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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3033/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RI RICCARDO, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10005/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2005/3T/001063/000/001/2020012 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8276/2025 depositato il
18/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 la società Ricorrente_1 S.P.A., con sede legale in Milano, Indirizzo_1, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2005/3T/001063/000/001/2020/012 notificato in data 4 2 marzo
2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 109,49 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2020 in relazione al contratto di locazione anno 2005, serie 3T, Numero_1, chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
In data 27 giugno 2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo di dichiarare estinto il giudizio in quanto la contribuente, in data 18/02/2020, seppur tardivamente ma con ravvedimento, aveva effettuato il pagamento dell'imposta dovuta relativa all'anno d'imposta 2020.
In data 30 luglio 2025 la società ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta formulata dalle parti è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 18/02/2020, seppur tardivamente ma con ravvedimento, la società ricorrente ha effettuato il pagamento dell'imposta dovuta relativa all'anno d'imposta 2020 poi richiesta con l'atto impugnato.
Tenuto conto di ciò, deve ritenersi cessata la materia del contendere ed il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese del giudizio atteso l'esito rimangono a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RI RICCARDO, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10005/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2005/3T/001063/000/001/2020012 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8276/2025 depositato il
18/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 la società Ricorrente_1 S.P.A., con sede legale in Milano, Indirizzo_1, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2005/3T/001063/000/001/2020/012 notificato in data 4 2 marzo
2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 109,49 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2020 in relazione al contratto di locazione anno 2005, serie 3T, Numero_1, chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
In data 27 giugno 2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo di dichiarare estinto il giudizio in quanto la contribuente, in data 18/02/2020, seppur tardivamente ma con ravvedimento, aveva effettuato il pagamento dell'imposta dovuta relativa all'anno d'imposta 2020.
In data 30 luglio 2025 la società ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta formulata dalle parti è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 18/02/2020, seppur tardivamente ma con ravvedimento, la società ricorrente ha effettuato il pagamento dell'imposta dovuta relativa all'anno d'imposta 2020 poi richiesta con l'atto impugnato.
Tenuto conto di ciò, deve ritenersi cessata la materia del contendere ed il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese del giudizio atteso l'esito rimangono a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio.