Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice
4) Dott. Rosario COSENTINO Esperto
5) Dott. Francesco COSTANZO Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8704/2024 R.G., avente per oggetto:
“risoluzione contratto agrario”;
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Paolo Galasso C.F._2
giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , titolare della ditta CP_1 C.F._3
individuale ”, con sede a Piedimonte Controparte_2
Etneo ( CT ), in via Salerno n. 24 CAP 95017, p. iva;
P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE all'udienza del 10 aprile 2025 le parti discutevano e la causa veniva così decisa:
1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non CP_1
costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione.
Quanto al merito, la domanda di parte ricorrente appare fondata e va, di conseguenza, accolta.
Ed in particolare, dall'esame degli atti risulta che le ricorrenti,
[...]
e con contratto di affitto ex l. n. 203/82 del 30 Pt_1 Parte_2
dicembre 2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania il
19/01/2021 con n. prot. 21011909444713426 file
RLI12000000012721855, hanno concesso in affitto a , CP_1
titolare della ditta individuale “ ”, i Controparte_2
seguenti tratti di terreno agricolo, censiti nel Catasto Terreni del
Comune di Piedimonte Etneo al Foglio 11, particelle:
A. 392 porz. AA orto irrig., are 34,02, deduz. C, reddito dominicale
€ 36,90, agrario € 39,56; porz. AB, uliveto, are 21,78 reddito dominicale € 14,62, agrario € 6,75;
B. B. 393, porz. AA orto irrig., are 40,79, deduz. C, reddito dominicale € 44,24, agrario € 47,40; porz. AB, uliveto, are
20,51, reddito dominicale € 13,77, agrario € 6,36;
C. 508 porz. AA orto irrig., are 33,43, deduz. C, reddito dominicale
€ 36,26, agrario € 38,85; porz. AB, uliveto, are 6,57, reddito dominicale € 4,41, agrario € 2,04;
D. 1128 , orto irrig., are 68,82, reddito dominicale € 95,96, agrario
€ 79,97; beni immobili, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Piedimonte
Etneo al Foglio 11, particelle:
2 A. 1129 , cat. C/2, consistenza 15 mq., superficie catastale 20 mq., rendita € 27,89, via U. Bassi s.n.c., piano T;
B. 1130 , sub 2, cat. unità collabenti, via U. Bassi s.n.c., piano T.
La durata del contratto è stata convenuta in 15 annate agrarie decorrenti a far tempo dal 30 dicembre 2020 e con scadenza al 29 dicembre 2035, al canone complessivo annuo di € 1.500,00 per l'intera durata del contratto, da pagarsi anticipatamente in un'unica soluzione entro il giorno 5 agosto di ciascun anno (cfr. copia del contratto in atti).
Sostengono le ricorrenti che l'affittuario non ha adempiuto all'obbligo di coltivazione del fondo, lasciandolo abbandonato con la presenza anche di carcasse di un'automobile, nonché all'obbligo di pagamento del canone a far data dall'annata agraria 2022, restando così moroso per la complessiva somma di euro 4.500,00, per le annate 2022,
2023 e 2024.
Risulta dagli atti che le resistenti hanno inviato all'indirizzo dell'affittuario una lettera di messa in mora, nonché la richiesta di pagamento del canone scaduto contestando tutti gli inadempimenti ai sensi dell'art. 5 l. n. 203/82; con la detta diffida hanno concesso anche un termine per il pagamento (cfr. in atti lettera del 6 novembre 2023).
Tuttavia, l'affittuario si è reso inadempiente dell'obbligo di pagamento del canone sin dall'annata agraria 2022.
Infatti, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte;
nella specie, le ricorrenti hanno prodotto la copia della lettera raccomandata pervenuta il 14 novembre
2023, con cui si contestava l'inadempimento e le richieste delle
3 concedenti, in modo da consentire al conduttore di sanare la propria inadempienza entro il termine di tre mesi (cfr. copie delle lettere in atti);
il non ha fornito la prova dell'eventuale pagamento del canone. CP_2
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 5 l. 203/82 per dichiarare la risoluzione del rapporto, che può essere pronunciata nel caso in cui – esperita la fase preliminare (la contestazione dell'inadempimento e, quindi, la possibilità di eliminarlo entro il termine di tre mesi già concessi con la diffida: nella specie, peraltro, sono trascorsi più di tre mesi dalla contestazione all'inizio del presente giudizio) – l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone;
infatti, con particolare riferimento alla morosità, il legislatore ha stabilito che la morosità del conduttore costituisce di per sé stesso grave inadempimento quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno un'annualità, introducendo così una valutazione legale della gravità dell'inadempimento con esclusione di qualunque valutazione discrezionale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la risoluzione del contratto di affitto intercorso tra le parti, attesa la morosità dell'affittuario protrattasi per più di una annualità nonostante la possibilità concessa dal proprietario di eliminare l'inadempimento
(cfr. lettere del 14 novembre 2023).
Indi, il resistente va condannato al rilascio dei tratti di terreno e dei fabbricati meglio indicati nel contratto del 30 dicembre 2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania il 19/01/2021 con n. prot.
21011909444713426 file RLI12000000012721855, alla fine dell'annata agraria in corso (10 novembre 2025) e al pagamento del
4 canone annuo di euro 1.500,00 dall'anno 2022 fino al rilascio, oltre agli interessi legali sulle suindicate somme, dalla scadenza di ogni singolo pagamento fino al soddisfo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022, anche per la fase relativa alla mediazione presso l'IPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8704/2024 R.G.,
dichiara la contumacia di . CP_2
Dichiara la risoluzione del contratto di affitto agrario sussistente
inter partes per inadempimento dell'affittuario e, per l'effetto,
condanna al rilascio dei terreni meglio indicati nel CP_1
suindicato contratto alla fine dell'annata agraria in corso (10 novembre
2023);
condanna il al pagamento in favore delle ricorrenti del CP_2
canone annuo di euro 1.500,00 dall'anno 2022 e per gli anni successivi fino al rilascio, oltre agli interessi legali sulle suindicate somme, dalla scadenza di ogni singolo pagamento fino al soddisfo.
Condanna il al rimborso in favore delle controparti delle CP_2
spese processuali, che liquida, quanto alla fase svolta innanzi all'IPA, in complessivi euro 190,00 e, quanto al giudizio, in complessivi euro
2.662,00, di cui euro 110,00 per spese ed euro e2.552,00 per compensi,
di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 per fase di trattazione/istruttoria, ed euro
5 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Assegna il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
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