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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare, dando lettura in pubblica udienza del relativo dispositivo, la pre- sente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione
Civile, in persona della Giudice Dora Tagliaferro, il 27 febbraio 2024 e contraddistinta dal n.
636/2024 iscritto al n. 3659/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, costituitosi in persona del suo Presidente pro tempore e rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 5 gennaio 1991 e residente in [...], e la
[...]
(codice fiscale ), con sede in San Giuseppe Controparte_2 P.IVA_2
Vesuviano, alla Via Martiri di Nassirya n. 119, costituitasi in persona del predetto CP_1
dichiaratosi suo legale rappresentante, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vin-
[...]
cenzo Prisco (codice fiscale ) - appellati - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 20 maggio 2023 al Tribunale di Nola, CP_1
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
s'opponeva alle ordinanze emesse dall'
[...] Parte_1
coi nn. OI-001584457 e OI-001589711 ed a lui notificate, in proprio e nella suddetta
[...] CP_3
qualità, il 28 (secondo quanto da lui dichiarato) o il 26 (secondo quanto emergente dai docu- menti prodotti dall'appellante) aprile 2023, con le quali era stato ingiunto, rispettivamente, a lui e, quale obbligata in solido, alla società da lui rappresentata di pagare la complessiva somma di 10.006,60 €, di cui 10.000,00 € per la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, co. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2006, n. 8, per la violazione dell'art. 1, co. 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), e 6,60 € a titolo di spese.
A sostegno di tale opposizione, il adduceva che gli avvisi di accertamento pre- CP_1
supposti dalle ordinanze opposte non erano mai stati regolarmente notificati, con la conse- guente estinzione, per effetto della maturazione del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quello di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa legge, del diritto dell' di riscuotere la suddetta sanzione amministrativa. CP_3
Inoltre, per il caso in cui l'opposizione non fosse stata accolta, faceva presente che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 23, co. 1, del d.l. 48/2023 all'art. 2, co. 1-bis, del d.l.
463/1983, la sanzione amministrativa in questione doveva essere ridotta.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione fa- CP_3
cendo, tra l'altro, presente di aver regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione per la quale era stata irrogata la suddetta sanzione amministra- tiva e di aver comunque rideterminato in 1.543,50 € l'importo della medesima sanzione sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del d.l. 48/2023.
I.1.3. All'esito dell'udienza di discussione della causa, tenutasi il 27 febbraio 2024, il
Tribunale di Nola, considerando che l' aveva provveduto alla rideterminazione dell'importo CP_3
della sanzione amministrativa in questione e che tale importo era stato pagato da taluno degli opponenti, dichiarava cessata la materia del contendere e, «in considerazione dell'evidente sproporzione tra l'importo originariamente ingiunto e la sanzione effettivamente irrogata», con- dannava l' , secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, a pagare agli opponenti le CP_3
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
spese di causa, che liquidava «in €.237,00 per spese ed €.2.540,00 compensi professionali, ol- tre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antista- tario».
I.2.1. Con un ricorso presentato a questa Corte il 31 luglio 2024, l' ha quindi impu- CP_3
gnato detta sentenza sostenendo, in buona sostanza, che le spese di causa non dovevano es- sere poste a suo carico, bensì a carico degli opponenti, da parte del Giudice di primo grado.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte in proprio e nella qualità di legale rappresen- tante della suddetta società, il ha chiesto la conferma della sentenza appellata dalla CP_1
controparte.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello in esame è fondato e va pertanto accolto, non avendo il primo Giudice fatto nella specie buon governo del criterio della soccombenza virtuale,
Invero, occorrendo, ai fini dell'applicazione di tale criterio, prendere in considerazione l'intera vicenda processuale e le ragioni del suo esito e non semplicemente «l'evidente spropor- zione tra l'importo originariamente ingiunto e la sanzione effettivamente irrogata», le spese del processo di primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico degli opponenti, anziché dell'opposto, giacché:
1) la richiesta di annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte dagli opponenti for- mulata in via principale era infondata, avendo l' tempestivamente prodotto la prova docu- CP_3
mentale che gli atti di accertamento presupposti da dette ordinanze-ingiunzioni, al contrario di quanto sostenuto dai medesimi opponenti, erano stati ritualmente notificati al l'11 CP_1
gennaio 2019 e alla società da costui legalmente rappresentata il 14 gennaio 2019;
2) la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione amministrativa dagli opponenti avanzata in via subordinata e dall' poi, il 10 ottobre 2023, sostanzialmente accolta era fon- CP_3
data su una modifica normativa – quella disposta dall'art. 23, co. 1, del d.l. 4 maggio 2023, n.
48, poi convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – sopravvenuta rispetto all'emissione ed alla notificazione agli opponenti delle ordinanze-ingiunzioni opposte e la cui applicazione
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
retroattiva, peraltro, non era – e non è – per nulla pacifica, considerato che, almeno in linea di principio, il principio di retroattività della legge più favorevole non è applicabile alle sanzioni am- ministrative, ove non diversamente disposto dal legislatore e salvo che si tratti di sanzioni di natura sostanzialmente penale secondo i criteri in proposito elaborati dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione sulla scia delle pronunce sul tema della Corte Costituzionale e della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, ed essendo opinabile che quella prevista dall'art. 2, co. 1-bis, del d.l. 463/1983, prima della sua modifica da parte dell'art. 23, co. 1, del d.l. 48/2023, fosse, se- condo tali criteri, una sanzione amministrativa sostanzialmente penale.
II.1.2. Pertanto, in accoglimento dell'appello in esame e in parziale riforma della sen- tenza appellata, gli odierni appellati vanno condannati in solido a rifondere all' le spese del CP_3
processo di primo grado.
Tali spese poi, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate d'ufficio come pre- cisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i para- metri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati e, in particolare, tenendo conto che l'effettivo valore della controversia s'è ridotto a 1.543,50 € già prima della costitu- zione in giudizio dell' e s'è in pratica azzerato (ferme restando le sole questioni concernenti CP_3
il regolamento e l'eventuale liquidazione delle spese processuali, non incidenti, secondo i sud- detti parametri, su detto valore) allorché gli opponenti hanno pagato detto importo al fine di ot- tenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere o, comunque, al più tardi, allorché i medesimi opponenti, all'udienza di discussione, in assenza della controparte, hanno formalmente chiesto tale declaratoria e dunque escludendo, in definitiva, il compenso relativo alla fase decisoria.
II.2. All'accoglimento dell'appello dell' segue inoltre la condanna degli appellati a CP_3
rifondere all'ente appellante anche le spese del processo di secondo grado, che pure, in man- canza della relativa specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della pre- sente sentenza alla stregua delle risultanze processuali e dei suddetti parametri e tenendo conto che, in secondo grado, il valore oggetto della controversia e secondo il cd. criterio del decisum, va considerato pari all'importo in definitiva liquidato in favore della parte vittoriosa a
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
titolo di rimborso delle spese del processo di primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 636/2024, pubblicata il 27 febbraio 2024, proposto dall'
[...]
on ricorso Parte_2
depositato il 31 luglio 2024:
A) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, con- danna e la n solido a rifondere Controparte_1 Controparte_2
all' le spese del processo di primo grado, che liquida Parte_1
nel complessivo importo di 1.150,00 €, di cui 1.000,00 € per il totale dei compensi e 150,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
B) condanna altresì le parti appellate in solido a rifondere a quella appellante le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 1.816,50 €, di cui 1.500,00 e per i compensi, 225,00 € per le spese generali e 91,50 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulte- riori accessori.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Controparte_1
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare, dando lettura in pubblica udienza del relativo dispositivo, la pre- sente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione
Civile, in persona della Giudice Dora Tagliaferro, il 27 febbraio 2024 e contraddistinta dal n.
636/2024 iscritto al n. 3659/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, costituitosi in persona del suo Presidente pro tempore e rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 5 gennaio 1991 e residente in [...], e la
[...]
(codice fiscale ), con sede in San Giuseppe Controparte_2 P.IVA_2
Vesuviano, alla Via Martiri di Nassirya n. 119, costituitasi in persona del predetto CP_1
dichiaratosi suo legale rappresentante, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vin-
[...]
cenzo Prisco (codice fiscale ) - appellati - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 20 maggio 2023 al Tribunale di Nola, CP_1
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
s'opponeva alle ordinanze emesse dall'
[...] Parte_1
coi nn. OI-001584457 e OI-001589711 ed a lui notificate, in proprio e nella suddetta
[...] CP_3
qualità, il 28 (secondo quanto da lui dichiarato) o il 26 (secondo quanto emergente dai docu- menti prodotti dall'appellante) aprile 2023, con le quali era stato ingiunto, rispettivamente, a lui e, quale obbligata in solido, alla società da lui rappresentata di pagare la complessiva somma di 10.006,60 €, di cui 10.000,00 € per la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, co. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2006, n. 8, per la violazione dell'art. 1, co. 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), e 6,60 € a titolo di spese.
A sostegno di tale opposizione, il adduceva che gli avvisi di accertamento pre- CP_1
supposti dalle ordinanze opposte non erano mai stati regolarmente notificati, con la conse- guente estinzione, per effetto della maturazione del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quello di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa legge, del diritto dell' di riscuotere la suddetta sanzione amministrativa. CP_3
Inoltre, per il caso in cui l'opposizione non fosse stata accolta, faceva presente che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 23, co. 1, del d.l. 48/2023 all'art. 2, co. 1-bis, del d.l.
463/1983, la sanzione amministrativa in questione doveva essere ridotta.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione fa- CP_3
cendo, tra l'altro, presente di aver regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione per la quale era stata irrogata la suddetta sanzione amministra- tiva e di aver comunque rideterminato in 1.543,50 € l'importo della medesima sanzione sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del d.l. 48/2023.
I.1.3. All'esito dell'udienza di discussione della causa, tenutasi il 27 febbraio 2024, il
Tribunale di Nola, considerando che l' aveva provveduto alla rideterminazione dell'importo CP_3
della sanzione amministrativa in questione e che tale importo era stato pagato da taluno degli opponenti, dichiarava cessata la materia del contendere e, «in considerazione dell'evidente sproporzione tra l'importo originariamente ingiunto e la sanzione effettivamente irrogata», con- dannava l' , secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, a pagare agli opponenti le CP_3
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
spese di causa, che liquidava «in €.237,00 per spese ed €.2.540,00 compensi professionali, ol- tre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antista- tario».
I.2.1. Con un ricorso presentato a questa Corte il 31 luglio 2024, l' ha quindi impu- CP_3
gnato detta sentenza sostenendo, in buona sostanza, che le spese di causa non dovevano es- sere poste a suo carico, bensì a carico degli opponenti, da parte del Giudice di primo grado.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte in proprio e nella qualità di legale rappresen- tante della suddetta società, il ha chiesto la conferma della sentenza appellata dalla CP_1
controparte.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello in esame è fondato e va pertanto accolto, non avendo il primo Giudice fatto nella specie buon governo del criterio della soccombenza virtuale,
Invero, occorrendo, ai fini dell'applicazione di tale criterio, prendere in considerazione l'intera vicenda processuale e le ragioni del suo esito e non semplicemente «l'evidente spropor- zione tra l'importo originariamente ingiunto e la sanzione effettivamente irrogata», le spese del processo di primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico degli opponenti, anziché dell'opposto, giacché:
1) la richiesta di annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte dagli opponenti for- mulata in via principale era infondata, avendo l' tempestivamente prodotto la prova docu- CP_3
mentale che gli atti di accertamento presupposti da dette ordinanze-ingiunzioni, al contrario di quanto sostenuto dai medesimi opponenti, erano stati ritualmente notificati al l'11 CP_1
gennaio 2019 e alla società da costui legalmente rappresentata il 14 gennaio 2019;
2) la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione amministrativa dagli opponenti avanzata in via subordinata e dall' poi, il 10 ottobre 2023, sostanzialmente accolta era fon- CP_3
data su una modifica normativa – quella disposta dall'art. 23, co. 1, del d.l. 4 maggio 2023, n.
48, poi convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – sopravvenuta rispetto all'emissione ed alla notificazione agli opponenti delle ordinanze-ingiunzioni opposte e la cui applicazione
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
retroattiva, peraltro, non era – e non è – per nulla pacifica, considerato che, almeno in linea di principio, il principio di retroattività della legge più favorevole non è applicabile alle sanzioni am- ministrative, ove non diversamente disposto dal legislatore e salvo che si tratti di sanzioni di natura sostanzialmente penale secondo i criteri in proposito elaborati dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione sulla scia delle pronunce sul tema della Corte Costituzionale e della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, ed essendo opinabile che quella prevista dall'art. 2, co. 1-bis, del d.l. 463/1983, prima della sua modifica da parte dell'art. 23, co. 1, del d.l. 48/2023, fosse, se- condo tali criteri, una sanzione amministrativa sostanzialmente penale.
II.1.2. Pertanto, in accoglimento dell'appello in esame e in parziale riforma della sen- tenza appellata, gli odierni appellati vanno condannati in solido a rifondere all' le spese del CP_3
processo di primo grado.
Tali spese poi, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate d'ufficio come pre- cisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i para- metri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati e, in particolare, tenendo conto che l'effettivo valore della controversia s'è ridotto a 1.543,50 € già prima della costitu- zione in giudizio dell' e s'è in pratica azzerato (ferme restando le sole questioni concernenti CP_3
il regolamento e l'eventuale liquidazione delle spese processuali, non incidenti, secondo i sud- detti parametri, su detto valore) allorché gli opponenti hanno pagato detto importo al fine di ot- tenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere o, comunque, al più tardi, allorché i medesimi opponenti, all'udienza di discussione, in assenza della controparte, hanno formalmente chiesto tale declaratoria e dunque escludendo, in definitiva, il compenso relativo alla fase decisoria.
II.2. All'accoglimento dell'appello dell' segue inoltre la condanna degli appellati a CP_3
rifondere all'ente appellante anche le spese del processo di secondo grado, che pure, in man- canza della relativa specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della pre- sente sentenza alla stregua delle risultanze processuali e dei suddetti parametri e tenendo conto che, in secondo grado, il valore oggetto della controversia e secondo il cd. criterio del decisum, va considerato pari all'importo in definitiva liquidato in favore della parte vittoriosa a
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
titolo di rimborso delle spese del processo di primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 636/2024, pubblicata il 27 febbraio 2024, proposto dall'
[...]
on ricorso Parte_2
depositato il 31 luglio 2024:
A) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, con- danna e la n solido a rifondere Controparte_1 Controparte_2
all' le spese del processo di primo grado, che liquida Parte_1
nel complessivo importo di 1.150,00 €, di cui 1.000,00 € per il totale dei compensi e 150,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
B) condanna altresì le parti appellate in solido a rifondere a quella appellante le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 1.816,50 €, di cui 1.500,00 e per i compensi, 225,00 € per le spese generali e 91,50 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulte- riori accessori.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
CP_ N. 3659/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Controparte_1