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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati dall'avv. Attilio
[...] C.F._2
Nassisi, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 9/06/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Melissano (Le) il 12/09/1988;
- che dalla loro unione sono nati i figli: , il 28/02/1990 e , il Per_1 Per_2
17/01/1998 entrambi economicamente autosufficienti;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
239/2018 del Tribunale di Lecce, emessa in data 12/01/2018;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni:
1) modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale revocando l'obbligo per il Sig. di concorrere al Parte_1 mantenimento della figlia;
Persona_3
2) dare atto della volontà di entrambi i coniugi di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) dare atto della volontà di entrambi i coniugi di scambiarsi reciprocamente eventuali consensi per il rilascio o per il rinnovo di valido documento per l'espatrio e/o passaporto turistico;
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione consensuale e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melissano
(Le) il 12/09/1988 da e , Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 29, Parte II, serie A, anno 1988, alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati dall'avv. Attilio
[...] C.F._2
Nassisi, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 9/06/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Melissano (Le) il 12/09/1988;
- che dalla loro unione sono nati i figli: , il 28/02/1990 e , il Per_1 Per_2
17/01/1998 entrambi economicamente autosufficienti;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
239/2018 del Tribunale di Lecce, emessa in data 12/01/2018;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni:
1) modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale revocando l'obbligo per il Sig. di concorrere al Parte_1 mantenimento della figlia;
Persona_3
2) dare atto della volontà di entrambi i coniugi di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) dare atto della volontà di entrambi i coniugi di scambiarsi reciprocamente eventuali consensi per il rilascio o per il rinnovo di valido documento per l'espatrio e/o passaporto turistico;
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione consensuale e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melissano
(Le) il 12/09/1988 da e , Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 29, Parte II, serie A, anno 1988, alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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