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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 387/2024 R.G. promossa da
C.F.: ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Empoli, assistito e difeso dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via Francesco
Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo
Parte attrice nei confronti di coniuge della parte attrice rappresentata e difesa dall'Avv. Alexandra Controparte_1
Moroni presso il cui studio in Poppi (AR), è elettivamente domiciliata come da mandato allegato alla comparsa di costituzione
Parte convenuta e
AVV. LAURA MANFULLI in qualità di curatrice speciale dei minori nato a Persona_1
Firenze il 3.06.2009 e nata a [...] il [...], figli di e Persona_2 Parte_1
Controparte_1
Parte convenuta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Firenze
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni:
Per la parte attrice: si riporta alle conclusioni come in atto di citazione
Per la parte convenuta si riporta alle conclusioni come da comparsa Controparte_2 Per la parte convenuta Avv. Laura Manfulli quale curatore speciale dei figli minori: nulla oppone a quanto richiesto da parte attrice sotto ogni profilo, sia in merito alla rettificazione di sesso e al trattamento chirurgico, sia in merito alla cessazione degli effetti civili
Per il Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento delle domande presentate della parte attrice, sia in merito alla rettificazione di sesso con l'autorizzazione al trattamento chirurgico sia alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni richieste dalle parti, considerato che le condizioni relative al divorzio soprattutto in merito alla tutela della prole appaiono imprescindibili pewr l'accoglimento delle domande
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato alla coniuge al P.M. e su Parte_1 Controparte_1
disposizione del giudice al curatore speciale dei figli minori e Avv. Per_1 Persona_2
Manfulli, esponeva di essere nato con caratteri anatomico-biologici propri del tipo maschile e ciò nonostante di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, rappresentandosi come tale nei rapporti con gli altri, di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato successivamente la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire il proprio benessere.
Deduceva altresì di essersi rivolta, per tali motivi, nel 2022 all' Controparte_3
Co
Dipartimento DAI Neuromuscoloscheletrico e degli Organi Senso,
[...]
[...]
, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata CP_4
certificata una incongruenza di genere e successivamente ha iniziato la terapia ormonale presso l' Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere, tutt'ora Controparte_5
in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l'adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali si presenta nella sua identità di Pt_1
Per_ genere maschile come e come tale è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrate nel mondo del lavoro e nei viaggi a causa della discrepanza tra l'aspetto fisico e i documenti. Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e di disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del Per_ nome da a , ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di Vinci (FI) e Pt_1
contestualmente di autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile. Chiedeva inoltre di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e in Controparte_1 Parte_1 Campi Bisenzio il 07/09/2008 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Campi
Bisenzio di procedere alla annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) nessuna corresponsione di denaro avverrà fra i coniugi a titolo di mantenimento poiché economicamente autosufficienti;
b) la casa coniugale sita in Montespertoli (FI), Via Ortinino n. 60, già di proprietà del
Sig. viene assegnata alla madre;
Pt_1
c) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2
eserciteranno pari potestà sui minori e concorreranno insieme ad ogni decisione relativa all'educazione, alla salute e all'indirizzo di vita degli stessi;
d) i figli minori saranno collocati prevalentemente presso il domicilio della madre posto in Montespertoli (FI), Via Ortinino n. 60, dove manterranno la residenza;
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: il mercoledì dalle 18h fino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre;
il venerdì dalle 18h fino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre, quando al padre non spetta il fine settimana;
un fine settimana alternato dal venerdì alle 18h fino alla domenica sera alle 21h; per le festività del periodo natalizio alternativamente: dal 24 Dicembre fino alla mattina del 26 Dicembre con un genitore e dal 30 Dicembre al primo dell'anno con l'altro genitore;
dal 4 gennaio al 6 gennaio ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni;
dal il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni;
ogni altra festività riconosciuta (ponti) ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo consecutivo fino a 15 giorni (divisibile anche in due periodi di 7 giorni ciascuno), da concordare entro il 30 Giugno di ogni anno al fine di organizzarsi in virtù anche con gli obblighi lavorativi. Eventuali altri viaggi verranno concordati di volta in volta tra i coniugi. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti. Rimane fermo che la disciplina del tempo in cui ogni genitore potrà stare con i figli è rimessa principalmente agli accordi che i coniugi civilmente troveranno di volta in volta, tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni lavorativi. Le spese relative alle vacanze estive, natalizie, pasquali e inerenti ad ogni altro viaggio e spostamento verranno sostenute interamente da colui che ha con sé i figli;
e) il Sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra a titolo Pt_1 CP_1
di mantenimento dei figli € 200,00 ciascuno mensili rivalutabili ogni anno secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi il trasporto scolastico, assicurazione, tasse, imposte, e costi di iscrizione alla scuola pubblica, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole, degli studi universitari e parauniversitari, ivi comprese le spese eventuali di permanenza fuori provincia, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, viaggi di istruzione, gite scolastiche didattiche, spese medico-specialistiche ed oculistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, prescritte dal medico di base, corsi di ordinaria pratica sportiva con le relative attrezzature ed equipaggiamenti, corsi di educazione musicale con i relativi strumenti nonché pratiche educative e/o agonistiche e comunque quelle di cui al protocollo Tribunale di
Firenze attualmente in vigore;
f) resteranno a carico del padre le spese condominiali della casa coniugale mentre le altre utenze saranno a carico della madre;
g) l'assegno universale spetterà per intero alla madre ed il padre si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria di volta in volta richiesta;
h) le detrazioni fiscali avverranno al 50% ciascuno;
i) i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente qualunque spostamento con i figli fuori provincia;
j) entrambi i coniugi si rilasciano fin d'ora consenso per il rilascio del passaporto e/o equipollente documento d'espatrio, impegnandosi fin d'ora a sottoscrivere eventuali atti a ciò necessari richiesti dalla Pubblica Amministrazione.
Le parti dichiarano che ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e/o pendente deve ritenersi a tutti gli effetti definito, di talché l'uno non avrà alcunché a pretendere dall'altro per qualunque titolo e/o ragione moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio Controparte_1
difensore, nulla opponendo a quanto richiesto ed esposto dalla parte attrice in merito alla sua istanza volta ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, l'immediata rettificazione degli atti anagrafici
Per_ con il mutamento del nome da a e l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento Pt_1
chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Ha inoltre aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in citazione.
L'Avv. Laura Manfulli, quale curatore speciale dei figli minori si è Persona_4 costituita nell'interesse dei minori, deducendo che la famiglia ha fatto un percorso di sostegno e supporto psicologico, con incontri di coppia e con i figli e che questi sono sereni, non hanno mostrato disagio per il percorso di transizione del padre ed hanno un rapporto di frequentazione regolare con il padre e con la madre. Nulla ha quindi opposto a quanto richiesto da parte attrice in merito alla richiesta di l'attribuzione di sesso femminile, alla rettificazione degli atti anagrafici con Per_ il mutamento del nome da a ”, e all'autorizzazione a sottoporsi al trattamento Pt_1
chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Non si è opposta inoltre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di cui all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 27.11.2024 le parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico
Ministero. La parte attrice è stata liberamente interrogata, sono state sentite altresì la Sig.ra e CP_1
l'Avv. Manfulli. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
che ha aspetto, acconciatura e abbigliamento femminile, ha dichiarato al Giudice Parte_1
di essersi sempre sentito una femmina, sin da piccola, e di non essere riuscita a manifestare la propria disforia per un problema di educazione e socio ambientale che lo aveva indotto a condurre una doppia vita, cosa che gli aveva creato rancore verso se stesso e verso il prossimo e un forte stress. Non riuscendo più a sostenere il peso ed il suo disagio, dopo aver affrontato la situazione con la moglie, anche mediante l'aiuto di uno psicologo, si è rivolto nel 2022 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di e dopo il percorso psicologico e psichiatrico ha iniziato le terapie CP_3
ormonali. Ha dichiarato altresì di essere consapevole della irreversibilità del percorso di affermazione di genere, di aver raggiunto tramite questo percorso il proprio benessere ed un miglior rapporto con gli altri..
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell'AUO di CP_3
infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica”.
Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato “una incongruenza di genere in persona , “che non emergono alterazioni della forma e del Pt_2 contenuto del pensiero” e che la parte attrice assume “terapia ormonale con obiettivo di femminilizzazione e de-mascolinizzazione complete dal 2.03.2023”.
Alla luce delle risultanze processuali è provato la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche e il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico – comportamentale. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Pertanto, le domande avanzate da per l'adeguamento dei dati del registro di stato Parte_1 civile, correggendo la parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che nell'atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome , Pt_1
Per_ venga indicato il prenome ”, appaiono fondate e devono essere accolte.
Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.
L'art. 31 della L. 150/2011 prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili”.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l'immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate tra le parti, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di Parte_1
adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita relativo a (C.F.: Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto presso il Comune di Vinci, al n. 293 C.F._1
parte I, Serie A, anno 1975, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale
Per_ rettificazione del prenome da a ”; Pt_1
- Ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Vinci di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campi Bisenzio il 7.09.2008 da e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di di Parte_1 Controparte_1
Campi Bisenzio, atto n. 61 parte II serie A anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e riportate nell'atto di citazione
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3.04.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente Dott.ssa Serena Lorenzetti
Dott.ssa Silvia Governatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 387/2024 R.G. promossa da
C.F.: ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Empoli, assistito e difeso dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via Francesco
Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo
Parte attrice nei confronti di coniuge della parte attrice rappresentata e difesa dall'Avv. Alexandra Controparte_1
Moroni presso il cui studio in Poppi (AR), è elettivamente domiciliata come da mandato allegato alla comparsa di costituzione
Parte convenuta e
AVV. LAURA MANFULLI in qualità di curatrice speciale dei minori nato a Persona_1
Firenze il 3.06.2009 e nata a [...] il [...], figli di e Persona_2 Parte_1
Controparte_1
Parte convenuta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Firenze
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni:
Per la parte attrice: si riporta alle conclusioni come in atto di citazione
Per la parte convenuta si riporta alle conclusioni come da comparsa Controparte_2 Per la parte convenuta Avv. Laura Manfulli quale curatore speciale dei figli minori: nulla oppone a quanto richiesto da parte attrice sotto ogni profilo, sia in merito alla rettificazione di sesso e al trattamento chirurgico, sia in merito alla cessazione degli effetti civili
Per il Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento delle domande presentate della parte attrice, sia in merito alla rettificazione di sesso con l'autorizzazione al trattamento chirurgico sia alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni richieste dalle parti, considerato che le condizioni relative al divorzio soprattutto in merito alla tutela della prole appaiono imprescindibili pewr l'accoglimento delle domande
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato alla coniuge al P.M. e su Parte_1 Controparte_1
disposizione del giudice al curatore speciale dei figli minori e Avv. Per_1 Persona_2
Manfulli, esponeva di essere nato con caratteri anatomico-biologici propri del tipo maschile e ciò nonostante di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, rappresentandosi come tale nei rapporti con gli altri, di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato successivamente la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire il proprio benessere.
Deduceva altresì di essersi rivolta, per tali motivi, nel 2022 all' Controparte_3
Co
Dipartimento DAI Neuromuscoloscheletrico e degli Organi Senso,
[...]
[...]
, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata CP_4
certificata una incongruenza di genere e successivamente ha iniziato la terapia ormonale presso l' Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere, tutt'ora Controparte_5
in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l'adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali si presenta nella sua identità di Pt_1
Per_ genere maschile come e come tale è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrate nel mondo del lavoro e nei viaggi a causa della discrepanza tra l'aspetto fisico e i documenti. Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e di disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del Per_ nome da a , ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di Vinci (FI) e Pt_1
contestualmente di autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile. Chiedeva inoltre di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e in Controparte_1 Parte_1 Campi Bisenzio il 07/09/2008 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Campi
Bisenzio di procedere alla annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) nessuna corresponsione di denaro avverrà fra i coniugi a titolo di mantenimento poiché economicamente autosufficienti;
b) la casa coniugale sita in Montespertoli (FI), Via Ortinino n. 60, già di proprietà del
Sig. viene assegnata alla madre;
Pt_1
c) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2
eserciteranno pari potestà sui minori e concorreranno insieme ad ogni decisione relativa all'educazione, alla salute e all'indirizzo di vita degli stessi;
d) i figli minori saranno collocati prevalentemente presso il domicilio della madre posto in Montespertoli (FI), Via Ortinino n. 60, dove manterranno la residenza;
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: il mercoledì dalle 18h fino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre;
il venerdì dalle 18h fino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre, quando al padre non spetta il fine settimana;
un fine settimana alternato dal venerdì alle 18h fino alla domenica sera alle 21h; per le festività del periodo natalizio alternativamente: dal 24 Dicembre fino alla mattina del 26 Dicembre con un genitore e dal 30 Dicembre al primo dell'anno con l'altro genitore;
dal 4 gennaio al 6 gennaio ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni;
dal il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni;
ogni altra festività riconosciuta (ponti) ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo consecutivo fino a 15 giorni (divisibile anche in due periodi di 7 giorni ciascuno), da concordare entro il 30 Giugno di ogni anno al fine di organizzarsi in virtù anche con gli obblighi lavorativi. Eventuali altri viaggi verranno concordati di volta in volta tra i coniugi. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti. Rimane fermo che la disciplina del tempo in cui ogni genitore potrà stare con i figli è rimessa principalmente agli accordi che i coniugi civilmente troveranno di volta in volta, tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni lavorativi. Le spese relative alle vacanze estive, natalizie, pasquali e inerenti ad ogni altro viaggio e spostamento verranno sostenute interamente da colui che ha con sé i figli;
e) il Sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra a titolo Pt_1 CP_1
di mantenimento dei figli € 200,00 ciascuno mensili rivalutabili ogni anno secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi il trasporto scolastico, assicurazione, tasse, imposte, e costi di iscrizione alla scuola pubblica, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole, degli studi universitari e parauniversitari, ivi comprese le spese eventuali di permanenza fuori provincia, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, viaggi di istruzione, gite scolastiche didattiche, spese medico-specialistiche ed oculistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, prescritte dal medico di base, corsi di ordinaria pratica sportiva con le relative attrezzature ed equipaggiamenti, corsi di educazione musicale con i relativi strumenti nonché pratiche educative e/o agonistiche e comunque quelle di cui al protocollo Tribunale di
Firenze attualmente in vigore;
f) resteranno a carico del padre le spese condominiali della casa coniugale mentre le altre utenze saranno a carico della madre;
g) l'assegno universale spetterà per intero alla madre ed il padre si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria di volta in volta richiesta;
h) le detrazioni fiscali avverranno al 50% ciascuno;
i) i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente qualunque spostamento con i figli fuori provincia;
j) entrambi i coniugi si rilasciano fin d'ora consenso per il rilascio del passaporto e/o equipollente documento d'espatrio, impegnandosi fin d'ora a sottoscrivere eventuali atti a ciò necessari richiesti dalla Pubblica Amministrazione.
Le parti dichiarano che ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e/o pendente deve ritenersi a tutti gli effetti definito, di talché l'uno non avrà alcunché a pretendere dall'altro per qualunque titolo e/o ragione moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio Controparte_1
difensore, nulla opponendo a quanto richiesto ed esposto dalla parte attrice in merito alla sua istanza volta ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, l'immediata rettificazione degli atti anagrafici
Per_ con il mutamento del nome da a e l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento Pt_1
chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Ha inoltre aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in citazione.
L'Avv. Laura Manfulli, quale curatore speciale dei figli minori si è Persona_4 costituita nell'interesse dei minori, deducendo che la famiglia ha fatto un percorso di sostegno e supporto psicologico, con incontri di coppia e con i figli e che questi sono sereni, non hanno mostrato disagio per il percorso di transizione del padre ed hanno un rapporto di frequentazione regolare con il padre e con la madre. Nulla ha quindi opposto a quanto richiesto da parte attrice in merito alla richiesta di l'attribuzione di sesso femminile, alla rettificazione degli atti anagrafici con Per_ il mutamento del nome da a ”, e all'autorizzazione a sottoporsi al trattamento Pt_1
chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Non si è opposta inoltre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di cui all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 27.11.2024 le parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico
Ministero. La parte attrice è stata liberamente interrogata, sono state sentite altresì la Sig.ra e CP_1
l'Avv. Manfulli. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
che ha aspetto, acconciatura e abbigliamento femminile, ha dichiarato al Giudice Parte_1
di essersi sempre sentito una femmina, sin da piccola, e di non essere riuscita a manifestare la propria disforia per un problema di educazione e socio ambientale che lo aveva indotto a condurre una doppia vita, cosa che gli aveva creato rancore verso se stesso e verso il prossimo e un forte stress. Non riuscendo più a sostenere il peso ed il suo disagio, dopo aver affrontato la situazione con la moglie, anche mediante l'aiuto di uno psicologo, si è rivolto nel 2022 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di e dopo il percorso psicologico e psichiatrico ha iniziato le terapie CP_3
ormonali. Ha dichiarato altresì di essere consapevole della irreversibilità del percorso di affermazione di genere, di aver raggiunto tramite questo percorso il proprio benessere ed un miglior rapporto con gli altri..
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell'AUO di CP_3
infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica”.
Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato “una incongruenza di genere in persona , “che non emergono alterazioni della forma e del Pt_2 contenuto del pensiero” e che la parte attrice assume “terapia ormonale con obiettivo di femminilizzazione e de-mascolinizzazione complete dal 2.03.2023”.
Alla luce delle risultanze processuali è provato la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche e il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico – comportamentale. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Pertanto, le domande avanzate da per l'adeguamento dei dati del registro di stato Parte_1 civile, correggendo la parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che nell'atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome , Pt_1
Per_ venga indicato il prenome ”, appaiono fondate e devono essere accolte.
Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.
L'art. 31 della L. 150/2011 prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili”.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l'immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate tra le parti, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di Parte_1
adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita relativo a (C.F.: Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto presso il Comune di Vinci, al n. 293 C.F._1
parte I, Serie A, anno 1975, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale
Per_ rettificazione del prenome da a ”; Pt_1
- Ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Vinci di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campi Bisenzio il 7.09.2008 da e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di di Parte_1 Controparte_1
Campi Bisenzio, atto n. 61 parte II serie A anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e riportate nell'atto di citazione
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3.04.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente Dott.ssa Serena Lorenzetti
Dott.ssa Silvia Governatori