TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nel procedimento iscritto al nr. 1487/2023 R.G.L. promosso d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Giovanna Lo Coco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo, Via Gen. V. Streva, 24.
- ricorrente -
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Guerrera
Grimaldi, Manuela Guerrera e Stefania Guerrera ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Catania, via G. D'Annunzio, 35.
e nei confronti dell , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso il domicilio digitale dell'avvocato Maurizio Falqui Cao
1 e con l'avvocato Stefania Sotgia che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dott. notaio Per_1
in Roma.
- resistenti –
Oggetto: impugnativa di licenziamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la “ e, premesso di aver Controparte_1
lavorato alle sue dipendenze dal 12.12.2012 con contratto a tempo indeterminato full- time, per 40 ore settimanali e la qualifica di salumiere, contestava la legittimità del licenziamento irrogatogli con comunicazione del 14.11.2022 per insussistenza della giusta causa nonché per violazione del requisito della motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della l. 604/66.
Deduceva, inoltre, di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e di non aver avuto corrisposto le differenze retributive, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il compenso per il lavoro straordinario e festivo svolto nonché il saldo del TFR;
eccepiva, infine, la nullità del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 18.05.2016, con il quale aveva dichiarato di rinunciare ai diritti e alle pretese economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, per l'assenza di causa del negozio giuridico e di un'effettiva assistenza sindacale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare che il sig.
è stato lavoratore dipendente della Società Parte_1 CP_1
(P.IVA ) in persona del rappresentante legale e
[...] P.IVA_1
2 amministratore unico, Sig. , con sede legale in Petralia Controparte_3
Soprana (Pa) Contrada Cozzocullo n. 3 (cap. 90026) Bivio Madonnuzza, domilicio pec: con la qualifica di salumiere, livello Email_1
4° e, per nn. 40 ore settimanali- CCNL Conf-commercio, per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi, con decorrenza dal
12.12.2012 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per licenziamento per -ex adverso asserita- giusta causa;
accertare e dichiarare la nullità del verbale sindacale del 18.05.2016 sottoscritto dal Sig.
e dalla Società datrice di lavoro, per nullità ex. Art.1418 Parte_1
e, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità della migrazione sindacale, ovvero la nullità della l'avvenuta disdetta unilaterale, operata dalla del CCNL e in specie dal Controparte_1
C.C.N.L. del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Confcommercio), al C.C.N.L. Parte_2
per i dipendenti da aziende del settore commercio, per violazione ex L.n.
300/1970, e per tutte le motivazioni di cui in narrativa. Indi per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente all'integrità di tutto il patrimonio retributivo maturato, per tutto il periodo di assunzione alle dipendenze della CP_1
e, dunque, dalla data di assunzione e fino alla data dell'avvenuto
[...]
licenziamento; condannare la (P.IVA Controparte_4
) in persona del rappresentante legale e amministratore P.IVA_1
unico, Sig. , con sede legale in Petralia Soprana (Pa) Controparte_3
Contrada Cozzocullo n. 3 (cap. 90026) Bivio Madonnuzza, domilicio pec:
al pagamento, in favore del Sig. Email_1 Parte_1
della somma complessiva di Euro 93.029,97 a titolo di differenze
[...]
retributive, ferie non godute, straordinari, festività e domeniche non retribuite, mancato preavviso, saldo TFR, secondo la specifica di cui appresso: differenze retributive complessive per Euro
3 93.029,87(novatatremilaventinove,87//) di cui per straordinario settimanale Euro 52.649,93(cinquantaduemilaseicentoquarantanove,93//); di cui per straordinario festivo domenicale Euro 16.131,75
(sedicimilacentotrentuno,75//); di cui per permessi non goduti Euro
7.112,15 (settemilacentododici,15//); il tutto al netto di ritenute, o di quell'altra maggiore o minore somma che potrà, eventualmente, risultare dovuta a mezzo della consulenza tecnica d'ufficio ut infra richiesta;
il tutto,ancora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino alla data di effettivo pagamento. Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato a mezzo lettera raccomandata del
14.11.2022 ed applicazione della tutela reale ex art. 18 legge nr.
300/1970: a) in via principale: ex art. 18, comma 4°, l. n. 300/1970, post l.
n. 92/2012: per difetto di giustificazione del licenziamento intimato e manifesta insussistenza del fatto posto a base della giusta causa, nonché per tutte le altre motivazioni di cui in narrativa;
b) In via subordinata: ex art. 18, comma 5° comma, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), c.d.
“tutela risarcitoria piena”, per non ricorrenza degli estremi della giusta causa, nonché per tutte le altre motivazioni di cui in narrativa, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la Parte_1
con effetto dalla data del licenziamento; c) in via Controparte_4
ulteriormente subordinata: ex art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), c.d. “tutela risarcitoria debole”, per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della l. 604/66, nonché per tutte le altre motivazioni di cui in narrativa. In caso di reintegrazione, con rimborso allo Stato e presso le opportune sedi, di quanto percepito, dal ricorrente, a titolo di contributo per la disoccupazione, evidentemente a carico della
e con oneri previdenziali”. Controparte_1
La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del Controparte_1
4 ricorso, deducendone variamente l'infondatezza.
Si costituiva in giudizio anche l , il quale chiedeva l'estromissione CP_5
dal giudizio, in quanto nessuna domanda era stata formulata nei suoi confronti e, in subordine, previo accertamento della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la condanna della società datrice al pagamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione, gravata di sanzioni ed interessi come per legge.
A seguito della trattazione scritta del presente procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, alla scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito delle note scritte.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
Sulla nullita' del verbale di conciliazione del 18.05.2016
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'accordo concluso con il datore di lavoro, in data 18.05.2016, presso i locali della società CP_1
(già “F.lli IA s.r.l di IA V.zo & C”) siti in Campofelice di
[...]
RO (Pa), con il quale ha dichiarato di rinunciare ai diritti e alle pretese economiche maturati nel corso del rapporto.
L'accordo conciliativo è stato stipulato presso la sede aziendale, alla presenza del rappresentante sindacale.
In merito, va rammentato l'arresto giurisprudenziale con cui la Corte di cassazione ha qualificato come nulla la conciliazione in sede sindacale conclusa presso la sede aziendale, non potendo questa essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità per garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore (cfr.
Cassazione ordinanza 15 aprile 2024 n. 10065).
In sostanza, l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali
(esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, cfr. Cass. n. 4730/2022; Cass. n.
5 12858/2003; Cass. n. 13217/2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quali diritti rinuncia (cfr. Cass. n. 24024/2013; Cass. n. 21617/2018; Cass. n.
25796/2023 e Cass. n. 18503/2023).
Ne consegue che i luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza datoriale.
Secondo la Corte, invero, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Si tratta, infatti, di due accorgimenti entrambi necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere.
Ne deriva che, nel caso di specie, il verbale di conciliazione è da considerarsi nullo, in quanto è stato sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali aziendali.
Sulla disdetta unilaterale del CCNL
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della migrazione dal CCNL
(Confcommercio) al CCNL Commercio -ANPIT, operato dalla CP_1
in quanto eseguita senza l'osservanza delle idonee procedure
[...]
sindacali stabilite dalla contrattazione collettiva.
Sul punto, è sufficiente rilevare che la società ha proceduto all'adozione del CCNL Anpit Cisal terziario soltanto a seguito della scadenza, nel 2018, del CCNL Commercio - Confcommercio;
tale contratto, pertanto, ha prodotto effetti fino alla sottoscrizione del nuovo
6 accordo, sicchè nulla può pretendere il lavoratore al riguardo, atteso che la scelta del mutamento del CCNL – alla sua scadenza - è di esclusiva competenza datoriale.
Va, infatti, rammentato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “la modifica negoziale della fonte collettiva applicabile al rapporto risulta essere espressione della libera esplicazione dell'autonomia privata riconosciuta ai sensi dell'art. 1322 c.c. e il lavoratore non può far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione al CCNL originariamente applicato” (cfr.
Cass. ordinanza n. 31148/del 21.10.2022).
Sulle differenze retributive richieste
A questo punto, acclarata la nullità del verbale di conciliazione concluso tra le parti in data 18.05.2016 e, sulla scorta delle previsioni del
CCNL Anpit Cisal terziario, è possibile esaminare la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 93.029,97, Controparte_1
a titolo di differenze retributive.
Come noto, spetta al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro posto a base delle proprie domande.
Orbene, tale prova non è stata fornita.
Ed invero, tutti i testimoni escussi hanno riferito che il ricorrente svolgeva 40 ore settimanali di lavoro e che il maggior numero di ore svolto, nell'arco della settimana, veniva compensato successivamente.
In particolare, il teste , responsabile di rete della Testimone_1
ha riferito che “l' lavorava 40 ore settimanali come Controparte_1 Parte_1
da contratto, poteva accadere che lavorasse delle ore in meno o viceversa delle ore in più: ogni qualvolta svolgeva lavoro straordinario compensava il maggior numero di ore svolte nelle settimane successive, terminando prima
7 l'attività lavorativa o arrivando più tardi sul luogo di lavoro. Preciso che sono a conoscenza dei fatti perché ero io, in linea di massima, che autorizzavo i permessi ed ero informato di tutti i ritardi dei dipendenti che riguardavano le varie filiali” (cfr. verbale di udienza del 31.01.2024); parimenti, direttore del punto vendita ove lavorava Testimone_2
l' ha dichiarato che: “l'orario di lavoro veniva comunicato Parte_1
all' come a tutti i dipendenti e all'ufficio del personale, Parte_1
settimanalmente; ero io che facevo i turni. Le ore variavano dalle 40 alle 46 settimanali a seconda delle esigenze. Non so riferire se il lavoro straordinario fosse retribuito, perché esula dalle mie competenze. Le ore lavorate in più venivano recuperate dai dipendenti, quindi anche dall' nelle settimane successive” e che “le ore di lavoro in più Parte_1
venivano segnate in modo tale da poter essere recuperate” (cfr. verbale di udienza del 31.01.2024).
Né muta il quadro probatorio fin qui descritto la testimonianza resa da , direttore della filiale Conad di Villabate, collega Testimone_3
di lavoro del ricorrente dal 2018 al 2020, l'unico ad avere riferito che, nel periodo anzidetto, l' lavorava 48 ore settimanali (cfr. verbale di Parte_1
udienza del 31.01.2024).
Gli ulteriori testi escussi, invero, hanno negato che il ricorrente svolgesse lavoro straordinario o, comunque, hanno dichiarato di non esserne a conoscenza.
Di talchè, alla luce delle superiori dichiarazioni, della cui veridicità ed attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto rese da colleghi di lavoro dell'attore, che hanno avuto diretta conoscenza dei fatti di causa, nonché scevre da incongruenze e da contraddizioni, le pretese economiche del ricorrente, in assenza di prova dei relativi presupposti di fatto, vanno respinte.
8 Sul licenziamento impugnato
La società convenuta, con comunicazione del 31 ottobre 2022, ha contestato al ricorrente i seguenti fatti: “Le contestiamo di avere espletato la Sua attività lavorativa in grave violazione degli obblighi di cui al Titolo LVIII del CCNL applicato, non avendo usato la diligenza richiesta e dovuta dalla natura della prestazione a Lei affidata, nell'interesse aziendale e a tutela del consumatore, non avendo Lei osservato le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai Suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende;
non avendo Lei prestato la sua opera con specifica collaborazione prevenendo e risolvendo, per quanto di sua competenza, le difficoltà e i problemi sul lavoro;
non avendo Lei collaborato a garantire i risultati positivi dell'attività e non avendo Lei cooperato alla prosperità dell'impresa(...) (cfr. alleg. 6, produzione ricorrente); successivamente, nonostante le giustificazioni fornite dall in data 04.11.2022, ha intimato al lavoratore il Parte_1
licenziamento per giusta causa, con nota del 14.11.2022, specificando che “Non risulta che Lei abbia comunicato ai superiori una anomalia di sbalzi di peso nella bilancia in dotazione (…) Se Lei avesse rilevato tale anomalia, avrebbe dovuto di conseguenza, non soltanto darne notizia ai superiori, ma anche non continuare a pesare la merce su tale bilancia il cui peso, a Suo dire, poteva essere errato. Invece è risultato provato che durante il controllo, avvenuto in Suo presenza, la bilancia ha funzionato perfettamente, senza presentare alcuna anomalia. La differenza di peso, pertanto, non può essere stata generata da una anomalia della bilancia.
Di conseguenza disponiamo il Suo licenziamento disciplinare, per giusta causa, a retroagire alla data del 02.11.2022. (cfr. alleg.8, produzione ricorrente).
9 Il ricorrente ha impugnato l'atto di recesso datoriale con raccomandata del 22.12.2022, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla società ed escludendo ogni sua responsabilità per le anomalie riscontrate tra l'effettivo peso dei prodotti esposti nel take- away della salumeria presso il punto vendita Conad sito a Ficarazzi e quello riportato nell'etichetta degli stessi.
In merito, ha evidenziato la pretestuosità delle contestazioni mosse, dovute, a suo dire, alla circostanza che egli aveva riportato, in data 23.08.2022, una ferita ad un dito della mano destra - durante l'orario di lavoro, e non nell'ambiente domestico come dichiarato al pronto soccorso - e che, a seguito del rientro dal periodo di malattia, aveva richiesto una riduzione del carico di lavoro costringendo la società ad assumere un altro dipendente, in considerazione del fatto che era l'unico addetto al reparto salumeria.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dalla società.
Ed invero, i testi hanno evidenziato che, a seguito delle segnalazioni ricevute da due clienti in data 19/10/2022 e in data
20/10/2022, la aveva proceduto ad effettuare una Controparte_1
verifica tra il peso dei prodotti esposti nel take-away della salumeria del punto vendita Conad e quello riportato nell'etichetta degli stessi;
che tutte le confezioni riportavano un peso diverso (sempre maggiore) rispetto a quello effettivo;
che la verifica veniva condotta su due diverse bilance, onde escludere che la bilancia della salumeria presentasse delle anomalie o delle problematiche di funzionamento;
che entrambe le bilance non riportavano alcuna anomalia nella pesatura;
che la manutenzione delle bilance era affidata a ditte specializzate;
che, fatta eccezione per pochi e isolati casi, l era l'unico a maneggiare la Parte_1
10 bilancia della salumeria.
In particolare, , responsabile di rete della Testimone_1
ha dichiarato che: “a seguito della segnalazione io e Controparte_1
il direttore del supermercato abbiamo effettuato, alla presenza dell dei controlli relativi al peso dei prodotti, utilizzando quale Parte_1
bilancia di comparazione quella della macelleria: dalla verifica è emerso che il peso indicato sull'etichetta dei prodotti esposti al take away era superiore a quello registrato dalla bilancia della salumeria” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2023).
Parimenti, , direttore del supermercato di Ficarazzi Testimone_2
dove lavorava il ricorrente, ha confermato che: “a seguito della segnalazione arrivata direttamente in azienda nel mese di ottobre 2022 io e il abbiamo effettuato, alla presenza dell' dei CP_1 Parte_1
controlli relativi al peso dei prodotti, utilizzando quale bilancia di comparazione quella della macelleria: dalla verifica è emerso che il peso indicato sull'etichetta dei prodotti esposti al take away era differente a quello registrato dalla bilancia della salumeria, ma non ricordo la differenza di peso” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2023); ha, inoltre, precisato che “nella seconda metà di ottobre 2022, a seguito di lamentele dei clienti che rappresentavano una differenza tra il peso effettivo del prodotto acquistato presso il reparto salumeria e quello indicato in etichetta, ho controllato il peso dei prodotti riportati indietro dai clienti;
nell'occasione abbiamo utilizzato la bilancia dell'ortofrutta.
Se ben ricordo, ma non ne sono sicuro, i medesimi prodotti sono stati pesati anche con la bilancia della macelleria: a seguito di queste contestazioni successivamente abbiamo voluto verificare se alcuni dei prodotti take away presenti nel banco salumeria riportassero anch'essi una discrasia tra il peso effettivo e quello dell'etichetta: anche in quel
11 caso abbiamo riscontrato delle differenze. Per i controlli del take away abbiamo utilizzato sia la bilancia della salumeria che quella della macelleria e le due bilance davano lo stesso peso. Prima di procedere abbiamo verificato che le bilance fossero “in bolla”. (cfr. verbale di udienza del 31.01.2024).
Anche , repartista e aiuto salumiere presso il Testimone_4
punto vendita di Ficarazzi della , ha riferito che la CP_1
bilancia della salumeria non aveva mai mostrato alcuna anomalia nella pesatura e di poterlo confermare “perché la bilancia è dotata di una bolla che ogni mattina, all'accensione, io o chi per me, controllavo, da ciò potevo dedurre che la bilancia funzionasse. La bilancia viene sottoposta a controllo periodicamente da parte di ditte specializzate.
Avevo accesso diretto alla bilancia, (anche nei mesi di settembre e ottobre 2022) sia quando mancava l' sia talvolta anche quando Parte_1
lui era presente” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2023).
La predetta circostanza è stata, altresì, riportata da
[...]
, macellaio presso lo stesso supermercato, che ha dichiarato Tes_5
che “la bilancia del reparto salumeria nel periodo settembre ottobre
2022 funzionava bene, perché talvolta anche io, per dare una mano, svolgevo la mia attività presso il reparto salumeria. Ogni mattina la bilancia viene messa in bolla e ricordo che quella della salumeria era sempre in regola da questo punto di vista” (cfr. verbale di udienza del
31.01.2024).
Alla luce delle superiori dichiarazioni testimoniali, della cui veridicità ed attendibilità non vi è motivo di dubitare, può, dunque, ritenersi provato che l commise degli errori nella pesatura dei Parte_1
prodotti specificamente indicati nella contestazione disciplinare.
12 A questo punto è necessario verificare se gli addebiti per cui è causa presentino una gravità tale da giustificare la sanzione del licenziamento.
Come noto, in ordine agli elementi fattuali che il giudice deve valutare per verificare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “per stabilire in concreto l'esistenza di una "causa che non consenta al prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro" e che deve dunque rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali di tale rapporto, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”
(Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, n.18715).
Aggiunge la Corte che, nella valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva il giudice non è vincolato dalla declaratoria contrattuale, la stessa costituendo pur sempre uno dei parametri per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (“In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei
13 parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell' art. 2119 c.c”,(Cass. 17321/2020; Cass n.
3283/2020; Cass. n. 13865/2019).
In altri termini, in caso di licenziamento illegittimo, al fine di selezionare la tutela applicabile, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore ed accertata giudizialmente nella previsione del contratto collettivo che, con clausola generale ed elastica, punisce l'illecito con sanzione conservativa (cfr. Cass n. 95/2024).
Alla luce delle superiori coordinate interpretative e delle circostanze fattuali accertate in giudizio, deve ritenersi che la condotta addebitata al ricorrente, consistita nell'indicare erroneamente il peso dei prodotti del take away - pur in presenza di una bilancia funzionante- non sia idonea a integrare una giusta causa di licenziamento.
E ciò, tenuto conto, come sopra visto, delle modalità oggettive e soggettive della condotta, delle circostanze in cui è stata commessa ed all'intensità dell'elemento intenzionale.
I fatti contestati riguardano, infatti, soltanto le giornate del
19.10.2022 e 20.10.2022, la differenza di peso registrata erroneamente
è sempre esigua (tra i 14 grammi e i 26 grammi per ciascun prodotto), il tutto senza che la società datrice, sulla quale gravava il relativo onere, abbia provato che da tale condotta sia disceso alcun pregiudizio per la società medesima.
Va poi considerata anche la durata del rapporto e l'assenza di pregresse sanzioni.
Il ricorrente, infatti, ha lavorato per oltre un decennio alle dipendenze della resistente, senza aver mai subito alcun rilievo disciplinare.
14 Per tali motivi, il licenziamento appare sproporzionato al fatto addebitato, non presentando quei profili di gravità tali da inficiare irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la parte datoriale e, dunque, giustificare l'adozione della sanzione massima, ossia quella espulsiva.
E ciò anche in considerazione di quanto previsto dal CCNL
COMMERCIO ANPIT per i dipendenti da aziende del settore commercio
(cfr. allegato 16 parte ricorrente), pacificamente applicato al rapporto, il quale, se per un verso non prevede la condotta in esame tra quelle per le quali è irrogabile il licenziamento, d'altro canto espressamente, all'art. 258, lettera D, titolo LIX, prevede la sanzione della multa nei casi in cui il lavoratore “esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli” stabilendo, dunque, per fattispecie come quella che ci occupa, una sanzione di natura meramente conservativa e non anche espulsiva (sul punto, cfr. Cass. ordinanza n. 27161/2024, secondo cui “in materia di licenziamenti disciplinari, la proporzionalità tra la condotta e la sanzione deve essere interpretata alla luce delle norme contrattuali collettive e del codice disciplinare”, essendo necessario che “il giudice non si limiti a un esame generico della condotta, ma verifichi puntualmente se la violazione rientri tra quelle sanzionabili con misure meno gravi del licenziamento. (….). Il contratto collettivo rappresenta infatti uno strumento fondamentale per regolare la vita aziendale e disciplinare le relazioni lavorative e le sue previsioni devono essere interpretate in modo rigoroso per evitare l'applicazione di sanzioni ingiustamente severe” (cfr. Cass. ordinanza n. 27161/2024).
Alla luce delle superiori considerazioni, il licenziamento impugnato deve, pertanto, ritenersi illegittimo.
15 Quanto alle conseguenze della predetta declaratoria, non ricorrendo gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro, perché il fatto, come visto, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, deve trovare applicazione l'art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori;
il licenziamento va, dunque, annullato e il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO - ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente il 14.11.2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente alla reintegrazione di nel posto di Parte_1
lavoro con le mansioni in precedenza svolte e il medesimo inquadramento contrattuale nonché al pagamento di una somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contribuiti assistenziali e
16 previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi;
-condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 5.200,00, oltre IVA e
CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Lo Coco, quale procuratore antistatario, ed in € 1.000,00 in favore dell' , oltre IVA e CPA e spese generali CP_5
come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 30.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Chiara Gagliano)
17