Ordinanza cautelare 16 giugno 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02805/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6133 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Romano, con domicilio eletto presso lo studio AF NT in Roma, via Emilio De Cavalieri n. 11;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento nota prot. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 28.02.2025, con la quale veniva comunicata al ricorrente l’esclusione dalla corrispondente aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per il 2025, ai sensi dell’art. 1051, secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n. 66, notificato al ricorrente in data 17.03.2025;
b) della Determinazione Dirigenziale prot. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS- del 18.02.2025, portata a conoscenza del ricorrente soltanto in data 27.03.2025 ed a seguito di istanza di accesso agli atti da Costui presentata;
c) del Foglio prot. n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 17.09.2024 ad oggetto “nulla osta disciplinare per avanzamento anno 2025” portato a conoscenza del ricorrente soltanto in data 27.03.2025 ed a seguito di istanza di accesso agli atti da Costui presentata;
d) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 4\9\2025:
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO
1) del decreto dirigenziale prot. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 11.07.2025 con cui l’Amministrazione ha disposto “in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, la Determinazione Dirigenziale M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, con la quale sono state formate le aliquote di ruolo, riferite alla data del 15 settembre 2024, degli Ufficiali della Marina Militare in servizio permanente effettivo, per i gradi da Capitano di Fregata a Guardiamarina, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2025, è confermata nelle parti in cui si dispone l’esclusione del ricorrente dalla rispettiva aliquota di ruolo, ai sensi dell’articolo 1051, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66”, notificato al sig. -OMISSIS- in data 16.07.2025,
2) della nota prot. n. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 1.07.2025 con cui l’Amministrazione ha disposto l’annullamento del modello “C” n. 33 compilato per la inclusione nelle aliquote di avanzamento per l’anno 2024, notificato al ricorrente in data 07.07.2025;
3) della nota prot. n. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 9.07.2025 e di tutti i decreti dirigenziali in essa richiamati e tutti del 25.06.2025, anche se di contenuto ignoto, nella misura in cui non riconoscono al ricorrente il grado di Capitano di Corvetta a far data dal 2020 ed il ruolo di Capitano di Fregata a far data dal 2025;
4) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa IA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 15 maggio 2025 e notificato il successivo 21 maggio 2025, il ricorrente in epigrafe – sottotenente di vascello nel ruolo normale della Marina militare – ha impugnato il provvedimento di esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2025 assunto sulla base del richiamato art. 1051, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” - COM), unitamente ai connessi atti.
2. Il ricorso, nel ripercorrere in punto di fatto gli esiti dei diversi gradi di giudizio in sede penale che hanno interessato lo stesso militare relativamente ad un episodio risalente all’anno 2012 nonché gli esiti dei correlati procedimenti disciplinari instaurati nei confronti del medesimo soggetto e nel rappresentare come lo stesso abbia subito, per effetto dell’anzidetta vicenda penale, un arresto nella progressione di carriera stante il mancato avanzamento nei successivi gradi superiori a partire dall’anno 2013, è affidato alla proposizione di cinque motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di doglianza, rubricato “ Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 1051 e ss. del d.lgs 66/2010 come modificato per effetto della l. 114/2024 – Insussistenza dei presupposti normativamente previsti per la esclusione dalle aliquote di valutazione anno 2025 ”, parte ricorrente contesta l’assunta determinazione di esclusione dall’aliquota di valutazione laddove giustificata sulla base del richiamo alla condanna dello stesso militare all’esito del giudizio penale dinanzi al competente Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- per i reati ivi indicati, deducendo in proposito l’intervenuta riforma dell’anzidetta pronuncia ad opera delle ulteriori sentenze rese in esito ai successivi gradi di giudizi, quali in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- e la sentenza della Corte di appello di Firenze n. -OMISSIS- (assunta in sede di rinvio).
Lamenta, in particolare, l’omessa considerazione della sopravvenuta circostanza rappresentata dalla definizione della vicenda penale a carico del medesimo ricorrente – per effetto dell’invocata sentenza della Corte di appello di Firenze n. -OMISSIS- relativamente alla fattispecie delittuosa in rilievo di cui al capo B) della relativa imputazione, conducente alla declaratoria di “… non doversi procedere per intervenuta prescrizione ” – alla stregua dell’evocata previsione normativa di cui all’art. 1051, co. 2, lett. a, COM, come da ultimo riformata per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 114/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024), deducendone l’applicabilità ratione temporis al caso di specie e prospettando l’intervenuta rimozione della causa di esclusione contemplata dall’anzidetta previsione (nella versione da ultimo riformulata), nella parte riferita alla sussistenza di una statuizione di condanna intervenuta in sede penale, per effetto della sopravvenuta riforma delle evocate statuizioni penali all’esito dell’ultimo giudizio.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e s.m.i. - Insufficiente ed erronea motivazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità ”, parte ricorrente denuncia la genericità della motivazione addotta a supporto della determinazione di esclusione laddove limitata al mero richiamo dell’art. 1051, co. 2, lett. a, COM, rimarcandone altresì la mancata attuazione (nella versione da ultimo modificata, ad opera della citata L. n. 114/2024) alla stregua della dedotta violazione normativa di cui al superiore motivo di gravame; lamenta, inoltre, l’omessa considerazione delle vicende processuali intervenute successivamente alla sentenza n. -OMISSIS-, richiamata nel corpo del gravato provvedimento.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “ Violazione di legge per carenza di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 l. 241/1990 s.m.i.– Assoluta mancanza o quantomeno insufficienza, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e perplessità della motivazione ”, parte ricorrente lamenta un ulteriore profilo di carenza motivazionale, deducendo la mancata indicazione delle ragioni giustificative a supporto dell’assunta determinazione di esclusione dall’aliquota di avanzamento.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, rubricato “ Eccesso di potere per travisamento, insufficiente e/o erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà ed illogicità - sviamento di potere. Erronea valutazione dei presupposti. Contradditorietà ”, parte ricorrente ribadisce il dedotto vizio di carenza di istruttoria e motivazione, denunciando al riguardo l’omessa considerazione del diverso esito dei giudizi sopravvenuti in sede penale.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo di doglianza, rubricato “ Eccesso di potere per sviamento della funzione – Mancata valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento - Ingiustizia grave e manifesta, irragionevolezza ed illogicità manifesta – Violazione del principio di certezza giuridica ”, parte ricorrente denuncia l’errore in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nella valutazione dei presupposti di fatto, nella interpretazione delle ragioni giuridiche e nell’applicazione ed esecuzione della normativa di riferimento alla fattispecie in esame, in ragione della mancata considerazione dell’assenza, a carico del militare interessato, del presupposto – per converso richiesto dall’art. 1051, co. 2, lett. a), COM – rappresentato dall’intervenuta condanna in sede penale.
2.4. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti nonché il riconoscimento del “… diritto dell’Ufficiale … all’inserimento nella aliquota di valutazione per avanzamento nel grado anno 2025, al fine di conseguire il relativo avanzamento nel grado successivo di Capitano di Fregata, ovvero di Capitano di Corvetta o quanto meno di Tenente di Vascello a far data dal 2019, ovvero nel grado di Capitano di Fregata, o Capitano di Corvetta o quanto meno di Tenente di Vascello dall’anno 2024 ” con la conseguente ricostituzione della relativa carriera.
3. La resistente Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto dell’eccepita inammissibilità del ricorso (per omessa notifica ad almeno un controinteressato) nonché della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la proposta istanza cautelare nei limiti ivi precisati, disponendo per l’effetto che “… l’intimata Amministrazione, nelle more del completamento delle fasi della complessiva procedura e della conclusiva formazione del quadro di avanzamento in rilievo …, valuti la possibilità di riesaminare la posizione di parte ricorrente sulla base dell’art. 1051 COM alla luce dell’addotta circostanza sopravvenuta, nella specie correlata al contenuto della pronuncia della Corte di appello di Firenze, sez. II penale, n. -OMISSIS- … resa all’esito del precedente annullamento con rinvio, ad opera della sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- …, dell’impugnata sentenza di condanna per la fattispecie delittuosa in considerazione (di cui al menzionato capo B) … ”.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 settembre 2025 e notificato il successivo 4 settembre 2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS-del 11 luglio 2025, adottato dalla resistente Amministrazione in esecuzione della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta – all’esito del compiuto riesame – la conferma dell’originario atto (oggetto del proposto ricorso introduttivo) nella parte recante l’esclusione del medesimo militare dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 1051, co. 2, lett. a), COM, nonché le note prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- (unitamente agli ulteriori atti ivi menzionati), con le quali la medesima Amministrazione da un lato ha disposto l’annullamento del modello “C” n. 33 compilato per l’ufficiale medesimo ai fini dell’inclusione nelle aliquote di avanzamento per l’anno 2024, dall’altro avrebbe omesso, nell’ambito dei provvedimenti di avanzamento al grado superiore dei capitani di corvetta dei vari ruoli della Marina militare in servizio permanente effettivo in relazione all’anno 2025, di riconoscere allo stesso l’avanzamento nel grado di capitano di corvetta a far data dall’anno 2020 nonché nel ruolo di capitano di fregata a decorrere dall’anno 2025.
5.1. La proposta impugnativa è affidata a tre motivi di doglianza.
5.1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia l’intervenuta elusione e/o violazione del giudicato di cui all’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, prospettando la conseguente nullità ex art. 21 septies del nuovo provvedimento assunto (con il quale è stata confermata la disposta esclusione dall’aliquota di avanzamento).
In proposito deduce come alla data di adozione dei provvedimenti di esclusione dall’aliquota (oggetto di gravame mediante il ricorso introduttivo) il medesimo militare non fosse gravato da alcuna sentenza penale di condanna, lamentando l’omessa considerazione delle sopravvenute vicende processuali nell’ambito del compiuto riesame.
Sostiene, inoltre, come già alla data del 5 marzo 2019 – coincidente con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- – non vi fosse alcuna sentenza di condanna a carico dello stesso ricorrente, stante l’intervenuto “ annullamento ” della sentenza della Corte di appello di Firenze n. -OMISSIS- (con la quale era stata confermata la statuizione di condanna resa all’esito del giudizio di primo grado) “ senza rinvio ” in relazione al capo di imputazione A), nonché “ con rinvio ” per quanto concerne il capo di imputazione B), sostenendo che pure in tale ultimo caso, nelle more della nuova valutazione ad opera del Giudice di appello in sede di rinvio (e, dunque, prima della pronuncia n. -OMISSIS- - resa all’esito del relativo giudizio - intervenuta in data 12.12.2024) non potesse ritenersi sussistente alcuna condanna.
5.1.2. Con il secondo motivo di doglianza, parte ricorrente lamenta la violazione dell’articolo dell’art. 1051, co. 2, lett. a, COM (come riformulato ad opera della citata L. n. 114/2024), asseritamente inficiante tutti gli atti gravati con il ricorso per motivi aggiunti.
5.1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, prospetta l’illegittimità in via derivata degli atti medesimi, riproducendo le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo.
5.1.4. Parte ricorrente chiede, in conclusione, la declaratoria di nullità ex art. 21 s epties L. n. 241/1990 del gravato decreto per violazione del giudicato cautelare, nonché l’annullamento degli atti complessivamente gravati, nonché il riconoscimento del “… diritto dell’Ufficiale … all’inserimento nella aliquota di valutazione per avanzamento nel grado anno 2025, al fine di conseguire il relativo avanzamento nel grado di Capitano di Fregata a far data dal 2025, di Capitano di Corvetta a far data dal 2020, in ogni caso in quello di Tenente di Vascello a far data dal 2013 - in tale ultimo caso con le conseguenti e successive anzianità maturate - ” anche ai fini della conseguente ricostruzione della relativa carriera.
6. La resistente Amministrazione ha prodotto ulteriore memoria difensiva, articolando le ragioni addotte a fondamento dell’eccepita inammissibilità dell’avanzata domanda di condanna alla ricostituzione di carriera mediante il preteso avanzamento in tutti i gradi precedenti nonché a supporto della ritenuta infondatezza delle doglianze mosse con l’atto di motivi aggiunti.
7. In vista della trattazione di merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. e successive repliche.
8. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione in rito formulata dalla resistente Amministrazione nell’ambito della memoria difensiva prodotta in data 29 maggio 2025, concernente la dedotta inammissibilità del proposto ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Al riguardo si intende rilevare innanzitutto che la procedura de qua , nel cui ambito è stato adottato il gravato provvedimento recante l’esclusione dell’odierno ricorrente dalla corrispondente aliquota di valutazione – assunto nel complessivo quadro della formazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, per i gradi da capitano di fregata a guardiamarina, da valutare per la compilazione dei quadri di avanzamento, a scelta e per anzianità, relativamente all’anno 2025 – riguarda, nello specifico, l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2025 dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo (nel cui grado è attualmente inquadrato il ricorrente medesimo); secondo quanto riferito dalla stessa Amministrazione all’esito del disposto incombente istruttorio, l’anzidetta procedura risulta allo stato non ancora conclusa (cfr. memoria del 24 settembre 2025, in specie pagina 4).
1.1. Ciò posto, il Collegio intende richiamarsi ai molteplici pronunciamenti sul punto resi dalla Sezione in relazione alle diverse procedure di avanzamento, per anzianità ovvero a scelta, nel cui contesto è stato precisato, per quanto rileva nella presente sede, che nel caso degli avanzamenti per anzianità non è configurabile alcun controinteressato in quanto “ Il carattere aperto del ruolo e la valutazione basata sull’anzianità comportano che tutti i parigrado che abbiano raggiunto l’anzianità minima prescritta nel grado possono partecipare alla procedura di avanzamento ed ottenere la promozione se valutati idonei ” e “ Ciò presuppone la necessaria sufficienza dei posti disponibili per tutti i partecipanti … ”, per cui “… l’eventuale annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento espulsivo … non potrà produrre alcun effetto pregiudizievole per i parigrado già promossi ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 29 aprile 2025, n. 8343, in specie punto 2), mentre per le distinte procedure di avanzamento a scelta è stata affermata la rilevanza, sotto l’anzidetto profilo, del (solo) atto finale rappresentato dalla formazione del quadro di avanzamento in quanto “ È rispetto a detto quadro che si sarebbero configurati soggetti controinteressati (cioè tutti quelli avanzati di grado e titolati a difendere la propria posizione dalla possibile sopravvenienza di un nuovo soggetto potenzialmente idoneo a modificare gli assetti della graduatoria) ai quali notificare l’impugnativa ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 4 giugno 2025, n. 10785).
2. Il proposto ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, è suscettibile di parziale accoglimento, stante la ravvisata fondatezza della dedotta violazione dell’art. 1051, co. 2, lett. a), COM e del correlato difetto di istruttoria, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
2.1. I formulati motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto, da un lato, le doglianze complessivamente mosse risultano essenzialmente coincidenti ovvero strettamente connesse sul piano logico-giuridico, dall’altro le censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti costituiscono uno sviluppo ulteriore di quelle proposte con il ricorso introduttivo, poggiando essenzialmente su analoghe argomentazioni.
3. Muovendo alla ricostruzione del dato normativo di riferimento, va rilevato che l’articolo 1051, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” - COM), espressamente richiamato nel corpo dei gravati atti a supporto dell’assunta determinazione di esclusione dell’odierno ricorrente (sottotenente di vascello) dall’aliquota di avanzamento al grado superiore per l’anno 2025, prevede testualmente – nella versione da ultimo riformata, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 7, comma 1, L. n. 114/2024 – che “ Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa … ”.
Sulla base dell’anzidetta disposizione normativa, costituisce motivo ostativo all’inserimento nell’aliquota di valutazione (per l’avanzamento nel grado superiore) nonché alla medesima valutazione la circostanza rappresentata – per quanto rileva nella presente sede – dalla ricorrenza di una statuizione di condanna in primo grado per delitto non colposo a carico del militare interessato all’esito del relativo giudizio in sede penale, innovando sul punto la previgente disciplina che riteneva a tal fine sufficiente il mero rinvio a giudizio (in tal senso, cfr. TAR Umbria, sent. 25 novembre 2025, n. 781, in specie punto 10).
L’esclusione dalla corrispondente aliquota ovvero dalla valutazione, in particolare, costituisce un atto vincolato, essendo rimessa alla procedente Amministrazione la sola verifica in ordine alla ricorrenza in concreto del presupposto individuato in via normativa (in termini generali, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 30 dicembre 2021, n. 8335).
4. Ciò premesso quanto alla ricostruzione del dato normativo di riferimento, va osservato che, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti, nel caso di specie la circostanza posta a fondamento dell’impugnato provvedimento di esclusione (assunto nei riguardi dell’odierno ricorrente il 28 febbraio 2025) non risultava sussistente in concreto alla data di assunzione della relativa determinazione, per effetto della sentenza della Corte di appello di Firenze, sez. II penale, n. -OMISSIS-, pronunciata in data 12 dicembre 2024, resa all’esito del precedente annullamento con rinvio, ad opera della sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-, dell’impugnata sentenza di condanna per la fattispecie delittuosa in rilievo (di cui al capo “B” della relativa imputazione), costituita in particolare dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 341 bis c.p. (cfr., rispettivamente, documenti nn. 4, 3 e 2 inclusi nella produzione documentale unita al ricorso introduttivo, secondo la numerazione riportata nel foliario di parte ricorrente).
La citata sentenza n. -OMISSIS-, in particolare, ha disposto – per quanto rileva nella presente sede – la declaratoria di “… non doversi procedere … in ordine ai reati … ascritti … ” al militare medesimo – tra cui, nello specifico, la menzionata fattispecie delittuosa – “ in quanto estinti per intervenuta prescrizione ”, addivenendo per l’effetto ad una “r iforma ” di carattere “ parziale ” (ossia, per la parte corrispondente alla statuizione sopra riportata) “ della sentenza in data 8/1/2014 del Tribunale … ” (cfr. doc. n. 4, cit.) recante l’originaria condanna in primo grado dello stesso militare “… alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto … ” in conseguenza della riconosciuta colpevolezza per la fattispecie delittuosa allo stesso ascritta (cfr. doc. n. 1 incluso nella citata produzione documentale, secondo la numerazione riportata nel foliario di parte ricorrente).
5.1. Dalla delineata ricostruzione del quadro fattuale emerge come la causa di esclusione, ovvero la sentenza di condanna, posta a fondamento del gravato provvedimento non risultasse nella specie sussistente al momento dell’assunta determinazione di esclusione sulla base dell’evocato articolo 1051, co. 2, lett. a), COM (in termini generali, cfr. TAR Umbria, sent. n. 781/2025, cit., in specie punto 10.3).
6. Le considerazioni esposte inducono a ravvisare la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 1051, co. 2, lett. a), COM e del correlato difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso di considerare la sopravvenuta circostanza, rappresentata in particolare dalla definizione della vicenda penale a carico del medesimo ricorrente – per effetto dell’invocata sentenza della Corte di appello di Firenze n. -OMISSIS- per quanto concerne la fattispecie delittuosa in rilievo – conducente alla rimozione (in data antecedente all’assunzione della determinazione di esclusione) della ragione ostativa individuata dal menzionato articolo 1051, co. 2, lett. a, COM (nella versione da ultimo novellata per effetto della Legge n. 114/2024, applicabile alla fattispecie de qua ).
6.1. La riscontrata fondatezza delle anzidette censure nei termini sopra precisati determina l’annullamento degli atti impugnati – rispettivamente, con il ricorso introduttivo e con il successivo atto di motivi aggiunti – laddove recanti l’esclusione dell’odierno ricorrente (sottotenente di vascello) dalla corrispondente aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore relativamente all’anno 2025.
7. Il Collegio ritiene, per converso, non suscettibili di accoglimento le restanti domande formulate, laddove volte ad ottenere l’annullamento degli ulteriori atti gravati e la correlata condanna alla ricostituzione della carriera dell’odierno ricorrente sulla base del preteso avanzamento nei gradi progressivamente superiori a decorrere dall’anno 2013 (corrispondente all’invocata promozione avanzamento al grado di capitano di fregata a far data dal 2025, di capitano di corvetta a far data dal 2020, e in ogni caso a quello di tenente di vascello a far data dal 2013).
Sul punto si intende osservare come la natura e la consistenza del vizio accertato nonché la delimitazione del relativo oggetto sul piano temporale, investendo la fase preliminare della procedura di avanzamento – circoscritta alla formazione dell’aliquota di valutazione riferita ai sottotenenti di vascello del ruolo normale del corpo delle capitanerie di porto ai fini della promozione al grado superiore (di tenente di vascello) per l’anno 2025 – non può estendersi (come altresì dedotto dalla resistente Amministrazione nell’ambito della memoria difensiva del 24 settembre 2025, in specie pagine 3 e 4) alle successive fasi della medesima procedura, rimesse all’apprezzamento della procedente Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante all’organo collegiale deputato alle valutazioni stesse, nella specie richiedenti l’espressione di un giudizio di idoneità ai sensi dell’art. 1055 COM nell’ambito delle procedure di avanzamento per anzianità, quale la specifica ipotesi in rilievo (in temini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 29 aprile 2023, n. 4042, in specie punto 6.1).
Il medesimo profilo viziante, inoltre, non può tantomeno propagarsi alle ulteriori procedure di avanzamento, per anzianità e a scelta, nei gradi progressivamente superiori, involgenti le annualità precedenti a quella investita dal contesto provvedimento espulsivo (individuate, nella domanda avanzata in ricorso, a partire dall’anno 2013 e fino all’invocata promozione nel grado di Capitano di Fregata a decorrere dall’anno 2025), in considerazione dell’aggiuntivo apprezzamento di merito, nel caso delle procedure di avanzamento a scelta, implicante la valutazione delle complessive capacità e qualità del militare affidata alla discrezionalità tecnica del competente organo collegiale ai sensi dell’art. 1057, co. 3, COM (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 24 ottobre 2025, n. 8252, in specie punto 10), oltre che in ragione della inoppugnabilità, nella specie, dei corrispondenti provvedimenti espulsivi (a monte della mancata promozione, oggetto di contestazione, nell’ambito delle precedenti annualità di avanzamento), connotandosi la specifica materia dell’inquadramento dalla presenza di atti aventi natura autoritativa, soggetti all’onere di impugnazione entro il previsto termine di decadenza ai fini della relativa contestazione (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 20 febbraio 2025, n. 1441, in specie punto 6.3).
8. Per le esposte ragioni, in definitiva il proposto ricorso come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti è accolto parzialmente, nei sensi e nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento degli atti impugnati laddove recanti l’esclusione dell’odierno ricorrente dalla corrispondente aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore relativamente all’anno 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dei gravati atti recanti l’esclusione dell’odierno ricorrente dalla corrispondente aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore relativamente all’anno 2025.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI NN, Presidente
IA AL, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | GI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.