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Sentenza 2 novembre 2024
Sentenza 2 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/11/2024, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott.ssa Giusi Ianni Presidente dott.ssa Ermanna Grossi Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 1091/2024, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 16.10.2024, tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Parte_1 C.F._1
Lepera;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Controparte_1 C.F._2
Gallucci;
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver convissuto con , che, dalla loro unione Parte_1 Controparte_1
sono nati e , il 23.01.2018, che tale relazione è cessata ad agosto 2023, Per_1 Per_2
chiedeva “All'Ill.mo Tribunale civile di Cosenza, acché previa fissazione della udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, stabilisca che i figli restino affidati alla madre, come ora, che ha residenza autonoma coi suoi figli;
- che il padre, finché abiterà fuori
Scigliano, li veda e li possa tenere anche con sé, nei giorni in cui vene a trovarli, delegando al sig. Giudice di determinare tempi e modalità della loro presenza presso il
1 sig. RN;
- che, attesa la sua attuale situazione di disoccupata, e quella di occupato del sig. , che percepisce 1700,00 e/o 1.800,00 mensili, venga stabilito un assegno CP_1 periodico mensile di mantenimento per entrambi i figli di € 750,00, ivi inclusi gli assegni di mantenimento dei figli percepiti del RN;
- che il sig. Controparte_1 dovrà corrispondere all'istante tutte le somme non corrisposte da agosto 2023 a tutt'oggi, dedotte quelle già versate, e, quindi un importo di € 5.000,00 (€ 750,00 x 8 =
6.000,00 - € 1000,00 percepiti); - che le spese straordinarie gravino per il 50% a carico di ogni genitore, incluse quelle obbligatorie, per le quali è esclusa la previa concertazione;
libri e testi scolastici, gite scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci, spese odontoiatriche, oculistiche, quant'altro riterrà opportuno per l'interesse morale e materiale della prole. Con richiesta espressa ad invitare il sig. Controparte_1
ad esibire e produrre la sua busta paga, quale dipendente, della ditta chimica LM di
Rodano (MI), a far data da agosto 2023 a tutt'oggi”.
RN LE si costituiva e, contestando la domanda, rassegnava le seguenti conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre;
- Stabilire le modalità di visita da parte del padre nei seguenti termini: Il padre potrà tenere con sé i bambini ogni 15 giorni, sempre in virtù della sua turistica lavorativa preventivamente comunicata alla , Pt_1
consentendo ai minori di pernottare col padre, salvo diversa volontà degli stessi;
-
Stabilire che il padre tenga con sé i bambini nel caso in cui per esigenze personali o familiari scenda a Scigliano con una frequenza maggiore rispetto a quella sopra indicata, sempre previa comunicazione alla;
- Stabilire che il padre possa Pt_1
sentire telefonicamente i bambini con frequenza quotidiana quando si trova fuori per lavoro;
- Stabilire che il padre tenga con sé i minori tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con comunicazione reciproca dei luoghi, nonché dell'indirizzo di vacanza e con la facoltà reciproca di consentirgli incontri e le videochiamate del genitore assente. -
Stabilire, per quanto riguarda le vacanze natalizie, che i bambini trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno 24 dicembre fino alla mattina del 25 dicembre, mentre starà con ciascun genitore ad anni alterni il 31 dicembre fino alla mattina del 1 gennaio, precisando che il genitore che trascorrerà con i piccoli e la Vigilia Per_1 Per_2
di Natale, non trascorrerà con i piccoli la vigilia di Capodanno;
altre festività, quali
2 Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno, 1^novembre, 7 e 8 dicembre e 6 gennaio, vigerà il principio dell'alternanza, quindi i bambini staranno con ciascun genitore ad anni alterni, il tutto compatibilmente con le turnistiche lavorative del RN e sempre tramite previa e tempestiva comunicazione. - Rigettare la richiesta di mantenimento di € 750,00 avanzata dall'istante disponendo un mantenimento
(comprensivo della somma relativa all'assegno unico) in favore dei minori di € 450,00;
- Disporre le spese straordinarie, nella misura del 50 % a carico di ciascun genitore da concordare preventivamente e da documentare;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda in merito alla richiesta, seppur non ribadita nelle avverse conclusioni, di corresponsione della somma trattenuta come acconto della vendita della casa familiare,
o in subordine dichiarare tale somma non dovuta per le motivazioni dedotte in narrativa;
rigettare la richiesta di arretrati di € 6.000,00, avendo il RN sempre provveduto alla corresponsione del mantenimento della somma tra le parti concordata”.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 16.10.2024, sono addivenute ad un nuovo e diverso accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi e che, di conseguenza, si ritiene di recepire, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di contributo al mantenimento degli Controparte_1
stessi, la somma mensile di euro 500,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 30 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da concordare preventivamente;
- dispone che veda e tenga con sé i figli come da Controparte_1
regolamentazione contenuta nella comparsa di costituzione ad eccezione di quanto previsto dal periodo estivo durante il quale i minori trascorreranno con il padre una settimana consecutiva a luglio e ad agosto;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.10.2024
3 Il Giudice relatore dott.ssa Maria Giovanna De Marco
Il Presidente
dott.ssa Giusi Ianni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott.ssa Giusi Ianni Presidente dott.ssa Ermanna Grossi Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 1091/2024, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 16.10.2024, tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Parte_1 C.F._1
Lepera;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Controparte_1 C.F._2
Gallucci;
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver convissuto con , che, dalla loro unione Parte_1 Controparte_1
sono nati e , il 23.01.2018, che tale relazione è cessata ad agosto 2023, Per_1 Per_2
chiedeva “All'Ill.mo Tribunale civile di Cosenza, acché previa fissazione della udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, stabilisca che i figli restino affidati alla madre, come ora, che ha residenza autonoma coi suoi figli;
- che il padre, finché abiterà fuori
Scigliano, li veda e li possa tenere anche con sé, nei giorni in cui vene a trovarli, delegando al sig. Giudice di determinare tempi e modalità della loro presenza presso il
1 sig. RN;
- che, attesa la sua attuale situazione di disoccupata, e quella di occupato del sig. , che percepisce 1700,00 e/o 1.800,00 mensili, venga stabilito un assegno CP_1 periodico mensile di mantenimento per entrambi i figli di € 750,00, ivi inclusi gli assegni di mantenimento dei figli percepiti del RN;
- che il sig. Controparte_1 dovrà corrispondere all'istante tutte le somme non corrisposte da agosto 2023 a tutt'oggi, dedotte quelle già versate, e, quindi un importo di € 5.000,00 (€ 750,00 x 8 =
6.000,00 - € 1000,00 percepiti); - che le spese straordinarie gravino per il 50% a carico di ogni genitore, incluse quelle obbligatorie, per le quali è esclusa la previa concertazione;
libri e testi scolastici, gite scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci, spese odontoiatriche, oculistiche, quant'altro riterrà opportuno per l'interesse morale e materiale della prole. Con richiesta espressa ad invitare il sig. Controparte_1
ad esibire e produrre la sua busta paga, quale dipendente, della ditta chimica LM di
Rodano (MI), a far data da agosto 2023 a tutt'oggi”.
RN LE si costituiva e, contestando la domanda, rassegnava le seguenti conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre;
- Stabilire le modalità di visita da parte del padre nei seguenti termini: Il padre potrà tenere con sé i bambini ogni 15 giorni, sempre in virtù della sua turistica lavorativa preventivamente comunicata alla , Pt_1
consentendo ai minori di pernottare col padre, salvo diversa volontà degli stessi;
-
Stabilire che il padre tenga con sé i bambini nel caso in cui per esigenze personali o familiari scenda a Scigliano con una frequenza maggiore rispetto a quella sopra indicata, sempre previa comunicazione alla;
- Stabilire che il padre possa Pt_1
sentire telefonicamente i bambini con frequenza quotidiana quando si trova fuori per lavoro;
- Stabilire che il padre tenga con sé i minori tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con comunicazione reciproca dei luoghi, nonché dell'indirizzo di vacanza e con la facoltà reciproca di consentirgli incontri e le videochiamate del genitore assente. -
Stabilire, per quanto riguarda le vacanze natalizie, che i bambini trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno 24 dicembre fino alla mattina del 25 dicembre, mentre starà con ciascun genitore ad anni alterni il 31 dicembre fino alla mattina del 1 gennaio, precisando che il genitore che trascorrerà con i piccoli e la Vigilia Per_1 Per_2
di Natale, non trascorrerà con i piccoli la vigilia di Capodanno;
altre festività, quali
2 Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno, 1^novembre, 7 e 8 dicembre e 6 gennaio, vigerà il principio dell'alternanza, quindi i bambini staranno con ciascun genitore ad anni alterni, il tutto compatibilmente con le turnistiche lavorative del RN e sempre tramite previa e tempestiva comunicazione. - Rigettare la richiesta di mantenimento di € 750,00 avanzata dall'istante disponendo un mantenimento
(comprensivo della somma relativa all'assegno unico) in favore dei minori di € 450,00;
- Disporre le spese straordinarie, nella misura del 50 % a carico di ciascun genitore da concordare preventivamente e da documentare;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda in merito alla richiesta, seppur non ribadita nelle avverse conclusioni, di corresponsione della somma trattenuta come acconto della vendita della casa familiare,
o in subordine dichiarare tale somma non dovuta per le motivazioni dedotte in narrativa;
rigettare la richiesta di arretrati di € 6.000,00, avendo il RN sempre provveduto alla corresponsione del mantenimento della somma tra le parti concordata”.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 16.10.2024, sono addivenute ad un nuovo e diverso accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi e che, di conseguenza, si ritiene di recepire, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di contributo al mantenimento degli Controparte_1
stessi, la somma mensile di euro 500,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 30 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da concordare preventivamente;
- dispone che veda e tenga con sé i figli come da Controparte_1
regolamentazione contenuta nella comparsa di costituzione ad eccezione di quanto previsto dal periodo estivo durante il quale i minori trascorreranno con il padre una settimana consecutiva a luglio e ad agosto;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.10.2024
3 Il Giudice relatore dott.ssa Maria Giovanna De Marco
Il Presidente
dott.ssa Giusi Ianni
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