Versione
24 agosto 1975
24 agosto 1975
Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semiliberta'
Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.
Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.
Commentari • 11
- 1. Rapporto tra ergastolo e finalità rieducativaRossella De Rose · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
La questione su cui si basa il seguente contributo è quella relativa al rapporto che intercorre tra l'ergastolo e la finalità rieducativa, che ripercorre tutto l'ordinamento penitenziario e non solo. In particolar modo, tale finalità ha un ruolo primario nell'esecuzione della pena. Quest'ultima, perché possa essere funzionale al reinserimento del detenuto nella società, deve necessariamente tendere alla rieducazione. Da questa breve, ma non scontata, considerazione deriva il seguente interrogativo: come può l'ergastolo, pena perpetua e lontana dai contatti con il mondo esterno, essere compatibile con la finalità rieducativa? Sul punto si sono avvicendate diverse interpretazioni. Prima di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 54
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2020, n. 7907Provvedimento: […] Il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, con decreto in data 23/3/2019, dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 proposto da NT ET OL avverso il provvedimento emesso dal medesimo magistrato ex art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. […] Il magistrato di sorveglianza aveva, dunque, revocato ex art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354 la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale cui NT era sottoposto dal precedente 1 febbraio, in virtù dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina. […]Leggi di più...
- affidamento in prova al servizio sociale·
- art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354·
- competenza Tribunale di sorveglianza·
- violazione principio del contraddittorio·
- trasmissione atti Tribunale di sorveglianza·
- revoca misura alternativa·
- annullamento senza rinvio·
- reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354·
- violazione art. 69-bis O.P.