CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14874 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: UI SS,nato in [...] [...]; avverso la sentenza del 4/11/2022 della Coritedi appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate daliPubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Felicetta Marinelli,rche ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatarriente alle circostanze attenuanti generiche negate in accoglimento della impugnazione incidentale del Pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14874 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello &Trieste, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato e di quello incidentale del Pubblico ministero, riformavla decisione del Tribunale di Udine in data 9 giugno 2017 assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo A ed escludendo le circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di ricettazione sub B, rideterminava quindiin melius la pena inflitta in primo grado al ricorrente. L'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati, chiedeva comunque una diversa qualificazione del fatto di ricettazione (incauto acquisto, art. 712 cod. pen.) ed, in subordine, un più mite trattamento sanzionatorio. Il Pubblico ministero, giovandosi della ancora prevista facoltà di proporre appello incidentale (art. 595 cod. proc. pen. nella formulazione vigente fino al febbraio 2018), impugnava (per quel che in questa sede rileva) le sentenza di primo grado anche in punto di riconosciute circostanze attenuanti generiche, difettandone i presupposti di fatto. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenzdirnpugnata, limitatamente al ribaltamento della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Con unico sviluppo argomentativo, il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale stabilita a pena di inammissibilità e difetto assoluto di motivazione in ordine alle censure svolte con memoria depositata il 29 ottobre 2021 (richiesta declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte pubblica), per avere la Cortebccolto (almeno in punto di disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) l'appello incidentale del Pubblico ministero che attingeva punti della sentenza di primo grado non interessati dall'appellóprincipale, così favorendo uno sviluppo claudicante e disarmonico della impugnazione incidentale, che trova ragion d'essere solo se riferita ai punti della decisione già attinti dai motivi della impugnazione principale. L'accoglimento dell'appello incidentale inammissibile avrebbe, inoltreprodotto la riforma peggiorativa della decisione di primo grado, così infrangendo il divieto di reformatio in peius declinato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, tanto quanto alla dlenunzia di inosservanza della legge processuale (art. 595 cod. proc. pen. vecchia formulazione), quanto per la 2 censurata assenza di motivazione in ordine ai rilievi proposti con la memoria tempestivamente prodotta alla Cortein data 29 ottobre 2021. 1.1. Secondo un indirizzo interpretativo autorevolmente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte e successivamente costantemente osservato, l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699; Sez. 6, n. 1187 del 29/05/2014, dep. 2015, G., Rv. 261834; Sez. 6, n. 18526 del 18/01/2017, RO e a., Rv. 269834; .Sez. 3, n. 48389 del 13/9/2018, Rv. 274710). La conclusione, rilevano le Sezioni unite, trae le mosse da quella linea interpretativa che «ha la sua base nell'individuazione dello scopo spiegato dall'appello incidentale, individuato non in una funzione deterrente, ma soltanto antagonista rispetto all'appello principale. A ciò si aggiungono ragioni sistematiche, oltre al doveroso rispetto dei termini per impugnare», sì che «la ratio dell'istituto andrebbe invece ricercata essenzialmente nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul themadecidendum devoluto al giudice dell'impugnazione» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep, 2007, Michaeler, Rv. 235699, in motivazione). Conseguentemente, si è recentemente affermato che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato (nella specie si trattava delle circostanze attenuanti generiche) qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena (Sez. 1, n. 3409 del 05/12/2017, dep. 2018, Ndiaye, R.v. 272405). A fortiori, dunque, deve escludersi la possibilità di proporre appello incidentale in relazione ad una circostanza del reato non interessata dall'appello principale laddove questoriguardi invece l'affermazione della responsabilità penale. 1.2. Nessuna motivazione si coglie, del resto, nella sentenza impugnata per disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale già proposta nel giudizio di merito (memoria del 29 ottobre 2021). La citata decisione delle Sezioni unite, nel consentire all'impugnazione incidentale una marginale estensione del devoiutum'Iscolpito in quella principale, si muove in un'ottica rigorosa e richiama quale parametro di valutazione il disposto di cui all'art. 624 cod. proc. pen., che fissa il principio secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, essa acquista autorità di giudicato per le parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Quanto al fatto che l'imputato aveva appellato la sentenza di primo grado anche con riguardo al ritenuto accertamento di responsabilità, le considerazioni sopra 3 svolte portano a concludere che questione connessa a tale punto possabensì essere quella del trattamento sanzionatorio (così, Sez. 6, n. 18526 del 18/01/2017, RO e altri, Rv. 269834), ma limitatamente alla determinazione della pena tra i limiti edittali previsti per il reato ritenuto. Diversamente opinando, si realizzerebbe uno squilibrio funzionale nell'individua2ione dei limiti di proposizione dell'appello incidentale lesivo del principio della parità processuale delle parti (cfr., per questi rilievi, Sez. 1, n. 3409 del 05/12/2017, dep. 2018, Ndiaye, Rv. 272405, in motivazione), che si porrebbe in cortrasto con la chiara scelta di campo fatta dal legislatore del 1988, il quale, abbandonando la regola contenuta nella previgente disciplina, che riservava l'appello incidentale al solo Pubblico ministero, all'evidente fine di scoraggiare gli appelli temerari dell'imputato, ha invece assegnato all'istituito delineato nell'art. 595 cod. proc. pen. una finalità maggiormente rispondente al principio di tendenziale parità delle parti processuali cui la nuova codificazione si ispirava (v. art. 2, primo comma, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81). Le Sezioni unite, del resto, hanno al proposito osservato che «la proiezione del principio della parità delle parti non può non riverberarsi sui profili funzionali, tanto da impedire che lo scopo dell'appello incidentale possa diversificarsi a seconda che questo venga spiegato dal pubblico ministero ovvero dall'imputato o dalle altre parti private. Ne deriva che, se si vuole assegnare una razionalità all'istituto la sua "deterrenza" non può spingersi oltre l'ambito del singolo punto impugnato con l'appello principale, altrimenti realizzando un fine eccedente I mezzo predisposto dal legislatore, tanto da attribuire, da un lato, a tutte le pari:i la legittimazione a proporre l'appello incidentale e, dall'altro lato, facendo discendere dall'inammissibilità dell'appello principale la perdita di efficacia dell'appello incidentale» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699, in motivazione). 2.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, limitatamente alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, concesse in primo grado, operata in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal pubblico ministero. 2.1. Non essendo necessari accertamenti di fatto in ordine alla misura diminuente conseguente alla reviviscenza delle attenuanti innominateja Corte può, ai sensi di quanto dispone l'art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.,determinare la misura della pena nei termini di cui al dispositivo, diminuendo di un terzo la sanzione di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa calcolata dalla Corte di appello. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che riconosce e ridetermina la pena finale in mesi quattro di reclusione ed euro 106 di multa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate daliPubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Felicetta Marinelli,rche ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatarriente alle circostanze attenuanti generiche negate in accoglimento della impugnazione incidentale del Pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14874 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello &Trieste, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato e di quello incidentale del Pubblico ministero, riformavla decisione del Tribunale di Udine in data 9 giugno 2017 assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo A ed escludendo le circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di ricettazione sub B, rideterminava quindiin melius la pena inflitta in primo grado al ricorrente. L'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati, chiedeva comunque una diversa qualificazione del fatto di ricettazione (incauto acquisto, art. 712 cod. pen.) ed, in subordine, un più mite trattamento sanzionatorio. Il Pubblico ministero, giovandosi della ancora prevista facoltà di proporre appello incidentale (art. 595 cod. proc. pen. nella formulazione vigente fino al febbraio 2018), impugnava (per quel che in questa sede rileva) le sentenza di primo grado anche in punto di riconosciute circostanze attenuanti generiche, difettandone i presupposti di fatto. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenzdirnpugnata, limitatamente al ribaltamento della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Con unico sviluppo argomentativo, il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale stabilita a pena di inammissibilità e difetto assoluto di motivazione in ordine alle censure svolte con memoria depositata il 29 ottobre 2021 (richiesta declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte pubblica), per avere la Cortebccolto (almeno in punto di disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) l'appello incidentale del Pubblico ministero che attingeva punti della sentenza di primo grado non interessati dall'appellóprincipale, così favorendo uno sviluppo claudicante e disarmonico della impugnazione incidentale, che trova ragion d'essere solo se riferita ai punti della decisione già attinti dai motivi della impugnazione principale. L'accoglimento dell'appello incidentale inammissibile avrebbe, inoltreprodotto la riforma peggiorativa della decisione di primo grado, così infrangendo il divieto di reformatio in peius declinato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, tanto quanto alla dlenunzia di inosservanza della legge processuale (art. 595 cod. proc. pen. vecchia formulazione), quanto per la 2 censurata assenza di motivazione in ordine ai rilievi proposti con la memoria tempestivamente prodotta alla Cortein data 29 ottobre 2021. 1.1. Secondo un indirizzo interpretativo autorevolmente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte e successivamente costantemente osservato, l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699; Sez. 6, n. 1187 del 29/05/2014, dep. 2015, G., Rv. 261834; Sez. 6, n. 18526 del 18/01/2017, RO e a., Rv. 269834; .Sez. 3, n. 48389 del 13/9/2018, Rv. 274710). La conclusione, rilevano le Sezioni unite, trae le mosse da quella linea interpretativa che «ha la sua base nell'individuazione dello scopo spiegato dall'appello incidentale, individuato non in una funzione deterrente, ma soltanto antagonista rispetto all'appello principale. A ciò si aggiungono ragioni sistematiche, oltre al doveroso rispetto dei termini per impugnare», sì che «la ratio dell'istituto andrebbe invece ricercata essenzialmente nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul themadecidendum devoluto al giudice dell'impugnazione» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep, 2007, Michaeler, Rv. 235699, in motivazione). Conseguentemente, si è recentemente affermato che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato (nella specie si trattava delle circostanze attenuanti generiche) qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena (Sez. 1, n. 3409 del 05/12/2017, dep. 2018, Ndiaye, R.v. 272405). A fortiori, dunque, deve escludersi la possibilità di proporre appello incidentale in relazione ad una circostanza del reato non interessata dall'appello principale laddove questoriguardi invece l'affermazione della responsabilità penale. 1.2. Nessuna motivazione si coglie, del resto, nella sentenza impugnata per disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale già proposta nel giudizio di merito (memoria del 29 ottobre 2021). La citata decisione delle Sezioni unite, nel consentire all'impugnazione incidentale una marginale estensione del devoiutum'Iscolpito in quella principale, si muove in un'ottica rigorosa e richiama quale parametro di valutazione il disposto di cui all'art. 624 cod. proc. pen., che fissa il principio secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, essa acquista autorità di giudicato per le parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Quanto al fatto che l'imputato aveva appellato la sentenza di primo grado anche con riguardo al ritenuto accertamento di responsabilità, le considerazioni sopra 3 svolte portano a concludere che questione connessa a tale punto possabensì essere quella del trattamento sanzionatorio (così, Sez. 6, n. 18526 del 18/01/2017, RO e altri, Rv. 269834), ma limitatamente alla determinazione della pena tra i limiti edittali previsti per il reato ritenuto. Diversamente opinando, si realizzerebbe uno squilibrio funzionale nell'individua2ione dei limiti di proposizione dell'appello incidentale lesivo del principio della parità processuale delle parti (cfr., per questi rilievi, Sez. 1, n. 3409 del 05/12/2017, dep. 2018, Ndiaye, Rv. 272405, in motivazione), che si porrebbe in cortrasto con la chiara scelta di campo fatta dal legislatore del 1988, il quale, abbandonando la regola contenuta nella previgente disciplina, che riservava l'appello incidentale al solo Pubblico ministero, all'evidente fine di scoraggiare gli appelli temerari dell'imputato, ha invece assegnato all'istituito delineato nell'art. 595 cod. proc. pen. una finalità maggiormente rispondente al principio di tendenziale parità delle parti processuali cui la nuova codificazione si ispirava (v. art. 2, primo comma, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81). Le Sezioni unite, del resto, hanno al proposito osservato che «la proiezione del principio della parità delle parti non può non riverberarsi sui profili funzionali, tanto da impedire che lo scopo dell'appello incidentale possa diversificarsi a seconda che questo venga spiegato dal pubblico ministero ovvero dall'imputato o dalle altre parti private. Ne deriva che, se si vuole assegnare una razionalità all'istituto la sua "deterrenza" non può spingersi oltre l'ambito del singolo punto impugnato con l'appello principale, altrimenti realizzando un fine eccedente I mezzo predisposto dal legislatore, tanto da attribuire, da un lato, a tutte le pari:i la legittimazione a proporre l'appello incidentale e, dall'altro lato, facendo discendere dall'inammissibilità dell'appello principale la perdita di efficacia dell'appello incidentale» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699, in motivazione). 2.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, limitatamente alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, concesse in primo grado, operata in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal pubblico ministero. 2.1. Non essendo necessari accertamenti di fatto in ordine alla misura diminuente conseguente alla reviviscenza delle attenuanti innominateja Corte può, ai sensi di quanto dispone l'art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.,determinare la misura della pena nei termini di cui al dispositivo, diminuendo di un terzo la sanzione di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa calcolata dalla Corte di appello. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che riconosce e ridetermina la pena finale in mesi quattro di reclusione ed euro 106 di multa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21febbraio 2023.