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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4888 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Valentino Miranda ed elett.te domiciliato presso il suo studio in San Valentino Torio (SA), in via Annunziata, n.60; RICORRENTE E
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Anna Panariti, giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nocera Inferiore al corso Vittorio Emanuele n. 114/e ; RESISTENTE NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.11.2023, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , a Cava Controparte_1
De'Tirreni, il 18.06.1989, dal quale sono nati tre figli: , il 15.01.1991, Persona_1 [...]
il 10.10.1994 e il 14.04.1999. Persona_2 Persona_3 A sostegno della domanda deduceva che: a) i coniugi erano separati giusta Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 25.03.2023, nr. 619/2023; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione. Domandava, inoltre, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto in suo carico nei confronti della resistente, così come stabilito nella suddetta sentenza di separazione. Si costituiva in giudizio la quale, nell'aderire alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva che fosse confermato quanto disposto in sede di separazione e previsto un assegno divorzile in suo favore, nella misura di euro 350,00, a carico del ricorrente. All'udienza del 14.03.2024, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il GI delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e disponeva la riduzione del contributo posto a carico di a titolo di mantenimento della Parte_1 resistente, fissandolo in euro 300,00 mensili. In pari data, il Tribunale disponeva procedersi ad accertamenti patrimoniali nei confronti di ambedue le parti, delegando a ciò la competente Guardia di Finanza e rinviava all'udienza del 03.10.2024. All'udienza del 03.10.2024 il Giudice, esaminata la relazione depositata dalla Guardia di Finanza in data 08.08.2024 e lette le note ritualmente presentate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.11.2025, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta per la decisione.
* In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, la volontà di ottenere il divorzio è stata confermata dalle parti innanzi a codesto Tribunale. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Quanto ai figli, deve rilevarsi, preliminarmente, che gli stessi hanno raggiunto la maggiore età e, dunque, la pronuncia nei loro confronti concerne solo gli aspetti patrimoniali. Sul punto, non v'è contestazione in merito al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei tre ragazzi, tanto che già nel procedimento di separazione, era stata accertata la intervenuta autosufficienza economica della prole e, per tale ragione, non era stato previsto l'assegno di mantenimento in loro favore. Dette conclusioni vanno quindi confermate. Venendo ora alla statuizione sull'assegno divorzile, deve evidenziarsi che, nel ricorso introduttivo, il ricorrente chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della controparte, deducendo che la stessa avesse raggiunto l'indipendenza economica, essendosi inserita regolarmente nel mondo del lavoro e beneficiando, inoltre, anche dell'aiuto dei figli coi quali convive, entrambi dotati di autonomia finanziaria e, pertanto, in grado di sostenere il nucleo familiare. In sede di costituzione, tuttavia, la resistente contestava quanto dedotto dal e Pt_1 chiedeva fosse previsto l'assegno divorzile in suo favore, a causa dell'assenza di mezzi di sostenimento autonomi, rappresentando le difficoltà economiche che erano sopravvenute anche in ragione dei mutamenti della situazione lavorativa dei figli. La stessa deduceva, innanzitutto, la sua difficoltà nel trovare un'occupazione, in quanto, in costanza di matrimonio, concordemente col marito, si era sempre dedicata alla gestione del nucleo familiare e all'accudimento della suocera e, quindi, a seguito della separazione, non avendo titoli di studio adeguati, aveva svolto soltanto dei lavori saltuari, quali addetta alle pulizie o bracciante agricola, che, in ogni caso, allo stato non avrebbe più potuto svolgere, a causa di gravi problemi di salute sopravvenuti, per i quali le era stata riconosciuta un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 40% (come risulta dal verbale in atti del 22.10.2024, redatto a seguito di valutazione presso il Centro Medico Legale di Nocera Inferiore (SA). CP_2
In secondo luogo, pur non muovendo alcuna richiesta circa la previsione di un assegno di mantenimento per i figli, come si è già sopra motivato, la resistente sottolineava che quest'ultimi non fossero in grado di fornirle alcun ausilio economico, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, in quanto, il primogenito ad inizio 2024, Per_2 aveva presentato domanda di disoccupazione, ed il figlio minore, pur Per_3 continuando a lavorare, percepiva ancora uno stipendio minimo ( pari ad euro 400,00 circa mensili), poiché, anche per la sua giovane età, si trovava ancora in una “fase di inserimento” nel mondo del lavoro. Dunque, per quanto attiene all'assegno divorzile, si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa- compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale. In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”, S.U. n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei co-niugi; ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi). Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ri-stabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo- coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo sciogli-mento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete». A tal proposito, occorre considerare le risultanze emerse dagli accertamenti della Guardia di Finanza, disposti dal GI, da cui si evince, con chiarezza, una non assimilabilità dei redditi delle due parti, ma, piuttosto, un notevole squilibrio. Infatti, risulta che i redditi percepiti da sono pari a € 4.689,00 (anno 2020), ad Controparte_1
€ 9.213,00 (anno 2021), ad € 6.785,00 (anno 2022) e € 6.660,00 (anno 2023); di contro, i redditi percepiti dal del sig. sono pari a € 24.763,00, € 26.749,00, € 28.866,00 e Pt_1
€ 29.515,00, rispettivamente negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Non rileva, invece, in linea con l'orientamento giurisprudenziale, quanto prospettato dal ricorrente circa la sua situazione debitoria: sul punto, infatti, deve evidenziarsi che i finanziamenti gravanti sul ricorrente, aventi ad oggetto richieste di credito al consumo, tra l'altro successivi all'epoca della separazione, non incidono sulle valutazioni circa la statuizione dell'assegno divorzile, essendo frutto di scelte volontarie e non necessarie, non essendo stato nemmeno provato alcunché sul punto. (Cass. Civ. Ordinanza n. 6515/2023; Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10380). D'altro canto, ai fini della statuizione circa l'an e il quantum dell'assegno divorzile, non possono essere ignorati gli altri parametri indicati dalla sopracitata giurisprudenza. In conclusione, dunque, non può non valorizzarsi il contributo fornito dalla sig.ra la quale, durante gli anni matrimoniali (circa 25), si è dedicata CP_1 completamente alla gestione del nucleo familiare ed anche all'accudimento della suocera (circostanza non contestata), tralasciando, di conseguenza, di coltivare un suo percorso lavorativo e professionale. Ebbene, certamente non può prescindersi da quest'ultima circostanza ai fini della valutazione circa le concrete possibilità della resistente di reperire, allo stato, un lavoro che le consenta di provvedere in modo decoroso ai suoi bisogni, sia per la sua età e la sua inesperienza lavorativa che per le sue condizioni di salute attuali, come sopra già evidenziato. Pertanto, preso atto di tali circostanze, questo Collegio ritiene di confermare la previsione dell'assegno divorzile a favore della sig.ra quantificandolo in euro CP_1
300,00 mensili. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei rapporti tra le stesse e della natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede: a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 18.06.1989 (Atto n.161, Parte II, Serie A del
[...] Controparte_1 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cava De'Tirreni, anno 1989); b) Pone a carico di l'obbligo di versare ad , tramite Parte_1 Controparte_1 bonifico o mezzo equivalente, la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda;
d) Compensa le spese di lite tra le parti;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile). Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice estensore La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire