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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2034/2024
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 3.12.2024 da
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PC), il 28.10.1950, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ruspaggiari, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Corso Garibaldi,
n. 14, giusta procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Giovanni (PC), il 12.03.1953, rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dall'avv. Giovanna Cavaciuti e dall'avv. Claudio Bruni entrambi del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via
Cavour, n. 36, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, in Castel San Giovanni (PC), in data 9.9.1978, trascritto nei Registri degli CP_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte 2, serie A, anno 1978, precisando: che dall'unione era nata la figlia (il 3.10.1981), economicamente Per_1 autosufficiente;
che era intervenuta separazione dei coniugi, come da verbale di separazione consensuale del 18.10.2018, omologata dal Tribunale di Piacenza con decreto del
22.11.2018; che da allora i coniugi non si erano più riconciliati e lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo oramai venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che, pertanto, sussistevano i presupposti di legge per la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che dalla separazione esso ricorrente aveva sempre versato gli importi mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie e per la figlia;
che solo a decorrere dal mese di luglio 2024, considerato che nel frattempo la figlia era divenuta economicamente autosufficiente - avendo iniziato a Per_1 lavorare regolarmente presso l'Istituto comprensivo di Borgonovo Val Tidone (PC) quale impiegata amministrativa – e che la stessa abitava in una casa di proprietà, esso ricorrente aveva cessato l'erogazione del suddetto assegno, previa richiesta, per il tramite del suo Difensore, di adesione alla sospensione;
tale richiesta, però, rimaneva senza seguito;
che successivamente, in data 19.09.2024, esso ricorrente aveva comunicato alla signora la propria intenzione di addivenire al divorzio, auspicando CP_1 potesse essere congiunto, risultando purtroppo vano ogni tentativo in merito;
che – allo stato – l'assegno di mantenimento per la moglie a seguito della rivalutazione monetaria ammontava ad Euro 698,15 e la medesima, oltre ad essere proprietaria dell'unità immobiliare dove viveva, percepiva una pensione di anzianità, avendo sempre lavorato quale impiegata amministrativa in ambito scolastico, pensione che di per sé era sufficiente a garantirle un'indipendenza economica, in modo tale da consentirle di provvedere al proprio sostentamento ed alle spese essenziali.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, ciascuno provvedesse al proprio mantenimento e che nessun assegno di mantenimento fosse dovuto alla figlia , essendo la stessa Per_1 divenuta economicamente autosufficiente.
Con decreto in data 4.12.2024 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 25.3.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa depositata in data 20.2.2025 si costituiva in giudizio
[...]
, associandosi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in memoria costitutiva.
Con memoria ex art. 473 bis.17 primo comma c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo, contestando quanto eccepito nella comparsa di costituzione e integrando le allegazioni in atti al fine di confutare le argomentazioni della resistente.
All'udienza del 25.3.2025 comparivano i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente, le quali, sentite personalmente, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e, esperito il tentativo di conciliazione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, di tal che i procuratori delle parti, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisavano le conclusioni congiuntamente chiedendo al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti alla medesima udienza.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni così concordate dalle parti, disponendo in conformità. Sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Castel San Parte_1 Controparte_1
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, p. 2, s. A, anno 1978, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento, quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal verbale dell'udienza del 18.10.2018 di comparizione nella separazione consensuale e dal decreto di omologa emesso in data 22.11.2018, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dai certificati anagrafici in atti (doc. nn. 2 e 3 fascicolo ricorrente), che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia. Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel San
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, da e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio ed al relativo regolamento economico, le parti, all'udienza del 25.3.2025, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene pertanto il Collegio di recepire le condizioni di divorzio così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, laddove le stesse hanno concordato di porre a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno divorzile a favore della moglie in misura - che si ritiene congrua - pari ad Euro
630,00 mensili, dovendosi dare atto della rinuncia da parte della resistente alla richiesta dell'adeguamento, in ogni caso solo per un periodo delimitato, ossia fino al 1°.4.2027.
A fronte di ciò, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Castel San Parte_1 Controparte_1
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel San
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, da e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 27, p. 2, s. A, anno
1978;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni:
Dispone a carico del signor la corresponsione a favore di Parte_1 [...]
dell'assegno divorzile nella misura di Euro 630,00 mensili, somma da CP_1 versarsi entro il 5 di ogni mese, dandosi atto della rinuncia da parte della signora alla richiesta dell'adeguamento fino al 1°.4.2027. CP_1
Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 20 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 3.12.2024 da
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PC), il 28.10.1950, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ruspaggiari, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Corso Garibaldi,
n. 14, giusta procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Giovanni (PC), il 12.03.1953, rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dall'avv. Giovanna Cavaciuti e dall'avv. Claudio Bruni entrambi del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via
Cavour, n. 36, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, in Castel San Giovanni (PC), in data 9.9.1978, trascritto nei Registri degli CP_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte 2, serie A, anno 1978, precisando: che dall'unione era nata la figlia (il 3.10.1981), economicamente Per_1 autosufficiente;
che era intervenuta separazione dei coniugi, come da verbale di separazione consensuale del 18.10.2018, omologata dal Tribunale di Piacenza con decreto del
22.11.2018; che da allora i coniugi non si erano più riconciliati e lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo oramai venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che, pertanto, sussistevano i presupposti di legge per la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che dalla separazione esso ricorrente aveva sempre versato gli importi mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie e per la figlia;
che solo a decorrere dal mese di luglio 2024, considerato che nel frattempo la figlia era divenuta economicamente autosufficiente - avendo iniziato a Per_1 lavorare regolarmente presso l'Istituto comprensivo di Borgonovo Val Tidone (PC) quale impiegata amministrativa – e che la stessa abitava in una casa di proprietà, esso ricorrente aveva cessato l'erogazione del suddetto assegno, previa richiesta, per il tramite del suo Difensore, di adesione alla sospensione;
tale richiesta, però, rimaneva senza seguito;
che successivamente, in data 19.09.2024, esso ricorrente aveva comunicato alla signora la propria intenzione di addivenire al divorzio, auspicando CP_1 potesse essere congiunto, risultando purtroppo vano ogni tentativo in merito;
che – allo stato – l'assegno di mantenimento per la moglie a seguito della rivalutazione monetaria ammontava ad Euro 698,15 e la medesima, oltre ad essere proprietaria dell'unità immobiliare dove viveva, percepiva una pensione di anzianità, avendo sempre lavorato quale impiegata amministrativa in ambito scolastico, pensione che di per sé era sufficiente a garantirle un'indipendenza economica, in modo tale da consentirle di provvedere al proprio sostentamento ed alle spese essenziali.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, ciascuno provvedesse al proprio mantenimento e che nessun assegno di mantenimento fosse dovuto alla figlia , essendo la stessa Per_1 divenuta economicamente autosufficiente.
Con decreto in data 4.12.2024 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 25.3.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa depositata in data 20.2.2025 si costituiva in giudizio
[...]
, associandosi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in memoria costitutiva.
Con memoria ex art. 473 bis.17 primo comma c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo, contestando quanto eccepito nella comparsa di costituzione e integrando le allegazioni in atti al fine di confutare le argomentazioni della resistente.
All'udienza del 25.3.2025 comparivano i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente, le quali, sentite personalmente, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e, esperito il tentativo di conciliazione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, di tal che i procuratori delle parti, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisavano le conclusioni congiuntamente chiedendo al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti alla medesima udienza.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni così concordate dalle parti, disponendo in conformità. Sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Castel San Parte_1 Controparte_1
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, p. 2, s. A, anno 1978, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento, quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal verbale dell'udienza del 18.10.2018 di comparizione nella separazione consensuale e dal decreto di omologa emesso in data 22.11.2018, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dai certificati anagrafici in atti (doc. nn. 2 e 3 fascicolo ricorrente), che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia. Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel San
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, da e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio ed al relativo regolamento economico, le parti, all'udienza del 25.3.2025, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene pertanto il Collegio di recepire le condizioni di divorzio così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, laddove le stesse hanno concordato di porre a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno divorzile a favore della moglie in misura - che si ritiene congrua - pari ad Euro
630,00 mensili, dovendosi dare atto della rinuncia da parte della resistente alla richiesta dell'adeguamento, in ogni caso solo per un periodo delimitato, ossia fino al 1°.4.2027.
A fronte di ciò, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Castel San Parte_1 Controparte_1
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel San
Giovanni (PC), in data 9.9.1978, da e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 27, p. 2, s. A, anno
1978;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni:
Dispone a carico del signor la corresponsione a favore di Parte_1 [...]
dell'assegno divorzile nella misura di Euro 630,00 mensili, somma da CP_1 versarsi entro il 5 di ogni mese, dandosi atto della rinuncia da parte della signora alla richiesta dell'adeguamento fino al 1°.4.2027. CP_1
Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 20 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti