CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 39392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39392 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta MARILIA DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. MARIA LABANCA del foro di FIRENZE con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39392 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1335 del 20 marzo 2025 la TE Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio( per nuovo giudizio/ al Tribunale di Firenze l'ordinanza emessa in data 20 settembre 2024 dal Tribunale del riesame locale,con la quale era stato confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica nei confronti di PO OR, indagato per il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen. avente ad oggetto una "lettera di raccomandazione di San AR EO" rinvenuta nella disponibilità del suddetto. 2. Il Tribunale di Firenze, in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal OR/ ritenendolo privo, in sede penale, di un interesse reale ed effettivo all'impugnazione i essendo stata la missiva in sequestro già restituita all'avente diritto in data 20 luglio 2024 nel momento in cui veniva presentato ricorso per riesame (10.9.2024). 3. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse del OR affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ottemperanza al principio di diritto enucleato nella sentenza 13335 del 2025 di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione. Dalla lettura dell'ordinanza 18.4.2025 emerge che il Tribunale del riesame ha statuito che la restituzione dell'oggetto del sequestro all'avente diritto (Archivio Storico Diocesano della Diocesi di Assisi disposto con decreto di sequestro del 7.7.2024) determina la carenza di interesse ad agire concreto e attuale di PO OR e, dunque, la inammissibilità del ricorso proposto. Così facendo, il giudice del rinvio ha eluso le questioni di diritto poste dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1335 del 2025 e in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. ha statuito su punti dell'ordinanza non devoluti alla sua cognizione. 3.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione oltre che l'omessa pronuncia sulla richiesta di riesame del OR avverso il decreto di sequestro del 7 luglio 2024 e la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU. L'ordinanza afferma una inammissibile carenza di interesse ad agire del OR, derivandola dalla restituzione in favore di un terzo, disposta dal P.M. Così facendo il Tribunale non ha considerato che il decreto di restituzione deve essere motivato e che la restituzione stessa presuppone la esistenza di un precedente possesso in capo all'Archivio Storico Diocesano che nella specie difetta. OR, infatti, era nel possesso del bene o, comunque, aveva una detenzione qualificata che 2 implicava il potere di utilizzarla, gestirla e disporne con la conseguenza che la restituzione di un bene a soggetto diverso dal legittimo possessore si risolve in un vero e proprio esproprio senza indennità. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 33 e 34 cod. proc. pen. sulla competenza funzionale, dell'art. 263 cod. proc. pen. / in relazione all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. ; oltre che l'abnormità del provvedimento. Il decreto di sequestro del 7 luglio 2024 non realizza alcuna delle funzioni assegnate al sequestro probatorio (basti pensare in proposito che il documento "lettera di raccomandazione", ritenuto corpo del reato, era già stato sottoposto a cautela con il decreto 2 maggio 2024), ma è stato impropriamente utilizzato per legittimare la restituzione del documento in favore di un soggetto terzo che non era nel possesso del bene. Il potere di sottoporre a sequestro il corpo di reato, usato dal P.M. al di fuori dei casi consentiti dalla legge, è stato legittimato dalla ordinanza del riesame in assenza di competenza funzionale che spettava al Gip a norma dell'art. 263 cod. proc. peri. 3.4. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame degli atti del procedimento con violazione degli artt. 129 e 263 cod. proc. pen. Nelle more del procedimento (ad agosto 2024) il P.M. ha notificato al ricorrente l'avviso di conclusione delle indagini in ikr relazione non più all'art. 518 quater ma art. 518 novies co. 1 cod. pen. per avere immesso sul mercato senza autorizzazione la "San AR EO missiva autografa indirizzata al vescovo di Nocera BR OL MA datata 15 ottobre 1562" e la "San AR EO missiva autografa indirizzata sempre al vescovo Mannelli il 3 luglio 15621Ientrambi beni culturali protetti e tutelati dalla Sovrintendenza artistica per l'Umbria e dunque tutelati ope legis ai sensi del d.lgs. 42/004 e d.P.R. 78/2005, secondo cui detti beni non possono essere alienati se non nelle forme consentite come previsto dall'intesa tra il Mi.C. e la Conferenza Episcopale Italiana in ordine alla tutela Li dei beni culturali di interesser_e_ligflo,A appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche promulgate con decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 4.2.2005. Rileva la difesa che il reato di cui all'art. 518 novies cod. proc. è procedibile a querela a differenza di quello di cui all'art. 518 cod. pen. che è procedibile d'ufficio. Nel procedimento non è mai stata depositata querela e a OR viene contestato di avere posto in vendita il bene 90 lettera" e non anche l'illegittimo possesso. Rileva, in proposito, che la legge sui beni culturali non impedisce ai privati di essere possessori, proprietari e detentori ma pone solo regole per evitare la dispersione. La mutata situazione processuale rendeva a maggior ragione necessario l'esame della richiesta ex art. 324 cod. proc. pen. proposta da OR oltre che, incidenter tantum, la questione relativa alla procedibilità. 3 4. Il P.G., in persona della sostituta Marilia Di Nardo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. L'avv. Maria Labanca, difensore del ricorrente, ha depositato memoria di replica, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato e assorbente il primo motivo che attiene alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e, rilevata la violazione del vincolo di rinvio per le ragioni che saranno indicate, il provvedimento impugnato deve essere annullato. 2. Il Tribunale del riesame di Firenze, pur dopo avere delineato il perimetro della sentenza rescindente e individuato il vincolo imposto dalla sentenza di annullamento, ad esso non si è attenuto. 3. La TE Sezione Penale, nella sentenza rescissoria, dando seguito al ricorso proposto da OR, al punto 3 del Considerato in diritto, ha rilevato la fondatezza del motivo con cui si sosteneva l'omessa motivazione sulla eccepita nullità del decreto di sequestro per mancanza di motivazione, a fronte della eccepita assenza dei requisiti previsti per il legittimo esercizio del potere di sequestro. Si legge, in particolare, nella sentenza rescindente che «a fronte di una motivazione con la quale si sostiene che ai fini del sequestro probatorio non sarebbe necessaria la completa formulazione di un capo di imputazione e che sarebbe sufficiente l'indicazione delle cose da cercare oltre che la dichiarata indispensabilità della acquisizione ha rilevato che la motivazione era del tutto estranea ai parametri di legalità del sequestro probatorio atteso che l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato o cose a esso pertinenti e alla concreta finalità perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge senza descrivere i fatti né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti, né la finalità perseguita (Sez. 2 n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01). La TE Sezione penale di questa Corte ha, inoltre aggiunto che, tra l'altro, "non è dato 4 comprendere l'asserito rapporto tra finalità probatoria e restituzione, se davvero disposta o meno, in via definitiva rispetto al vincolo probatorio, del bene appreso". 4. Il Tribunale del riesame, a fronte delle indicazioni impartite dalla TE Sezione penale di questa Corte, puntualmente esplicitate , non si è confrontato con le criticità e le questioni poste dalla TE sezione penale e l'errore ermeneutico in cui è incorsoti/ emerge esplicitamente dall'esame della motivazione laddove il provvedimento afferma, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, attuale e concreto i del OR, rilevando che «la lettera autografa con contenuto di raccomandazione » risulta dissequestrata e restituita all'avente diritto LL RT ER UR. Ha fatto discendere da ciò il Tribunale che OR, pur potendo legittimamente esperire tutti i rimedi processuali "anche di natura civilistiva a tutela delle proprie ragioni" sarebbe rimasto privo di un interesse reale ed effettivo "alla presente impugnazione". 5. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen. j avendo il giudice omesso di dare seguito al dictum della sentenza rescindente relativa al riscontrato vizio di motivazione del decreto di sequestro. In proposito trova applicazione il principio secondo cui «in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti» (Sez. 1, n. 36270 del 21/10/2025 non mass.; Sez. 6, n, 34127 del 06/07/2023, Rv. 285159 -01; Sez. 2 n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01; Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, Rv. 261611) d. .111111~N - I e-laa egacitate'zinzi ttaat Il Tribunale in sede di rinvio, incorrendo in un errore metodologico, piuttosto che porsi in un'ottica di confronto con la sentenza rescindente, ha ritenuto di disapplicarla, senza spiegare le ragioni per le quali l'obbligo di rispettare la decisione della Corte di cassazione, di procedere all'esame del punto annullato, sarebbe venuto meno, senza tuttavia risolvere le criticità che la TE Sezione aveva rilevato, amzi obliterandole dal proprio campo valutativo, che pure lo vincolavano. 5 Gli ulteriori motivi dedotti rimangono assorbiti e, comunque, non influenzano il giudizio incidentale avverso il decreto di abiezione rimanendo, tra l'altro, esterni alla decisione della TE Sezione penale. 6. Da quanto detto discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze da svolgersi in maniera coerente ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze. Deciso il 16 settembre 2025
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta MARILIA DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. MARIA LABANCA del foro di FIRENZE con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39392 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1335 del 20 marzo 2025 la TE Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio( per nuovo giudizio/ al Tribunale di Firenze l'ordinanza emessa in data 20 settembre 2024 dal Tribunale del riesame locale,con la quale era stato confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica nei confronti di PO OR, indagato per il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen. avente ad oggetto una "lettera di raccomandazione di San AR EO" rinvenuta nella disponibilità del suddetto. 2. Il Tribunale di Firenze, in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal OR/ ritenendolo privo, in sede penale, di un interesse reale ed effettivo all'impugnazione i essendo stata la missiva in sequestro già restituita all'avente diritto in data 20 luglio 2024 nel momento in cui veniva presentato ricorso per riesame (10.9.2024). 3. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse del OR affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ottemperanza al principio di diritto enucleato nella sentenza 13335 del 2025 di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione. Dalla lettura dell'ordinanza 18.4.2025 emerge che il Tribunale del riesame ha statuito che la restituzione dell'oggetto del sequestro all'avente diritto (Archivio Storico Diocesano della Diocesi di Assisi disposto con decreto di sequestro del 7.7.2024) determina la carenza di interesse ad agire concreto e attuale di PO OR e, dunque, la inammissibilità del ricorso proposto. Così facendo, il giudice del rinvio ha eluso le questioni di diritto poste dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1335 del 2025 e in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. ha statuito su punti dell'ordinanza non devoluti alla sua cognizione. 3.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione oltre che l'omessa pronuncia sulla richiesta di riesame del OR avverso il decreto di sequestro del 7 luglio 2024 e la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU. L'ordinanza afferma una inammissibile carenza di interesse ad agire del OR, derivandola dalla restituzione in favore di un terzo, disposta dal P.M. Così facendo il Tribunale non ha considerato che il decreto di restituzione deve essere motivato e che la restituzione stessa presuppone la esistenza di un precedente possesso in capo all'Archivio Storico Diocesano che nella specie difetta. OR, infatti, era nel possesso del bene o, comunque, aveva una detenzione qualificata che 2 implicava il potere di utilizzarla, gestirla e disporne con la conseguenza che la restituzione di un bene a soggetto diverso dal legittimo possessore si risolve in un vero e proprio esproprio senza indennità. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 33 e 34 cod. proc. pen. sulla competenza funzionale, dell'art. 263 cod. proc. pen. / in relazione all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. ; oltre che l'abnormità del provvedimento. Il decreto di sequestro del 7 luglio 2024 non realizza alcuna delle funzioni assegnate al sequestro probatorio (basti pensare in proposito che il documento "lettera di raccomandazione", ritenuto corpo del reato, era già stato sottoposto a cautela con il decreto 2 maggio 2024), ma è stato impropriamente utilizzato per legittimare la restituzione del documento in favore di un soggetto terzo che non era nel possesso del bene. Il potere di sottoporre a sequestro il corpo di reato, usato dal P.M. al di fuori dei casi consentiti dalla legge, è stato legittimato dalla ordinanza del riesame in assenza di competenza funzionale che spettava al Gip a norma dell'art. 263 cod. proc. peri. 3.4. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame degli atti del procedimento con violazione degli artt. 129 e 263 cod. proc. pen. Nelle more del procedimento (ad agosto 2024) il P.M. ha notificato al ricorrente l'avviso di conclusione delle indagini in ikr relazione non più all'art. 518 quater ma art. 518 novies co. 1 cod. pen. per avere immesso sul mercato senza autorizzazione la "San AR EO missiva autografa indirizzata al vescovo di Nocera BR OL MA datata 15 ottobre 1562" e la "San AR EO missiva autografa indirizzata sempre al vescovo Mannelli il 3 luglio 15621Ientrambi beni culturali protetti e tutelati dalla Sovrintendenza artistica per l'Umbria e dunque tutelati ope legis ai sensi del d.lgs. 42/004 e d.P.R. 78/2005, secondo cui detti beni non possono essere alienati se non nelle forme consentite come previsto dall'intesa tra il Mi.C. e la Conferenza Episcopale Italiana in ordine alla tutela Li dei beni culturali di interesser_e_ligflo,A appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche promulgate con decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 4.2.2005. Rileva la difesa che il reato di cui all'art. 518 novies cod. proc. è procedibile a querela a differenza di quello di cui all'art. 518 cod. pen. che è procedibile d'ufficio. Nel procedimento non è mai stata depositata querela e a OR viene contestato di avere posto in vendita il bene 90 lettera" e non anche l'illegittimo possesso. Rileva, in proposito, che la legge sui beni culturali non impedisce ai privati di essere possessori, proprietari e detentori ma pone solo regole per evitare la dispersione. La mutata situazione processuale rendeva a maggior ragione necessario l'esame della richiesta ex art. 324 cod. proc. pen. proposta da OR oltre che, incidenter tantum, la questione relativa alla procedibilità. 3 4. Il P.G., in persona della sostituta Marilia Di Nardo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. L'avv. Maria Labanca, difensore del ricorrente, ha depositato memoria di replica, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato e assorbente il primo motivo che attiene alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e, rilevata la violazione del vincolo di rinvio per le ragioni che saranno indicate, il provvedimento impugnato deve essere annullato. 2. Il Tribunale del riesame di Firenze, pur dopo avere delineato il perimetro della sentenza rescindente e individuato il vincolo imposto dalla sentenza di annullamento, ad esso non si è attenuto. 3. La TE Sezione Penale, nella sentenza rescissoria, dando seguito al ricorso proposto da OR, al punto 3 del Considerato in diritto, ha rilevato la fondatezza del motivo con cui si sosteneva l'omessa motivazione sulla eccepita nullità del decreto di sequestro per mancanza di motivazione, a fronte della eccepita assenza dei requisiti previsti per il legittimo esercizio del potere di sequestro. Si legge, in particolare, nella sentenza rescindente che «a fronte di una motivazione con la quale si sostiene che ai fini del sequestro probatorio non sarebbe necessaria la completa formulazione di un capo di imputazione e che sarebbe sufficiente l'indicazione delle cose da cercare oltre che la dichiarata indispensabilità della acquisizione ha rilevato che la motivazione era del tutto estranea ai parametri di legalità del sequestro probatorio atteso che l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato o cose a esso pertinenti e alla concreta finalità perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge senza descrivere i fatti né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti, né la finalità perseguita (Sez. 2 n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01). La TE Sezione penale di questa Corte ha, inoltre aggiunto che, tra l'altro, "non è dato 4 comprendere l'asserito rapporto tra finalità probatoria e restituzione, se davvero disposta o meno, in via definitiva rispetto al vincolo probatorio, del bene appreso". 4. Il Tribunale del riesame, a fronte delle indicazioni impartite dalla TE Sezione penale di questa Corte, puntualmente esplicitate , non si è confrontato con le criticità e le questioni poste dalla TE sezione penale e l'errore ermeneutico in cui è incorsoti/ emerge esplicitamente dall'esame della motivazione laddove il provvedimento afferma, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, attuale e concreto i del OR, rilevando che «la lettera autografa con contenuto di raccomandazione » risulta dissequestrata e restituita all'avente diritto LL RT ER UR. Ha fatto discendere da ciò il Tribunale che OR, pur potendo legittimamente esperire tutti i rimedi processuali "anche di natura civilistiva a tutela delle proprie ragioni" sarebbe rimasto privo di un interesse reale ed effettivo "alla presente impugnazione". 5. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen. j avendo il giudice omesso di dare seguito al dictum della sentenza rescindente relativa al riscontrato vizio di motivazione del decreto di sequestro. In proposito trova applicazione il principio secondo cui «in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti» (Sez. 1, n. 36270 del 21/10/2025 non mass.; Sez. 6, n, 34127 del 06/07/2023, Rv. 285159 -01; Sez. 2 n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01; Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, Rv. 261611) d. .111111~N - I e-laa egacitate'zinzi ttaat Il Tribunale in sede di rinvio, incorrendo in un errore metodologico, piuttosto che porsi in un'ottica di confronto con la sentenza rescindente, ha ritenuto di disapplicarla, senza spiegare le ragioni per le quali l'obbligo di rispettare la decisione della Corte di cassazione, di procedere all'esame del punto annullato, sarebbe venuto meno, senza tuttavia risolvere le criticità che la TE Sezione aveva rilevato, amzi obliterandole dal proprio campo valutativo, che pure lo vincolavano. 5 Gli ulteriori motivi dedotti rimangono assorbiti e, comunque, non influenzano il giudizio incidentale avverso il decreto di abiezione rimanendo, tra l'altro, esterni alla decisione della TE Sezione penale. 6. Da quanto detto discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze da svolgersi in maniera coerente ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze. Deciso il 16 settembre 2025