TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2805
TAR
Ordinanza cautelare 16 giugno 2025
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 1051, co. 2, lett. a) del d.lgs. 66/2010 e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, accertando che al momento dell'adozione del provvedimento di esclusione, la sentenza di condanna non era più ostativa a causa dell'intervenuta prescrizione del reato, come stabilito dalla Corte d'Appello di Firenze.

  • Accolto
    Insufficiente ed erronea motivazione e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che il difetto di istruttoria, derivante dalla mancata considerazione della sopravvenuta prescrizione del reato, inficiasse il provvedimento di esclusione.

  • Accolto
    Violazione del giudicato cautelare e del provvedimento di riesame

    Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando gli atti impugnati nella misura in cui recavano l'esclusione del ricorrente dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 1051, co. 2, lett. a) COM (come riformulato)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, accertando la violazione dell'art. 1051, co. 2, lett. a) COM a causa della mancata considerazione della sopravvenuta prescrizione del reato.

  • Rigettato
    Mancata estensione del vizio alla fase successiva e alle procedure di avanzamento precedenti

    Il Tribunale ha escluso che l'annullamento dell'esclusione dall'aliquota per il 2025 potesse comportare il riconoscimento automatico degli avanzamenti di grado richiesti per gli anni precedenti, data la natura discrezionale delle valutazioni di merito e la necessità di impugnare specificamente i provvedimenti di mancata promozione per le annualità anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2805
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2805
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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