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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1076/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1076/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.2.2023, promossa da: (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Michele C.F._1
Fino;
-APPELLANTE-
Contro
( C.F.: ), in qualità di procuratrice speciale di CP_1 P.IVA_1
, in persona del l.r.p.t., quale cessionaria della Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Giampaolo Salvatore;
-APPELLATA e
APPELLANTE INCIDENTALE-
Nonché
(C.F.: ) E Controparte_4 CodiceFiscale_2 CP_5
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
[...] C.F._3
Attanasi;
-APPELLATI e
APPELLANTI PRINCIPALI-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 15.2.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione dell'8.02.2016, notificato alle parti in data 12.02.2016, Controparte_3
(da ora in poi indicata come ) conveniva in
[...] Pt_2
giudizio ed Parte_1 Controparte_5 CP_4
al fine di ottenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...]
di inefficacia dell'atto di vendita stipulato in data16.02,2011, con atto per OT Dott. . n. rep, 47392, racc. 21754, con cui Persona_1
debitore di aveva alienato in blocco Parte_1 Pt_2
l'intero patrimonio immobiliare in favore dei germani CP_5
e rispettivamente nella qualità di
[...] Controparte_4
acquirente e di terzo adempiente ex art. 1180 c.c..
Sicché, l'odierna attrice chiedeva, in via principale, l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria dell'atto di vendita come sopra indicato e, in subordine, la dichiarazione di nullità del medesimo atto per effetti del contratto simulato ai sensi dell'art. 1414 c.c., con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.05.2016, si costituiva in giudizio il quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per inesistenza di idonea prova del credito vantato da e deduceva, altresì, che Pt_2
parte del corrispettivo della vendita era stata versato in sede di procedura di conversione di pignoramento immobiliare, promossa da Banca Meridiana in danno dello stesso iscritta Parte_1
al n. 106/2009 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Brindisi.
Il convenuto inoltre, asseriva di non aver mai Parte_1
ricevuto prima della notifica dell'atto di citazione alcuna richiesta di pagamento da parte di , ed al contrario riteneva di vantare un Pt_2
credito nei confronti dell'attrice per un ammontare di € 500.000,00 e per il quale riservava di agire in separata sede.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, depositate entrambe il 22 giugno 2016, si costituivano i germani e Controparte_4
i quali parimenti contestavano in ogni sua parte Parte_3
la domanda attorea e confermavano che l'atto di compravendita era stato concluso per fronteggiare il pagamento, da parte del fratello
di un precedente debito con altro istituto di Parte_1
credito anche con il versamento di somme, a mezzo di assegni circolari depositati dal terzo, direttamente all'ordine Controparte_4
della cancelleria del Tribunale di Brindisi, come risultante dal rogito notarile.
Entrambi i germani convenuti, nelle rispettive qualità di acquirente e terzo ex art. 1180 c.c. negavano di essere a conoscenza della situazione debitoria del fratello nei confronti di Parte_1
ed adducevano, di contro, di essere al corrente di illegittimi e Pt_2
mai autorizzati addebiti su uno dei conti correnti del germano
Pt_1
Tutti i convenuti, pertanto, insistevano per il rigetto delle domande avanzate da con vittoria di spese e competenze in favore dei Pt_2
procuratori antistatari.
Venivano, quindi, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con le quali e documentava che l'esposizione Controparte_6
debitoria di era di complessivi €770.671,31 (v. Parte_1
allegato 3 atto di citazione, allegati 2, 3, 4, 5, 6e7 delle seconde memorie ex art 183, co 6, c.p.c. avv. Lippolis- . CP_7
Sicché, il Giudice inizialmente designato, con provvedimento del
23.11.2016, ammetteva tutte le contrastate richiese di prova formulate dai convenuti. Con comparsa depositata in data 17.12.2019, si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. , in qualità di procuratrice speciale di CP_1
cessionaria del credito di la quale Controparte_2 Pt_2
faceva proprie le istanze e le conclusioni della cedente.
Assunta la prova orale, all'udienza del 23.09.2020, il Giudice si riservava per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
La causa è stata decisa con sentenza n.1360.2021 con la quale il
Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda principale e, in accoglimento della domanda subordinata, ha dichiarato la nullità per simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di vendita stipulato in data
16.02.2011 con atto del OT ed ha condannato i Persona_1
convenuti, ognuno per 1/3, al pagamento delle spese processuali nei confronti di , intervenuta nella qualità di cessionaria Controparte_2
del credito di . Controparte_3
In particolare il giudice di prime cure ha rigettato l'azione revocatoria ritenendo dimostrato, in quanto non contestato, che la vendita suddetta fosse avvenuta al fine di adempiere ad un debito scaduto, ai sensi dell'art.2091 co 3 c.c. contratto da nei confronti di Parte_1
Banca Meridiana..
Il Tribunale di Brindisi ha invece ritenuto fondata la domanda di simulazione del contratto oggetto di causa sulla base di un quadro complessivo di indizi ritenuti documentati e non contestati.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello, con distinti atti notificati il 25.11.2021, con l'avv. Michele Fino e Parte_1
e con l'avv. Vittorio Attanasi Controparte_4 Controparte_5
rassegnando le seguenti, sovrapponibili, conclusioni:
“1) In via principale e nel merito, rigettare la domanda di simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di vendita stipulato dai convenuti in primo grado in data 16.2.2011 con atto del OT , notaio in Persona_1
Francavilla Fontana (Rep. 47392, racc. 21754)
2) Condannare, altresì, l'appellata nella qualità, al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, iva e cap come per legge. 3) In subordine, riformare la sentenza di primo grado nel capo relativo alle spese, compensandole integralmente o, in subordine, parzialmente tra le parti, per le ragioni innanzi prospettate;
4) Ancora in subordine, nella non creduta ipotesi di conferma della decisione di primo grado, compensare le spese del presente grado di giudizio.”
L'appellata , mandataria di , si è costituita CP_1 CP_8
in entrambi i giudizi, iscritti al n. 1076/2021 ed al n. 1088/2021 RG, instando per il rigetto degli appelli principali, spiegando appello incidentale e rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni:
“1.in via preliminare, in rito, disporre la riunione del fascicolo rubricato al RG n. 1088/2021 al fascicolo rubricato al RG n.
1076/2021;
2. nel merito, rigettare integralmente gli appelli proposti da Parte_1
, e poiché
[...] Controparte_5 Controparte_4
infondati in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
3. in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 1360/2021 emessa dal Tribunale di Brindisi il 21.01.2021, pubblicata il successivo 20.10.2021, accogliere la domanda formulata da nell'atto di citazione notificato in data 12.02.2016, CP_7 precisata dinanzi al Tribunale di Brindisi all'udienza del 23.09.2020, di seguito trascritta: “accogliere la domanda e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 CC, l'inefficacia verso la banca creditrice, CP_2
(già ), dell'atto di
[...] Controparte_3
vendita stipulato in data 16.02.2011 con atto per notar dott. Per_1
, notaio in Francavilla Fontana rep. 47392, racc. 21754, tra
[...]
e i suoi fratelli e . Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
4. con vittoria di spese e compensi di lite”.
Disposta la riunione dei due giudizi all'udienza del 7.12.2022, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Motivi della decisione
Con il primo articolato motivo di appello lamenta Parte_1
violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c.; erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1414 c.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c . illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In particolare l'appellante ritiene la sentenza impugnata contraddittoria per aver reputato che la vendita in esame fosse assolutamente simulata ma al contempo posta in essere per adempiere ad un debito scaduto, contratto da nei confronti di Parte_1
Banca Meridiana ed effettivamente estinto da parte di CP_4
nella qualità di terzo adempiente ex art.1180 c.c..
[...]
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si Parte_1
duole della violazione dell'art. 92 c.p.c..
Nel dettaglio censura la sentenza di primo grado per aver posto interamente le spese del giudizio a carico dei convenuti pur avendo rigettato la domanda revocatoria.
Pertanto insta acchè sia pronunciata la Parte_1
compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di primo grado in applicazione del principio di soccombenza anche laddove siano rigettati gli ulteriori motivi di gravame.
Con distinto atto di appello ed Controparte_5 Controparte_4
muovono censure sovrapponibili a quelle dedotte da . Parte_1
Con unico motivo di appello incidentale, spiegato con contenuto identico nei due giudizi riuniti, i duole della tardività CP_1
e dell'infondatezza dell'eccezione di irrevocabilità dell'atto di compravendita per notar del 16.02.2011 ex art.2901 comma 3 Per_1
c.c. formulata dai germani . Pt_1
Nel dettaglio contesta l'appellante incidentale come le controparti abbiano eccepito l'irrevocabilità della suindicata compravendita ai sensi dell'art. 2901, co. 3 c.c. solo in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente. Rileva in proposito come le dichiarazioni contenute nei CP_1 primi scritti difensivi dei convenuti circa la “indubbia solidità” dell'attività di si pongano in evidente antitesi con Parte_1
quanto successivamente dedotto in merito alla necessaria strumentalità della vendita per estinguere il debito scaduto dello stesso Parte_1
verso BANCA MERIDIANA.
[...]
Deduce altresì l'appellante incidentale l'assenza di prova della stessa strumentalità della vendita che per costante orientamento della
Giurisprudenza di legittimità costituirebbe presupposto indefettibile per la pronuncia di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c…
Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da in quanto proposto CP_1
dopo la decorrenza del termine c.d. breve per l'impugnazione ed in relazione ad un capo della sentenza diverso da quella oggetto dell'appello principale.
A sostegno dell'inammissibilità del gravame si deduce che l'interesse all'impugnazione per l'appellata non sarebbe sorto a seguito dell'impugnazione principale ma già al momento della notificazione della sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Va in proposito richiamato l'orientamento prevalente della Suprema
Corte che il Collegio ritiene di dover condividere secondo cui:
“L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cfr.Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).
A sostegno dell'assunto va osservato come in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., sia ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni (Sez. 5 - , Ordinanza n. 29593 del16/11/2018 - Rv. 651287 - 01);
La soluzione sposata dalla giurisprudenza prevalente è altresì conforme alla ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni, che è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata (Cass.
n. 1879 del 2018), senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia-magari impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
Orbene nel caso in esame, la proposizione degli appelli principali è all'evidenza volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata – e cioè l'accoglimento della domanda di simulazione.
Il gravame incidentale tardivo va pertanto ritenuto ammissibile in applicazione dei suindicati principi nonostante afferisca ad un capo della sentenza diverso da quello oggetto dell'appello principale.
Passando all'esame del merito delle impugnazioni proposte, in applicazione del principio della ragione più liquida si ritiene di esaminare prioritariamente l'appello incidentale e, cioè, quanto dedotto in ordine all'eccezione di non revocabilità del contratto impugnato ai sensi dell'art.2901 comma 3 c.c.
Rileva preliminarmente la corte come in primo grado l'attore abbia agito in via principale per la revocatoria dell'atto dispositivo e solo in via subordinata per la declaratoria di nullità dello stesso per simulazione assoluta. Come detto, il tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata. Rispetto alla pronuncia di rigetto l'appellante incidentale è stato soccombente, sicché ha comunque interesse a proporre appello insistendo per l'accoglimento della domanda principale (v.cass.sent.n.10909/10). Del resto, deve considerarsi che se l'attore propone alternativamente la domanda di simulazione o quella di revocatoria, egli rimette al giudice il potere discrezionale di inquadrare la fattispecie concreta prospettata nell'una o nell'altra figura giuridica. Diversamente, quando agisce in via principale per una forma di tutela del proprio diritto e in via subordinata per altra forma di tutela, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (v.cass.ord.n.7121/24). Non va trascurato come, in considerazione dei diversi effetti che derivano dalla declaratoria di nullità e di sola inefficacia dell'atto nei confronti del creditore che agisce in revocatoria (possibilità di aggredire il bene oggetto dell'atto dispositivo da parte di tutti i creditori ovvero del solo creditore-attore), all'appellante incidentale deve riconoscersi uno specifico interesse ad ottenere una pronuncia ex art.2901 cod.civ. e proprio tale specifico interesse l'appellante incidentale intendeva tutelare con la proposizione delle due domande in forma subordinata.
Tanto premesso, è noto che per giurisprudenza costante si ritiene che l'esclusione dalla revoca degli adempimenti di debiti scaduti, sancita dal III comma dell'art.2901 c.c., sia applicabile anche agli atti di alienazione di beni destinati ad adempiere, con tutto o parte del prezzo ricavato dalla vendita, un debito scaduto, purché la vendita si ponga in rapporto di strumentalità necessaria con l'adempimento del debito, e salva la revocabilità degli atti di disposizione della somma residua.
Infatti, qualora la vendita sia stata l'unico mezzo a disposizione del debitore per estinguere un debito scaduto, essa assume carattere di atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
In proposito si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte (Cfr.
Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023) secondo cui “L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito”.
Va altresì considerato che l'eccezione ex art.2901 comma 3 c.c. è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, per cui è essenziale che i fatti su cui si fonda siano tempestivamente dedotti nel termine di cui all'art.167 II comma c.p.c. ( Cfr. Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023: “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per
l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio…”).
Orbene nel caso in esame gli odierni appellanti hanno eccepito l'irrevocabilità dell'atto di compravendita in esame ai sensi dell'art. 2901co III c.c. solo in sede di comparsa conclusionale.
In particolare, i germani nel termine di cui all'art.167 II Pt_1
comma c.p.c. non solo non hanno dedotto i fatti su cui l'eccezione si fonda, ma hanno effettuato affermazioni in merito alla solidità dell'attività di assolutamente incompatibili Parte_1
con il rapporto di strumentalità necessaria tra la vendita in questione ed il debito rinveniente dalla conversione del pignoramento promosso da BANCA MERIDIANA.
In particolare si legge nella comparsa di costituzione e risposta di del 16.05.2016 a pag.4 che : “ Nel caso di specie Parte_1
era ed è titolare di un'azienda florida sui cui frutti Pt_1 sicuramente si sarebbe potuta concentrare l'eventuale e mai intentata azione esecutiva pretestuosamente omessa dall'attrice”.
Pertanto non si possono prendere in considerazione le tardive deduzioni difensive degli appellanti principali in merito alla strumentalità della vendita ai fini dell'adempimento del debito di
. Parte_1
L'eccezione di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901, co. 3 c.c. va dunque ritenuta tardiva ed inammissibile. Accertato quindi che la vendita suindicata è astrattamente revocabile, non potendo trovare applicazione nel caso di specie l'irrevocabilità prevista dalla disposizione citata, quanto alla sussistenza degli specifici presupposti per la revoca, si osserva quanto segue.
Sono noti i requisiti richiesti dall'art.2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
la effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni); nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo
(consilium fraudis); la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.
Quanto al credito oggetto di tutela, è costante l'orientamento della
Suprema Corte, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Avendo l'art. 2901 c.c. accolto una nozione lata di credito, qualsivoglia ragione o aspettativa, anche quale credito eventuale nella veste di un credito litigioso, è idonea a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (“L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.”; ex multis: Cass., sez. 3, sent., 22.3.2016 n. 5619).
Orbene dalle risultanze istruttorie emerge che l'odierno appellante incidentale ha dimostrato l'esistenza del proprio diritto di credito ed ha altresì provato che i contratti che hanno dato origine al credito sono stati conclusi tra le parti in data anteriore rispetto all'atto di disposizione del patrimonio posto in essere da . Parte_1
Ed invero, come ha rilevato il giudice di prime cure, risulta che al momento dell'atto di vendita aveva sottoscritto Parte_1 diversi contratti bancari nonché n.10 cambiali agrarie, quest'ultime sottoscritte in data 15.07.2008.
In merito all'esistenza del credito vanno poi condivisi i rilievi del
Tribunale di Brindisi secondo cui “prive di fondamento risultano le argomentazioni avanzate da sull'inesistenza del Parte_1
credito er aver contestato con missiva del 05.03.2010 e prima Pt_2 dell'atto dispositivo impugnato i notevoli prelievi effettuati sul conto corrente n.25843 senza mai avviare l'ormai prescritta azione giudiziaria contro l'istituto bancario”.
Ricorre altresì in concreto il presupposto oggettivo, costituito dal pregiudizio cagionato per effetto degli atti di disposizione (eventus damni), ossia il depauperamento della garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni della creditrice, dovendo al riguardo precisarsi che in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque,
l'impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (vd. ex multis: Cass.,
Sez. 3, sent., 17.11.2001, n. 12678 e ib. sent., 27.10.2004, n. 20813).
Una volta, perciò, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (vd. in tal senso: Cass., Sez. 3, sent., 29.3.2007, n. 7767; ib., sent., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene nel caso di specie deve ritenersi dimostrato l'eventus damni.
Ed invero con l'atto per OT Dott. n. rep.47392, Persona_1
racc. 21754 ha alienato in blocco l'intero patrimonio Parte_1
immobiliare in favore dei germani e Controparte_5 CP_4
; di contro gli odierni appellanti principali non hanno
[...]
dimostrato che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, va rilevato che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ( Cfr. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021) “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” .
Orbene nel caso in esame la scientia damni del debitore è provata dal fatto che al momento dell'atto di compravendita del 16.02.2011, si era già reso inadempiente nei confronti di Parte_1 di n. 3 effetti cambiari per un importo complessivo di € Pt_2
106.857,96 .
Quanto all'elemento soggettivo in capo ad e Controparte_5
, deve ritenersi che i medesimi fossero Controparte_4 senz'altro a conoscenza dello stato di insolvenza del fratello e Pt_1 del pregiudizio che l'atto dispositivo per cui è causa avrebbe arrecato alle ragioni creditorie considerando il rapporto di consanguineità, la circostanza che i medesimi fossero conviventi ed esercenti la medesima attività agricola e soprattutto il fatto che parte del prezzo di vendita fosse destinato al pagamento di alcune rate della conversione di un pignoramento ai danni del medesimo . Parte_1 Alla luce dei rilievi espressi la domanda tesa alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di inefficacia dell'atto di vendita stipulato in data16.02,2011, con atto per OT Dott. n. rep. Persona_1
47392, racc. 21754, nei confronti di , va Controparte_2
accolta in quanto fondata.
Deve dunque accogliersi l'appello incidentale con conseguente assorbimento di tutte le censure e le questioni dedotte dagli appellanti principali.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto degli appelli principali, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti principali di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c.
l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato in data16.02,2011, con atto per OT
Dott. rep. 47392, racc. 21754, nei confronti di Persona_1 [...]
; CP_2
2) Ordina al conservatore dei RR.II. di Brindisi l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al tribunale di Brindisi;
3) Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
4) Rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_5
; Controparte_4
5) condanna gli appellanti principali, in solido, al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida nella Controparte_2 complessiva somma di euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
6) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti principali di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. Lecce, 28.11.2024
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Barbara Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1076/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.2.2023, promossa da: (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Michele C.F._1
Fino;
-APPELLANTE-
Contro
( C.F.: ), in qualità di procuratrice speciale di CP_1 P.IVA_1
, in persona del l.r.p.t., quale cessionaria della Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Giampaolo Salvatore;
-APPELLATA e
APPELLANTE INCIDENTALE-
Nonché
(C.F.: ) E Controparte_4 CodiceFiscale_2 CP_5
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
[...] C.F._3
Attanasi;
-APPELLATI e
APPELLANTI PRINCIPALI-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 15.2.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione dell'8.02.2016, notificato alle parti in data 12.02.2016, Controparte_3
(da ora in poi indicata come ) conveniva in
[...] Pt_2
giudizio ed Parte_1 Controparte_5 CP_4
al fine di ottenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...]
di inefficacia dell'atto di vendita stipulato in data16.02,2011, con atto per OT Dott. . n. rep, 47392, racc. 21754, con cui Persona_1
debitore di aveva alienato in blocco Parte_1 Pt_2
l'intero patrimonio immobiliare in favore dei germani CP_5
e rispettivamente nella qualità di
[...] Controparte_4
acquirente e di terzo adempiente ex art. 1180 c.c..
Sicché, l'odierna attrice chiedeva, in via principale, l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria dell'atto di vendita come sopra indicato e, in subordine, la dichiarazione di nullità del medesimo atto per effetti del contratto simulato ai sensi dell'art. 1414 c.c., con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.05.2016, si costituiva in giudizio il quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per inesistenza di idonea prova del credito vantato da e deduceva, altresì, che Pt_2
parte del corrispettivo della vendita era stata versato in sede di procedura di conversione di pignoramento immobiliare, promossa da Banca Meridiana in danno dello stesso iscritta Parte_1
al n. 106/2009 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Brindisi.
Il convenuto inoltre, asseriva di non aver mai Parte_1
ricevuto prima della notifica dell'atto di citazione alcuna richiesta di pagamento da parte di , ed al contrario riteneva di vantare un Pt_2
credito nei confronti dell'attrice per un ammontare di € 500.000,00 e per il quale riservava di agire in separata sede.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, depositate entrambe il 22 giugno 2016, si costituivano i germani e Controparte_4
i quali parimenti contestavano in ogni sua parte Parte_3
la domanda attorea e confermavano che l'atto di compravendita era stato concluso per fronteggiare il pagamento, da parte del fratello
di un precedente debito con altro istituto di Parte_1
credito anche con il versamento di somme, a mezzo di assegni circolari depositati dal terzo, direttamente all'ordine Controparte_4
della cancelleria del Tribunale di Brindisi, come risultante dal rogito notarile.
Entrambi i germani convenuti, nelle rispettive qualità di acquirente e terzo ex art. 1180 c.c. negavano di essere a conoscenza della situazione debitoria del fratello nei confronti di Parte_1
ed adducevano, di contro, di essere al corrente di illegittimi e Pt_2
mai autorizzati addebiti su uno dei conti correnti del germano
Pt_1
Tutti i convenuti, pertanto, insistevano per il rigetto delle domande avanzate da con vittoria di spese e competenze in favore dei Pt_2
procuratori antistatari.
Venivano, quindi, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con le quali e documentava che l'esposizione Controparte_6
debitoria di era di complessivi €770.671,31 (v. Parte_1
allegato 3 atto di citazione, allegati 2, 3, 4, 5, 6e7 delle seconde memorie ex art 183, co 6, c.p.c. avv. Lippolis- . CP_7
Sicché, il Giudice inizialmente designato, con provvedimento del
23.11.2016, ammetteva tutte le contrastate richiese di prova formulate dai convenuti. Con comparsa depositata in data 17.12.2019, si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. , in qualità di procuratrice speciale di CP_1
cessionaria del credito di la quale Controparte_2 Pt_2
faceva proprie le istanze e le conclusioni della cedente.
Assunta la prova orale, all'udienza del 23.09.2020, il Giudice si riservava per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
La causa è stata decisa con sentenza n.1360.2021 con la quale il
Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda principale e, in accoglimento della domanda subordinata, ha dichiarato la nullità per simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di vendita stipulato in data
16.02.2011 con atto del OT ed ha condannato i Persona_1
convenuti, ognuno per 1/3, al pagamento delle spese processuali nei confronti di , intervenuta nella qualità di cessionaria Controparte_2
del credito di . Controparte_3
In particolare il giudice di prime cure ha rigettato l'azione revocatoria ritenendo dimostrato, in quanto non contestato, che la vendita suddetta fosse avvenuta al fine di adempiere ad un debito scaduto, ai sensi dell'art.2091 co 3 c.c. contratto da nei confronti di Parte_1
Banca Meridiana..
Il Tribunale di Brindisi ha invece ritenuto fondata la domanda di simulazione del contratto oggetto di causa sulla base di un quadro complessivo di indizi ritenuti documentati e non contestati.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello, con distinti atti notificati il 25.11.2021, con l'avv. Michele Fino e Parte_1
e con l'avv. Vittorio Attanasi Controparte_4 Controparte_5
rassegnando le seguenti, sovrapponibili, conclusioni:
“1) In via principale e nel merito, rigettare la domanda di simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di vendita stipulato dai convenuti in primo grado in data 16.2.2011 con atto del OT , notaio in Persona_1
Francavilla Fontana (Rep. 47392, racc. 21754)
2) Condannare, altresì, l'appellata nella qualità, al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, iva e cap come per legge. 3) In subordine, riformare la sentenza di primo grado nel capo relativo alle spese, compensandole integralmente o, in subordine, parzialmente tra le parti, per le ragioni innanzi prospettate;
4) Ancora in subordine, nella non creduta ipotesi di conferma della decisione di primo grado, compensare le spese del presente grado di giudizio.”
L'appellata , mandataria di , si è costituita CP_1 CP_8
in entrambi i giudizi, iscritti al n. 1076/2021 ed al n. 1088/2021 RG, instando per il rigetto degli appelli principali, spiegando appello incidentale e rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni:
“1.in via preliminare, in rito, disporre la riunione del fascicolo rubricato al RG n. 1088/2021 al fascicolo rubricato al RG n.
1076/2021;
2. nel merito, rigettare integralmente gli appelli proposti da Parte_1
, e poiché
[...] Controparte_5 Controparte_4
infondati in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
3. in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 1360/2021 emessa dal Tribunale di Brindisi il 21.01.2021, pubblicata il successivo 20.10.2021, accogliere la domanda formulata da nell'atto di citazione notificato in data 12.02.2016, CP_7 precisata dinanzi al Tribunale di Brindisi all'udienza del 23.09.2020, di seguito trascritta: “accogliere la domanda e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 CC, l'inefficacia verso la banca creditrice, CP_2
(già ), dell'atto di
[...] Controparte_3
vendita stipulato in data 16.02.2011 con atto per notar dott. Per_1
, notaio in Francavilla Fontana rep. 47392, racc. 21754, tra
[...]
e i suoi fratelli e . Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
4. con vittoria di spese e compensi di lite”.
Disposta la riunione dei due giudizi all'udienza del 7.12.2022, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Motivi della decisione
Con il primo articolato motivo di appello lamenta Parte_1
violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c.; erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1414 c.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c . illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In particolare l'appellante ritiene la sentenza impugnata contraddittoria per aver reputato che la vendita in esame fosse assolutamente simulata ma al contempo posta in essere per adempiere ad un debito scaduto, contratto da nei confronti di Parte_1
Banca Meridiana ed effettivamente estinto da parte di CP_4
nella qualità di terzo adempiente ex art.1180 c.c..
[...]
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si Parte_1
duole della violazione dell'art. 92 c.p.c..
Nel dettaglio censura la sentenza di primo grado per aver posto interamente le spese del giudizio a carico dei convenuti pur avendo rigettato la domanda revocatoria.
Pertanto insta acchè sia pronunciata la Parte_1
compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di primo grado in applicazione del principio di soccombenza anche laddove siano rigettati gli ulteriori motivi di gravame.
Con distinto atto di appello ed Controparte_5 Controparte_4
muovono censure sovrapponibili a quelle dedotte da . Parte_1
Con unico motivo di appello incidentale, spiegato con contenuto identico nei due giudizi riuniti, i duole della tardività CP_1
e dell'infondatezza dell'eccezione di irrevocabilità dell'atto di compravendita per notar del 16.02.2011 ex art.2901 comma 3 Per_1
c.c. formulata dai germani . Pt_1
Nel dettaglio contesta l'appellante incidentale come le controparti abbiano eccepito l'irrevocabilità della suindicata compravendita ai sensi dell'art. 2901, co. 3 c.c. solo in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente. Rileva in proposito come le dichiarazioni contenute nei CP_1 primi scritti difensivi dei convenuti circa la “indubbia solidità” dell'attività di si pongano in evidente antitesi con Parte_1
quanto successivamente dedotto in merito alla necessaria strumentalità della vendita per estinguere il debito scaduto dello stesso Parte_1
verso BANCA MERIDIANA.
[...]
Deduce altresì l'appellante incidentale l'assenza di prova della stessa strumentalità della vendita che per costante orientamento della
Giurisprudenza di legittimità costituirebbe presupposto indefettibile per la pronuncia di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c…
Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da in quanto proposto CP_1
dopo la decorrenza del termine c.d. breve per l'impugnazione ed in relazione ad un capo della sentenza diverso da quella oggetto dell'appello principale.
A sostegno dell'inammissibilità del gravame si deduce che l'interesse all'impugnazione per l'appellata non sarebbe sorto a seguito dell'impugnazione principale ma già al momento della notificazione della sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Va in proposito richiamato l'orientamento prevalente della Suprema
Corte che il Collegio ritiene di dover condividere secondo cui:
“L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cfr.Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).
A sostegno dell'assunto va osservato come in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., sia ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni (Sez. 5 - , Ordinanza n. 29593 del16/11/2018 - Rv. 651287 - 01);
La soluzione sposata dalla giurisprudenza prevalente è altresì conforme alla ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni, che è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata (Cass.
n. 1879 del 2018), senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia-magari impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
Orbene nel caso in esame, la proposizione degli appelli principali è all'evidenza volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata – e cioè l'accoglimento della domanda di simulazione.
Il gravame incidentale tardivo va pertanto ritenuto ammissibile in applicazione dei suindicati principi nonostante afferisca ad un capo della sentenza diverso da quello oggetto dell'appello principale.
Passando all'esame del merito delle impugnazioni proposte, in applicazione del principio della ragione più liquida si ritiene di esaminare prioritariamente l'appello incidentale e, cioè, quanto dedotto in ordine all'eccezione di non revocabilità del contratto impugnato ai sensi dell'art.2901 comma 3 c.c.
Rileva preliminarmente la corte come in primo grado l'attore abbia agito in via principale per la revocatoria dell'atto dispositivo e solo in via subordinata per la declaratoria di nullità dello stesso per simulazione assoluta. Come detto, il tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata. Rispetto alla pronuncia di rigetto l'appellante incidentale è stato soccombente, sicché ha comunque interesse a proporre appello insistendo per l'accoglimento della domanda principale (v.cass.sent.n.10909/10). Del resto, deve considerarsi che se l'attore propone alternativamente la domanda di simulazione o quella di revocatoria, egli rimette al giudice il potere discrezionale di inquadrare la fattispecie concreta prospettata nell'una o nell'altra figura giuridica. Diversamente, quando agisce in via principale per una forma di tutela del proprio diritto e in via subordinata per altra forma di tutela, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (v.cass.ord.n.7121/24). Non va trascurato come, in considerazione dei diversi effetti che derivano dalla declaratoria di nullità e di sola inefficacia dell'atto nei confronti del creditore che agisce in revocatoria (possibilità di aggredire il bene oggetto dell'atto dispositivo da parte di tutti i creditori ovvero del solo creditore-attore), all'appellante incidentale deve riconoscersi uno specifico interesse ad ottenere una pronuncia ex art.2901 cod.civ. e proprio tale specifico interesse l'appellante incidentale intendeva tutelare con la proposizione delle due domande in forma subordinata.
Tanto premesso, è noto che per giurisprudenza costante si ritiene che l'esclusione dalla revoca degli adempimenti di debiti scaduti, sancita dal III comma dell'art.2901 c.c., sia applicabile anche agli atti di alienazione di beni destinati ad adempiere, con tutto o parte del prezzo ricavato dalla vendita, un debito scaduto, purché la vendita si ponga in rapporto di strumentalità necessaria con l'adempimento del debito, e salva la revocabilità degli atti di disposizione della somma residua.
Infatti, qualora la vendita sia stata l'unico mezzo a disposizione del debitore per estinguere un debito scaduto, essa assume carattere di atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
In proposito si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte (Cfr.
Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023) secondo cui “L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito”.
Va altresì considerato che l'eccezione ex art.2901 comma 3 c.c. è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, per cui è essenziale che i fatti su cui si fonda siano tempestivamente dedotti nel termine di cui all'art.167 II comma c.p.c. ( Cfr. Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023: “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per
l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio…”).
Orbene nel caso in esame gli odierni appellanti hanno eccepito l'irrevocabilità dell'atto di compravendita in esame ai sensi dell'art. 2901co III c.c. solo in sede di comparsa conclusionale.
In particolare, i germani nel termine di cui all'art.167 II Pt_1
comma c.p.c. non solo non hanno dedotto i fatti su cui l'eccezione si fonda, ma hanno effettuato affermazioni in merito alla solidità dell'attività di assolutamente incompatibili Parte_1
con il rapporto di strumentalità necessaria tra la vendita in questione ed il debito rinveniente dalla conversione del pignoramento promosso da BANCA MERIDIANA.
In particolare si legge nella comparsa di costituzione e risposta di del 16.05.2016 a pag.4 che : “ Nel caso di specie Parte_1
era ed è titolare di un'azienda florida sui cui frutti Pt_1 sicuramente si sarebbe potuta concentrare l'eventuale e mai intentata azione esecutiva pretestuosamente omessa dall'attrice”.
Pertanto non si possono prendere in considerazione le tardive deduzioni difensive degli appellanti principali in merito alla strumentalità della vendita ai fini dell'adempimento del debito di
. Parte_1
L'eccezione di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901, co. 3 c.c. va dunque ritenuta tardiva ed inammissibile. Accertato quindi che la vendita suindicata è astrattamente revocabile, non potendo trovare applicazione nel caso di specie l'irrevocabilità prevista dalla disposizione citata, quanto alla sussistenza degli specifici presupposti per la revoca, si osserva quanto segue.
Sono noti i requisiti richiesti dall'art.2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
la effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni); nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo
(consilium fraudis); la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.
Quanto al credito oggetto di tutela, è costante l'orientamento della
Suprema Corte, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Avendo l'art. 2901 c.c. accolto una nozione lata di credito, qualsivoglia ragione o aspettativa, anche quale credito eventuale nella veste di un credito litigioso, è idonea a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (“L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.”; ex multis: Cass., sez. 3, sent., 22.3.2016 n. 5619).
Orbene dalle risultanze istruttorie emerge che l'odierno appellante incidentale ha dimostrato l'esistenza del proprio diritto di credito ed ha altresì provato che i contratti che hanno dato origine al credito sono stati conclusi tra le parti in data anteriore rispetto all'atto di disposizione del patrimonio posto in essere da . Parte_1
Ed invero, come ha rilevato il giudice di prime cure, risulta che al momento dell'atto di vendita aveva sottoscritto Parte_1 diversi contratti bancari nonché n.10 cambiali agrarie, quest'ultime sottoscritte in data 15.07.2008.
In merito all'esistenza del credito vanno poi condivisi i rilievi del
Tribunale di Brindisi secondo cui “prive di fondamento risultano le argomentazioni avanzate da sull'inesistenza del Parte_1
credito er aver contestato con missiva del 05.03.2010 e prima Pt_2 dell'atto dispositivo impugnato i notevoli prelievi effettuati sul conto corrente n.25843 senza mai avviare l'ormai prescritta azione giudiziaria contro l'istituto bancario”.
Ricorre altresì in concreto il presupposto oggettivo, costituito dal pregiudizio cagionato per effetto degli atti di disposizione (eventus damni), ossia il depauperamento della garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni della creditrice, dovendo al riguardo precisarsi che in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque,
l'impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (vd. ex multis: Cass.,
Sez. 3, sent., 17.11.2001, n. 12678 e ib. sent., 27.10.2004, n. 20813).
Una volta, perciò, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (vd. in tal senso: Cass., Sez. 3, sent., 29.3.2007, n. 7767; ib., sent., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene nel caso di specie deve ritenersi dimostrato l'eventus damni.
Ed invero con l'atto per OT Dott. n. rep.47392, Persona_1
racc. 21754 ha alienato in blocco l'intero patrimonio Parte_1
immobiliare in favore dei germani e Controparte_5 CP_4
; di contro gli odierni appellanti principali non hanno
[...]
dimostrato che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, va rilevato che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ( Cfr. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021) “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” .
Orbene nel caso in esame la scientia damni del debitore è provata dal fatto che al momento dell'atto di compravendita del 16.02.2011, si era già reso inadempiente nei confronti di Parte_1 di n. 3 effetti cambiari per un importo complessivo di € Pt_2
106.857,96 .
Quanto all'elemento soggettivo in capo ad e Controparte_5
, deve ritenersi che i medesimi fossero Controparte_4 senz'altro a conoscenza dello stato di insolvenza del fratello e Pt_1 del pregiudizio che l'atto dispositivo per cui è causa avrebbe arrecato alle ragioni creditorie considerando il rapporto di consanguineità, la circostanza che i medesimi fossero conviventi ed esercenti la medesima attività agricola e soprattutto il fatto che parte del prezzo di vendita fosse destinato al pagamento di alcune rate della conversione di un pignoramento ai danni del medesimo . Parte_1 Alla luce dei rilievi espressi la domanda tesa alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di inefficacia dell'atto di vendita stipulato in data16.02,2011, con atto per OT Dott. n. rep. Persona_1
47392, racc. 21754, nei confronti di , va Controparte_2
accolta in quanto fondata.
Deve dunque accogliersi l'appello incidentale con conseguente assorbimento di tutte le censure e le questioni dedotte dagli appellanti principali.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto degli appelli principali, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti principali di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c.
l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato in data16.02,2011, con atto per OT
Dott. rep. 47392, racc. 21754, nei confronti di Persona_1 [...]
; CP_2
2) Ordina al conservatore dei RR.II. di Brindisi l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al tribunale di Brindisi;
3) Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
4) Rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_5
; Controparte_4
5) condanna gli appellanti principali, in solido, al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida nella Controparte_2 complessiva somma di euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
6) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti principali di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. Lecce, 28.11.2024
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Barbara Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.