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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1091 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...] e residente inV.DA Parte_1 Parte_2
97012 IA FI IA , CF elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO ANGELINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in C.DA ZALLA Controparte_1
S.N.C. 97012 IA FI CF elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avv ALESSANDRO ANGELINO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 4.12.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2025 e adivano Parte_1 Controparte_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 31.10.2001, a LA (Romania) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ZA (CT), atto n. 1 – anno 2002, Parte II Serie C dal quale non erano nati figli .
l ricorrenti esponevano che con sentenza 605/23 del 5.10.2023 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza del 4.12.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 5.10.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 in data 31/10/2001 del matrimonio contratto in data 31.10.2001, a LA (Romania) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZA (CT), atto n. 1 – anno 2002, Parte II Serie alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 4.12.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1091 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...] e residente inV.DA Parte_1 Parte_2
97012 IA FI IA , CF elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO ANGELINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in C.DA ZALLA Controparte_1
S.N.C. 97012 IA FI CF elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avv ALESSANDRO ANGELINO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 4.12.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2025 e adivano Parte_1 Controparte_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 31.10.2001, a LA (Romania) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ZA (CT), atto n. 1 – anno 2002, Parte II Serie C dal quale non erano nati figli .
l ricorrenti esponevano che con sentenza 605/23 del 5.10.2023 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza del 4.12.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 5.10.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 in data 31/10/2001 del matrimonio contratto in data 31.10.2001, a LA (Romania) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZA (CT), atto n. 1 – anno 2002, Parte II Serie alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 4.12.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo