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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 126/2023
promossa da
-appellante- Parte_1
Avv. Luca Tartaglione
contro
- appellata – CP_1
Avv. Jacopo Fanelli
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 596/2022 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 19.09.2022 e la sentenza definitiva n. 90/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro pubblicata il 02.02.2023. All'udienza del 20.03.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
, prima agente dell'azienda farmaceutica CP_1 Parte_1 con contratto dal 27.11.1997 al 04.05.2005, poi dal 05.04.2005 con contratto di agenzia comprendente attività di informazione medico scientifica fino al recesso per giusta causa della società, con effetto dal 19.02.2018, in primo grado ha allegato che le modalità concrete del rapporto sono state quelle del lavoro dipendente. Ha eccepito la nullità del contratto di agenzia perché in contrasto con le norme imperative che pagina 1 di 18 vietano all'informatore del farmaco di promuovere la vendita di medicinale e, in presenza di un rapporto di lavoro di fatto, ha affermato debba applicarsi l'art. 2126 c.c. a fronte del costituito rapporto di lavoro subordinato. Ha chiesto in via principale:
1) accertare e dichiarare la subordinazione, per l'illiceità dell'oggetto e/o della causa del contratto stipulato il 05.04.2005, con l'inquadramento del CCNL chimico-farmaceutico e condannare la società al pagamento della somma di € 250.000,00 a titolo di differenze retributive (lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso);
2) accertato che la condotta della società ha leso la dignità, la personalità morale, l'immagine del , per lesione al suo diritto CP_1 ad espletare la prestazione conformemente al proprio inquadramento ed al proprio profilo professionale, a titolo di risarcimento del danno, condannare, la società al pagamento della somma determinata in via equitativa di € 100.000,00;
3) accertate condotte di mobbing da luglio 2017, ex art. 2087 c.c. e 2103 c.c., condannare la società al risarcimento del: a) danno biologico permanente, quantificato mediante CTU;
b) danno alla dignità e immagine personale e professionale (in via equitativa € 300.000,00); c) danno morale (in via equitativa € 100.00,00); d) danno esistenziale (in via equitativa € 100.000,00); e) rimborso delle spese mediche documentate e cure future (€ 50.000; f) danno da perdita di chance (€ 50.000); g) danno contrattuale per avere tenuto il ricorrente sotto ricatto occupazionale (€ 50.000).
In via subordinata, nel caso di ritenuta validità del rapporto di agenzia, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto di agenzia e liquidare le provvigioni sulla base del fatturato aziendale della zona, in ulteriore subordine, sulla base del registro vendite.
eccepita la prescrizione parziale del credito, ha Parte_1 contestato le allegazioni del ricorrente, sostenendo la natura effettivamente autonoma del rapporto, svoltosi secondo le modalità pattuite nei contratti;
ha chiesto il rigetto di tutte le domande per infondatezza in fatto e in diritto. pagina 2 di 18 Il Tribunale di Firenze, ritenute ridondanti le argomentazioni sulla nullità del contratto di agenzia, in dichiarata applicazione della ragione più liquida, ha ritenuto accertata, sulla base delle testimonianze, la subordinazione. Con una sentenza non definitiva ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 05.04.2005 al 09.12.2018, con inquadramento come Informatore Scientifico del Farmaco livello B CCNL Chimici e farmaceutici. Ha rigettato le domande di differenze retributive per lavoro straordinario, ratei tredicesima, festività, ferie permessi non goduti, in assenza di allegazione e prova dell'orario lavorativo svolto in concreto, delle ferie e dei permessi goduti. Ha rigettato la domanda a titolo di indennità di preavviso perché il recesso datoriale era stato preceduto da un preavviso di 8 mesi, corrispondente a quello dovuto secondo il CCNL ai dipendenti con inquadramento B e anzianità di servizio superiore a 15 anni, corrispondenti a quello del ricorrente. Ha riconosciuto il diritto al TFR, per il quale non opera il principio dell'assorbimento, la cui liquidazione ha rimesso ad una CTU, quantificato nella somma di € 42.000, importo recepito con sentenza definitiva. Ha rigettato tutte le domande risarcitorie, senza accertare il lamentato mobbing/inadempienze datoriali, per difetto di allegazione e prova del: danno biologico, genericamente allegato, in assenza di supporto probatorio (assenti certificati medici e prescrizione di farmaci); danno esistenziale non identificato nelle sue caratteristiche estrinseche;
danno all'immagine professionale e personale, non essendo stata allegata la diffusione al di fuori dei partecipanti alle conversazioni del contenuto delle chat ritenute offensive;
danno patrimoniale connesso alle spese mediche non documentate;
danno futuro non identificato;
danno da perdita di chance, non essendo stato allegato il risultato sperato che sarebbe stato impedito dalle condotte datoriali. Ha condannato al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1 del ricorrente, nell'importo di € 5.250,00 oltre accessori e delle spese di CTU.
Propone appello principale che formula tre motivi di Parte_1 appello.
pagina 3 di 18 A sua volta propone appello incidentale formulando un unico CP_1 motivo di appello, limitato al rigetto della domanda risarcitoria, non patrimoniale e patrimoniale, per danno all'integrità fisica. Risultano coperte dal giudicato le pronunce di rigetto della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, ratei tredicesima, festività, ferie permessi non goduti, indennità di preavviso e della domanda risarcitoria relativa agli altri profili di danno (b, f, g). L'eccezione di nullità del contratto di agenzia e la domanda subordinata, relativa al pagamento delle provvigioni, non esaminate in quanto assorbite, non sono stata espressamente riproposta da con la memoria di costituzione con appello CP_1 incidentale, pertanto sono da intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3 ord. n. 33649/2023).
Appello di Pt_1
Con il primo motivo la società l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito i fatti per erronea e omessa valutazione di tutte le risultanze istruttorie, di cui fornisce una diversa lettura e, quindi, abbia errato nella qualificazione giuridica del rapporto quale subordinato, in luogo dell'effettivo rapporto di agenzia. In particolare lamenta come il giudice:
- non abbia considerato i documenti prodotti, in particolare i due contratti in base ai quali ha lavorato, che qualificavano CP_1 espressamente l'attività come di agenzia e di informazione medico scientifica con esclusione di vincoli di subordinazione;
- abbia deciso attribuendo erroneamente credibilità ai due testi di
, definendo inattendibili i due testi della solo perché CP_1 Parte_1 lavorano ancora per la società;
- non abbia considerato che aveva svolto sempre la stessa attività CP_1 dal 1997, che lo stesso ammette essere stata genuinamente di agenzia;
- non abbia tenuto conto del fatto che promuoveva la vendita e CP_1 gli ordini presso le farmacie e che l'attività di informatore farmaceutico presso i medici e farmacisti, autorganizzata e realizzata in piena autonomia, era funzionale alla prima;
- non abbia dato rilievo al fatto che era tenuto a redigere un CP_1 rapporto delle visite ai medici con specificazione giornaliera e a comunicare i dati relativi ai campioni consegnati ai medici, in forza di previsioni di legge (ex art. 122 Dlg. 219/2006, prima art. 9 Dlgs. 541/1992) ed era tenuto anche a comunicare i dati relativi ai campioni consegnati ai medici, per l'obbligo di tenuta del registro dei campioni di pagina 4 di 18 farmaci gratuiti lasciati ai medici (ex art. 13 dlgs. n. 541/1992 e art. 125 dlgs. n. 219/2006]);
- , sentito come teste nel 2020 in un giudizio analogo promosso CP_1 da aveva reso dichiarazioni contrastanti con quelle rese nella CP_2 causa dai testi e CP_2 CP_3
- non abbia adeguatamente considerato la testimonianza del capo-area NI resa in quel giudizio, sentito anche in questa causa, di contenuto costante e convergente con le dichiarazioni , teste Tes_1 comune;
- non abbia considerato l'assenza di una retribuzione fissa, la remunerazione con provvigioni variabili in relazione alle vendite e che l'informatore assumeva un rischio di impresa, sostenendo una serie di spese a suo carico (di viaggio, versamenti a Enasarco). I plurimi rilievi del motivo di appello vengono esaminati congiuntamente. E' opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, il cui criterio principale è costituito “dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.” (Cass. Sez. L. sent. n. 2728/2010). Quando la peculiarità delle mansioni non consente di apprezzare agevolmente l'assoggettamento alle direttive datoriali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enucleato un complesso di criteri sussidiari e indiziari, in particolare “criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione.” (ex multis Cass. Sez. L sent. n. 9252/2010). Quanto ai tratti di distinzione tra lavoro subordinato e rapporto di agenzia la Corte di legittimità ha affermato che “l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, pagina 5 di 18 che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta” (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 9696/2009 ove in motivazione si precisa che rientrano nelle istruzioni del preponente la predeterminazione solo indicativa degli itinerari, mensili o settimanali, da percorrere ovvero del numero di clienti da visitare e dell'obbligo di giornaliera informazione preventiva;
Cass. sez. L. sent. n. 9060/2004; Cass. sez. L. sent. n. 31487/2018). Con riferimento all'attività del propagandista scientifico dei prodotti farmaceutici-medicinali presso i medici, ospedali, farmacie, è affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che detta attività può formare oggetto di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, a seconda che siano riscontrabili o meno i caratteri della subordinazione, ma può anche formare oggetto del rapporto di agenzia quando all'attività pubblicitaria si associ quella di promozione di affari nell'interesse della preponente (ex multis Cass. sez. L. sent. n. 696/1988; Cass. sez. L sent. n. 6291/1990; da ultimo Cass. Sez L. sent. n. 10158/2021). Ancora la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la sussistenza della subordinazione nel rapporto tra industria farmaceutica ed informatore scientifico “in presenza di un'assidua attività di direzione e di controllo esercitata sull'informatore, sostanziatasi in una serie di prescrizioni e di verifiche del superiore gerarchico che avevano tolto qualsiasi autonomia al prestatore” ( Cass. sez. L. sent. n. 13027/2001, era stato accertato dal giudice di merito che l'informatore faceva capo ad un superiore cui era stata demandata l'intera programmazione della attività di informazione, che imponeva il numero di medici da visitare a settimana, sotto sanzione di estromissione in casi di inadempienza, che affiancava spesso per verificarne le capacità, che imponeva riunioni periodiche e che pretendeva rapporti settimanali sulle visite). Premesso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della individuazione autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione data dalle parti nel contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante dovendo il giudice accertare la concreta attuazione del rapporto di lavoro e come sia l'attività di informatore scientifica, che quella di promotore delle vendite, possano essere svolte in forma autonoma, ma anche subordinata, il Tribunale ha ritenuto accertate le caratteristiche tipiche della subordinazione sulla base delle pagina 6 di 18 prove orali, le testimonianze di e Testimone_2 Testimone_3 agenti e informatori medico scientifico, in particolare risultando accertati l'etero-organizzazione, l'assoggettamento a controllo e potere disciplinare da parte della società. L'insanabile contrasto tra le testimonianze sui tratti salienti del rapporto, sono state risolte da Tribunale conferendo prevalenza alle dichiarazioni dei testi del , e (rispetto alle CP_1 CP_2 CP_3 dichiarazioni dei testi della società Capo Area e Testimone_4
informatore medico scientifico), in quanto privi di Testimone_5 vorativi con la società e perché avevano reso un racconto con dettagli e riferimenti a circostanze specifiche. Il Collegio ritiene di non condividere la valutazione del Tribunale di maggiore attendibilità dei testi e rispetto ai testi della CP_2 CP_3 società NI e , unici elementi probatori considerati dal Tes_1 giudice, posti a fondamento dell'accertamento. I testi di non risultano più attendibili dei testi della società. CP_1 ha introdotto una causa nei confronti di di cui CP_2 Parte_1 aveva impugnato il recesso, di contenuto analogo quanto all'accertamento della subordinazione e nella quale è stato CP_1 sentito come teste, la causa era pendente al momento dell'esame (ud. 22.11.2022), le domande sono state rigettate in toto in entrambi i gradi di merito e la pronuncia è coperta dal giudicato dal 02.04.2024. nel corso della propria testimonianza ha manifestato una CP_3 certa animosità nei confronti del Capo Area NI (che ha definito invadente in un periodo delicato della propria vita personale e familiare, malattia e lutto di un congiunto e in occasione di una propria crociera all'estero). Entrambi non possono dirsi immuni da risentimento nei confronti della società e l'amarezza che nutrono per la propria vicenda lavorativa ne incrina la credibilità soggettiva. Inoltre, sul versante oggettivo, parte delle loro dichiarazioni contrastano con quanto ha dichiarato lo stesso , sentito come teste CP_1 nella causa promossa da CP_2
In quella causa (n. 130/2018 R.G.), ha riferito “l'informatore CP_1 decideva l'ordine, la sequenza e la frequenza d te a medici e farmacie”; “l'orario di lavoro era gestito da ciascuno”, “Non c'era l'indicazione preventiva di un numero minimo di visite da effettuare, da parte della società”, anche se, dopo una pausa richiesta dallo stesso teste, alla ripresa ha affermato, contraddittoriamente, che “il capoarea, nelle riunioni, dava l'indicazione precisa di visitare 20-25 medici ospedalieri la settimana”. pagina 7 di 18 Il dichiarato confligge con quanto riferito da (eravamo tenuti ad CP_2 effettuare un numero di visite giornaliere predeterminato, che oscillava tra 14-15 visite al giorno) e (“eravamo tenuti ad effettuare almeno CP_3
10 visite giornaliere… e l'obbligo di recarci durante l'orario del pranzo negli ospedali”), narrato posto dal Tribunale alla base della accertata etero-organizzazione e ne mina seriamente e complessivamente l'attendibilità. Inoltre quanto dichiarato da in quella causa coincide con quanto CP_1 dichiarato dai testi NI e in questa causa, in ordine allo Tes_1 svolgimento in autonomia quanto al numero, sequenza, ordine di priorità e frequenza delle visite a medici e farmacie, orario non vincolato, assenze che non dovevano essere giustificate, ferie non soggette ad autorizzazione (dichiarazione di cit., inoltre “In caso di malattia CP_1 non dovevo mandare il certifica unicavo però l'assenza al capo area;
all'inizio la segretaria mi disse che non dovevano essere trasmessi certificati medici e di informare il capo area in caso d assenza. Il capo area disse che era opportuno assentarsi nel periodo di chiusura della azienda in agosto. Da fine luglio a fine agosto. E' accaduto che qualche agente abbia comunicato di fruire in altro periodo, non ci furono conseguenze”; NI “Escludo che gli informatori avessero l'obbligo di effettuare un numero minimo di visite ai medici giornalmente… E' il singolo informatore a decidere liberamente il numero delle visite giornaliere, il luogo delle stesse e i medici da visitare… L'informatore scientifico non ha alcun obbligo di presenza e quindi non è tenuto a giustificare le assenze. Qualora sospenda l'attività lavorativa per qualsiasi motivo, in genere avvisa il capo area, ma senza averne l'obbligo. Per quanto riguarda le ferie, essendo gli informatori liberi di sospendere la prestazione quando vogliono, non c'è nessun periodo autorizzato o programmato di ferie. Di fatto la maggior parte di loro preferisce sospendere la prestazione lavorativa nel periodo estivo in concomitanza con la chiusura aziendale, che è di circa 3 settimane tra luglio e agosto”;
“Sono sempre stato libero di scegliere quali e quanti medici Tes_1 are nel corso della singola giornata, il mio unico obbligo è quello di fare un report settimanale delle visite effettuate, completo di nome dei medici e del giorno della visita… Per quanto riguarda le assenze, non c'è alcun obbligo di giustificazione, ma io mi sono sempre limitato a comunicare al capo area l'assenza e ad avvisarlo quando ho ripreso a lavorare. Per quanto riguarda le vacanze, io mi sono sempre allontanato nel periodo di chiusura dell'azienda, che normalmente avviene per tre settimane durante il mese di agosto”). Anche le dichiarazioni ora citate in tema di ferie contrastano con quanto riferito da (“Per quanto CP_2
pagina 8 di 18 riguarda le ferie, noi eravamo obbligati a usufruirne per tre settimane ad agosto, in quanto in quel periodo non c'era nessuno in azienda con cui interloquire. Avevamo diritto ad una quarta settimana, che potevamo utilizzare in maniera discrezionale ma non per un periodo continuativo, quindi al massimo 1 o 2 per volte”) e (“Quanto alle ferie, CP_3 eravamo tenuti a sospendere l'attività er 3 settimane ad agosto, nel periodo in cui la convenuta era chiusa. Non potevamo assentarci in periodi diversi”), che risultano, in aggiunta, anche parzialmente contrastanti tra loro. La circostanza che i testi NI e lavorassero per la società al Tes_1 momento del loro esame, a fronte della inattendibilità soggettiva ed oggettiva dei testi e è da ritenere di minore peso e CP_2 CP_3 significato, anche considerato che era teste comune, essendo Tes_1 stato indicato dallo stesso le dichiarazioni di NI CP_1 confermano sostanzialmente quelle, estremamente dettagliate e intrinsecamente coerenti, che lo stesso ha reso nella causa n. 130/2018 RG (cfr. verbale in atti doc. 26 e sono convergenti con Pt_1 quelle rese da in questa causa, confermandosi le une mediante le Tes_1 altre. Non è condivisibile inoltre la valutazione di prevalenza data alle dichiarazioni di e motivata dal contenuto intrinseco CP_2 CP_3 delle stesse, che il Tribunale ha indicato essere contraddistinto da
“dettagli e riferimenti a persone e circostanze specifiche (vedasi i rimproveri negli studi medici subiti dall' o l'episodio della vacanza ai CP_2
Caraibi disturbate dalle continue ri del NI riferita da
, considerato che le riferite circostanze non afferiscono a CP_3 agli stessi dichiaranti, quanto ad il dichiarato appare CP_1 CP_2 al contrario connotato da genericità ed è privo di effettivo contenuto descrittivo (il teste afferma di essere stato denigrato, senza altro indicare), né è più preciso che ha riferito la richiesta del CP_3 capo area di non meglio precisati rapportini o moduli. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale per tutti gli elementi ora esposti le dichiarazioni dei testi NI e , poiché Tes_1 soggettivamente ed oggettivamente maggiormente attendibili, sono da ritenersi prevalenti, sulle dichiarazioni rese dai testi e CP_2 CP_3 da valutarsi unitamente ai dati documentali. In sintesi, NI ha affermato che ogni informatore farmaceutico si organizzava come voleva, anche quantitativamente;
si assentava e andava in ferie quando voleva;
non era obbligato ad andare alle riunioni, che servivano solo alla consegna dei materiali informativi aggiornati e alla spiegazione dei nuovi prodotti;
nel caso di mancata partecipazione, pagina 9 di 18 il capoarea gli consegnava il necessario successivamente;
i risultati delle vendite erano analizzati ma solo al fine di individuare la performance dell'equipe e le chiavi di crescita;
il capo area era un mero coordinatore, illustrava i nuovi prodotti, indicava la tipologia di medici da visitare per ciascun farmaco e aiutava gli informatori a risolvere i problemi organizzativi. Così, anche secondo le riunioni erano (sono) Tes_1 puramente informative, nel corso di esse ogni informatore poteva fare proposte su come procedere per la promozione del farmaco;
erano analizzati i dati delle vendite e raffrontati a quelli dell'anno precedente;
la partecipazione non era obbligatoria;
in caso di assenza il capo area faceva comunque pervenire i materiali e riferiva il contenuto della riunione nell'affiancamento; gli informatori circa una volta al mese venivano affiancati dal capo area, ma non per controllarli, bensì per rendersi conto delle singole situazioni, delle difficoltà oggettive, spesso non entrava nemmeno nello studio del medico;
ad ogni informatore veniva dato inizialmente dalla Firma un elenco di medici, ma ciascuno era libero di eliminarne alcuni ed inserirvi anche altri. E' documentale che le parti abbiano sottoscritto, due contratti di agenzia, in esclusiva, il 27.11.1997 e il 05.04.2005 (doc. 2 e 5 ), Pt_1 dal secondo dei quali rivendica la subordinazione. Il primo, a CP_1 termine, trasformato a tempo indeterminato il 31.03.1998, ha ad oggetto
“l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di tutte le specialità medicinali dalla ns. società messe in commercio” (art.1), con pagamento di provvigioni “sulle vendite dirette e indirette, concluse ed andate a buon fine” (art. 4), in misura percentuale sul fatturato, con
“facoltà di svolgere la necessaria azione di propaganda, visitando i medici che debbono prescrivere i prodotti inclusi nell'elenco, le farmacie, i grossisti dislocati nella zona di competenza” e spese a carico dell'agente (doc. 2, 3 Firma); il secondo avente ad oggetto “l'incarico di svolgere attività di informazione medico scientifica presso la classe medica e i farmacisti in relazione ai prodotti indicati nell'allegato A, il quale contiene anche le provvigioni spettanti all'agente”, nonché di “svolgere l'attività di raccolta ordini dei prodotti di cui all'allegato A”, (art. 1) e di provvedere
“alla raccolta degli ordini di acquisto dei prodotti della società elencati nell'allegato B” (art. 4), regolando il corrispettivo in provvigioni, calcolate in misura percentuale sul fatturato netto (art. 7) e spese a carico dell'agente (art. 9) (doc. 5 ). Pt_1
In linea con le pattuizioni contrattuali, risulta accertato che ha CP_1 raccolto ordini di acquisto delle farmacie dei prodotti della preponente, oltre ad avere effettuato attività di informazione medico scientifica, funzionalmente collegata alla promozione delle vendite dei medicinali. pagina 10 di 18 Detta attività era il normale contenuto della prestazione, come ha dichiarato lo stesso nella causa n. 130/2018 promossa da CP_1 CP_2
(“Il ricorrente come me svolgeva attività di informatore scientifico del farmaco, promuoveva anche la raccolta degli ordini da parte delle farmacie. La raccolta degli ordini era promossa prima recandosi presso i medici, poi presso le farmacie ove si chiedeva di fare un ordine diretto dei farmici nel listino, senza passare dal grossista. Le due attività andavano di pari passo, nel senso che l'attività svolta presso i medici determinava la possibilità di raccogliere ordini presso le farmacie”), dichiarazione che trova una puntuale conferma nei documenti, di sua produzione, che attestano il volume, certo non modesto, degli ordini da farmacie effettuati dal (ordini farmacie doc. 25, ordini farmacie dal 2014 al CP_1
2018 doc. 44, ordini altre farmacie effettuati da doc. 45; ordini in CP_1 farmacia e trasmessi a doc. 46; ordi acie con insoluti Parte_1 proveniente dalla azienda doc. 62). Alla luce anche di questo dato documentale, ritiene il Collegio che CP_1
non abbia fornito la prova che lo svolgimento del rapporto,
[...] mutando l'assetto contenuto nel contratto di agenzia stipulato il 05.04.2055, abbia realizzato un effettivo assetto di interessi corrispondente alla subordinazione. L'istruttoria orale e documentale ha accertato: a) l'assenza di direttive inerenti la prestazione lavorativa, svolta in autonomia con riferimento a sequenza, ordine di priorità e frequenza delle visite a medici e farmacie (dichiarazioni citate di NI, , Tes_1 dichiarazioni di e NI nella causa n. 130/2018 cit., inoltre CP_1 sul carattere tecnico informativo delle riunioni periodiche e il connotato aperto degli elenchi forniti e l'autorganizzazione dichiarazioni di NI “la partecipazione alle riunioni periodiche da parte degli informatori era consigliata ma non obbligatoria. Le informazioni date durante la riunione venivano fornite agli informatori assenti in un secondo momento. Io stesso in genere mi recavo dall'informatore ed effettuavo con lui una mini riunione nella quale lo aggiornavo su tutto ciò che era necessario che lui sapesse. Durante le riunioni venivano illustrati anche i visual dei nuovi prodotti e gli informatori collegialmente individuavano la forma dell'esposizione da fare ai singoli medici in modo da rendere il messaggio il più incisivo ed efficace possibile. …. all'inizio del rapporto l'azienda fornisce a ciascun informatore un elenco dei medici e degli ospedali presenti nella sua zona in modo tale che egli possa individuare quelli a cui proporre il suo servizio. L'elenco è completo, ma non è chiuso, nel senso che l'informatore è libero di inserire nuovi medici qualora vengano aperti nuovi studi o di non visitare alcuni dei medici presenti pagina 11 di 18 nell'elenco”; in questo senso anche “Il capo area ha il compito di Tes_1 coordinare un certo numero di informatori. Il suddetto capo area indice periodicamente delle riunioni a cui sono invitati a partecipare gli informatori. Nel corso delle suddette riunioni si parla del contenuto dei singoli farmaci che l'informatore deve illustrare ai medici. In sintesi, si sottolineano quelle che sono le caratteristiche scientifiche rilevanti del prodotto, le quali comunque sono contenute in un masterbook che è in dotazione di ciascun informatore. Nel corso delle suddette riunioni, inoltre, ciascuno di noi propone delle modalità o dei contenuti in modo tale che alla fine della riunione si ottenga una comunicazione che possa andar bene a tutti. Nel corso di queste riunioni si analizzano anche gli andamenti delle vendite dei prodotti nelle varie zone dell'area, le quali vengono organizzate in tabelle, nelle quali la zona con le maggiori vendite è in testa e seguono via via quelle con minori vendite. Comunque non comporta che siano acclamati i venditori delle zone con maggiori vendite né che siano rimproverati quelli con le minori. Le analisi riguardano il rapporto delle vendite con quelle dell'annualità precedenti. Ogni anno ci sono circa 8/9 riunioni di area con il capo area. La partecipazione non è obbligatoria, ma certamente utile. In caso di assenza dell'informatore, il capo area si occupa di fargli pervenire tutto il materia informativo e di metterlo al corrente, in genere durante un'attività di affiancamento, dei contenuti della riunione. … All'inizio del rapporto con , sono stato dotato di un Pt_1 elenco dei medici da visitare. Mi è stato s hiarito che avevo piena facoltà sia di aggiungere nomi sia di eliminarli. Avevo solo l'onere di comunicare la mia decisione a ”); Pt_1
b) l'assenza di prescrizioni e lli sull'orario di lavoro e l'assenza di una assidua vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione, con riferimento ai tempi e modi di espletamento, finalizzate all'esercizio del potere direttivo o disciplinare (dichiarazioni nella causa CP_1
130/2018 RG “Non doveva essere riportato l'orario di lavoro … L'orario di lavoro era gestito da ciascuno..”; dichiarazioni NI “Il compito del capo area è quello di coordinare l'attività degli informatori della zona a lui affidata. Tale attività viene svolta attraverso comunicazioni dirette con il singolo informatore, attraverso l'affiancamento e le riunioni periodiche. Le attività di affiancamento con il Sig. si svolgevano nel modo
CP_1 seguente: in genere io mi recavo in aff ento con il Sig. nei
CP_1 giorni immediatamente successivi alla riunione periodica, in q a lo stesso a chiedermi di farlo, poiché aveva interesse che fossi
CP_1 present do effettuava le prime nuove presentazioni. Durante l'affiancamento entravamo insieme negli studi medici, normalmente parlava il solo , io intervenivo solo se strettamente necessario, ad
CP_1
pagina 12 di 18 esempio qualora il medico mi rivolgesse direttamente una domanda. Alla fine del colloquio con il medico, commentavamo le reazioni dello stesso medico e l'efficacia della presentazione. Adr la presenza del capo area all'interno di uno studio medico dipende dalla volontà del medico stesso.
... Escludo comunque di essere mai entrato in uno studio medico senza il consenso dell'informatore”; dichiarazioni “Il capo area inoltre Tes_1 periodicamente affianca i singoli informat na delle loro giornate lavorative. Di regola, avvisa qualche giorno prima e poi nel giorno fissato accompagna l'informatore nel suo normale giro di visite. Ci tengo a precisare che il capo area non interviene nell'attività dell'informatore se non su esplicita richiesta dello stesso e spesso non entra nemmeno negli studi medici. Il senso di tale affiancamento è quello di verificare sul campo le peculiarità e quindi le necessità di una singola zona. Gli affiancamenti invece avvengono di media circa 1 volta al mese, salvo particolari esigenze dell'informatore, il quale ha la facoltà in tal caso di richiedere l'affiancamento. Dal mio punto di vista il capo area è infatti un elemento di supporto e cioè una persona in grado di aiutare l'informatore a risolvere piccoli o grandi problemi di natura organizzativa o lavorativa”; c) l'inesistenza di un obbligo di giustificare le assenze e certificare la malattia (dichiarazioni di , NI e sopra citate); CP_1 Tes_1
d) la carenza di preventiva autorizzazione per la sospensione dell'attività e per la fruizione delle ferie (dichiarazioni di , NI e CP_1 Tes_1 sopra citate); e) la remunerazione, variabile, a provvigione in misura percentuale sul fatturato netto, fatto documentale e pacifico tra le parti;
f) l'obbligo di predisporre resoconti delle visite effettuate, correlato all'adempimento delle prescrizioni normative (dichiarazioni NI “Gli informatori erano tenuti ad effettuare dei reports, mediamente settimanali, contenenti l'identità dei medici visitati, la specializzazione e i campioni eventualmente consegnati. Chiarisco che la legge nazionale impone che vi sia un registro dei campioni gratuiti consegnati, mentre le leggi regionali impongono anche un registro delle visite effettuate”); g) ogni spesa dell'attività posta a suo carico (autovettura, carburante, ulteriori spese di agenzia), come contrattualmente previsto. Non possono trarsi elementi significativi della subordinazione dalla compilazione dei resoconti settimanali delle visite effettuate dagli informatori scientifici ai medici della propria zona, mediante inserimento dei dati nel MIS, trattandosi di dati che l'azienda deve annualmente comunicare all'AIFA, in adempimento di obbligo di legge (prima ai sensi dell'art. 9 d.lvo n. 541/1992, poi dell'art. 122 comma d.lvo n. 219/2006), così come costituisce adempimento di obbligo di legge il cd. pagina 13 di 18 scarico saggi, relativo ai campioni gratuiti rilasciati ai medici (prima ex art. 13 d.lvo n. 541/1991, poi ex art. 125 d.lvo n. 219/2006), gravando sull'azienda farmaceutica l'obbligo di comprovare che la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto della previsione di legge. La partecipazione alle 8 riunioni annue nel corso della quali il capo area illustrava e consegnava il masterbook, che contiene tutte le informazioni tecniche relative ai farmaci e i piani di ciclo (doc. 8 ), gli Pt_1 aggiornamenti scientifici sulle molecole e i farmaci, proposta di interviste ai medici, messaggi di comunicazione, dati relativi all'andamento del mercato per molecole e farmaci, qualificabili quali indicazioni tecniche e generali indicazioni programmatiche del marketing aziendale, pare del tutto coerente con l'obbligo dell'agente di adempiere l'incarico in conformità alle istruzioni ricevute dal preponente (art. 1746 c.c.) e con l'obbligo del preponente di fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, anche con riferimento al volume delle operazioni commerciali (art. 1749 c.c.). Né è emerso che le “proposte” contenute nei piani di ciclo avessero, carattere vincolante per l'agente, non essendo stato dedotto né provato che l'inosservanza abbia determinato specifiche conseguenze pregiudizievoli. Anche nell'ambito del rapporto di agenzia sussiste la necessità del coordinamento dello svolgimento delle attività che il preponente ha affidato all'agente, che risulta essere stata attuata con lo strumento delle riunioni periodiche e con l'affiancamento del capo area all'agente. Non è pertanto risultato provato che il ricorrente fosse soggetto al potere direttivo, organizzativo, disciplinare da parte della società convenuta, risultando esclusi numerosi indici sussidiari (orario vincolante e predeterminato, retribuzione fissa, esenzione dal rischio di impresa), mentre l'attuazione del rapporto è risultata in linea con i contratti di agenzia sottoscritti dalle parti. Con il secondo motivo è censurata l'errore nella mancata decurtazione dal TFR di quanto ha percepito da Enasarco;
il rilievo è assorbito CP_1 dall'accoglimento del primo motivo di appello. Con il terzo motivo è censurata la regolazione delle spese di lite e CTU. L'accoglimento del primo motivo di appello impone una nuova regolazione delle spese. Ha concluso chiedendo la restituzione delle somme versate in esecuzione delle sentenze impugnate, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Appello incidentale di CP_1
pagina 14 di 18 L'appellante incidentale impugna solo il capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria, non patrimoniale e patrimoniale, per il danno all'integrità psico-fisica. Questa la motivazione del Tribunale relativa al capo della pronuncia appellata. Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza in ordine al riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico o esistenziale e all'onere di allegazione e prova dell'inadempimento datoriale del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (tra le altre Cass sez. L. Sentenza n. 19785/2010), ha argomentato che gli oneri probatori non fossero stati soddisfatti, in particolare:
“il danno biologico , solo genericamente allegato ( nel corpo del ricorso si fa riferimento a “problemi psicofisici” non meglio identificati con
“sintomi depressivi ed insonnia” cfr pag 12) è risultato sfornito di ogni supporto probatorio ( non risultano prodotti certificati medici né prescrizioni di farmaci) , circostanza che rende inammissibile la richiesta ctu in quanto meramente esplorativa;
[…] Analoga carenza di allegazione e prova si rinviene con riguardo al danno patrimoniale connesso alle spese mediche effettuate (in alcun modo documentate) […]. L'appellante incidentale afferma che l'allegazione sul danno biologico era stata puntuale, “profonda crisi depressiva” “problemi psicofisici con sintomi depressivi” “grave stato depressivo” (punti 41, 52, 72 del ricorso). Anche le ripercussioni sulla salute del lavoratore erano state evidenziate (p. 40 e 41 ricorso) ed era stata documentata (doc. 42, 43, 66, 70), con riferimento alla condotta attribuita alla società, “l'esistenza delle vessazioni ed umiliazioni subite siano davvero esistite: risulta altresì provato per tabulas che lo stesso ha subito, nel tempo, velate minacce e
“licenziamenti ad orologeria” che lo mantenessero in un costante stato d'ansia e di timore di poter perdere il posto di lavoro (vd. prod.n.59). Addirittura, al ricorrente venne di fatto impedito di svolgere la propria attività sin dal mese di luglio 2017 quando, gradatamente, lo stesso è stato sempre più marginalizzato dall'azienda che, nella parte finale del rapporto, neppure si premuniva più di inviare al Sig. i cataloghi ed CP_1
i documenti necessari a svolgere il proprio lavoro”. Erano state inoltre prodotte prescrizioni mediche a partire dalla fine del 2017, un certificato medico del gennaio 2018 ed uno del settembre 2018 attestanti il grave stato ansioso depressivo reattivo, una relazione medica del 13.06.2018 attestante disturbo depressivo, l'esito di un test psicodiagnostico del settembre 2018, una relazione di specialista in pagina 15 di 18 psichiatria del 09.10.2018 con diagnosi di marcata sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo, attacchi di panico e claustrofobia, una relazione di visita specialistica di medicina del lavoro del 31.10.2018 relativa al percorso di 1° livello di valutazione di patologie da stress lavoro correlato (doc. 9). Era infine stata prodotta la documentazione attestante le spese mediche sostenute (doc. 28). Il Collegio ritiene il motivo di appello infondato e da respingersi, risultando assorbente il fatto che nessuna delle condotte datoriali dedotte come vessatorie ed umilianti o inadempienti risulta provata (in sintesi, secondo , il capo area l'avrebbe messo in competizione CP_1 con altri colleghi, l'avrebbe umiliato, sarebbe stato emarginato da luglio 2017, non ricevendo il materiale necessario al lavoro e con velate minacce di licenziamento, condotte documentate da messaggi whatsapp
- doc. 42 fraseggio volgare del 19.09.2016 - e sms - doc. 66 tra il 13 e il 28.09.2016 contenenti commenti con espressioni grossolane ad un specie di gara, invio di una fotografia di una melanzana con forma fallica senza alcun commento doc. 70). Deve premettersi che la domanda, come si evince dalle conclusioni del ricorso che ha introdotto il giudizio nel primo grado, dichiaratamente inerisce a condotte di mobbing da luglio 2017. In conseguenza sono irrilevanti i contenuti dei messaggi whatsapp e sms tutti risalenti a settembre 2016. In ogni caso il teste , inserito nel gruppo Tes_1 whatsapp, sentito sui documenti a lui esibiti, ha riferito che all'epoca con i colleghi oltre al lavoro si frequentavano in amicizia e le comunicazioni erano da ascriversi a comportamenti goliardici (“prendo visione del doc.66 di parte ricorrente che mi si mostra e vi riconosco delle conversazione estratte da una chat di whatsapp alla quale partecipavamo io, il , il NI e Ci tengo a precisare che CP_1 Persona_1 all'epoca dei fatti eravamo legati oltre che da un rapporto lavorativo, da un forte rapporto d'amicizia, che portava a frequentarci abitualmente anche al di fuori dell'ambito lavorativo. La chat altro non è che lo specchio di questo doppio rapporto. Le sfide erano amichevoli e goliardiche ed in tal modo devono essere intese.”). Non sono state provate velate minacce di licenziamento;
nel 2011 la preponente aveva esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di agenzia con preavviso, poi revocata, condotta troppo distante dall'insorgenza dello stato ansioso depressivo, certificato per la prima volta nel gennaio 2018, per avere avuto alcun ruolo nell'eziologia della malattia. Nel luglio 2017 detta facoltà era nuovamente esercitata, durante il preavviso era intervenuto il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, che seppure evento verosimilmente stressogeno, non è stato contestato e impugnato. Lo pagina 16 di 18 stesso nelle dichiarazioni rese nella causa n. 130/2018 R.G., CP_1 smentisce la mancata consegna di materiale, ammettendo di avere ricevuto il master book a casa a ottobre-novembre 2017, non avendo partecipato alla riunione di consegna (“Il master book dei medici specialistici per il terzo trimestre del 2017 doveva essere consegnato in una delle due riunioni del terzo trimestre, alla quale non ebbi a partecipare in quanto ero malato. L'ho ricevuto per posta fino a ottobre novembre.”) e, nella causa in esame, ha affermato di avere svolto la propria attività, con ultimo ordine a febbraio 2018 (doc. 73). Le allegazioni di condotte datoriali integranti mobbing risultano inconsistenti ed evanescenti, cosicché la documentazione medica, pur versata in atti come indicato nell'appello incidentale, non può costituire prova di specifici inadempimenti ovvero condotte mobbizzanti o stressogene di considerato che laddove i sanitari Parte_1 menzionano l'ambiente lavorativo, il riferimento è al narrato dello stesso paziente. In forza dell'accoglimento dell'appello principale è tenuto CP_1 alla restituzione delle somme versate in suo favore in esecuzione delle sentenze appellate, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, come richiesto dall'appellante principale (Cass. sez. 3 sent. n. 34011/2021). SPESE Stante l'accoglimento dell'appello principale, le spese dei due gradi di giudizio sono poste a carico dell'appellante incidentale, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014; per il primo grado (scaglione indeterminabile 26.000-52.000), quattro fasi, applicati i minimi € 4.629,00; appello (scaglione indeterminabile 26.000-52.000), tre fasi, applicati i minimi 3.473,00, per complessivi € 8.2012,00 oltre rimborso CU se dovuto. Anche le spese di CTU sono poste in via definitiva a cari dell'appellante incidentale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del CU a carico dell'appellante incidentale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello di e in riforma della Parte_1 sentenza non definitiva n. 596/2022 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro e della sentenza definitiva n. 90/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, appellate,
pagina 17 di 18 respinge il ricorso proposto da dinanzi al Tribunale di CP_1
Firenze; condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 delle somme versate in suo favore in esecuzione delle sentenze appellate, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
respinge l'appello incidentale proposto da . CP_1
Condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di CP_1 giudizio a favore della parte appellante, che liquida in complessivi € 8.102,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso CU se dovuto.
Pone le spese di CTU del primo grado a carico di , come CP_1 già liquidate in primo grado. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.03.2025 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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