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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15512/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15512/2023, promosso da:
, , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
,
[...] Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_11 [...]
, , Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , , CP_14 CP_15 Controparte_16 [...]
, , Controparte_17 Controparte_18 [...]
, Controparte_19 CP_20 Controparte_21
, ,
[...] Controparte_22 CP_23 [...]
, Controparte_24 Controparte_25 [...]
, CP_26 Controparte_27 Controparte_28
, ,
[...] Controparte_29 Controparte_30
, , Controparte_31 Controparte_32 [...]
, , CP_33 Controparte_34 Controparte_35
,
[...] CP_36 CP_37 CP_38
,
[...] Controparte_39 Controparte_40 [...]
, , Pt_1 Controparte_41 CP_42 [...]
, , Parte_2 Controparte_43 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 CP_41 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
[...] con il patrocinio dell'avv. Paolo Cassigoli del foro di Firenze RICORRENTI contro
Controparte_44 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
Pag. 1 di 3 In esito all'udienza dell'8.5.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Con atto depositato il 16.12.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Identico ricorso era stato presentato il 7.12.2023 e iscritto al n. RG 15103/2023, fascicolo dal quale sono stati separati i giudizi n. 2760/2024 RG e n. 2763/2024 RG, così creando tre processi separati per linee di discendenza facenti capo ai tre fratelli (n. 15103/2023), (n. Persona_1 Persona_2
2760/2023) e (n. 2763/2024). Persona_3
Parte ricorrente, con le note depositate il 3.3.2025 e l'1.4.2025, spiega di avere presentato il secondo ricorso, qui in esame, in quanto inizialmente la cancelleria aveva comunicato di non potere accettare il ricorso presentato il 7.12.2023 a causa di problemi tecnici del sistema informatico, e che solo successivamente l'impedimento si era risolto ed era stato iscritto il iscrizione del fascicolo n. RG 15103/2023, e aggiunge che la richiesta di riunire i due identici procedimenti è stata rigettata (e contestualmente l'originario giudizio n. RG 15103/2023 è stato separato nei tre giudizi differenziati per linea di discendenza).
Con le medesime note la difesa ha prodotto le sentenze irrevocabili di questo Tribunale depositate il 18.9.2024, che hanno accolto per tutti i ricorrenti delle cause nate dal primo ricorso (RG n. 15103/2023, n. 2760/2023, n. 2763/2024), i medesimi del ricorso che ha introdotto il presente giudizio, la domanda di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La difesa chiede perciò che, conseguito dai ricorrenti il riconoscimento dello status di cittadini italiani, si dichiari la cessazione sopravvenuta dell'interesse ad agire, con compensazione delle spese di lite e riconoscimento del diritto alla restituzione del contributo unico.
Il giudicato esterno sopravvenuto non determina, quand'anche il giudicato sia satisfattivo dell'interesse fatto valere degli attori, il venir meno dell'interesse ad agire bensì l'inammissibilità della domanda per la preclusione del giudicato, quale che sia il contenuto della decisione (nel caso in esame, del resto, la domanda di di accertamento di cittadinanza iure matrimonii, è stata dichiarata Controparte_40 improcedibile nel separato giudizio n. RG 15103/2023, e che dunque l'interesse sostanziale della ricorrente non è stato soddisfatto e sul punto non è venuto meno l'interesse ad agire né è cessata la materia del contendere, ma ricorre divieto del bis in idem).
Va dunque pronunciata sentenza di inammissibilità delle domande per sopravvenuta preclusione del giudicato, con compensazione delle spese come da richiesta dei ricorrenti e per gli stessi giustificati motivi di compensazione ravvisati nelle tre sentenze 18.9.2024; la domanda di ripetizione del contributo unificato, se volta al rimborso a carico della controparte, spetta solo a favore della parte vittoriosa ed è assorbita dalla pronuncia di compensazione;
se volta alla restituzione da parte dell'ufficio di tributo in tesi non dovuto per duplicazione dei ricorsi va presentata all'amministrazione e, in caso di rifiuto espresso o tacito, al giudice tributario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
Pag. 2 di 3 dichiara inammissibilità delle domande per preclusione sopravvenuta del giudicato;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 5 giugno 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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