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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1401 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Massimo Grattarola presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Alessandria, via Trotti n. 46
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , p.i. , titolare Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, come da procura congiunta alla memoria di costituzione, dall'Avv. Leone Luigi Fiumalbo Spadoni presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Alfonsine, via Stroppata n. 38
- CONVENUTO -
OGGETTO: risoluzione contratto
1 Le parti hanno assunto le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice (come da ricorso introduttivo):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare risolto il contratto di compravendita dell'autovettura usata ZU GI tg.
GG492PS concluso tra la sig.ra e la per Parte_1 Controparte_2 inadempimento di quest'ultimo e per gli effetti, condannarlo a restituire alla sig.ra la somma di € 11.000,00 nonché a risarcire alla medesima i danni Parte_1 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale nella misura di €
5.242,50, oltre gli interessi al tasso legale nelle misure previste dall'art. 1284 c.c.
Con vittoria delle spese di lite.”
Per il convenuto (come da udienza di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
(…)
In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto fatto valere da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via principale e di merito, respingere il ricorso per tutti i motivi di cui in narrativa e poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva nel presente Parte_1
giudizio , esponendo di avere acquistato da quest'ultimo in data Controparte_1
7.05.2022, presso l'autosalone sito in Ravenna, un'autovettura usata ZU GI
(rectius: tg. GG492PS. Aggiungeva che per il pagamento del prezzo era stata Per_1 pattuita l'integrale permuta con l'autovettura Fiat 500 tg. FP286EL (del valore di Euro
2 11.000,00) e che, al momento dell'acquisto, il contachilometri della ZU indicava come percorsi 148.000 km.
La ricorrente esponeva inoltre che, durante il tragitto per condurre l'autovettura a casa ad Alessandria, si era accesa la spia del motore e il veicolo aveva iniziato ad emettere fumo di colore nero. La aveva perciò portato l'autovettura presso Pt_1
un'officina, informando il Giudici, il quale aveva attribuito la causa al gasolio da ultimo inserito nel veicolo, a suo parere annacquato. In realtà, pur dopo lo svuotamento del serbatoio per escludere il vizio da impurità del carburante, l'autovettura non superava la velocità di 30 km/h e pertanto doveva essere riportata in officina. I problemi erano però talmente gravi che il veicolo aveva dovuto essere riparato presso un concessionario autorizzato ZU. In data 25.5.2022 la concessionaria di Alessandria CP_3
aveva rilevato la necessità della sostituzione di un iniettore e del filtro gasolio, con un preventivo di Euro 1.555,51. La concessionaria aveva così compilato il modulo di richiesta di rimborso dei ricambi messo a disposizione dall'assicurazione , che CP_4
per conto del venditore assicurava il veicolo nel periodo post-vendita, inserendo CP_1
i ricambi necessari per la riparazione. La aveva inviato il preventivo e aveva Pt_1
chiesto il rimborso dei ricambi all'assicurazione in data 6.6.2022. Il Giudici CP_4
aveva inviato un iniettore proveniente dalla Polonia, ma il problema era persistito, cosicché il 4.7.2022 - a seguito di controlli più approfonditi - era stato rilevato il danneggiamento del catalizzatore, della pompa dell'acqua e di altri accessori, con una spesa per la loro sostituzione ammontante a 2.470,15.
La ricorrente deduceva che la concessionaria aveva rilevato anche la CP_3
manomissione del contachilometri, effettuata antecedentemente alla vendita e con due diversi interventi, per effetto della quale esso indicava 148.000 km percorsi, a fronte di
276.520 km reali. A tale contestazione il convenuto aveva replicato di avere controllato la regolarità del contachilometri prima della vendita e di avere fatto certificare in fattura dal fornitore di auto usate i chilometri percorsi. La aveva dunque dovuto Pt_1
sottoscrivere in data 11.7.2022 un prestito finalizzato per una somma Parte_2
capitale complessiva di Euro 5.242,50, al fine di fare fronte alle spese di riparazione dell'autovettura, la quale era stata radiata il 22.1.2021 con la targa DK279HR e reimmatricolata dal Giudici per essere venduta.
La deduceva che il veicolo venduto dal Giudici non rispettava i requisiti Pt_1
3 soggettivi indicati dall'art. 129, comma 2, lett. a) e b) cod. consumo, non corrispondendo alla descrizione e alla qualità contrattuale e non possedendo la funzionalità, la compatibilità e l'interoperabilità come previste nel contratto.
Aggiungeva che, se la ricorrente avesse conosciuto il reale chilometraggio del veicolo, non l'avrebbe mai comprato.
Chiedeva pertanto che il contratto di compravendita dell'autovettura usata ZU, concluso inter partes, fosse dichiarato risolto per inadempimento del convenuto e che per l'effetto egli fosse condannato a restituire alla ricorrente la somma di Euro
11.000,00, nonché a risarcire alla medesima i danni che fossero conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, quantificati in Euro 5.242,50, oltre agli interessi al tasso legale nelle misure previste dall'art. 1284 c.c.
3. - Il Giudici si costituiva in giudizio, contestando le deduzioni attoree, deducendo l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto fatto valere ex adverso e chiedendo che il ricorso fosse rigettato poiché infondato in fatto e in diritto.
Il convenuto deduceva che la aveva acquistato in data 7.5.2022 l'autovettura Pt_1
usata ZU Jimny tg. GG492PS, avendola scelta presso il suo salone, ove si era recata due volte insieme al cognato, di professione meccanico, il quale aveva provato il veicolo per due volte. L'autovettura era in perfette condizioni ed era stata immatricolata per la prima volta nell'anno 2007.
Il Giudici affermava che nessuna lamentela gli era pervenuta se non qualche giorno dopo la vendita e che la ricorrente il 17.5.2022 aveva portato l'autovettura dal cognato, ma la sua opera non era stata affatto risolutiva, anzi palesemente deleteria. La problematica derivava da un rifornimento di carburante effettuato dalla Pt_1
successivamente all'acquisto (“gasolio sporco”) e avrebbe potuto essere risolta agevolmente sostituendo un iniettore. Il convenuto aveva fornito detto iniettore, al fine di ripristinare il guasto, ottemperando di fatto agli obblighi previsti dalla legge, come da comunicazione in data 17.6.2022 dell'assicuratrice (la quale avrebbe CP_4
provveduto solo al pagamento della manodopera per la riparazione), sottoscritta dalla stessa in data 21.6.2022. Pt_1
Il convenuto contestava fermamente la lamentela relativa a un'errata contabilizzazione dei chilometri;
negava che vi fosse alcuna connessione tra l'importo che la avrebbe richiesto come finanziamento (Euro 4.000,00 oltre a spese) e il Pt_1
4 preventivo prodotto per le riparazioni (Euro 2.470,15); negava che la sostituzione della cinghia di distribuzione e della pompa dell'acqua fossero in rapporto di causalità con la condotta del venditore, il quale aveva adempiuto esattamente al contratto stipulato.
Il Giudici evidenziava altresì come la CR avesse conferito il veicolo all'officina autorizzata nel mese di maggio 2022; questa aveva rilasciato in data 25.5.2022 un preventivo attestante l'unico problema relativo all'iniettore, poi risolto dal venditore.
Solo in data 6.7.2022 la ricorrente avrebbe comunicato al venditore via sms un presunto problema relativo ai chilometri percorsi, in modo del tutto generico e in ogni caso ben oltre gli otto giorni previsti a pena di decadenza per la denuncia dall'art. 1495 c.c. Ai sensi di questa norma il diritto dell'acquirente alla garanzia per la vendita era comunque prescritto.
In corso di causa, esperito il prescritto procedimento di negoziazione assistita, erano ammesse e assunte le prove orali dedotte dalle parti.
All'esito, effettuata la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. - La ricorrente, acquirente dell'autovettura usata oggetto di causa, ha richiesto la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 7.5.2022 per inadempimento del venditore.
Ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere “se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. Inoltre l'art. 1490 c.c., in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
A sua volta l'art. 135-bis cod. consumo individua i rimedi esperibili dal consumatore in caso di difetto di conformità del bene (ripristino della conformità, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) e, al comma 5, prevede che “il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore”.
Occorre dunque verificare in concreto l'importanza e l'entità dell'inadempimento, in relazione alla possibilità di godimento e alla commerciabilità del bene.
Nel caso di specie la rilevato il difetto di conformità dell'autovettura, Pt_1
sceglieva il rimedio del ripristino della conformità mediante riparazione del bene (art. 5 135-bis, comma 2, cod. consumo). Infatti ella in data 21.6.2022 sottoscriveva apposita autorizzazione a procedere alla riparazione (v. doc. 6 convenuto). Successivamente, nonostante la necessità di plurime riparazioni, non restituiva né offriva di restituire il veicolo al venditore, mantenendo di fatto il godimento dello stesso nel corso degli anni.
Né è risultato in causa che, dopo le riparazioni effettuate, l'autovettura non sia stata in condizione di circolare.
Tali circostanze di fatto impediscono di attribuire all'entità dell'inadempimento del venditore, in ordine alla funzionalità e alle qualità del bene venduto, un'importanza tale da giustificare la richiesta risoluzione del contratto. Neppure la difformità nell'indicazione dei chilometri effettivamente percorsi può acquistare una siffatta rilevanza, atteso che si trattava di veicolo usato e che non sono risultate conseguenze della maggiore percorrenza diverse dalla maggiore usura della catena di distribuzione, poi sostituita (v. deposizione del teste , sentito nelle udienze del Testimone_1
30.5.2024 e del 12.7.2024).
Da quanto esposto consegue pertanto che la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla non può trovare accoglimento. Pt_1
5. - La ricorrente ha anche instato per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale nella misura di Euro 5.242,50, oltre gli interessi”.
La domanda risarcitoria è stata formulata dalla come dipendente dalla - Pt_1
rigettata - domanda risolutoria (“e per gli effetti”).
Tuttavia, anche considerando la domanda in discorso come autonoma, essa non può trovare accoglimento.
In effetti, “posto che, in materia di vizi della cosa venduta, l'azione di risoluzione del contratto e l'azione di riduzione del prezzo prevista dall'art. 1492 c.c. stanno fra loro in concorso alternativo, mentre l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 1494
c.c. può cumularsi con l'una o l'altra azione, ovvero essere esercitata autonomamente, la tipologia dei danni risarcibili varia, in conseguenza della scelta compiuta in concreto dall'attore” (v. Cass. civ., sez. II, 26.8.2020 n. 17769).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito (v. da ultimo Cass. civ., sez. II, 28.8.2024 n.
23238) che la tutela accordata al consumatore dalle norme del codice del consumo “non sostituisce, ma si aggiunge, agli ordinari rimedi previsti dal codice civile, onde il
6 consumatore ha il pieno diritto di agire anche per il risarcimento del danno”. Questa interpretazione ha trovato espresso riconoscimento normativo nell'art. 135-septies cod. consumo attualmente vigente, secondo cui “per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”.
Occorre dunque fare applicazione dell'art. 1494 c.c., il quale prevede che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Peraltro l'azione di cui all'art. 1494 c.c., che è azione distinta da quella di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., “non è soggetta alle preclusioni di cui al comma 3 di tale articolo, ma solo alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.” (v. Cass. civ., sez. II, 3.6.2008 n. 14665).
Il convenuto ha appunto eccepito nella sua memoria di costituzione l'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c.
A fronte di tale eccezione la ricorrente, con la documentazione prodotta (v. i messaggi whatsapp di cui ai docc. 2 e 7), ha comprovato di avere denunciato al Giudici i vizi del veicolo in data 17.5.2022 e 6.7.2022, ossia nell'immediatezza della scoperta, e dunque osservando il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c.
Tuttavia l'azione giudiziale è stata esercitata dalla soltanto il 18.9.2023, con Pt_1
il deposito del ricorso ex artt. 281-terdecies c.p.c., quindi dopo il decorso del termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene (avvenuta il 7.5.2022), come stabilito dal medesimo art. 1495 c.c.
Ed invero, a seguito dell'eccezione del convenuto, la ricorrente non ha comprovato atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto ai messaggi whatsapp inviati il
6.7.2022 e prodotti al doc. 7.
6. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_1
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Massimo Grattarola presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Alessandria, via Trotti n. 46
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , p.i. , titolare Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, come da procura congiunta alla memoria di costituzione, dall'Avv. Leone Luigi Fiumalbo Spadoni presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Alfonsine, via Stroppata n. 38
- CONVENUTO -
OGGETTO: risoluzione contratto
1 Le parti hanno assunto le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice (come da ricorso introduttivo):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare risolto il contratto di compravendita dell'autovettura usata ZU GI tg.
GG492PS concluso tra la sig.ra e la per Parte_1 Controparte_2 inadempimento di quest'ultimo e per gli effetti, condannarlo a restituire alla sig.ra la somma di € 11.000,00 nonché a risarcire alla medesima i danni Parte_1 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale nella misura di €
5.242,50, oltre gli interessi al tasso legale nelle misure previste dall'art. 1284 c.c.
Con vittoria delle spese di lite.”
Per il convenuto (come da udienza di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
(…)
In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto fatto valere da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via principale e di merito, respingere il ricorso per tutti i motivi di cui in narrativa e poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva nel presente Parte_1
giudizio , esponendo di avere acquistato da quest'ultimo in data Controparte_1
7.05.2022, presso l'autosalone sito in Ravenna, un'autovettura usata ZU GI
(rectius: tg. GG492PS. Aggiungeva che per il pagamento del prezzo era stata Per_1 pattuita l'integrale permuta con l'autovettura Fiat 500 tg. FP286EL (del valore di Euro
2 11.000,00) e che, al momento dell'acquisto, il contachilometri della ZU indicava come percorsi 148.000 km.
La ricorrente esponeva inoltre che, durante il tragitto per condurre l'autovettura a casa ad Alessandria, si era accesa la spia del motore e il veicolo aveva iniziato ad emettere fumo di colore nero. La aveva perciò portato l'autovettura presso Pt_1
un'officina, informando il Giudici, il quale aveva attribuito la causa al gasolio da ultimo inserito nel veicolo, a suo parere annacquato. In realtà, pur dopo lo svuotamento del serbatoio per escludere il vizio da impurità del carburante, l'autovettura non superava la velocità di 30 km/h e pertanto doveva essere riportata in officina. I problemi erano però talmente gravi che il veicolo aveva dovuto essere riparato presso un concessionario autorizzato ZU. In data 25.5.2022 la concessionaria di Alessandria CP_3
aveva rilevato la necessità della sostituzione di un iniettore e del filtro gasolio, con un preventivo di Euro 1.555,51. La concessionaria aveva così compilato il modulo di richiesta di rimborso dei ricambi messo a disposizione dall'assicurazione , che CP_4
per conto del venditore assicurava il veicolo nel periodo post-vendita, inserendo CP_1
i ricambi necessari per la riparazione. La aveva inviato il preventivo e aveva Pt_1
chiesto il rimborso dei ricambi all'assicurazione in data 6.6.2022. Il Giudici CP_4
aveva inviato un iniettore proveniente dalla Polonia, ma il problema era persistito, cosicché il 4.7.2022 - a seguito di controlli più approfonditi - era stato rilevato il danneggiamento del catalizzatore, della pompa dell'acqua e di altri accessori, con una spesa per la loro sostituzione ammontante a 2.470,15.
La ricorrente deduceva che la concessionaria aveva rilevato anche la CP_3
manomissione del contachilometri, effettuata antecedentemente alla vendita e con due diversi interventi, per effetto della quale esso indicava 148.000 km percorsi, a fronte di
276.520 km reali. A tale contestazione il convenuto aveva replicato di avere controllato la regolarità del contachilometri prima della vendita e di avere fatto certificare in fattura dal fornitore di auto usate i chilometri percorsi. La aveva dunque dovuto Pt_1
sottoscrivere in data 11.7.2022 un prestito finalizzato per una somma Parte_2
capitale complessiva di Euro 5.242,50, al fine di fare fronte alle spese di riparazione dell'autovettura, la quale era stata radiata il 22.1.2021 con la targa DK279HR e reimmatricolata dal Giudici per essere venduta.
La deduceva che il veicolo venduto dal Giudici non rispettava i requisiti Pt_1
3 soggettivi indicati dall'art. 129, comma 2, lett. a) e b) cod. consumo, non corrispondendo alla descrizione e alla qualità contrattuale e non possedendo la funzionalità, la compatibilità e l'interoperabilità come previste nel contratto.
Aggiungeva che, se la ricorrente avesse conosciuto il reale chilometraggio del veicolo, non l'avrebbe mai comprato.
Chiedeva pertanto che il contratto di compravendita dell'autovettura usata ZU, concluso inter partes, fosse dichiarato risolto per inadempimento del convenuto e che per l'effetto egli fosse condannato a restituire alla ricorrente la somma di Euro
11.000,00, nonché a risarcire alla medesima i danni che fossero conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, quantificati in Euro 5.242,50, oltre agli interessi al tasso legale nelle misure previste dall'art. 1284 c.c.
3. - Il Giudici si costituiva in giudizio, contestando le deduzioni attoree, deducendo l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto fatto valere ex adverso e chiedendo che il ricorso fosse rigettato poiché infondato in fatto e in diritto.
Il convenuto deduceva che la aveva acquistato in data 7.5.2022 l'autovettura Pt_1
usata ZU Jimny tg. GG492PS, avendola scelta presso il suo salone, ove si era recata due volte insieme al cognato, di professione meccanico, il quale aveva provato il veicolo per due volte. L'autovettura era in perfette condizioni ed era stata immatricolata per la prima volta nell'anno 2007.
Il Giudici affermava che nessuna lamentela gli era pervenuta se non qualche giorno dopo la vendita e che la ricorrente il 17.5.2022 aveva portato l'autovettura dal cognato, ma la sua opera non era stata affatto risolutiva, anzi palesemente deleteria. La problematica derivava da un rifornimento di carburante effettuato dalla Pt_1
successivamente all'acquisto (“gasolio sporco”) e avrebbe potuto essere risolta agevolmente sostituendo un iniettore. Il convenuto aveva fornito detto iniettore, al fine di ripristinare il guasto, ottemperando di fatto agli obblighi previsti dalla legge, come da comunicazione in data 17.6.2022 dell'assicuratrice (la quale avrebbe CP_4
provveduto solo al pagamento della manodopera per la riparazione), sottoscritta dalla stessa in data 21.6.2022. Pt_1
Il convenuto contestava fermamente la lamentela relativa a un'errata contabilizzazione dei chilometri;
negava che vi fosse alcuna connessione tra l'importo che la avrebbe richiesto come finanziamento (Euro 4.000,00 oltre a spese) e il Pt_1
4 preventivo prodotto per le riparazioni (Euro 2.470,15); negava che la sostituzione della cinghia di distribuzione e della pompa dell'acqua fossero in rapporto di causalità con la condotta del venditore, il quale aveva adempiuto esattamente al contratto stipulato.
Il Giudici evidenziava altresì come la CR avesse conferito il veicolo all'officina autorizzata nel mese di maggio 2022; questa aveva rilasciato in data 25.5.2022 un preventivo attestante l'unico problema relativo all'iniettore, poi risolto dal venditore.
Solo in data 6.7.2022 la ricorrente avrebbe comunicato al venditore via sms un presunto problema relativo ai chilometri percorsi, in modo del tutto generico e in ogni caso ben oltre gli otto giorni previsti a pena di decadenza per la denuncia dall'art. 1495 c.c. Ai sensi di questa norma il diritto dell'acquirente alla garanzia per la vendita era comunque prescritto.
In corso di causa, esperito il prescritto procedimento di negoziazione assistita, erano ammesse e assunte le prove orali dedotte dalle parti.
All'esito, effettuata la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. - La ricorrente, acquirente dell'autovettura usata oggetto di causa, ha richiesto la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 7.5.2022 per inadempimento del venditore.
Ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere “se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. Inoltre l'art. 1490 c.c., in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
A sua volta l'art. 135-bis cod. consumo individua i rimedi esperibili dal consumatore in caso di difetto di conformità del bene (ripristino della conformità, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) e, al comma 5, prevede che “il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore”.
Occorre dunque verificare in concreto l'importanza e l'entità dell'inadempimento, in relazione alla possibilità di godimento e alla commerciabilità del bene.
Nel caso di specie la rilevato il difetto di conformità dell'autovettura, Pt_1
sceglieva il rimedio del ripristino della conformità mediante riparazione del bene (art. 5 135-bis, comma 2, cod. consumo). Infatti ella in data 21.6.2022 sottoscriveva apposita autorizzazione a procedere alla riparazione (v. doc. 6 convenuto). Successivamente, nonostante la necessità di plurime riparazioni, non restituiva né offriva di restituire il veicolo al venditore, mantenendo di fatto il godimento dello stesso nel corso degli anni.
Né è risultato in causa che, dopo le riparazioni effettuate, l'autovettura non sia stata in condizione di circolare.
Tali circostanze di fatto impediscono di attribuire all'entità dell'inadempimento del venditore, in ordine alla funzionalità e alle qualità del bene venduto, un'importanza tale da giustificare la richiesta risoluzione del contratto. Neppure la difformità nell'indicazione dei chilometri effettivamente percorsi può acquistare una siffatta rilevanza, atteso che si trattava di veicolo usato e che non sono risultate conseguenze della maggiore percorrenza diverse dalla maggiore usura della catena di distribuzione, poi sostituita (v. deposizione del teste , sentito nelle udienze del Testimone_1
30.5.2024 e del 12.7.2024).
Da quanto esposto consegue pertanto che la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla non può trovare accoglimento. Pt_1
5. - La ricorrente ha anche instato per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale nella misura di Euro 5.242,50, oltre gli interessi”.
La domanda risarcitoria è stata formulata dalla come dipendente dalla - Pt_1
rigettata - domanda risolutoria (“e per gli effetti”).
Tuttavia, anche considerando la domanda in discorso come autonoma, essa non può trovare accoglimento.
In effetti, “posto che, in materia di vizi della cosa venduta, l'azione di risoluzione del contratto e l'azione di riduzione del prezzo prevista dall'art. 1492 c.c. stanno fra loro in concorso alternativo, mentre l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 1494
c.c. può cumularsi con l'una o l'altra azione, ovvero essere esercitata autonomamente, la tipologia dei danni risarcibili varia, in conseguenza della scelta compiuta in concreto dall'attore” (v. Cass. civ., sez. II, 26.8.2020 n. 17769).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito (v. da ultimo Cass. civ., sez. II, 28.8.2024 n.
23238) che la tutela accordata al consumatore dalle norme del codice del consumo “non sostituisce, ma si aggiunge, agli ordinari rimedi previsti dal codice civile, onde il
6 consumatore ha il pieno diritto di agire anche per il risarcimento del danno”. Questa interpretazione ha trovato espresso riconoscimento normativo nell'art. 135-septies cod. consumo attualmente vigente, secondo cui “per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”.
Occorre dunque fare applicazione dell'art. 1494 c.c., il quale prevede che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Peraltro l'azione di cui all'art. 1494 c.c., che è azione distinta da quella di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., “non è soggetta alle preclusioni di cui al comma 3 di tale articolo, ma solo alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.” (v. Cass. civ., sez. II, 3.6.2008 n. 14665).
Il convenuto ha appunto eccepito nella sua memoria di costituzione l'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c.
A fronte di tale eccezione la ricorrente, con la documentazione prodotta (v. i messaggi whatsapp di cui ai docc. 2 e 7), ha comprovato di avere denunciato al Giudici i vizi del veicolo in data 17.5.2022 e 6.7.2022, ossia nell'immediatezza della scoperta, e dunque osservando il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c.
Tuttavia l'azione giudiziale è stata esercitata dalla soltanto il 18.9.2023, con Pt_1
il deposito del ricorso ex artt. 281-terdecies c.p.c., quindi dopo il decorso del termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene (avvenuta il 7.5.2022), come stabilito dal medesimo art. 1495 c.c.
Ed invero, a seguito dell'eccezione del convenuto, la ricorrente non ha comprovato atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto ai messaggi whatsapp inviati il
6.7.2022 e prodotti al doc. 7.
6. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_1
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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