Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 18497/2024 R.G.L. promossa da
N PROPRIO E con l'avv. SCHIMMENTI Pt_1 Parte_2
BENEDETTO e l'avv. DIMAGGIO LUCIANA contro
, con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA CP_1
GIOVANNA
All'udienza del 19/03/2025 ore 13:36, alla presenza del giudice Paola Marino, assistito dal
Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente in sost. degli l'avv.
SCHIMMENTI BENEDETTO e DIMAGGIO LUCIANA l'avv. SCIORTINO
ANTONINO che chiede dichiararsi cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite poiché l'INPOS ha revocato in autotutela l'ordinanza ingiunzione
Per parte convenuta l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA anche in sost. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA chiede cmc con compensazione delle spese di lite
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio alle ore 13:38
LA GIUDICE
Paola Marino Successivamente, alle ore 15:38 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 15:45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18497/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. SCHIMMENTI Parte_3
BENEDETTO e dall'avv. DIMAGGIO LUCIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in , VIA F. CP_2
LAURANA n. 59.
- resistente -
All'udienza del 19/03/2025 pronuncia
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dato atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, OI-000484961, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e dell'avv.
DIMAGGIO LUCIANA, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione OI-000484961, notificata dall' il 2/12/2024, di € CP_1
9.692,50, in relazione a contributi omessi nell'anno 2019, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta deducendo che la sanzione oggetto di causa era stata oggetto di riesame ed annullata (cfr. provvedimento del 13/2/2025:
“Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario ha promosso opposizione all'ordinanza ingiunzione in oggetto relativa alla sanzione amministrativa accertata con atto prot.
5500.20/11/2024.0993469. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la violazione CP_1
dell'articolo 14 della Legge n. 689/81. Considerata l'inosservanza del termine di decadenza, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”).
Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite, di cui l CP_1
ha chiesto la compensazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti, verificato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/03/2025.
La Giudice
Paola Marino