Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17215 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
17215-26
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
LI SA
Presidente
Sent. n. sez. 1187/2026
NC NI
CC - 20/03/2026
GI IA
R.G.N. 39688/2025
ND NZ
Relatore
AR MA CO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI NC, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 01/10/2025 dal Tribunale di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND NZ;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa l'1 ottobre 2025 il Tribunale di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio disposto con sentenza pronunciata il 14 luglio 2025 della Corte di cassazione Prima Sezione penale, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a NC RI, in relazione ai fatti di reato di cui i punti a), b), c), h), i), 1), m) e n) del provvedimento impugnato, in ventuno anni di reclusione. Il trattamento sanzionatorio irrogato a NC RI veniva rideterminato in relazione ai reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, per i quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione dal provvedimento sottostante, emesso dal Tribunale di Messina il 2 dicembre 2024, oggetto di annullamento. Tali decisioni irrevocabili, in particolare, riguardavano la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 5 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 21 ottobre 2017, nonché la sentenza emessa della Corte di appello di Messina il 15 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2019.
2. Avvero questa ordinanza NC RI, a mezzo dell'avv. Giuseppe Donato, proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81, 132, 133 e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 14 luglio 2025 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, in ordine alla rideterminazione della pena per i reati di cui ai punti b) e c) del provvedimento presupposto. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al punto m) del provvedimento presupposto, ritenuto intangibile. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81, 132, 133 é 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in
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ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al punto i) del provvedimento presupposto. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81, 99, 132, 133'e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al punto n) del provvedimento presupposto. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81, 132, 133e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in ordine alla condizione di tossicodipendenza del ricorrente, sollecitata con la memoria difensiva del 22 settembre 2025, il cui rilievo unificante era stato irragionevolmente disatteso dal Giudice dell'esecuzione. Deve, infine, evidenziarsi che le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive presentate l'11 marzo 2026, con cui si insisteva nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Il ricorso proposto da NC RI è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 14 luglio 2025 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, in ordine alla rideterminazione della pena per i reati di cui ai punti b) e c) del provvedimento presupposto. Osserva il Collegio che il Tribunale di Messina si limitava a ritenere che non vi fosse motivo di discostarsi dalla precedente decisione, tenuto conto del contesto nel quale di in cui i fatti di reato di cui ai punti b) e c) si erano concretizzati, che imponeva di ritenerli caratterizzati da un diverso disvalore, trascurando di considerare il principio di diritto affermato dalla sentenza di legittimità, che andava correlato ai titoli di reato contestati, ex artt. 73, comma
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5, 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), per i quali veniva disposto l'aumento di pena di dieci anni e sei mesi. Si trascurava, in questo modo, di considerare le ragioni poste a fondamento dell'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in cui si era affermato: *La mancata specificazione di tutti i passaggi logici del calcolo della pena, ed, in particolare, la mancata specificazione degli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, ivi compresi quelli oggetto della continuazione interna alla sentenza del 5 ottobre 2017, non permette un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena [...] ed impedisce, inoltre, di verificare se il giudice dell'esecuzione ha rispettato, nella individuazione dell'aumento per il reato satellite, il principio di proporzionalità della pena [...]» (Sez. 1, n. 25968 del 14/07/2025, [...], non mass.). Occorreva, invero, alla luce delle indicazioni ermeneutiche che si sono richiamate, effettuare una rivalutazione complessiva degli aumenti di pena stabiliti per i reati di cui ai capi b) e c), quantificati in dieci anni e sei mesi di reclusione, senza attribuire adeguato rilievo al dato circostanziale, incontroverso, che tali fattispecie, nei rispettivi giudizi di merito, erano stati qualificati come "fattispecie di lieve entità". Tale dato circostanziale, dunque, dovrà essere ulteriormente valutato, non essendo stato adeguatamente apprezzato dal Tribunale di Messina, che non teneva conto dell'esigenza di valutare le singole frazioni sanzionatorie alla luce dell'effettivo disvalore delle relative condotte illecite, in linea con le indicazioni ricevute dalla Corte di legittimità (Sez. 1, n. 25968 del 14/07/2025, [...], cit.). Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
3. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al punto m) del provvedimento presupposto, ritenuto intangibile. Deve, in proposito, rilevarsi che la decisione in esame dispone l'aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione, rimasto immutato rispetto alla precedente quantificazione, sull'assunto che la frazione sanzionatoria di cui al capo m) doveva ritenersi intangibile perché era già stata valutata in sede di cognizione.
Tuttavia, l'assunto ermeneutico seguito dal Tribunale di Messina appare contraddetto dal principio di diritto, che impone lo scorporo preliminari dei reati giudicati dal giudice della cognizione, da ultimo, affermato in Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, [...], Rv. 286261 - 01, secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo». Si tratta, del resto, di un'opzione ermeneutica notevolmente risalente nel tempo, riconducibile a Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, [...], Rv. 248299-01, che afferma: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo». Queste ragioni inducono a ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
4. Deve, invece, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81, 132, 133'e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante a principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al punto i) del provvedimento presupposto. Deve, invero, osservarsi che, a pagina 3 del provvedimento impugnato, si esplicitavano, con argomenti congrui, le ragioni che imponevano di quantificare in sei mesi la pena irrogata a RI a titolo di continuazione, per il reato di cui al capo i), ascrittogli ex art. 73, comma 4, T.U. stup. Si evidenziava, in proposito, che l'aumento di pena per tale reato doveva quantificarsi nei termini sanzionatori richiamati, riguardando condotte di cessione di sostanze stupefacenti anche di droghe c.d. pesanti quali eroina e cocaina».
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Tali conclusioni, peraltro, appaiono congrue anche sotto un altro profilo ermeneutico, atteso che l'unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione della ricorrente, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, [...], Rv. 252950-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.
5. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81, 99, 132, 133e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al punto n) del provvedimento presupposto. Con riferimento a tale frazione sanzionatoria, infatti, il Giudice dell'esecuzione ancorava il giudizio dosimetrico della condotta illecita considerata al suo elevato disvalore, muovendosi nel solco ermeneutico prefigurato con l'annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina il 2 dicembre 2024, disposto dalla Corte di legittimità, che richiamava, in proposito, i principi affermati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269-01 (Sez. 1, n. 25968 del 14/07/2025, [...], cit.). A conferma di quanto si sta affermando è sufficiente richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 4 dell'ordinanza impugnata, in cui il Tribunale di Messina affermava che «Con la sentenza sub n), RI NC è stato condannato, quale mandante, per il danneggiamento commesso da tre esecutori materiali, mediante la violazione del domicilio e l'incendio dell'abitazione di un collaboratore di giustizia, le cui dichiarazioni avevano condotto al suo arresto [...] e volti [...] a "dare un'esemplare dimostrazione delle conseguenze cui può condurre la decisione di collaborare con le forze dell'ordine"». Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il quarto motivo di ricorso.
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5. Deve, infine, ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 81, 132 133 je 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione risultava inosservante a principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità, in ordine alla condizione di tossicodipendenza del ricorrente, sollecitata con la memoria difensiva del 22 settembre 2025, il cui rilievo unificante era stato irragionevolmente disatteso dal Giudice dell'esecuzione. Non può, invero, non rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite, quand'anche influenzata dalla condizione di tossicodipendenza, salva l'allegazione di elementi specifici, non dedotti nel caso di specie, non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di NC RI, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, [...], Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, [...], Rv. 256307- 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, [...], Rv. 245833-01). In questa cornice, il Tribunale di Messina valutava correttamente la condizione di tossicodipendenza dedotta nell'interesse di NC RI, evidenziando che i reati presupposti, tenuto conto delle connotazioni di eterogeneità esecutiva che li caratterizzavano, sulle quali ci si è già diffusamente soffermati, non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da tale situazione nosografica, in assenza di elementi concreti e specifici che avvaloravano le deduzioni difensive, esprimendo un giudizio che appare conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri elaborati da questa Corte. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, correttamente applicata nel caso di specie, secondo cui: *In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo "status" di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione» (Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, [...], Rv. 248124 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 10797 del 19/03/2010, [...], Rv. 246373-01).
6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di
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Messina, relativamente alle frazioni di aumento di pena determinate con riferimento ai reati-satellite giudicati con le sentenze indicate nei punti b), c) e m) del provvedimento impugnato. L'atto di impugnazione proposto nell'interesse di NC RI, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle frazioni di aumento di pena determinate per i reati-satellite giudicati con le sentenze indicate nel suddetto provvedimento sub b), c) e m), con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Messina.
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 20 marzo 2026.
Il Consigliere estensore ND NZ Plenteme
Il Presidente LI SA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale. Depositaca in Cancelleria oggi 13 MAG. 2026
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Mare
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