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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3613/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione giudiziale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3613/2023R.G.
promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...] - C.F.: residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TO) Via Bornenghi 28 sua dimora abituale, elettivamente domiciliata in Rivarolo Canavese
(TO) Corso Italia 44, presso lo Studio dell'Avv. Roberta Vecchio D'Ambrosi, che la rappresenta e difende per delega in atti
nei confronti del resistente
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Corso
Nigra n. 31, presso lo Studio degli Avv. Federica Ranieri e Paola Beata Getto che lo rappresentano e difendono per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 10 Conclusioni congiunte
“Affido condiviso ai genitori della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e
residenza anagrafica presso la madre;
CALENDARIO
Salvo diverso accordo tra i genitori,
• Quando il papà fa il turno del mattino, il padre terrà con sé dal lunedi al venerdi dalla uscita Per_1
di scuola (centro estivo in estate) fino al rientro presso la casa materna alle ore 18.30/ 19,00, seguirà il
week end con il papà che preleverà a scuola il venerdì tenendola con sè fino al rientro a scuola Per_1
del lunedi mattina;
• Quando il papà fa il turno del pomeriggio, e quindi la settimana successiva a quella sopra indicata
trascorrerà la settimana con la mamma, sino al venerdì sera, quando il papà preleverà dalla Per_1
casa materna alle 20 della sera di ritorno dal lavoro, e la terrà con sé fino alle 14 del sabato Per_1
quando la riaccompagnerà presso la mamma.
È consentito alla madre, se i rapporti tra genitori e reciproche famiglie di origine divenuti
maggiormente distesi lo consentono, di recarsi presso la casa paterna – se permane quella attuale di
residenza - durante la settimana al ritorno da lavoro a prelevare direttamente e recarla con sé. Per_1
Ad ogni modo a far data dal mese di novembre 2026 sarà la madre che recupererà presso la casa Per_1
paterna quando alle 18,30/19 farà ritorno dal lavoro. Nei giorni festivi o quando il negozio è chiuso sarà
sempre il padre a riaccompagnare a casa e cosi in caso di trasferimento dell'abitazione paterna. Per_1
Il padre si impegna a vigilare ed a garantire un clima cordiale e rispettoso da parte dei membri della
propria famiglia di origine verso la Sig.ra in tali occasioni. Pt_1
• Le settimane pertanto seguiranno tale rotazione anche in periodo non scolastico.
• FESTE NATALIZIE: per l'anno 2025: 24/12 con il papà (con pernotto), 25/12 con la mamma (con
pernotto) e 26/12 ( con pernotto)con il papà mentre la settimana dal 27/12 al 31/12 con la mamma e
quella del 01/01 ore 12 al 06/01 con il papà e cosi l'inverso l'anno successivo. Qualora il 07/01 non
fosse scolastico si procede con normale regolamentazione settimanale e il week end riprende a favore
dell'altro genitore con il quale non aveva trascorso quello precedente il Natale.
pagina 2 di 10 • La mattina del 27/12 il genitore che avrà tenuto la bambina il giorno di Santo Stefano, riporterà la
minore presso la casa dell'altro genitore per trascorrere il primo blocco vacanze (ossia il blocco 27/12 al
31/12); la mattina dell'1/1 il genitore che avrà avuto con sè la minore per il primo blocco vacanze,
dovrà riportare all'altro genitore nella mattina per trascorrere il II Blocco di festività ( blocco Per_1
che va dal 1/1 al 6/1) con l'altro genitore.
• PASQUA: da venerdi sera a domenica di Pasqua alle ore 16.30 con un genitore e dalle ore 16.30 della
Domenica di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Il week end successivo riprende
l'alternanza sospesa per la festività quindi sarà a favore del genitore con il quale non ha trascorso il
week end precede quello pasquale
• Feste civili e nazionale tra loro alternate con inizio 01/11 a favore del papà e 08/12 a favore della
mamma. Le feste si legano al week end che seguono quindi se la festività cade di giovedi o venerdi o
lunedi ed è previsto ponte scolastico lo trascorre interamente con il genitore spettante la festività
mentre il week end successivo con l'altro genitore.
• FERIE ESTIVE: si autorizza la frequenza dei centri estivi con comunicazione di quello prescelto a
cura del genitore più zelante entro il 31/05 di ogni anno in modo da consentire tempestive iscrizioni.
Segue conferma o proposta alternativa entro una settimana dall'arrivo della mail di comunicazione. In
caso di silenzio protratto oltre la settimana si intende approvata e la spesa si intende accettata e
ripartita al 50%. I genitori si impegnano ed obbligano a dar seguito ai desiderata della bambina circa i
centri estivi da frequentare.
• trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore da comunicarsi luogo e Per_1
tempistiche entro il 31/05 di ogni anno. In caso di mancato accordo o comunicazione ad anni alterni
trascorrerà i primi 15 giorni del mese di agosto degli anni pari con la mamma e gli ultimi 15 con il
papà mentre inverso per gli anni dispari.
• I genitori concordano sul fatto che i Servizi Sociali possano continuare a monitorare l'andamento del
calendario visite qualora lo ritengano necessario così come il Ser.D.; i genitori concordano sul fatto che
qualora manifesti periodi di difficoltà, potranno fare ricorso al SS Psicologia della salute in età Per_1
evolutiva.
SUL CONTRIBUTO ECONOMICO
pagina 3 di 10 Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di l'importo di.€ 400,00 a decorrere dal Per_1
novembre 2025; tale somma sarà rivalutata ISTAT a partire da febbraio 2027 (con rinuncia della madre
agli arretrati ISTAT finora maturati) oltre il 50% dell'AU;
In punto spese straordinarie relative alle cure dentistiche e/o oculistiche le parti si impegnano ed
obbligano a procedere come segue: a cura del genitore più zelante, questi inoltrerà all'altro genitore una
mail corredata di sintetica descrizione degli interventi e/o delle cure da eseguire con relativo preventivo.
L'altro genitore entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta dovrà dare il proprio
assenso ovvero produrre in allegato ad una mail un ulteriore preventivo redatto da un centro medico di
propria scelta. Decorso il termine dei 7 giorni lavorativi senza prestare consenso o presentare
preventivo alternativo la spesa si intende approvata e sarà ripartita al 50% tra i genitori. Stesso
discorso in caso di dissenso senza giustificazione. Il preventivo più basso avrà la precedenza nella scelta
salvo che il genitore proponente il preventivo a più alto costo se ne assuma il costo della differenza (tra
il più basso ed il più alto) senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore. In merito alle spese oculistiche
ed all'acquisto degli occhiali, la montatura del costo inferiore ai 150,00 euro si intende approvata fin
d'ora mentre per montature di costo superiore è necessaria la comunicazione via mail ed il consenso
dell'altro genitore per suddividere la spesa al 50%. Libero in ogni caso il genitore che intende sostenere
la spesa pagare la differenza tra i 150 euro che restano in capo ad entrambi e la maggior somma.
Anche in riferimento ai costi di equipaggiamento per gli sport più costosi quali a titolo esemplificativo
ma non esaustivo l'equitazione, il golf e la scherma, si presume la suddivisione dei costi al 50% ad
eccezione di quei beni che da soli comportano una spesa superiore ad € 100.00 ciascuno per i quali si
necessità di comunicazione scritta via mail e consenso. Anche in questo caso il mancato consenso entro
i termini, la mancata proposta alternativa ovvero il dissenso immotivato equivalgono ad un consenso e
come tale la spesa sarà ripartita al 50% con diritto di ripetizione a favore del genitore che l'ha proposta
e sostenuta.
In tutti i descritti casi il genitore che decide di sostenere una spesa senza la previa comunicazione o
consenso se ne accollerà l'intero costo.
I genitori concordano che il corso di nuoto che si tiene presso la Piscina polisportiva comunale di
Rivarolo Canavese, prosegua a frequentarlo al pomeriggio ed i genitori la accompagneranno a Per_1
pagina 4 di 10 sabati alterni. Tutte le spese extra saranno al 50% tra i genitori come da Protocollo di Ivrea del
24/6/2016.
Spese di giudizio compensate.”
Il P.M., a cui, in data 30.10.2025, pure sono stati trasmessi gli atti, nulla ha fatto pervenire.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in Rivara, in data 6.6.2015, trascritto nello stesso Comune, anno 2015, parte II,
Serie A, atto n. 2.
Dall'unione matrimoniale è nata a [...], il [...]. Per_1
I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea il 13.11.2024 e sono stati autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto,
che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi del venir meno dell'affectio
coniugalis), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Nel corso del giudizio, dopo che è stata anche esperita CTU, con mandato alla dott.ssa le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il Per_2
P.M., cui pure gli atti sono stati trasmessi, nulla ha fatto pervenire.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere pagina 5 di 10 integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali). Dalle relazioni (sociale, educativa e psicologica), depositate il
17.9.2025 ed il 29.9.2025 emerge un quadro positivo, con la persistenza di qualche minima criticità, ma nel complesso la disponibilità dei genitori a collaborare nell'interesse della figlia minore, donde la necessità, comunque, di monitorare il nucleo attraverso i Servizi Sociali, ma in direzione di una progressiva e totale liberalizzazione. Di tali considerazioni i genitori hanno tenuto conto nelle loro conclusioni. La CTU dott.ssa (nella relazione Per_2
depositata il 27 giugno 2024) aveva indicato come da attuare l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e suggerito dei percorsi che i genitori hanno seguito con esiti positivi, come riferito appunto dai Servizi.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Le spese di CTU, che saranno liquidate con separato contestuale provvedimento, vanno parimenti definitivamente poste a carico solidale delle parti (salvo regresso nei rapporti interni tra le stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3613/2023,
compulsato il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Rivara, in data 6.6.2015, atto trascritto nello stesso Comune, anno 2015, parte II, Serie A, atto n. 2;
devono eseguirsi le formalità di legge;
- DISPONE l''affido condiviso ai genitori della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e residenza anagrafica presso la madre;
CALENDARIO
pagina 6 di 10 - DA' ATTO che i genitori hanno concordato e dichiarato che, salvo diverso accordo tra i genitori:
• Quando il papà fa il turno del mattino, il padre terrà con sé dal lunedì al venerdì Per_1
dalla uscita di scuola (centro estivo in estate) fino al rientro presso la casa materna alle ore
18.30/ 19,00, seguirà il week end con il papà che preleverà a scuola il venerdì Per_1
tenendola con sè fino al rientro a scuola del lunedì mattina;
• Quando il papà fa il turno del pomeriggio, e quindi la settimana successiva a quella sopra indicata trascorrerà la settimana con la mamma, sino al venerdì sera, quando il papà Per_1
preleverà dalla casa materna alle 20 della sera di ritorno dal lavoro, e la terrà con sé Per_1
fino alle 14 del sabato quando la riaccompagnerà presso la mamma.
È consentito alla madre, se i rapporti tra genitori e reciproche famiglie di origine divenuti maggiormente distesi lo consentono, di recarsi presso la casa paterna – se permane quella attuale di residenza - durante la settimana al ritorno da lavoro a prelevare direttamente e recarla con sé. Ad ogni modo a far data dal mese di novembre 2026 sarà la madre Per_1
che recupererà presso la casa paterna quando alle 18,30/19 farà ritorno dal lavoro. Per_1
Nei giorni festivi o quando il negozio è chiuso sarà sempre il padre a riaccompagnare Per_1
a casa e cosi in caso di trasferimento dell'abitazione paterna. Il padre si impegna a vigilare ed a garantire un clima cordiale e rispettoso da parte dei membri della propria famiglia di origine verso la Sig.ra n tali occasioni. Pt_1
• Le settimane pertanto seguiranno tale rotazione anche in periodo non scolastico.
• FESTE NATALIZIE: per l'anno 2025: 24/12 con il papà (con pernotto), 25/12 con la mamma
(con pernotto) e 26/12 ( con pernotto)con il papà mentre la settimana dal 27/12 al 31/12 con la mamma e quella del 01/01 ore 12 al 06/01 con il papà e cosi l'inverso l'anno successivo.
Qualora il 07/01 non fosse scolastico si procede con normale regolamentazione settimanale e il week end riprende a favore dell'altro genitore con il quale non aveva trascorso quello precedente il Natale.
• La mattina del 27/12 il genitore che avrà tenuto la bambina il giorno di Santo Stefano,
riporterà la minore presso la casa dell'altro genitore per trascorrere il primo blocco vacanze pagina 7 di 10 (ossia il blocco 27/12 al 31/12); la mattina dell'1/1 il genitore che avrà avuto con sè la minore per il primo blocco vacanze, dovrà riportare all'altro genitore nella mattina per Per_1
trascorrere il II Blocco di festività ( blocco che va dal 1/1 al 6/1) con l'altro genitore.
• PASQUA: da venerdi sera a domenica di Pasqua alle ore 16.30 con un genitore e dalle ore
16.30 della Domenica di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Il week end successivo riprende l'alternanza sospesa per la festività quindi sarà a favore del genitore con il quale non ha trascorso il week end precede quello pasquale
• Feste civili e nazionale tra loro alternate con inizio 01/11 a favore del papà e 08/12 a favore della mamma. Le feste si legano al week end che seguono quindi se la festività cade di giovedi o venerdi o lunedi ed è previsto ponte scolastico lo trascorre interamente con il genitore spettante la festività mentre il week end successivo con l'altro genitore.
• FERIE ESTIVE: si autorizza la frequenza dei centri estivi con comunicazione di quello prescelto a cura del genitore più zelante entro il 31/05 di ogni anno in modo da consentire tempestive iscrizioni. Segue conferma o proposta alternativa entro una settimana dall'arrivo della mail di comunicazione. In caso di silenzio protratto oltre la settimana si intende approvata e la spesa si intende accettata e ripartita al 50%. I genitori si impegnano ed obbligano a dar seguito ai desiderata della bambina circa i centri estivi da frequentare.
• trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore da comunicarsi Per_1
luogo e tempistiche entro il 31/05 di ogni anno. In caso di mancato accordo o comunicazione ad anni alterni trascorrerà i primi 15 giorni del mese di agosto degli anni pari con la mamma e gli ultimi 15 con il papà mentre inverso per gli anni dispari;
- DISPONE che i Servizi Sociali continuino a monitorare l'andamento del calendario visite qualora lo ritengano necessario così come il Ser.D.;
dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che qualora manifesti periodi di Per_1
difficoltà, faranno ricorso al SS Psicologia della salute in età evolutiva.
- DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
mensilmente l'importo di.€ 400,00 a decorrere dal novembre 2025, entro il giorno 5 di ogni pagina 8 di 10 mese;
tale somma sarà rivalutata ISTAT a partire da febbraio 2027 (con rinuncia della madre agli arretrati ISTAT finora maturati) oltre il 50% dell'AU;
- DA' ATTO che le parti hanno dichiarato e concordato che in punto spese straordinarie relative alle cure dentistiche e/o oculistiche le parti si impegnano ed obbligano a procedere come segue: a cura del genitore più zelante, questi inoltrerà all'altro genitore una mail corredata di sintetica descrizione degli interventi e/o delle cure da eseguire con relativo preventivo. L'altro genitore entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta dovrà dare il proprio assenso ovvero produrre in allegato ad una mail un ulteriore preventivo redatto da un centro medico di propria scelta. Decorso il termine dei 7 giorni lavorativi senza prestare consenso o presentare preventivo alternativo la spesa si intende approvata e sarà
ripartita al 50% tra i genitori. Stesso discorso in caso di dissenso senza giustificazione. Il
preventivo più basso avrà la precedenza nella scelta salvo che il genitore proponente il preventivo a più alto costo se ne assuma il costo della differenza (tra il più basso ed il più
alto) senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore. In merito alle spese oculistiche ed all'acquisto degli occhiali, la montatura del costo inferiore ai 150,00 euro si intende approvata fin d'ora mentre per montature di costo superiore è necessaria la comunicazione via mail ed il consenso dell'altro genitore per suddividere la spesa al 50%. Libero in ogni caso il genitore che intende sostenere la spesa pagare la differenza tra i 150 euro che restano in capo ad entrambi e la maggior somma.
Anche in riferimento ai costi di equipaggiamento per gli sport più costosi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'equitazione, il golf e la scherma, si presume la suddivisione dei costi al 50% ad eccezione di quei beni che da soli comportano una spesa superiore ad € 100,00 ciascuno per i quali si necessità di comunicazione scritta via mail e consenso. Anche in questo caso il mancato consenso entro i termini, la mancata proposta alternativa ovvero il dissenso immotivato equivalgono ad un consenso e come tale la spesa sarà ripartita al 50% con diritto di ripetizione a favore del genitore che l'ha proposta e sostenuta.
pagina 9 di 10 In tutti i descritti casi il genitore che decide di sostenere una spesa senza la previa comunicazione o consenso se ne accollerà l'intero costo.
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che per il corso di nuoto che si tiene presso la Piscina polisportiva comunale di Rivarolo Canavese, prosegua a Per_1
frequentarlo al pomeriggio ed i genitori la accompagneranno a sabati alterni. Tutte le spese extra saranno al 50% tra i genitori come da Protocollo di Ivrea del 24/6/2016.
- COMPENSA le spese di giudizio tra le parti.
- PONE definitivamente a carico solidale delle parti le somme che saranno liquidate con separato provvedimento al CTU (salvo regresso nei rapporti interni).
Così deciso in Ivrea, in data 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52
codice privacy)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione giudiziale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3613/2023R.G.
promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...] - C.F.: residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TO) Via Bornenghi 28 sua dimora abituale, elettivamente domiciliata in Rivarolo Canavese
(TO) Corso Italia 44, presso lo Studio dell'Avv. Roberta Vecchio D'Ambrosi, che la rappresenta e difende per delega in atti
nei confronti del resistente
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Corso
Nigra n. 31, presso lo Studio degli Avv. Federica Ranieri e Paola Beata Getto che lo rappresentano e difendono per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 10 Conclusioni congiunte
“Affido condiviso ai genitori della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e
residenza anagrafica presso la madre;
CALENDARIO
Salvo diverso accordo tra i genitori,
• Quando il papà fa il turno del mattino, il padre terrà con sé dal lunedi al venerdi dalla uscita Per_1
di scuola (centro estivo in estate) fino al rientro presso la casa materna alle ore 18.30/ 19,00, seguirà il
week end con il papà che preleverà a scuola il venerdì tenendola con sè fino al rientro a scuola Per_1
del lunedi mattina;
• Quando il papà fa il turno del pomeriggio, e quindi la settimana successiva a quella sopra indicata
trascorrerà la settimana con la mamma, sino al venerdì sera, quando il papà preleverà dalla Per_1
casa materna alle 20 della sera di ritorno dal lavoro, e la terrà con sé fino alle 14 del sabato Per_1
quando la riaccompagnerà presso la mamma.
È consentito alla madre, se i rapporti tra genitori e reciproche famiglie di origine divenuti
maggiormente distesi lo consentono, di recarsi presso la casa paterna – se permane quella attuale di
residenza - durante la settimana al ritorno da lavoro a prelevare direttamente e recarla con sé. Per_1
Ad ogni modo a far data dal mese di novembre 2026 sarà la madre che recupererà presso la casa Per_1
paterna quando alle 18,30/19 farà ritorno dal lavoro. Nei giorni festivi o quando il negozio è chiuso sarà
sempre il padre a riaccompagnare a casa e cosi in caso di trasferimento dell'abitazione paterna. Per_1
Il padre si impegna a vigilare ed a garantire un clima cordiale e rispettoso da parte dei membri della
propria famiglia di origine verso la Sig.ra in tali occasioni. Pt_1
• Le settimane pertanto seguiranno tale rotazione anche in periodo non scolastico.
• FESTE NATALIZIE: per l'anno 2025: 24/12 con il papà (con pernotto), 25/12 con la mamma (con
pernotto) e 26/12 ( con pernotto)con il papà mentre la settimana dal 27/12 al 31/12 con la mamma e
quella del 01/01 ore 12 al 06/01 con il papà e cosi l'inverso l'anno successivo. Qualora il 07/01 non
fosse scolastico si procede con normale regolamentazione settimanale e il week end riprende a favore
dell'altro genitore con il quale non aveva trascorso quello precedente il Natale.
pagina 2 di 10 • La mattina del 27/12 il genitore che avrà tenuto la bambina il giorno di Santo Stefano, riporterà la
minore presso la casa dell'altro genitore per trascorrere il primo blocco vacanze (ossia il blocco 27/12 al
31/12); la mattina dell'1/1 il genitore che avrà avuto con sè la minore per il primo blocco vacanze,
dovrà riportare all'altro genitore nella mattina per trascorrere il II Blocco di festività ( blocco Per_1
che va dal 1/1 al 6/1) con l'altro genitore.
• PASQUA: da venerdi sera a domenica di Pasqua alle ore 16.30 con un genitore e dalle ore 16.30 della
Domenica di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Il week end successivo riprende
l'alternanza sospesa per la festività quindi sarà a favore del genitore con il quale non ha trascorso il
week end precede quello pasquale
• Feste civili e nazionale tra loro alternate con inizio 01/11 a favore del papà e 08/12 a favore della
mamma. Le feste si legano al week end che seguono quindi se la festività cade di giovedi o venerdi o
lunedi ed è previsto ponte scolastico lo trascorre interamente con il genitore spettante la festività
mentre il week end successivo con l'altro genitore.
• FERIE ESTIVE: si autorizza la frequenza dei centri estivi con comunicazione di quello prescelto a
cura del genitore più zelante entro il 31/05 di ogni anno in modo da consentire tempestive iscrizioni.
Segue conferma o proposta alternativa entro una settimana dall'arrivo della mail di comunicazione. In
caso di silenzio protratto oltre la settimana si intende approvata e la spesa si intende accettata e
ripartita al 50%. I genitori si impegnano ed obbligano a dar seguito ai desiderata della bambina circa i
centri estivi da frequentare.
• trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore da comunicarsi luogo e Per_1
tempistiche entro il 31/05 di ogni anno. In caso di mancato accordo o comunicazione ad anni alterni
trascorrerà i primi 15 giorni del mese di agosto degli anni pari con la mamma e gli ultimi 15 con il
papà mentre inverso per gli anni dispari.
• I genitori concordano sul fatto che i Servizi Sociali possano continuare a monitorare l'andamento del
calendario visite qualora lo ritengano necessario così come il Ser.D.; i genitori concordano sul fatto che
qualora manifesti periodi di difficoltà, potranno fare ricorso al SS Psicologia della salute in età Per_1
evolutiva.
SUL CONTRIBUTO ECONOMICO
pagina 3 di 10 Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di l'importo di.€ 400,00 a decorrere dal Per_1
novembre 2025; tale somma sarà rivalutata ISTAT a partire da febbraio 2027 (con rinuncia della madre
agli arretrati ISTAT finora maturati) oltre il 50% dell'AU;
In punto spese straordinarie relative alle cure dentistiche e/o oculistiche le parti si impegnano ed
obbligano a procedere come segue: a cura del genitore più zelante, questi inoltrerà all'altro genitore una
mail corredata di sintetica descrizione degli interventi e/o delle cure da eseguire con relativo preventivo.
L'altro genitore entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta dovrà dare il proprio
assenso ovvero produrre in allegato ad una mail un ulteriore preventivo redatto da un centro medico di
propria scelta. Decorso il termine dei 7 giorni lavorativi senza prestare consenso o presentare
preventivo alternativo la spesa si intende approvata e sarà ripartita al 50% tra i genitori. Stesso
discorso in caso di dissenso senza giustificazione. Il preventivo più basso avrà la precedenza nella scelta
salvo che il genitore proponente il preventivo a più alto costo se ne assuma il costo della differenza (tra
il più basso ed il più alto) senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore. In merito alle spese oculistiche
ed all'acquisto degli occhiali, la montatura del costo inferiore ai 150,00 euro si intende approvata fin
d'ora mentre per montature di costo superiore è necessaria la comunicazione via mail ed il consenso
dell'altro genitore per suddividere la spesa al 50%. Libero in ogni caso il genitore che intende sostenere
la spesa pagare la differenza tra i 150 euro che restano in capo ad entrambi e la maggior somma.
Anche in riferimento ai costi di equipaggiamento per gli sport più costosi quali a titolo esemplificativo
ma non esaustivo l'equitazione, il golf e la scherma, si presume la suddivisione dei costi al 50% ad
eccezione di quei beni che da soli comportano una spesa superiore ad € 100.00 ciascuno per i quali si
necessità di comunicazione scritta via mail e consenso. Anche in questo caso il mancato consenso entro
i termini, la mancata proposta alternativa ovvero il dissenso immotivato equivalgono ad un consenso e
come tale la spesa sarà ripartita al 50% con diritto di ripetizione a favore del genitore che l'ha proposta
e sostenuta.
In tutti i descritti casi il genitore che decide di sostenere una spesa senza la previa comunicazione o
consenso se ne accollerà l'intero costo.
I genitori concordano che il corso di nuoto che si tiene presso la Piscina polisportiva comunale di
Rivarolo Canavese, prosegua a frequentarlo al pomeriggio ed i genitori la accompagneranno a Per_1
pagina 4 di 10 sabati alterni. Tutte le spese extra saranno al 50% tra i genitori come da Protocollo di Ivrea del
24/6/2016.
Spese di giudizio compensate.”
Il P.M., a cui, in data 30.10.2025, pure sono stati trasmessi gli atti, nulla ha fatto pervenire.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in Rivara, in data 6.6.2015, trascritto nello stesso Comune, anno 2015, parte II,
Serie A, atto n. 2.
Dall'unione matrimoniale è nata a [...], il [...]. Per_1
I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea il 13.11.2024 e sono stati autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto,
che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi del venir meno dell'affectio
coniugalis), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Nel corso del giudizio, dopo che è stata anche esperita CTU, con mandato alla dott.ssa le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il Per_2
P.M., cui pure gli atti sono stati trasmessi, nulla ha fatto pervenire.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere pagina 5 di 10 integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali). Dalle relazioni (sociale, educativa e psicologica), depositate il
17.9.2025 ed il 29.9.2025 emerge un quadro positivo, con la persistenza di qualche minima criticità, ma nel complesso la disponibilità dei genitori a collaborare nell'interesse della figlia minore, donde la necessità, comunque, di monitorare il nucleo attraverso i Servizi Sociali, ma in direzione di una progressiva e totale liberalizzazione. Di tali considerazioni i genitori hanno tenuto conto nelle loro conclusioni. La CTU dott.ssa (nella relazione Per_2
depositata il 27 giugno 2024) aveva indicato come da attuare l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e suggerito dei percorsi che i genitori hanno seguito con esiti positivi, come riferito appunto dai Servizi.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Le spese di CTU, che saranno liquidate con separato contestuale provvedimento, vanno parimenti definitivamente poste a carico solidale delle parti (salvo regresso nei rapporti interni tra le stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3613/2023,
compulsato il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Rivara, in data 6.6.2015, atto trascritto nello stesso Comune, anno 2015, parte II, Serie A, atto n. 2;
devono eseguirsi le formalità di legge;
- DISPONE l''affido condiviso ai genitori della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e residenza anagrafica presso la madre;
CALENDARIO
pagina 6 di 10 - DA' ATTO che i genitori hanno concordato e dichiarato che, salvo diverso accordo tra i genitori:
• Quando il papà fa il turno del mattino, il padre terrà con sé dal lunedì al venerdì Per_1
dalla uscita di scuola (centro estivo in estate) fino al rientro presso la casa materna alle ore
18.30/ 19,00, seguirà il week end con il papà che preleverà a scuola il venerdì Per_1
tenendola con sè fino al rientro a scuola del lunedì mattina;
• Quando il papà fa il turno del pomeriggio, e quindi la settimana successiva a quella sopra indicata trascorrerà la settimana con la mamma, sino al venerdì sera, quando il papà Per_1
preleverà dalla casa materna alle 20 della sera di ritorno dal lavoro, e la terrà con sé Per_1
fino alle 14 del sabato quando la riaccompagnerà presso la mamma.
È consentito alla madre, se i rapporti tra genitori e reciproche famiglie di origine divenuti maggiormente distesi lo consentono, di recarsi presso la casa paterna – se permane quella attuale di residenza - durante la settimana al ritorno da lavoro a prelevare direttamente e recarla con sé. Ad ogni modo a far data dal mese di novembre 2026 sarà la madre Per_1
che recupererà presso la casa paterna quando alle 18,30/19 farà ritorno dal lavoro. Per_1
Nei giorni festivi o quando il negozio è chiuso sarà sempre il padre a riaccompagnare Per_1
a casa e cosi in caso di trasferimento dell'abitazione paterna. Il padre si impegna a vigilare ed a garantire un clima cordiale e rispettoso da parte dei membri della propria famiglia di origine verso la Sig.ra n tali occasioni. Pt_1
• Le settimane pertanto seguiranno tale rotazione anche in periodo non scolastico.
• FESTE NATALIZIE: per l'anno 2025: 24/12 con il papà (con pernotto), 25/12 con la mamma
(con pernotto) e 26/12 ( con pernotto)con il papà mentre la settimana dal 27/12 al 31/12 con la mamma e quella del 01/01 ore 12 al 06/01 con il papà e cosi l'inverso l'anno successivo.
Qualora il 07/01 non fosse scolastico si procede con normale regolamentazione settimanale e il week end riprende a favore dell'altro genitore con il quale non aveva trascorso quello precedente il Natale.
• La mattina del 27/12 il genitore che avrà tenuto la bambina il giorno di Santo Stefano,
riporterà la minore presso la casa dell'altro genitore per trascorrere il primo blocco vacanze pagina 7 di 10 (ossia il blocco 27/12 al 31/12); la mattina dell'1/1 il genitore che avrà avuto con sè la minore per il primo blocco vacanze, dovrà riportare all'altro genitore nella mattina per Per_1
trascorrere il II Blocco di festività ( blocco che va dal 1/1 al 6/1) con l'altro genitore.
• PASQUA: da venerdi sera a domenica di Pasqua alle ore 16.30 con un genitore e dalle ore
16.30 della Domenica di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Il week end successivo riprende l'alternanza sospesa per la festività quindi sarà a favore del genitore con il quale non ha trascorso il week end precede quello pasquale
• Feste civili e nazionale tra loro alternate con inizio 01/11 a favore del papà e 08/12 a favore della mamma. Le feste si legano al week end che seguono quindi se la festività cade di giovedi o venerdi o lunedi ed è previsto ponte scolastico lo trascorre interamente con il genitore spettante la festività mentre il week end successivo con l'altro genitore.
• FERIE ESTIVE: si autorizza la frequenza dei centri estivi con comunicazione di quello prescelto a cura del genitore più zelante entro il 31/05 di ogni anno in modo da consentire tempestive iscrizioni. Segue conferma o proposta alternativa entro una settimana dall'arrivo della mail di comunicazione. In caso di silenzio protratto oltre la settimana si intende approvata e la spesa si intende accettata e ripartita al 50%. I genitori si impegnano ed obbligano a dar seguito ai desiderata della bambina circa i centri estivi da frequentare.
• trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore da comunicarsi Per_1
luogo e tempistiche entro il 31/05 di ogni anno. In caso di mancato accordo o comunicazione ad anni alterni trascorrerà i primi 15 giorni del mese di agosto degli anni pari con la mamma e gli ultimi 15 con il papà mentre inverso per gli anni dispari;
- DISPONE che i Servizi Sociali continuino a monitorare l'andamento del calendario visite qualora lo ritengano necessario così come il Ser.D.;
dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che qualora manifesti periodi di Per_1
difficoltà, faranno ricorso al SS Psicologia della salute in età evolutiva.
- DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
mensilmente l'importo di.€ 400,00 a decorrere dal novembre 2025, entro il giorno 5 di ogni pagina 8 di 10 mese;
tale somma sarà rivalutata ISTAT a partire da febbraio 2027 (con rinuncia della madre agli arretrati ISTAT finora maturati) oltre il 50% dell'AU;
- DA' ATTO che le parti hanno dichiarato e concordato che in punto spese straordinarie relative alle cure dentistiche e/o oculistiche le parti si impegnano ed obbligano a procedere come segue: a cura del genitore più zelante, questi inoltrerà all'altro genitore una mail corredata di sintetica descrizione degli interventi e/o delle cure da eseguire con relativo preventivo. L'altro genitore entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta dovrà dare il proprio assenso ovvero produrre in allegato ad una mail un ulteriore preventivo redatto da un centro medico di propria scelta. Decorso il termine dei 7 giorni lavorativi senza prestare consenso o presentare preventivo alternativo la spesa si intende approvata e sarà
ripartita al 50% tra i genitori. Stesso discorso in caso di dissenso senza giustificazione. Il
preventivo più basso avrà la precedenza nella scelta salvo che il genitore proponente il preventivo a più alto costo se ne assuma il costo della differenza (tra il più basso ed il più
alto) senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore. In merito alle spese oculistiche ed all'acquisto degli occhiali, la montatura del costo inferiore ai 150,00 euro si intende approvata fin d'ora mentre per montature di costo superiore è necessaria la comunicazione via mail ed il consenso dell'altro genitore per suddividere la spesa al 50%. Libero in ogni caso il genitore che intende sostenere la spesa pagare la differenza tra i 150 euro che restano in capo ad entrambi e la maggior somma.
Anche in riferimento ai costi di equipaggiamento per gli sport più costosi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'equitazione, il golf e la scherma, si presume la suddivisione dei costi al 50% ad eccezione di quei beni che da soli comportano una spesa superiore ad € 100,00 ciascuno per i quali si necessità di comunicazione scritta via mail e consenso. Anche in questo caso il mancato consenso entro i termini, la mancata proposta alternativa ovvero il dissenso immotivato equivalgono ad un consenso e come tale la spesa sarà ripartita al 50% con diritto di ripetizione a favore del genitore che l'ha proposta e sostenuta.
pagina 9 di 10 In tutti i descritti casi il genitore che decide di sostenere una spesa senza la previa comunicazione o consenso se ne accollerà l'intero costo.
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che per il corso di nuoto che si tiene presso la Piscina polisportiva comunale di Rivarolo Canavese, prosegua a Per_1
frequentarlo al pomeriggio ed i genitori la accompagneranno a sabati alterni. Tutte le spese extra saranno al 50% tra i genitori come da Protocollo di Ivrea del 24/6/2016.
- COMPENSA le spese di giudizio tra le parti.
- PONE definitivamente a carico solidale delle parti le somme che saranno liquidate con separato provvedimento al CTU (salvo regresso nei rapporti interni).
Così deciso in Ivrea, in data 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52
codice privacy)
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