Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
17.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3254/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bava Parte_1 C.F._1
del Foro di Genova e Massimo Filiberto del Foro di Catania
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTI
OGGETTO: vittime del terrorismo – ricalcolo percentuale di invalidità complessiva ex art. 4, comma 1, lett. D DPR n. 181/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
(in persona del Ministro pro tempore), esponendo: - di essere stato dichiarato Controparte_2
vittima del terrorismo con decreto del Ministero della Difesa n. 23 del 13.3.2013, a seguito delle lesioni riportate in occasione di un attentato terroristico verificatosi il 2 ottobre 2010, mentre si trovava ad operare nell'ambito della missione umanitaria Masshin VI in Afghanistan (in particolare, durante attacco avverso forze ostili e, nello specifico, mentre il ricorrente e la sua unità stava ripiegando per sfuggire all'offensiva onde raggiungere l'elicottero che doveva provvedere a esfiltrare i militari, veniva colpito da un proiettile all'avambraccio sinistro); - che, con il Mod. C n.
508 del 20.10.2010 del P.M. di Roma, veniva riconosciuta sì dipendente da causa di servizio l'infermità “Frattura esposta ulna sinistra da lesione da proiettile”, sofferta dal 2° C°
[...]
; - che, con domanda del 06.10.2011, il ricorrente chiedeva la concessione dei benefici di Parte_1
cui alla legge 206/2004 ed il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo;
- che, con il verbale BL/G n. CMO-01/0072/MM in data 23.11.2012, la C.M.O. di La Spezia diagnosticava
“Esiti di ferita da arma da fuoco avambraccio sinistro con frattura ulna spiroide trattata
1
, quale vittima del terrorismo, l'unico beneficio assistenziale legato ad una percentuale così Pt_1 risicata, e cioè la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/2004, per l'importo di Euro
26.461,25 corrispondente alla percentuale dell'11%; - che, con domanda presentata il 21.02.2022, il ricorrente, resosi conto dell'erroneità del punteggio assegnatogli e ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nel verbale BL/G n. CMO-01/0072/MM in data 23.11.2012, chiedeva di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari, allegando la relazione medico-legale del dott. Per_1 dell'01.02.2022; - che, con la nota prot. 0017561 del 24.02.2022, la D.G. interessava la C.M.O. di
La Spezia affinché valutasse la necessità di riesaminare il verbale BL/G n. CMO-01/0072/MM del
23.11.2012; - che la C.M.O. 1^ di La Spezia trasmetteva la relazione prot. 0082828 del 14.09.2022, nella quale confermava la congruità della valutazione effettuata nel 2012; - che, con la nota prot n.
0084174 del 16.09.2022, l'Amministrazione confermava quanto determinato con il citato D.D. n. 23 in data 13.03.2013; - che andava contestato il giudizio espresso dalla C.M.O. 1^ di La Spezia, in quanto sia l'ascrivibilità tabellare che l'invalidità complessiva riconosciuta era alquanto riduttiva, rispetto alle lesioni residuate in seguito al trauma riportato;
- che, infatti, nella valutazione delle lesioni riportate le stesse non erano state quantificate nella loro evoluzione e complessità; - che, in particolare, applicando all'evento lesivo patito in data 02.10.10 i parametri previsti dal DPR 30 ottobre 2009, n. 181, la quantizzazione era così espressa:
➢ Invalidità Permanente I.P. (calcolata ai sensi dell'art. 3 del DPR 30.10.2009 n. 181 ed è riferita alla capacità lavorativa)
• Tabella B: 20% - 11% = 20%
Calcolo secondo D.M. 05.02.92 (Tabelle INPS)
cod. 7320 (per analogia) Lesione del nervo radiale sotto la branca tricipitale (non dominante) =
11% -20%
cod. 000. Cicatrice deturpante
cod. 000. Schegge metalliche ritenute nei tessuti molli
Totale Tabella INPS = 20%
2 Attribuendo il valore più favorevole Calcolo totale I.P. % = 20%
➢ Danno Biologico
• Tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 (Tabelle INAIL):
cod. 37. Cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo = Fino a 12%
Cod. 160. (per analogia) Paralisi totale del nervo radiale a secondo del lato - bassa = Fino a 25% cod. 235. Esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale = 4%
cod. 238. Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi = 2%
cod. 000. Schegge metalliche ritenute nei tessuti molli Calcolo totale D.B. 24%
➢ Danno Morale - sino alla concorrenza massima dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico
Calcolo totale D.M. 16%
Invalidità Complessiva (calcolata ai sensi dell'art. 4 DPR 30 ottobre 2009 n. 181) DB + DM + (IP
- DB) = IC 24 + 16 + (20 - 24) = 40%”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva: “previa ctu volta al ricalcolo, con la formula di cui all'art. 4 comma 1 lettera D dpr 181/09 IC = DB +DM + (IP – DB) , della percentuale di invalidità complessiva di pertinenza del ricorrente quale Vittima del terrorismo, per le patologie riportate dal ricorrente in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 2 10 10,
dichiarare la spettanza in capo al ricorrente di una invalidità complessiva IC ed ex dpr 181/09 del
40%, o di quella eventualmente maggiore o minore determinanda tramite la richiesta CTU conseguentemente,
rideterminare la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 sulla base di tale determinanda percentuale, e condannare l'amministrazione del al relativo pagamento, Controparte_1 detratto l'importo complessivo di euro 26.461,25 già pagato;
nel caso di determinazione di punteggio del 25%, o superiore, dichiarare il diritto del ricorrente alla spettanza dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dal 8 4 11, o dalla data meglio vista, e dunque condannare
l'amministrazione della Difesa in tale senso”.
