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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1651/2024 promossa da:
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Anselmi ( ) del Foro di Ferrara, giusta mandato allegato all'atto C.F._2
di opposizione ex art. 617 c.p.c., con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R.
11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 41 ) C.F._3
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
5 - 60322 Frankfurt Am Main - Germania ( ) C.F._4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Micai del Foro di Ferrara ( ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 100 presso e nello studio del suddetto difensore, in forza di mandati depositati nel fascicolo informatico, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: ) Email_2
OPPOSTI
e nei confronti di
Controparte_3
pagina 1 di 6
Controparte_4
Controparte_5
[...]
[...]
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte opponente: “Ribadita la rimessione alla decisione del magistrato della questione relativa alla rilevata contumacia della creditrice opposta, precisa le proprie conclusioni come segue: voglia il Tribunale, accertato che il creditore procedente sig. ha agito nella fase pre- CP_2
esecutiva (precetto), in quella esecutiva (compresa quella del reclamo alla ordinanza sulla sospensiva)
e nella presente di opposizione agli atti esecutivi in assenza della capacità di agire, dichiarare la nullità della intera procedura esecutiva con ogni conseguente effetto sul pignoramento presso terzi e sulla ordinanza di assegnazione del G.E. del 17.10.24 e, conseguentemente, condannare la creditrice opposta alla restituzione all'opponente della somma di €. 21.388,58 percepita dal quale terzo Controparte_5
pignorato, oltre interessi sino al saldo;
voglia inoltre revocare la condanna alle spese subita dall'opponente nella fase sommaria (ivi compresa quella nel procedimento di reclamo) con vittoria di spese sia della fase sommaria (compresa quella del reclamo) che di quella di merito. Voglia compensare le spese verso le altre parti”.
Le conclusioni di parte opposta: “Voglia l'adito Tribunale di Ferrara: - preliminarmente: revocare la dichiarazione di contumacia dei convenuti e resa con decreto Controparte_1 Controparte_2
del 20.09.2024, rilevato che i predetti si sono costituiti nel rispetto dei termini di costituzione indicati dall'attore in almeno 35 giorni prima della indicata prima udienza del 14.11.2024; - nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'Arch. poiché infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa Parte_1
l'integrazione di domanda, con l'introduzione di una subordinata relativa alla condanna dei creditori alla restituzione della somma dovuta dal , svolta dall'Arch. con propria Controparte_5 Pt_1
memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; - con condanna dell'Arch. alla rifusione delle spese Parte_1
e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- La ricostruzione della vicenda processuale.
L'odierno opponente, con comparsa depositata in data 04/04/2024 si costituiva nella Parte_1
procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 113/24 R.G.E. promossa nei suoi confronti dagli odierni pagina 2 di 6 creditori opposti e , eccependo il difetto di capacità di agire di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo in quanto già dichiarato fallito dal Tribunale di Francoforte sul Meno (D) con decreto del
05/10/2022, quindi anteriormente alla notifica sia dell'atto di pignoramento del 27/12/2023, sia dell'atto di precetto in rinnovazione.
Con ordinanza in data 31/05/2024, il G.E. respingeva l'eccezione, ritenendo la documentazione prodotta inidonea a documentare la circostanza del fallimento.
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato il 12/06/2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
la suddetta ordinanza. In data 12/07/2024 i creditori procedenti si costituivano in giudizio, contestando i motivi di opposizione di cui domandavano il rigetto al pari della istanza di sospensione ex adverso proposta.
Con ordinanza del 23/07/2024 il G.E. disattendeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione di cui al R.G.
n. Mob. 113/2024, ritenendo l'eccezione di legittimazione attiva, sollevata dall'opponente nei confronti del creditore procedente , sfornita di prova. Controparte_2
L'odierno opponente proponeva, quindi, reclamo ai sensi dell'art. 696 terdecies c.p.c., che il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza dell'11/09/2024, rigettava, ritenendo, in sintesi, che dalla documentazione prodotta “non può ricavarsi con certezza – in assenza di deduzioni di parte reclamante circa la legge applicabile – la perdita della capacità del soggetto” e che “ad ogni modo è decisiva …. la circostanza che il diritto di procedere all'esecuzione non risulta contestato con riguardo ad uno dei due creditori muniti di titolo” stante la natura DA del credito azionato.
con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva, quindi, l'odierno Parte_1
procedimento di merito, riproponendo la medesima eccezione di incapacità di agire del creditore procedente svolta nella procedura esecutiva e nella fase cautelare della opposizione. Sosteneva che la prova della carenza di legittimazione attiva del creditore contrariamente a quanto Controparte_2
ritenuto nella fase sommaria dal giudice della esecuzione, fosse stata ampiamente fornita mediante “la produzione in giudizio della fotocopia, dapprima dell'estratto del fascicolo telematico fallimentare e successivamente del solo decreto di fallimento ottenute dal collega tedesco, la prima a seguito di un suo accesso sul portale dei fascicoli fallimentari del Tribunale di Francoforte (cfr. doc. 1), la seconda direttamente dalla cancelleria fallimentare (cfr. doc. 2)”. Aggiungeva che i creditori procedenti non avevano mai disconosciuto i documenti prodotti, né contestato la circostanza del fallimento. Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità della intera procedura esecutiva, con ogni conseguente effetto sui pignoramenti in corso e la revoca della condanna alle spese della fase sommaria;
vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/10/2024, i creditori e Controparte_1
si costituivano in giudizio, contestando nuovamente l'idoneità e l'efficacia Controparte_2
pagina 3 di 6 probatoria della documentazione prodotta dall'opponente a fondamento della relativa eccezione di incapacità di agire del e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. CP_2
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale delle parti e all'udienza cartolare del
12 marzo 2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
- Preliminarmente, sulla costituzione dei convenuti.
Prima di procedere alla valutazione del merito dell'opposizione, va rilevata ed emendata l'erronea declaratoria di contumacia dei convenuti di cui al decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso da questo giudice in data 20/09/2024. L'attore, infatti, nel citare in giudizio tutti i convenuti ha correttamente dimezzato i termini di costituzione – ed invero tutti i termini, compreso quello a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.
– indicando così in citazione, per la costituzione dei convenuti, non il termine di almeno 70 giorni prima dell'udienza del 14/11/2024, bensì il termine di almeno 35 giorni prima dell'udienza del 14/11/2024, richiamando il disposto di cui all'art. 618 c.p.c.
A conferma della corretta interpretazione del procuratore di parte attrice può oggi menzionarsi la modifica operata dal cosiddetto “Correttivo Cartabia” degli artt. 616 e 618 c.p.c. in materia di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
la riforma ha, infatti, espressamente stabilito che, nelle ipotesi in cui il giudizio di merito che scaturisce dalle menzionate opposizioni sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, “sono ridotti della metà anche i termini di cui agli artt. 165, 166, 171- bis e 171-ter”, quindi sono dimezzati i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice
e per il deposito delle memorie.
I convenuti, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 10/10/2024, si sono quindi tempestivamente costituiti;
la questione, a dire il vero, ha scarsa dirimenza in quanto nel costituirsi i convenuti non hanno svolto domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto, ma mere difese.
Ad ogni buon conto, la dichiarazione di contumacia dei predetti va certamente revocata.
- Sull'unico motivo di opposizione: eccezione di incapacità di agire del creditore procedente
Controparte_2
Il tema dirimente ai fini della presente decisione non è tanto quello della idoneità della prova del fallimento, quanto piuttosto, ed in maniera assorbente rispetto al primo, quello della idoneità del fallimento del creditore DA procedente a paralizzare e/o inficiare l'azione esecutiva dal medesimo intrapresa e coltivata, unitamente all'altro creditore DA, verso il debitore esecutato nell'ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato con sentenza dell'autorità giudiziaria tedesca.
Sul punto la decisione resa dal Collegio all'esito del procedimento per reclamo coglie esattamente nel pagina 4 di 6 segno, e trova pienamente d'accordo anche questo giudice, laddove rileva la decisività, ai fini del rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva, della circostanza che il diritto di procedere alla esecuzione non risulta contestato con riguardo ad uno dei due creditori muniti di titolo.
Ed invero, volendo ritenere provata la circostanza del fallimento del convenuto Controparte_2
(dichiarato con provvedimento del Tribunale tedesco anteriormente alla azione esecutiva in questione),
e volendo anche ritenere (come allegato dalla difesa di parte attrice, anche se solo con la memoria di replica alla conclusionale dei creditori opposti) applicabili alla odierna fattispecie i principi di cui agli artt. artt. 16 e 17 del Regolamento 29 maggio 2000, n. 1346 del Consiglio europeo relativo alle procedure di insolvenza, ovvero di automaticità del riconoscimento delle decisioni relative alle procedure d'insolvenza pronunciate in un Paese comunitario e di corrispondenza tra gli effetti dello Stato in cui è stata pronunciata la sentenza di fallimento e quelli nel quale gli effetti dichiarativi dovranno avere attuazione, nonché la disposizione di cui all'art. 24 che sancisce che “Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura”, comunque la natura DA del credito azionato in executivis dagli odierni convenuti priva l'odierno opponente dello stesso interesse a sollevare l'eccezione
(di incapacità di agire del fallito) posta a fondamento della relativa opposizione. Se è vero, come stabilisce la disposizione di cui al citato art. 24 del Regolamento europeo, che il debitore che paga la propria obbligazione al fallito, e non al fallimento, non si libera se era a conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale, è altrettanto vero che, nel caso di specie, il rischio di non essere liberati dalla obbligazione non si pone proprio in ragione della natura DA del credito azionato. Se il rischio non si pone, allora non si profila neppure l'interesse del debitore a sollevare la relativa eccezione di pagamento al creditore fallito, posto che il pagamento al creditore in bonis, data la solidarietà indiscussa del credito, certamente libera il debitore, odierno opponente. Sarà, invece, interesse della procedura concorsuale ripetere dal co-creditore DA (o dal fallito personalmente) quanto eventualmente ad essa spettante in ragione dell'assoggettamento del patrimonio del fallito alla procedura stessa.
Nel caso di specie l'attore non ha in alcun modo contestato la debenza del credito azionato dai convenuti in executivis, né la relativa natura DA: non lo ha fatto unitamente ai motivi di opposizione, sicché la relativa contestazione, per la prima volta sollevata con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (peraltro successivamente al rilievo operato dal Collegio nell'ordinanza di rigetto del reclamo) appare tardiva.
Ad ogni buon conto, la natura DA del credito è espressamente deducibile dai titoli giudiziali azionati e prodotti dai convenuti quali doc.ti 10, 11 e 12 allegati alla memoria integrativa del 31/10/2024.
Di tal che, quand'anche si volesse asserire l'incapacità ad agire del solo creditore , il Controparte_2
pagina 5 di 6 credito sarebbe comunque dovuto stante la piena ed indiscussa, non contestata, legittimazione della creditrice procedente . Controparte_1
La procedura esecutiva è stata, infatti, introdotta da entrambi i creditori in forza dei titoli giudiziari prodotti quindi a prescindere dalla situazione giuridica di la stessa è proseguita Controparte_2
legittimamente attesa la volontà manifestata e ribadita in tal senso dalla stessa creditrice CP_1
Come infatti già rilevato dal Collegio in sede di reclamo, “In disparte il tema dell'ammissibilità
[...] di una sospensione parziale in termini soggettivi in ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c., nella specie il credito ha natura DA e dunque l'esecuzione potrebbe essere utilmente proseguita anche dalla sola munita di titolo e la cui legittimazione è incontestata”. CP_1
L'opposizione appare quindi infondata e come tale deve essere rigettata.
- Sulle spese del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della domanda e dei criteri medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca la dichiarazione di contumacia dei convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
2) Rigetta l'opposizione.
3) Condanna l'attore a rifondere a favore dei convenuti le spese di lite, che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi 5.077,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ferrara, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1651/2024 promossa da:
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Anselmi ( ) del Foro di Ferrara, giusta mandato allegato all'atto C.F._2
di opposizione ex art. 617 c.p.c., con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R.
11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 41 ) C.F._3
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
5 - 60322 Frankfurt Am Main - Germania ( ) C.F._4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Micai del Foro di Ferrara ( ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 100 presso e nello studio del suddetto difensore, in forza di mandati depositati nel fascicolo informatico, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: ) Email_2
OPPOSTI
e nei confronti di
Controparte_3
pagina 1 di 6
Controparte_4
Controparte_5
[...]
[...]
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte opponente: “Ribadita la rimessione alla decisione del magistrato della questione relativa alla rilevata contumacia della creditrice opposta, precisa le proprie conclusioni come segue: voglia il Tribunale, accertato che il creditore procedente sig. ha agito nella fase pre- CP_2
esecutiva (precetto), in quella esecutiva (compresa quella del reclamo alla ordinanza sulla sospensiva)
e nella presente di opposizione agli atti esecutivi in assenza della capacità di agire, dichiarare la nullità della intera procedura esecutiva con ogni conseguente effetto sul pignoramento presso terzi e sulla ordinanza di assegnazione del G.E. del 17.10.24 e, conseguentemente, condannare la creditrice opposta alla restituzione all'opponente della somma di €. 21.388,58 percepita dal quale terzo Controparte_5
pignorato, oltre interessi sino al saldo;
voglia inoltre revocare la condanna alle spese subita dall'opponente nella fase sommaria (ivi compresa quella nel procedimento di reclamo) con vittoria di spese sia della fase sommaria (compresa quella del reclamo) che di quella di merito. Voglia compensare le spese verso le altre parti”.
Le conclusioni di parte opposta: “Voglia l'adito Tribunale di Ferrara: - preliminarmente: revocare la dichiarazione di contumacia dei convenuti e resa con decreto Controparte_1 Controparte_2
del 20.09.2024, rilevato che i predetti si sono costituiti nel rispetto dei termini di costituzione indicati dall'attore in almeno 35 giorni prima della indicata prima udienza del 14.11.2024; - nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'Arch. poiché infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa Parte_1
l'integrazione di domanda, con l'introduzione di una subordinata relativa alla condanna dei creditori alla restituzione della somma dovuta dal , svolta dall'Arch. con propria Controparte_5 Pt_1
memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; - con condanna dell'Arch. alla rifusione delle spese Parte_1
e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- La ricostruzione della vicenda processuale.
L'odierno opponente, con comparsa depositata in data 04/04/2024 si costituiva nella Parte_1
procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 113/24 R.G.E. promossa nei suoi confronti dagli odierni pagina 2 di 6 creditori opposti e , eccependo il difetto di capacità di agire di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo in quanto già dichiarato fallito dal Tribunale di Francoforte sul Meno (D) con decreto del
05/10/2022, quindi anteriormente alla notifica sia dell'atto di pignoramento del 27/12/2023, sia dell'atto di precetto in rinnovazione.
Con ordinanza in data 31/05/2024, il G.E. respingeva l'eccezione, ritenendo la documentazione prodotta inidonea a documentare la circostanza del fallimento.
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato il 12/06/2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
la suddetta ordinanza. In data 12/07/2024 i creditori procedenti si costituivano in giudizio, contestando i motivi di opposizione di cui domandavano il rigetto al pari della istanza di sospensione ex adverso proposta.
Con ordinanza del 23/07/2024 il G.E. disattendeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione di cui al R.G.
n. Mob. 113/2024, ritenendo l'eccezione di legittimazione attiva, sollevata dall'opponente nei confronti del creditore procedente , sfornita di prova. Controparte_2
L'odierno opponente proponeva, quindi, reclamo ai sensi dell'art. 696 terdecies c.p.c., che il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza dell'11/09/2024, rigettava, ritenendo, in sintesi, che dalla documentazione prodotta “non può ricavarsi con certezza – in assenza di deduzioni di parte reclamante circa la legge applicabile – la perdita della capacità del soggetto” e che “ad ogni modo è decisiva …. la circostanza che il diritto di procedere all'esecuzione non risulta contestato con riguardo ad uno dei due creditori muniti di titolo” stante la natura DA del credito azionato.
con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva, quindi, l'odierno Parte_1
procedimento di merito, riproponendo la medesima eccezione di incapacità di agire del creditore procedente svolta nella procedura esecutiva e nella fase cautelare della opposizione. Sosteneva che la prova della carenza di legittimazione attiva del creditore contrariamente a quanto Controparte_2
ritenuto nella fase sommaria dal giudice della esecuzione, fosse stata ampiamente fornita mediante “la produzione in giudizio della fotocopia, dapprima dell'estratto del fascicolo telematico fallimentare e successivamente del solo decreto di fallimento ottenute dal collega tedesco, la prima a seguito di un suo accesso sul portale dei fascicoli fallimentari del Tribunale di Francoforte (cfr. doc. 1), la seconda direttamente dalla cancelleria fallimentare (cfr. doc. 2)”. Aggiungeva che i creditori procedenti non avevano mai disconosciuto i documenti prodotti, né contestato la circostanza del fallimento. Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità della intera procedura esecutiva, con ogni conseguente effetto sui pignoramenti in corso e la revoca della condanna alle spese della fase sommaria;
vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/10/2024, i creditori e Controparte_1
si costituivano in giudizio, contestando nuovamente l'idoneità e l'efficacia Controparte_2
pagina 3 di 6 probatoria della documentazione prodotta dall'opponente a fondamento della relativa eccezione di incapacità di agire del e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. CP_2
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale delle parti e all'udienza cartolare del
12 marzo 2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
- Preliminarmente, sulla costituzione dei convenuti.
Prima di procedere alla valutazione del merito dell'opposizione, va rilevata ed emendata l'erronea declaratoria di contumacia dei convenuti di cui al decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso da questo giudice in data 20/09/2024. L'attore, infatti, nel citare in giudizio tutti i convenuti ha correttamente dimezzato i termini di costituzione – ed invero tutti i termini, compreso quello a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.
– indicando così in citazione, per la costituzione dei convenuti, non il termine di almeno 70 giorni prima dell'udienza del 14/11/2024, bensì il termine di almeno 35 giorni prima dell'udienza del 14/11/2024, richiamando il disposto di cui all'art. 618 c.p.c.
A conferma della corretta interpretazione del procuratore di parte attrice può oggi menzionarsi la modifica operata dal cosiddetto “Correttivo Cartabia” degli artt. 616 e 618 c.p.c. in materia di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
la riforma ha, infatti, espressamente stabilito che, nelle ipotesi in cui il giudizio di merito che scaturisce dalle menzionate opposizioni sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, “sono ridotti della metà anche i termini di cui agli artt. 165, 166, 171- bis e 171-ter”, quindi sono dimezzati i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice
e per il deposito delle memorie.
I convenuti, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 10/10/2024, si sono quindi tempestivamente costituiti;
la questione, a dire il vero, ha scarsa dirimenza in quanto nel costituirsi i convenuti non hanno svolto domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto, ma mere difese.
Ad ogni buon conto, la dichiarazione di contumacia dei predetti va certamente revocata.
- Sull'unico motivo di opposizione: eccezione di incapacità di agire del creditore procedente
Controparte_2
Il tema dirimente ai fini della presente decisione non è tanto quello della idoneità della prova del fallimento, quanto piuttosto, ed in maniera assorbente rispetto al primo, quello della idoneità del fallimento del creditore DA procedente a paralizzare e/o inficiare l'azione esecutiva dal medesimo intrapresa e coltivata, unitamente all'altro creditore DA, verso il debitore esecutato nell'ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato con sentenza dell'autorità giudiziaria tedesca.
Sul punto la decisione resa dal Collegio all'esito del procedimento per reclamo coglie esattamente nel pagina 4 di 6 segno, e trova pienamente d'accordo anche questo giudice, laddove rileva la decisività, ai fini del rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva, della circostanza che il diritto di procedere alla esecuzione non risulta contestato con riguardo ad uno dei due creditori muniti di titolo.
Ed invero, volendo ritenere provata la circostanza del fallimento del convenuto Controparte_2
(dichiarato con provvedimento del Tribunale tedesco anteriormente alla azione esecutiva in questione),
e volendo anche ritenere (come allegato dalla difesa di parte attrice, anche se solo con la memoria di replica alla conclusionale dei creditori opposti) applicabili alla odierna fattispecie i principi di cui agli artt. artt. 16 e 17 del Regolamento 29 maggio 2000, n. 1346 del Consiglio europeo relativo alle procedure di insolvenza, ovvero di automaticità del riconoscimento delle decisioni relative alle procedure d'insolvenza pronunciate in un Paese comunitario e di corrispondenza tra gli effetti dello Stato in cui è stata pronunciata la sentenza di fallimento e quelli nel quale gli effetti dichiarativi dovranno avere attuazione, nonché la disposizione di cui all'art. 24 che sancisce che “Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura”, comunque la natura DA del credito azionato in executivis dagli odierni convenuti priva l'odierno opponente dello stesso interesse a sollevare l'eccezione
(di incapacità di agire del fallito) posta a fondamento della relativa opposizione. Se è vero, come stabilisce la disposizione di cui al citato art. 24 del Regolamento europeo, che il debitore che paga la propria obbligazione al fallito, e non al fallimento, non si libera se era a conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale, è altrettanto vero che, nel caso di specie, il rischio di non essere liberati dalla obbligazione non si pone proprio in ragione della natura DA del credito azionato. Se il rischio non si pone, allora non si profila neppure l'interesse del debitore a sollevare la relativa eccezione di pagamento al creditore fallito, posto che il pagamento al creditore in bonis, data la solidarietà indiscussa del credito, certamente libera il debitore, odierno opponente. Sarà, invece, interesse della procedura concorsuale ripetere dal co-creditore DA (o dal fallito personalmente) quanto eventualmente ad essa spettante in ragione dell'assoggettamento del patrimonio del fallito alla procedura stessa.
Nel caso di specie l'attore non ha in alcun modo contestato la debenza del credito azionato dai convenuti in executivis, né la relativa natura DA: non lo ha fatto unitamente ai motivi di opposizione, sicché la relativa contestazione, per la prima volta sollevata con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (peraltro successivamente al rilievo operato dal Collegio nell'ordinanza di rigetto del reclamo) appare tardiva.
Ad ogni buon conto, la natura DA del credito è espressamente deducibile dai titoli giudiziali azionati e prodotti dai convenuti quali doc.ti 10, 11 e 12 allegati alla memoria integrativa del 31/10/2024.
Di tal che, quand'anche si volesse asserire l'incapacità ad agire del solo creditore , il Controparte_2
pagina 5 di 6 credito sarebbe comunque dovuto stante la piena ed indiscussa, non contestata, legittimazione della creditrice procedente . Controparte_1
La procedura esecutiva è stata, infatti, introdotta da entrambi i creditori in forza dei titoli giudiziari prodotti quindi a prescindere dalla situazione giuridica di la stessa è proseguita Controparte_2
legittimamente attesa la volontà manifestata e ribadita in tal senso dalla stessa creditrice CP_1
Come infatti già rilevato dal Collegio in sede di reclamo, “In disparte il tema dell'ammissibilità
[...] di una sospensione parziale in termini soggettivi in ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c., nella specie il credito ha natura DA e dunque l'esecuzione potrebbe essere utilmente proseguita anche dalla sola munita di titolo e la cui legittimazione è incontestata”. CP_1
L'opposizione appare quindi infondata e come tale deve essere rigettata.
- Sulle spese del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della domanda e dei criteri medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca la dichiarazione di contumacia dei convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
2) Rigetta l'opposizione.
3) Condanna l'attore a rifondere a favore dei convenuti le spese di lite, che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi 5.077,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ferrara, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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