TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11838/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Benigno Maria Parte_1
Lavinia);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. La Venuta Gaetano); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni delle parti: vedi verbale dell'udienza del 07/04/2025.
Conclusioni Pubblico Ministero: visto in data 08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 05/10/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale l'emissione dei provvedimenti necessari per regolamentare l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1
dall'unione con il resistente . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha sollecitato l'affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione del regime di visite tra la minore e il padre tenuto conto della residenza dello stesso al nord Italia, nonché la previsione dell'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. ricorso).
Si è costituito in giudizio il resistente, , il quale, non opponendosi alla Controparte_1
richiesta di affido condiviso della minore con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, ha chiesto la previsione dell'obbligo dello stesso di corrispondere mensilmente un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della circostanza che la ricorrente percepisce per intero l'Assegno Unico Universale erogato mensilmente dall'INPS.
All'udienza del 07/04/2025 le parti hanno raggiunto un accordo relativamente al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno chiesto congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al verbale dell'udienza del 07/04/2025, qui di seguito riportato:
“- affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre Persona_1 nell'abitazione sita a Palermo, via Occhipinti Ignazio, n. 13;
- tenuto conto della resistenza fuori dalla Sicilia del sig. residente in provincia di CP_1
Firenze, nonché dell'età della minore, il padre avrà facoltà di sentire la minore quotidianamente, tramite videochiamata, intorno alle ore 19:00;
- il padre avrà facoltà di vedere la minore ogniqualvolta rientrerà in Sicilia, a Palermo, e le parti si impegnano ad introdurre gradualmente il pernottamento della minore presso la casa del nonno paterno, sita a Palermo, in corso Calatafimi. Prima di introdurre il pernottamento, il sig. porterà la minore per quattro ore presso la casa del nonno paterno e, nel caso in cui la CP_1 minore dovesse manifestare disagio, verrà riaccompagnata a casa dalla madre;
- obbligo di di corrispondere mensilmente, a , la somma di € Controparte_1 Parte_1
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ” (vedi verbale Parte_1 dell'udienza del 07/04/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domandava accolta.
2. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore della coppia,
, nata a [...] il [...], sia regolato in base agli accordi indicati in Persona_1
parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo, in data 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11838/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Benigno Maria Parte_1
Lavinia);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. La Venuta Gaetano); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni delle parti: vedi verbale dell'udienza del 07/04/2025.
Conclusioni Pubblico Ministero: visto in data 08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 05/10/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale l'emissione dei provvedimenti necessari per regolamentare l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1
dall'unione con il resistente . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha sollecitato l'affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione del regime di visite tra la minore e il padre tenuto conto della residenza dello stesso al nord Italia, nonché la previsione dell'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. ricorso).
Si è costituito in giudizio il resistente, , il quale, non opponendosi alla Controparte_1
richiesta di affido condiviso della minore con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, ha chiesto la previsione dell'obbligo dello stesso di corrispondere mensilmente un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della circostanza che la ricorrente percepisce per intero l'Assegno Unico Universale erogato mensilmente dall'INPS.
All'udienza del 07/04/2025 le parti hanno raggiunto un accordo relativamente al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno chiesto congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al verbale dell'udienza del 07/04/2025, qui di seguito riportato:
“- affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre Persona_1 nell'abitazione sita a Palermo, via Occhipinti Ignazio, n. 13;
- tenuto conto della resistenza fuori dalla Sicilia del sig. residente in provincia di CP_1
Firenze, nonché dell'età della minore, il padre avrà facoltà di sentire la minore quotidianamente, tramite videochiamata, intorno alle ore 19:00;
- il padre avrà facoltà di vedere la minore ogniqualvolta rientrerà in Sicilia, a Palermo, e le parti si impegnano ad introdurre gradualmente il pernottamento della minore presso la casa del nonno paterno, sita a Palermo, in corso Calatafimi. Prima di introdurre il pernottamento, il sig. porterà la minore per quattro ore presso la casa del nonno paterno e, nel caso in cui la CP_1 minore dovesse manifestare disagio, verrà riaccompagnata a casa dalla madre;
- obbligo di di corrispondere mensilmente, a , la somma di € Controparte_1 Parte_1
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ” (vedi verbale Parte_1 dell'udienza del 07/04/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domandava accolta.
2. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore della coppia,
, nata a [...] il [...], sia regolato in base agli accordi indicati in Persona_1
parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo, in data 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.