Si costituiva in giudizio il (in persona del tempore), il quale, in Controparte_2 CP_3
via preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese economiche (speciale
3 elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) rivendicate in ricorso, a far data dall'08.04.2011, ovvero, in via gradata, la prescrizione ordinaria decennale;
nel merito, resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, deducendo in particolare la piena legittimità del verbale BL/G n. CMO-01/0072/MM redatto in data 23.11.2012 dalla C.M.O. di
La Spezia, per esser stata l'invalidità del ricorrente correttamente valutata secondo i criteri indicati nel DPR 181/2009 e per esservi coincidenza tra gli esiti degli esami diagnostici, la compromissione funzionale, il giudizio diagnostico e la percentuale dell'11% individuata;
osservava, quanto alla richiesta di rivalutazione dell'invalidità per l'asserita evoluzione peggiorativa della patologia,
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza di tale richiesta.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU medico-legale (al fine del ricalcolo, con la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), DPR n. 181/2009 (IC = DB + DM + (IP – DB), della percentuale di invalidità complessiva del ricorrente quale vittima del terrorismo, per le patologie riportate in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 02.10.2010), la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.04.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre in via preliminare, va osservato che l'Amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese economiche (speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) rivendicate in ricorso, a far data dall'08.04.2011, ovvero, in via gradata, la prescrizione ordinaria decennale.
4 Tale eccezione non ha pregio giuridico, atteso che nella presente materia si applica l'ordinaria prescrizione decennale (v. Cass. n. 11013/2022) e, nella vicenda in esame, tale prescrizione non è decorsa, essendo stato il decreto n. 23 (con cui è stata concessa al , quale vittima del Pt_1 terrorismo, la speciale elargizione per l'importo di Euro 26.461,25, corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva pari all'11% della capacità lavorativa) emesso dal Controparte_1
in data 13.3.2013 (cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte ricorrente) e l'istanza di riesame presentata dal ricorrente il 21.2.2022 (cfr. doc. 3 bis).
Nel merito giova sottolineare che l'oggetto del giudizio concerne il ricalcolo dell'invalidità complessiva del ricorrente – quale vittima del terrorismo a seguito delle lesioni riportate in occasione di un attentato terroristico verificatosi il 2 ottobre 2010, mentre il si trovava in Pt_1
missione umanitaria in Afghanistan – con la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), DPR n.
181/2009 (IC = DB + DM + (IP – DB), avendo il ricorrente medesimo contestato la percentuale di invalidità (11%) contenuta nel decreto del n. 23 del 13.03.2013 (in virtù del Controparte_1 quale gli veniva concesso l'unico beneficio assistenziale legato ad una percentuale sottostimata, e cioè la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/2004, per l'importo di Euro 26.461,25 corrispondente appunto alla percentuale dell'11%), emesso sulla base del verbale BL/G n. CMO-
01/0072/MM del 23.11.2012, con cui la C.M.O. di La Spezia diagnosticava “Esiti di ferita da arma da fuoco avambraccio sinistro con frattura ulna spiroide trattata chirurgicamente”, riconoscendo tali esiti dipendenti da “causa di servizio” e ascrivendo l'infermità alla tab. B, con quantizzazione di una Invalidità Complessiva pari all'11%.
Ciò posto, va evidenziato che, con ordinanza del 13.4.2023, è stata disposta CTU medico-legale al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, ricalcoli il CTU, con la formula di cui all'art. 4, comma
1, lettera d), DPR n. 181/2009 (IC = DB + DM + (IP – DB) la percentuale di invalidità complessiva del ricorrente quale vittima del terrorismo, per le patologie riportate in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 02.10.2010”.
Invero, nell'espletata relazione peritale il CTU dott. – dopo aver riportato ed esaminato gli Per_2 atti e i documenti di causa e tramite l'accertamento clinico, con relazione chiara, precisa, completa, sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici, non validamente contraddetta da altre risultanze processuali e, dunque, pienamente condivisibile dal Giudicante, senza necessità di chiedere ulteriori chiarimenti, avendo peraltro il CTU già compiutamente risposto alle osservazioni dei CTP – ha così concluso:
“Dalla documentazione in atti risulta che il Sig. alle ore 9.30 del 02.10.2010, durante un Pt_1
conflitto a fuoco nelle vicinanze di Herat (Afghanistan) veniva colpito da un proiettile
5 all'avambraccio sinistro, riportando una ferita da arma da fuoco all'avambraccio con frattura spiroide dell'osso ulnare;
trattata con stabilizzazione e successivo trattamento chirurgico.
Attualmente, all'esame obiettivo locale dell'avambraccio sinistro si apprezza un esito cicatriziale al terzo medio dell'avambraccio sn della lunghezza di cm 9 circa con margini irregolari, discromico, lievemente infossato. Riferito dolore alla contrazione dei muscoli dell'avambraccio nella presa di forza della mano o contro resistenza. Disestesie sulle prime tre dita della mano sn in territorio del nervo mediano. La flessione ed estensione del gomito risulta limitata ai gradi estremi;
lieve limitazione della pronosupinazione.
Con riferimento alle tabelle di cui al D.P.R. n. 915/1978, le menomazioni sopra riportate determinano una invalidità permanente (IP) che può essere valutata pari alla Tabella B, cui corrisponde una percentuale di invalidità 11-20%.
Utilizzando i criteri (alternativi a quelli ex l. 915/78) delle tabelle di invalidità civile di cui al D.M.
05/02/1992, le stesse menomazioni possono essere valutate tenendo conto delle seguenti voci:
- 7212: Anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70%: val. 35%; che nel caso del periziando andrebbe ridotta considerando che trattasi di una sfumata limitazione, pari al 10%; oppure:
- 7327: Lesione del n. ulnare al polso (non dominante): val. 1 – 10 %.
Per cui, dal raffronto delle tabelle, sia relative all'Invalidità Civile di cui al DM 05/02/1992, che del D.P.R. 23/12/1978 n. 915, l'invalidità permanente (IP) del periziando può essere ragionevolmente quantificata nella misura del 16%.
Con riferimento al Danno Biologico di cui al D.M. 03/07/2003, le menomazioni possono essere valutate secondo i seguenti barémes di riferimento:
- pregiudizio estetico complessivo da lieve: ≤ 5%.
- Riduzione del movimento di prono-supinazione fino alla metà: ≤ 4% n.d.
- Instabilità della radio-carpica di grado medio da lesione legamentosa accertata strumentalmente:
2-5% n.d. che complessivamente determinano un Danno Biologico quantificabile nella misura del 12%.
Il Danno Morale (DM), che può essere calcolato fino ai 2/3 del Danno Biologico, in questo caso corrisponde a 8 %.
Pertanto, l'Invalidità Complessiva (IC), di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), DPR n. 181/2009 (IC
= DB + DM + (IP – DB), può essere ragionevolmente quantificato nel seguente modo: IC= 12 + 8
+ (16-12) = 24%”.
Va poi evidenziato che, tenuto conto delle osservazioni dei CTP sulla quantificazione del danno, sulla base del quadro clinico accertato in capo al ricorrente tramite la documentazione sanitaria e
6 tramite l'accertamento clinico il CTU ha ritenuto di dover confermare la valutazione e la quantificazione dell'invalidità complessiva nella misura del 24% già espressa nella bozza trasmessa alle parti.
Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, sostanzialmente il CTU avrebbe errato nel non considerare le limitazioni funzionali legate alle aderenze e cicatrici – ignorando una voce tabellare che avrebbe impedito una valutazione così ridotta, e cioè quella che si rinviene nella voce 1 della
Settima categoria Tab A: “1)…Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti”) – la quale, ove considerata, avrebbe condotto all'attribuzione di una percentuale di IP superiore al 16%.
Tale tesi non può essere condivisa, dovendo ritenersi che il CTU, sulla base della documentazione sanitaria e tramite l'accertamento clinico, abbia correttamente valutato e quantificato la percentuale di IP in base alla vigente normativa, anche in ragione della circostanza che, per come emerge dagli atti di causa, il , dopo adeguata riabilitazione e congruo periodo di licenza in convalescenza, Pt_1
era rientrato in servizio con idoneità piena, continuando a svolgere le normali attività, con partecipazione anche a missioni estere.
Ancora, il ricorrente ha dedotto che la classificazione in tabella B stabilizzata all'08.04.2011 (come da verbale del 23.11.2012) non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione peggiorativa della patologia, come accertata da referto del 04.11.2016, che avrebbe dovuto portare ad elevare la classificazione rispetto alla predetta tabella B, asserendo che la valutazione dell'aggravamento sarebbe stata altresì prevista dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 6214, 6215, 6216
e 6217 del 2022, nella parte (punto 3.16) in cui si afferma che “il Giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto
l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. Danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto”, tanto che lo stesso Istituto Generale della Sanità Militare aveva dovuto emanare in data 02.05.2022 una nuova Circolare, la quale disponeva di valutare le evoluzioni peggiorative.
Tale prospettazione non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la rivalutazione dell'invalidità per aggravamento è un istituto non previsto esplicitamente per le Vittime del Terrorismo, non esistendo alcuna espressa norma finalizzata a consentire, in via generale, la richiesta di attribuzione di una nuova percentuale di invalidità per l'aggravamento di una patologia già indennizzata.
7 Invero, per come correttamente osservato dall'Amministrazione resistente, solo in alcuni casi specifici e particolari la normativa conferisce rilievo all'aggravamento, come l'art. 13, comma 5, del D.P.R. 510/1999, il quale prevede che “Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico”. L'altro riferimento normativo all'aggravamento riguarda esclusivamente la rivalutazione delle invalidità già indennizzate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 206/2004; infatti, l'art. 6, comma 1, della suddetta legge n. 206/2004, dispone che “le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.
Nemmeno il D.P.R. n. 181/2009, che integra le disposizioni di cui ai D.P.R. nn. 510/1999 e
243/2006, “anche ai fini dell'applicazione dell'art. 6 comma 1 della n. 206 del 2004”, contiene disposizioni che disciplinino l'aggravamento, limitandosi a prevedere, all'art. 6, comma 2, che “nei casi di applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004 n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti”.
In secondo luogo, non può essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui la valutazione dell'aggravamento sarebbe prevista nelle sopra richiamate sentenze gemelle delle S.U. della
Suprema Corte di Cassazione (n. 6214/2022, n. 6215/2022, n. 6216/2022, n. 6217/2022) nella parte
(punto 3.16) in cui si afferma che “il Giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. Danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.
Infatti, a ben vedere, per come dedotto in modo condivisibile dal nella Controparte_1
memoria di costituzione, in tale passo della pronuncia la Suprema Corte stava semplicemente analizzando la necessità di distinguere il danno morale da altre voci di danno che comunque incidono negativamente sulle relazioni del soggetto;
in buona sostanza la Suprema Corte si è limitata ad estendere i criteri di accertamento dell'invalidità ex D.P.R. n. 181/2009 anche alle domande successive alla data di entrata in vigore della legge n. 206/2004 (in quanto la tesi contraria trascura che “la premessa di cui al d.P.R. n. 181/2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione 'anche' ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004
8 (e, dunque non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 181/2009. Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: «1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4)”, nulla affermando in modo diretto e specifico circa la possibilità di riliquidazione dei benefici economici previsti dalla normativa in ragione dell'aggravamento.
Occorre altresì evidenziare che la direttiva prot. 0140422 del 02.05.2022 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare (cfr. doc. n. 12 allegato al fascicolo dell'Amministrazione resistente), emessa al fine di fornire istruzioni alle Commissioni Mediche a seguito delle “sentenze gemelle”, prevede, al punto 6.b, unicamente “la valutazione di eventuali coevi aggravamenti fisici di cui, alla data della precedente valutazione, non si era potuto tener conto in base alle disposizioni vigenti”, ossia l'aggravamento coevo alla data della prima visita.
Orbene, nella vicenda in esame, in virtù di quanto osservato dalla Commissione Medica nella relazione del 14.09.2022, può ritenersi, così come dedotto dal , che, alla data Controparte_1
della visita nel 2012, la menomazione sia stata la valutata così come risultante dagli accertamenti fino ad allora effettuati.
Ne consegue che, sulla base della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate deve, quindi, ritenersi allo stato non consentita la possibilità di richiedere l'aggravamento della patologia già indennizzata, tenuto peraltro conto della circostanza che la speciale normativa di riferimento non fornisce alcuna disciplina procedurale su tale istituto.
Tale interpretazione è condivisa anche dal Consiglio di Stato che, con i chiarimenti espressi nel parere n. 2881/2015 (cfr. doc. n. 13 allegato al fascicolo dell'Amministrazione resistente, pag. 16), ha precisato che: “…a differenza della normativa pensionistica, privilegiata e di guerra, che consente la rivalutazione del trattamento per effetto dell'aggravamento dell'invalidità, i benefici previsti dalle disposizioni di legge a favore delle diverse categorie di vittime hanno carattere indennitario, sono previsti a vita in misura predeterminata purché l'interessato abbia riportato un'invalidità uguale o superiore al 25%, e non prevedono la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravamento”, evidenziando altresì come “la revisione conseguente all'eventuale aggravamento delle patologia potrebbe ingenerare un flusso non facilmente quantificabile di istanze di aggravamento (originato da coloro che abbiano avuto riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 25%) certamente non coerente con il sistema indennitario “una tantum” e più oneroso di quest'ultimo sul piano finanziario. E' consequenziale, pertanto, che qualsiasi variazione al sistema indennitario debba essere riservata all'apprezzamento discrezionale del legislatore anche per i prevedibili e non trascurabili riflessi sulla spesa pubblica”.
9 In conclusione, in virtù di tutte le argomentazioni sopra esposte, deve affermarsi che i benefici previsti in favore delle diverse categorie di vittime del dovere hanno carattere indennitario, sono previsti in misura predeterminata e non prevedono la possibilità di riliquidazione a seguito di dedotto aggravamento (cfr. sul punto sentenza n. 382/2018 del Tribunale di Salerno di cui al doc. n.
14 allegato al fascicolo del ). Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che a , quale vittima del terrorismo, spetta una invalidità complessiva, Parte_1 calcolata con la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera D del DPR n. 181/09 IC = DB +DM + (IP
– DB), pari al 24%, a seguito delle patologie riportate in occasione dell'evento lesivo verificatosi in data 02.10.2010; per l'effetto, va rideterminata la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n.
206/04 da calcolarsi sulla base della suddetta quantificazione pari al 24%, con conseguente condanna del (in persona del Ministro pro tempore) al pagamento del Controparte_1
relativo importo, detratta la somma complessiva di Euro 26.461,25 già pagata.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione al 30% delle spese processuali, stante la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal CTU (24%) in misura nettamente minore rispetto a quanto richiesto dal ricorrente (40%); per il restante 70%, le spese processuali seguono la soccombenza (in ragione del fatto che la quantificazione dell'invalidità dell'11% operata dall'Amministrazione è stata comunque ritenuta errata dal CTU, che ha appunto quantificato la medesima nella misura del 24%) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (in base al quantum accolto), della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che a , quale vittima del Parte_1 terrorismo, spetta una invalidità complessiva, calcolata con la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera D del DPR n. 181/09 IC = DB +DM + (IP – DB), pari al 24%, a seguito delle patologie riportate in occasione dell'evento lesivo verificatosi in data 02.10.2010;
2) per l'effetto, ridetermina la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/04 da calcolarsi sulla base della suddetta quantificazione pari al 24%, con conseguente condanna del Controparte_1
(in persona del Ministro pro tempore) al pagamento del relativo importo, detratta la somma
[...]
complessiva di Euro 26.461,25 già pagata;
10 3) rigetta nel resto;
4) dichiara compensate al 30% le spese processuali;
per il restante 70%, condanna il
[...]
(in persona del Ministro pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute CP_2
dal ricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali (somma già ridotta del 30%), oltre accessori di legge.
Siracusa, 21.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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