Art. 13.
Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, gia' assunto dal Governo militare alleato nel Territorio medesimo per l'esigenza dei servizi, che istituzionalmente rientrano nell'attuale competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, puo' essere inquadrato, su domanda da presentarsi coi relativi documenti al Commissariato generale del Governo entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici previsti dal precedente articolo 12 nei limiti dell'aumento derivanti dall'attuazione dello stesso articolo 12 e con i criteri fissati dagli articoli 14 e 15.
In quanto applicabile, si osserva il disposto dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 19 marzo 1955, n. 520 .
Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, gia' assunto dal Governo militare alleato nel Territorio medesimo per l'esigenza dei servizi, che istituzionalmente rientrano nell'attuale competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, puo' essere inquadrato, su domanda da presentarsi coi relativi documenti al Commissariato generale del Governo entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici previsti dal precedente articolo 12 nei limiti dell'aumento derivanti dall'attuazione dello stesso articolo 12 e con i criteri fissati dagli articoli 14 e 15.
In quanto applicabile, si osserva il disposto dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 19 marzo 1955, n. 520 .