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e prevedendo incontri padre-figlia sulla base di accordi fra gli stessi.
All'udienza del 07/11/2024, dato atto della regolarità della notifica a parte convenuta, il Giudice ne dichiarava la contumacia;
parte ricorrente veniva sentita personalmente ed il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni. L'avvocato di parte ricorrente, precisate le conclusioni, rinunciava alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di affidamento Pa Il Collegio ritiene di confermare l'affidamento esclusivo alla ricorrente, sig.ra , della minore
[...]
, come disposto dalla sentenza di divorzio della Corte di Appello di Dakar, Persona_1 prevedendo che la figlia minore debba essere affidata in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig.
, il quale da tempo trascura la relazione con la figlia e si è disinteressato di provvedere tanto CP_1 alla sua educazione, quanto al suo mantenimento, limitandosi ad incontrarla di persona sporadicamente (egli ha contatti solo per telefono con la figlia) e a versare saltuariamente cifre per importi compresi tra 100,00 e 150,00 euro per il mantenimento della minore;
che, in ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la figlia debbano essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato;
Sul mantenimento della minore
Occorre premettere che la ricorrente risulta allo stato disoccupata e percepisce l'indennità mensile di disoccupazione pari a 480,00 euro al mese;
vive in una casa condotta in locazione, pagando un canone, comprensivo di spese, pari a 600,00 euro al mese in totale;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, nell'anno 2022 la ricorrente ha avuto un reddito netto annuo di poco inferiore ai 2.000,00 euro e nell'anno 2023 ha avuto un reddito netto annuo pari a circa 8.000,00 euro.
Ciò detto, alla luce della situazione economica della parte ricorrente, in modifica di quanto statuito dalla sentenza di divorzio, tenuto conto che la minore è totalmente a carico della madre e che le sue esigenze economiche sono certamente mutate in ragione dell'età della stessa, ritiene il Collegio che debba disporsi un contributo mensile a carico del resistente contumace pari a 350,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa in uso al Tribunale di Torino, e che per effetto dell'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, l'Assegno
Unico debba essere percepito interamente dalla ricorrente.
Sulla modalità di incontri tra padre e minore
Ritiene il Collegio che, in ordine alle modalità di incontro tra il padre e la figlia – oggi quindicenne
– gli stessi possano avvenire secondo accordi presi direttamente tra la minore ed il padre.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente. Esse vengono complessivamente liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e così per complessivi euro 2.905,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473 bis e ss c.p.c.
CONFERMA l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, Persona_1
Pa sig.ra ;
DISPONE, in modifica della sentenza di divorzio n. 2627 del 11.05.2021 della Corte d'Appello di
Dakar, che il padre, sig. , corrisponda alla a titolo di mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, di € euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ( spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e documentate, trovando in caso di disaccordo applicazione il Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino).
DISPONE che l'Assegno unico venga percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia minore secondo accordi presi tra la minore stessa ed il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il resistente, , a rifondere le spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.905 (di cui € 850,50 per fase studio € 602,00 per fase introduttiva e €
1.452,50 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somme da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento