TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1125/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOMA SILVIO (C.F. ), giusta procura in atti C.F._2
E
pagina1 di 6
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni:
A. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1 il quale tuttavia abiterà (continuerà ad abitare) con la madre, nell'abitazione sita in Sant'Arcangelo alla via Di Domenico n. 14, di proprietà della madre;
B. la casa coniugale, di proprietà esclusiva di , rimane Parte_2 nella sua disponibilità;
C. Le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, la salute e le inclinazioni del figlio minore, comunque prossimo alla maggiore età, dovranno essere assunte concordemente dai genitori;
D. viene condiviso e stabilito un assegno di mantenimento a carico di
[...]
, di complessivi euro 200,00, a titolo di contribuzione al Parte_2 mantenimento del figlio minore . Detta somma dovrà versarsi Per_1
pagina2 di 6 entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat, nella misura del 100%. Le spese impreviste ed imprevedibili,
e le sole spese scolastiche e mediche, non coperte dal SSN, saranno a carico dei genitori in ragione del 50%;
E. i coniugi dichiarano di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di loro mantenimento, essendo autosufficienti, avendo ciascuno reddito proprio;
F. il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio tutti i giorni, preferibilmente dalle ore 18:00 alle ore 20:30. Il figlio minore trascorrerà il fine settimana (sabato-domenica, dalle ore 16:30 del sabato alle ore 20:30 della domenica), a settimane alterne, con il padre.
In ogni caso il padre potrà incontrare il figlio in ogni momento Per_1 che ritiene opportuno, o secondo le esigenze e desideri dello stesso figlio, vista la sua età, previe intese con la madre e compatibilmente con i suoi impegni di scuola/studio e/o hobbies/sport;
G. I periodi festivi e le ricorrenze di Natale e Pasqua, nonché i periodi estivi, potranno essere trascorsi dal padre con il figlio minore, in alternanza con la madre e ad anni alterni, con le seguenti modalità:
Pasqua con la madre e pasquetta con il padre;
vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre;
Capodanno con il padre ed Epifania con la madre;
per le altre festività, e/o eventualmente per queste ultime, le modalità saranno di volta in volta concordate tra i genitori;
H. Durante i prossimi periodi estivi, vista la raggiunta maggiore età, il figlio trascorrerà con i genitori periodi continuativi, con modalità e termini da concordarsi tra genitori e figlio stesso pagina3 di 6 I. i coniugi dichiarano la loro attuale residenza, entrambi in
Sant'Arcangelo: alla via Di Domenico n. 14; Lo Parte_1 [...]
alla via Giovanni XXIII n.
9. Gli stessi si obbligano a Pt_2 comunicarsi reciprocamente, entro il termine di giorni 10, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza e/o domicilio;
J. i coniugi confermano il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei validi ed occorrenti documenti per il figlio minore per lo stesso motivo
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
8/1/25
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a pagina4 di 6 carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
, come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2005 , n. 18, Parte II , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
C.F._3
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
20/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina5 di 6
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina6 di 6