Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE PROCEDIMENTO N. 1257/2024
Oggi 26 marzo 2025 davanti alla giudice del lavoro Marcella Frangipani compaiono l'avv. Simone Foroni in sostituzione dell'avv. De Pace per parte attrice e l'avv. Del Gatto per parte convenuta. Assiste all'udienza per la pratica professionale il dott. Persona_1
L'avv. Del Gatto chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese;
l'avv. Foroni non si oppone alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite. Precisa che parte ricorrente non ha ritenuto di fare ricorso amministrativo, posto che la domanda attiene al risarcimento del danno. L'avv. Del Gatto precisa che il ricorso amministrativo avrebbe potuto evitare l'azione giudiziale. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1257/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DE PACE ALBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
GATTO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte resistente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
parte ricorrente non si è opposta a una pronuncia in tal senso.
Parte ricorrente ha domandato la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite,
Parte resistente ha domandato la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
, con il ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 25 luglio 2024, ha evidenziato di Parte_1 aver rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro con decorrenza dal primo aprile 2024, confidando su quanto CP_ risultava dall'estratto contributivo richiesto e ottenuto dall' proprio in vista del pensionamento. Ha rilevato di aver, invece, potuto accedere alla pensione solo a partire dal primo maggio 2024, in seguito al ricalcolo della contribuzione da parte dell'istituto previdenziale. CP_
Per questi motivi
la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al risarcimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., del danno procurato dall'erronea comunicazione.
L'ente resistente si è costituito precisando di aver rettificato l'estratto contributivo, rilevando un errore nella trasmissione dei dati da parte del datore di lavoro nell'anno 2000 e di aver, quindi, retrodatato la decorrenza CP_ della pensione all'aprile 2024.
Per questi motivi
l ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna parte ricorrente non si è opposta alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna di parte resistente alle spese di lite.
La concorde richiesta delle parti deve senza dubbio essere accolta, posto che è venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia, non essendovi più alcun danno da risarcire.
Le spese di lite. Come s'è visto, parte resistente ha riconosciuto la sussistenza del diritto della ricorrente a ottenere la pensione a partire dall'aprile 2024, provvedendo alla rettifica dell'estratto contributivo. Tale riconoscimento è avvenuto dopo la notifica del ricorso (v. docc. 3 e 4 di parte resistente, da raffrontarsi con la prova della notifica del ricorso CP_ all' , a mezzo pec).
Inoltre, non è contestato che la ricorrente abbia rassegnato le dimissioni proprio confidando nel calcolo della CP_ contribuzione dapprima fornita dall' (doc. 2 di parte ricorrente), successivamente considerato non corretto dall'istituto e poi di nuovo rettificato.
Ne deriva che si deve ravvedere la c.d. “soccombenza virtuale” dell' resistente, sussistendo un'ipotesi di CP_1 responsabilità risarcitoria dell'ente previdenziale, seppure il danno sia venuto meno con la retrodatazione della pensione.
Vi sono, tuttavia, ragioni per compensare per un mezzo le spese di lite e condannare, quindi, l'istituto previdenziale a rifondere esclusivamente la restante metà.
Se è vero, infatti, che rispetto all'azione risarcitoria proposta non era necessario, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., proporre la domanda amministrativa, è altrettanto vero che un ricorso amministrativo rispetto alla decorrenza della pensione avrebbe potuto essere proposto e, presumibilmente, avrebbe potuto evitare l'azione giudiziale.
Infatti, la rapidità dell'istituto nel risolvere la situazione subito dopo la notifica del ricorso (v. già citati docc. 3 e
4) induce a ritenere che un ricorso amministrativo avrebbe, ragionevolmente, potuto essere accolto.
Le spese vengono liquidate in dispositivo considerando la limitata attività difensiva necessaria, con istruttoria meramente documentale e con trattazione e discussione in una sola udienza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1
CP_ depositato il 25 luglio 2024 e notificato a :
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la rimanente quota, che liquida in € 656,00 per compensi e in € 21,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Deciso all'udienza del 26 marzo 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani