Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1139/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1139/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 31/03/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13 Gennaio 2025 TRA
Arch. c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucano (PZ) al Vico I° Guglielmo Marconi ed elettivamente domiciliato in Tramutola (PZ) alla Via Cavour n.107 presso e nello studio legale dell'Avv. Filippo RAUTIIS cod. fisc. , che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello.
-APPELLANTE-
E Ditta di (p.iva CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Melfi al Largo S. Teodoro n.29 presso e nello studio legale dell'Avv. Michele GALLO cod. fisc. , CodiceFiscale_3 che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della Comparsa di costituzione in appello.
- APPELLATA- Oggetto: Appello - Contratto d'opera professionale.
Conclusioni: come rassegnate alla udienza del 18.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di citazione in appello del 06.04.2021 e contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 351 co. 2 cpc, l'Arch. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1 CP_ Tribunale, la , proponendo Controparte_4 formale impugnazione della Sentenza n. 40/2020 del 18.12.2020 del Giudice
di Pace di Bella pronunciata nel giudizio iscritto al n° 61/19 del Ruolo generale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare e cautelare: a) sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito b) accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda così come proposta dal Dott.
[...]
, titolare della Ditta Geoservice, perché infondata in fatto e in CP_2 diritto;
c) riformare in ogni caso la sentenza impugnata anche in ordine alle spese e per l'effetto condannare il Dott. , nella predetta qualità, al CP_2 pagamento di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto avvocato antistatario. In particolare, l'appellante riteneva errata la Sentenza di primo grado per avere il Giudice di prime cure male interpretato le contestazioni da lui mosse alla richiesta di pagamento formulata dell'appellato. Invero, secondo l'appellante la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (in particolare la sentenza n. 13533 del 30.10.2001), richiamata dal primo giudice sarebbe inconferente alla fattispecie in questione avendo l'appellante contestato l'assoluta mancanza del rapporto contrattuale piuttosto che l'avvenuto inadempimento ovvero un adempimento parziale. Per tali ragioni il creditore avrebbe dovuto, in base all'art. 2697 c.c., provare l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti. Contestava poi l'appellante il capo della sentenza nella parte in cui, dato atto della costituzione di una ATI da parte della (ex CP_5 [...]
), e Architetto finalizzata alla CP_6 CP_7 Parte_1 esecuzione del progetto di urbanizzazione commissionato dal Parte_2
il giudice di pace avrebbe confuso la figura della mandataria,
[...] individuata nella con quella dei mandanti posta in capo alla CP_5 e all'Architetto Invero, a dire dell'appellante, l'unico CP_7 Pt_1 soggetto che avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 1703 e ss c.c., conferire il contestato incarico era la Società mandataria. Il primo giudice avrebbe ricavato la prova del conferimento dell'incarico al geologo da altri CP_2 elementi ritenuti dall'appellante paradossali. Invero, contestava l'Architetto il ragionamento fatto dal Giudice di pace rispetto alla presunzione Pt_1 elaborata dallo stesso giudice secondo cui:” quando anche vera la circostanza, per come sostenuta dal convenuto, che l'incarico geologico fosse stato attribuito dal resta il fatto che la relazione geologica non è Pt_2 andata a beneficio esclusivo di quest'ultimo, ma anche del suo progettista
Arch. posto che, per come emerge dalla disamina della Pt_1 documentazione in atti, la relazione serviva al progetto”. Riguardo a detto capo della sentenza l'appellante evidenziava l'errore in cui il primo giudice sarebbe incorso per non essersi avveduto che la firma apposta al progetto esecutivo non sarebbe quella dell'Architetto bensì quella Pt_1 dell'Ing.. ovvero dell'associazione che si era costituita per la Per_1
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progettazione dell'incarico ricevuto dal e di cui l'Architetto Parte_2 faceva parte. Pt_1 Su tali presupposti il primo Giudice ipotizzava un “arricchimento senza causa” da parte dell'appellante finendo così per giudicare, sempre a suo dire,
“ultra petita”. In merito alla valutazione delle prove l'appellante riteneva che la decisione impugnata fosse sul punto carente di motivazione. Partendo, infatti, dalla prova testimoniale del teste (all'epoca Testimone_1 dei fatti funzionario dell'Ufficio tecnico presso il ne Pt_2 Pt_2 recriminava la parziale valutazione fatta dal primo Giudice che ometteva, a suo dire, ogni considerazione in merito a quella parte di deposizione in cui il teste affermava che il conferimento dell'incarico al geologo potesse essere dato solo dalla mandataria , così come ometteva di motivare in CP_5 sentenza, nonostante l'evidente contrasto di circostanze, per quale motivo avrebbe preso in considerazione la sola deposizione del geologo in CP_2 sede di interrogatorio formale, che negava il conferimento dell'incarico da parte del , e non anche quanto riportato sul frontespizio Parte_2 della relazione dello stesso geologo ove testualmente veniva riportato:” Premessa. L'Amministrazione Comunale ha incaricato il sottoscritto Pt_2
Geologo con studio tecnico in Melfi (Pz) alla via Controparte_2
Firenze n.13, di redigere una relazione geologico-idrologico sui terreni…”
Per tali ragioni, ritenendo che il presunto creditore non avesse fornito la prova di aver ricevuto l'incarico direttamente dall'odierno appellante, quest'ultimo insisteva per l'accoglimento del gravame proposto e la conseguente riforma della sentenza impugnata, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.06.2021 si costituiva nel presente giudizio la ditta la quale, Controparte_4 richiamati i fatti di causa, insisteva per la conferma della sentenza impugnata in ragione di quanto emerso dalle risultanze istruttorie. Osservava sul punto l'appellato l'assenza di una determina comunale di conferimento incarico e l'esistenza, invece, della fattura (cfr all. n.5 del doc. 9 del fascicolo di primo grado dell'appellato) emessa dall'architetto e presentata al Pt_1 Parte_2 ove è riportato il compenso relativo alla perizia in questione poi
[...] liquidato effettivamente dal all'odierno appellante. Parte_2 Peraltro, precisava l'appellata, lo stesso disciplinare d'incarico allegato alla determina del dell'11.11.2009 sottoscritto Parte_2 dall'amministrazione comunale e dall'ATP prevedeva esplicitamente l'estraneità del a tutti i rapporti intercorrenti tra l'ATP Parte_2 incaricata e gli eventuali collaboratori, tecnici e consulenti delle cui prestazioni la stessa ATP intendeva avvalersi.
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Per quanto dedotto ed osservato riteneva l'appellata che la fattispecie potesse essere inquadrata anche nell'indebito arricchimento come peraltro, già osservato in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado. In merito alla fattura chiesta in pagamento l'appellato osservava che mai nessuna contestazione era stata mossa nel corso degli anni da parte dell'appellante piuttosto era emerso che rispetto al totale della stessa l'architetto aveva provveduto al versamento di un acconto di € Pt_1
1.000,00 sebbene avesse, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenuto l'assurda e non provata tesi del prestito personale. Per tali ragioni, nel contrastare altresì la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza opposta per mancanza dei presupposti, ne chiedeva la conferma con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
La causa, dopo taluni rinvii resi necessari per definire procedimenti di più vecchia iscrizione a ruolo, veniva rinviata alla udienza del 18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc. Detto ciò, e venendo al merito della questione, si ritiene che l'appello proposto sia infondato e che pertanto vada rigettato per le ragioni che di seguito si vanno a rappresentare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I motivi di appello che, per la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Parte attrice ha convenuto nel giudizio di primo grado l'Architetto Parte_1 affinché fosse condannato al saldo della fattura n. 3/2013 del
[...]
08.02.2013 di €. 3.619,70, detratto l'acconto ricevuto di €.1.000,00.
La presente controversia ha quindi ad oggetto la condanna al pagamento di somme dovute per la redazione di una perizia geologica che secondo la prospettazione di parte attrice rinverrebbe il proprio titolo costituivo nel conferimento dell'incarico ricevuto dall'Arch. Pt_1 Sotto questo profilo, parte convenuta ha eccepito, in primo luogo, l'assenza di siffatto rapporto. Orbene, “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per
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condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017).
Nel caso in esame, si ritiene che parte attrice, odierna parte appellata, abbia fornito prova di avere ricevuto incarico dall'Ing. e che le prove sul Pt_1 punto siano state correttamente valutate dal primo Giudice. “ Potendo la prova dell'incarico professionale discendere pure da presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve altresì esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva;
è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità la motivazione di tale percorso logico - giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012) (Cassazione civile sez. II, 24/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep. 24/01/2017), n.1792).
Nel caso di specie il Geologo al fine di provare il conferimento CP_2 dell'incarico da parte dell'odierno appellante ha prodotto: 1) la Determina del pubblicata sull'Albo pretorio con cui l'Ente conferiva Parte_2 all'ATP (Associazione temporanea tra professionisti) di cui l'Architetto
come detto, ne faceva parte, l'esecuzione di taluni lavori di Pt_1 urbanizzazione;
2) la delibera del 10.09.2010 del Commissario straordinario del di approvazione del progetto definitivo dei lavori;
3) la Parte_2 sua relazione geologica-tecnica; 4) il progetto esecutivo redatto dall'ATP corredato altresì dalla suddetta relazione geologica;
5) n.2 note PEC (una del 28.12.2015 e l'altra del 17.03.2016) con cui il Geologo sollecitava il CP_2 saldo della ridetta fattura;
6) la fattura dell'Ing. presentata al Comune Pt_1 di Melfi ove si legge, tra le voci chieste in pagamento anche quella relativa alla redazione della perizia geologica.
Ritiene questo Giudice che le risultanze istruttorie, compreso la prova testimoniale a mezzo del teste e l'interrogatorio formale del Testimone_1
Sig , siano state adeguatamente valutate e motivate dal primo Giudice. CP_2
Invero, si conviene con la decisione del primo Giudice in merito al raggiungimento della prova circa il conferimento dell'incarico ricordando che:” Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del
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professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22233 del
25 novembre 2004).
Né può essere accolta la doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe confuso la figura del mandatario con quella del mandante e che pertanto solo la mandataria ( che nel caso di specie è rappresentata dalla era titolata ad agire in nome e per conto dei mandanti ( Arch. CP_5 e ergo aveva il potere di conferire l'incarico per la Pt_1 CP_8 redazione della perizia. Invero, si ricorda che, nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti il soggetto individuato come mandatario, il c.d capo gruppo, è colui che ha un mandato collettivo di rappresentanza, in quanto possiede maggiori competenze, ed è deputato ad amministrare i rapporti con l'Ente appaltante, e non necessariamente con i terzi fornitori e/o professionisti a cui ciascun associato potrebbe rivolgersi, conservando una propria autonomia. Tale mandato non genera un nuovo soggetto per il motivo che ogni associato mantiene la propria autonomia. Tanto è vero che gli impegni di spesa da parte della Committente ( sono stati Parte_2 presi a favore dei singoli professionisti in base al contratto definito in sede di affidamento in quanto, il rapporto esistente tra gli associati di un raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di un appalto pubblico non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali con la conseguenza che gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dai singoli professionisti associati relativamente ai lavori di competenza da ciascuno eseguiti.
“In tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, compete all'impresa mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica ma è finalizzato solo ed unicamente ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. L'impresa capogruppo è pertanto legittimata a compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto, con produzione di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti, mentre resta salva la piena autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la
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gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti istaurati con i terzi.” (Corte appello Napoli sez. VIII, 15/11/2024, n.4629).
Prova dell'autonomia dell'odierno appellante rispetto ai lavori da lui eseguiti è la fattura presentata proprio dall'Architetto al Comune di Melfi e Pt_1 relativa ai lavori di sua competenza (progettazione, piano di sicurezza, sondaggi meccanici, prove in situ, analisi e prove di laboratorio, prospezioni geofisiche, perizia geologica) poi effettivamente pagata con determina del
29.08.2012 (cfr copia in atti) dal Comune di Melfi. Né può ritenersi fondata l'ulteriore rimostranza formulata dall'appellante secondo cui il conferimento dell'incarico sarebbe stato dato direttamente dal e tanto sul presupposto secondo cui lo stesso appellato nella Parte_2 premessa della sua relazione avrebbe dichiarato di essere stato incaricato proprio dalla detta amministrazione comunale. È evidente che l'espressione impropria utilizzata dall'appellato non possa ritenersi sufficiente a provare il conferimento dell'incarico da parte del tanto più che:” Il contratto d'opera professionale con la Parte_2
Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisce al pari di un soggetto privato, necessita della forma scritta a pena di nullità. Il conferimento dell'incarico dev'essere quindi formalizzato mediante un atto, sottoscritto dal professionista e dall'organo che ha la rappresentanza dell'ente all'esterno, contenente l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. Ai fini di validità del contratto deve pertanto escludersi che la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, neppure se accompagnati dall'accettazione scritta del professionista, quali ad esempio una delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico (come in questo caso). Né è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo dell'ente, resta un atto interno a quest'ultimo, che può revocarla a sua discrezione (così Cass. n. 1167 del 2013) (Cass. Ordinanza n. 11465/2020).
Peraltro, lo stesso teste sig. (teste di entrambe le parti) e Testimone_1 funzionario tecnico del all'epoca dei fatti, ha dichiarato che Parte_2 il non aveva conferito il detto incarico al sig. e che Parte_2 CP_2 piuttosto proprio lui aveva indicato all'architetto taluni nominativi di Pt_1 geologi tra cui quello del sig. . CP_2
Per tali ragioni, bene ha deciso il primo Giudice, in merito alla sufficienza del quadro probatorio giungendo a ritenere che l'incarico sia stato dato, di fatto, dall'odierno appellante. Invero, si può ritenere che il professionista ha espletato il suo incarico CP_2 in virtù di un rapporto fiduciario con l'Architetto incaricato di Pt_1 eseguire una parte dei lavori rientrante nel più ampio incarico dei Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione Primaria della Zone CN3- CN4 e
CN5 del P.R.G. del come da disciplinare di incarico Parte_2 sottoscritto tra il e l' , detti lavori, nella loro Parte_2 CP_9
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totalità, sono stati pacificamente affidati all' di cui l'Architetto CP_9 Pt_1 faceva parte insieme alla e alla l'Ing. si CP_5 CP_7 Pt_1 avvaleva della professionalità del Geologo al fine di predisporre la CP_2 parte di lavori di sua competenza e indirizzati all'approvazione del progetto di urbanizzazione ove lo studio geognostico delle aree destinate all'urbanizzazione ergo la relazione di che trattasi, rappresentava elemento determinante. Quanto all'ulteriore documentazione in atti versata dall'odierno appellato a riprova delle sue ragioni, in particolare le PEC del 28.02.2015 e del 17.03.2016, sollecitanti il pagamento del saldo nonché l'invio della fattura oggi chiesta in pagamento e avente quale causale il compenso per la per la perizia geologica, si osserva come anche detta documentazione, in uno al restante quadro probatorio, abbiano anche da un punto di vista comportamentale oltre che probatorio giustamente indotto il primo giudice a ritenere fondate le ragioni dell'odierno appellato. E' infatti inverosimile che l'Architetto ricevuta la fattura de qua oltre Pt_1 ai solleciti di pagamento, non abbia contestato alcunchè ricordandosi solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo di dover contestare ogni avversa pretesa. Pertanto, ritenuto che l'appellato abbia sufficientemente provato il conferimento dell'incarico da parte dell'appellante, l'appello vada conseguentemente rigettato e confermata integralmente la Sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri come aggiornati dal D.M. n.147 del 13.08.2022 pubblicato in G.U.
n.236 del 08.10.2022 in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della causa (€.2.619,70), dei valori medi, escludendo la fase istruttoria che non è stata svolta, nella misura indicata in dispositivo Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_10
così provvede:
[...] 1 ) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Bella n.40/2020 del 18.12.2020 pronunciata nel giudizio iscritto al n. di RG 61/19, condannando l'Architetto Parte_1 al pagamento, in favore della , Controparte_10 della somma di €.2.619,70 (già detratto l'acconto di €.1.000,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale saldo della fattura n.3/2013 del 08.02.2013;
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2 ) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in €. 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori di lite e spese vive se sostenute.
3 ) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Potenza il 21.01.2025
Il Giudice
( Dott.ssa Giulia Volpe)
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