Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 10 giugno 2024, iscritta al n. 1457 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Barberini n. 29, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Pierina Manca, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Nepi (VT) alla Via dei Mestieri snc, presso lo studio dell'Avv. Luca Marucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Manuel Mastrogregori per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 10 giugno 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3 ottobre 2021 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gallese (VT), parte II, serie A, n. 16).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 197/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in data
11 settembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gallese in data 03.10.2021 dai Signori (C.F. Parte_2
) e (C.F. , trascritto C.F._2 Parte_1 C.F._1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gallese al Numero 16, Parte II,
Serie A, Anno 2021, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallese,
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. Dichiarare che ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
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tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Gallese
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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