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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara ConSIliere relatore
Paolo Caliman ConSIliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1006/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 12.03.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Carlo
Affinito (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
P. Iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Fabio
Pasqualini
(c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATI -
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_2 Controparte_3
Ordinario di Roma n. 13135/2021, pubblicata il 29.07.2021, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 59498/2016 promosso da nei Parte_1
r.g. n. 1 confronti di , – nullità Controparte_1 Controparte_4
atto dispositivo di beni immobili e arricchimento senza titolo-
IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“ 1) in via principale, accertata la violazione dell'art. 40 comma 2 Legge 28 febbraio
1985, n. 47, per l'assenza dei requisiti obbligatori a pena nullità nell'atto di trasferimento per cui è causa, dichiarare nullo per tutti i motivi di cui al presente atto da intendersi in questa sede integralmente trascritti, l'accordo di separazione personale dei coniugi, sottoscritto fra i coniugi e , in data Parte_2 Controparte_5
04.11.1998, omologato dal Tribunale di Roma in data 13.11.1998 e/o della sentenza di scioglimento del matrimonio del 19.04.2002 emessa dal Tribunale di Roma, nella parte in cui cede a la quota di sua proprietà pari al 50% Controparte_5 Parte_2 degli immobili ivi trascritti con effetto ex nunc, e, per l'effetto, dichiarare nulli i relativi trasferimenti di proprietà in favore della SI.ra , con effetto ex nunc;
2) Parte_2
Per effetto della dichiarazione di nullità del trasferimento della quota parte pari al 50% di proprietà di , dichiarare la nullità di tutti gli atti successivi Controparte_5
dispositivi e/o connessi anche in via mediata, siano essi costitutivi di diritti reali e di diritti di godimento, e nello specifico fra gli altri, dichiarare la nullità delle costituzioni dei fondi patrimoniali realizzati con atti pubblici rispettivamente del 17.04.2009 repertorio n. 60434 raccolta n. 36054 a firma del notaio Dott. Prof. _1
di Cotrone per i coniugi e
[...] Controparte_1 Persona_2
del 17.04.2009 repertorio n. 60433 raccolta n. 36053 a firma del notaio Dott. Prof.
per i coniugi , Persona_3 Persona_4
relativamente alla quota parte della proprietà degli immobili in proprietà di CP
; 3) Ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio,
[...] la trascrizione dell'emananda sentenza contro tutti gli immobili per cui è causa;
4)
Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore dell'attrice che si quantifica sin da ora in € 2.551.000, 00, oltre a tutte quelle successive che si dovessero maturare in corso di causa, dovute al trascorrere del tempo del giudizio, oppure nella somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio; 5) In subordine e solamente nella denegata ipotesi del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
r.g. n. 2 patito dall'attrice, per effetto della dichiarazione di nullità del trasferimento della quota parte degli immobili di proprietà di , accertare l'arricchimento Controparte_5 ingiustificato dei convenuti in danno della IG.ra e per l'effetto, Parte_1
condannare le parti convenute in solido tra loro alla restituzione della somma che si quantifica sin da ora in € 2.551.000, oltre a tutte quelle successive che si dovessero maturare in corso di causa dovute al trascorrere del tempo del giudizio, oppure nella somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa”.
, a sostegno delle riportate conclusioni, allega. Parte_1
- Di essere nata dall'unione di e di , alla Controparte_6 Controparte_5
separazione personale consensuale dei quali intervenuta nel 1974, ha fatto seguito, nel 1983, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- , che ha intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_5 Parte_2
, con la quale ha contratto matrimonio nel 1984, unitamente a
[...] Parte_2
, è stato titolare di diritti di godimento su alcuni terreni di proprietà del
[...]
Comune di Frascati, ubicati nel territorio del Comune di Roma, su cui erano edificati anche fabbricati e su alcuni fabbricati in Roma, tutti meglio indicati in atti. In particolare, con scrittura privata in data 20.12.1972, e Controparte_5
hanno acquistato il diritto di godimento sul lotto 35 (NCEU Parte_2
foglio 1000 allegato 264 particella 637) da , socio della _7
“Cooperativa Agricola Combattenti e Reduci Di Frascati”; con la scrittura privata del 10.03.1976, ha acquistato il diritto di godimento sul Controparte_5
lotto n.33 (NCEU foglio 1000 allegato 264 particella 635), da , Persona_5
socio della “Cooperativa Agricola Combattenti e Reduci Di Frascati” (NCEU foglio 1000 allegato 264 particella 636); con la scrittura privata del 1982,
e hanno acquistato il diritto di godimento sul Controparte_5 Parte_2
lotto 34, confinante con via Leopoldo Micucci e via Tuscolana, da CP_8
e, per suo tempo, dalla “Cooperativa Agricola Combattenti e Reduci
[...]
Di Frascati” (NCEU foglio ….particella 636).
- era titolare del diritto di godimento sui predetti terreni ed era Controparte_5
proprietario, unitamente alla moglie , dei fabbricati siti in Roma, Parte_2 indicati nell'atto introduttivo (lett. “f” dell'atto di citazione, immobili contraddistinti dai numeri da 1 a 8).
- Le opere di ristrutturazione e ampliamento degli immobili edificati abusivamente su detti terreni è stata commissionata, nel 1973, da CP
r.g. n. 3 e ad un'impresa di costruzione, in epoca antecedente la CP Parte_2
celebrazione del loro matrimonio.
- Nel 1979, dalla relazione tra e , è nato Controparte_5 Parte_2 CP_2
[...]
- nata dal precedente matrimonio di con Controparte_1 Parte_2
, è stata adottata da . Persona_6 Controparte_5
- Nel 1975, e hanno costituito, in quota pari al Parte_2 Controparte_5
50% cadauno dell'intero capitale, la società ” per la Controparte_9
quale la . Pt_2
- Il 15.12.1995, ha ceduto le proprie quote societarie della Controparte_5
predetta società alla figlia . Controparte_1
- Per salvaguardare il patrimonio immobiliare, in ragione della rilevante posizione debitoria di per il mancato pagamento di tasse e tributi, sono Controparte_5
intervenuti, tra e , gli accordi della separazione Controparte_5 Parte_2
omologata il 13.11.1998, per effetto dei quali le quote di proprietà di CP
sugli immobili in Roma, via Tuscolana 1243 A-C-D e via Leopoldo
[...]
Micucci n.168-170-172 adibiti a casa coniugale, dependance e locali sono stati trasferiti alla . Pt_2
- Con gli accordi adottati in sede di scioglimento del matrimonio, Controparte_5
trasferisce, a , la propria quota del 50% sugli immobili in Roma, Parte_2
via Tuscolana n. 1243 piano terra int. 1-2-3-4; in via Tuscolana n.1243A piano terra int. 1/S1; in via Tuscolana n.1243 piano 2°; via Leopoldo Micucci n.170 piano s/1.
- Gli accordi di trasferimento adottati in sede di separazione personale tra i coniugi e scioglimento del matrimonio non menzionano le domande di concessione in sanatoria e le sanatorie richieste da e rilasciate a Controparte_5
il 06.08.1999, relativamente agli immobili in comproprietà fra i Parte_2
coniugi, in violazione dell'art. 40 L. 28.02.1985 n. 47.
- Il 03.09.2002, è deceduta;
dalla denuncia di successione del Parte_2
03.03.2003, presentata dalla figlia , il valore dell'asse Controparte_1
ereditario della de cuius è pari a euro 1.221.570,14.
- Con scrittura privata autenticata trascritta in data 21.12.2004, Controparte_1
e già pieni proprietari degli immobili, in forza dei
[...] Controparte_2
predetti accordi, e proprietari al 50% del diritto di superficie perché ereditato r.g. n. 4 dalla di loro madre, acquistano, dal Comune di Frascati, il terreno sito in Roma, via Tuscolana n.1243 NCEU foglio 1000 all. 264 particelle 635-636-637 e 789 ( questa ultima è generata da particella 637), rappresentando falsamente di essere autori delle costruzioni abusive insistenti sul predetto terreno.
- e divenuti unici proprietari dei Controparte_1 Controparte_2
predetti immobili, hanno compiuto atti dispositivi costitutivi di diritti reali e di godimento indicati nell'atto introduttivo (vendite, locazioni e costituzioni di fondi patrimoniali con i rispettivi coniugi).
- Il 14.07.2012, decede , di cui, in data 28.11.2012, ha accettato Controparte_5
l'eredità con beneficio di inventario.
- e il 27.09.2012, hanno rinunciato Controparte_1 Controparte_2 all'eredità di . Controparte_5
Con comparsa del 28.10.2016, si costituiscono i convenuti;
resistono alla domanda e rassegnano le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accogliere le eccezioni di litispendenza e/o di continenza e/o di connessione della presente causa, con quella R.G. 71993/2015, pendente avanti il Tribunale Civile di Roma, con ogni provvedimento conseguenziale ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 – 40 c.p.c., disponendo, comunque, la riunione delle cause;
2) nel merito, respingere, in ogni caso, le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, i convenuti allegano:
- I coniugi non avrebbero mai potuto essere titolari di alcun Parte_3
diritto reale o di godimento sugli immobili edificati abusivamente sui terreni a causa della loro natura demaniale;
- i coniugi hanno detenuto abusivamente gli immobili in oggetto;
- avendo i deducenti acquistato, dal comune di Frascati, in data 24.11.2004 (atto trascritto il 21.12.2004), il terreno su cui sono edificati, gli immobili presenti sul terreno, per accessione, sono di loro esclusiva.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<1) dichiara la nullità degli atti dispositivi di cui al punto 1) delle conclusioni
formulate da parte attrice e relativi ai beni immobili censiti al N.C.E.U. del Comune di
Roma al foglio 1000, particelle 635, 636, 637 sub 1 e 2, 789 sub 1, 2, 3 e 4; 2) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
3) compensa integralmente le spese di lite>>.
r.g. n. 5 A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni, per quanto di rilievo in ragione delle censure proposte nel presente grado di giudizio.
- La proprietà degli immobili in questione (per il principio dell'accessione di ogni costruzione insistente sugli stessi) è stata trasferita, dal Comune di Frascati, a e per scrittura privata autenticata Controparte_1 Controparte_2
del 21.12.2004, trascritta nei registri immobiliari in data 21.12.2004.
- ha proposto, innanzi al Commissariato per la liquidazione degli Parte_1
usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, domanda di nullità dell'atto di compravendita di cui alla scrittura privata autenticata del 21.12.2004, per accertare la proprietà, in capo al Comune di Frascati, degli immobili oggetto di compravendita, domande respinte con sentenza n. 75 del 2.10.2017, impugnata innanzi alla Corte di appello di Roma, in giudizio che ancora non risulta definito.
- Le pattuizioni adottate in sede di separazione e divorzio, ove pure idonee a determinare il trasferimento degli immobili, sono nulle in quanto difettano delle indicazioni relative ai titoli abilitativi edilizi, così come richieste, a pena di nullità (da qualificare come nullità cd. Testuale;
cfr. Cass. S.U. 8230/2019), dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 e dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001.
- Quanto alle ulteriori domande proposte dalla attrice.
- non indica quale sia la violazione destinata a comportare, ai sensi Parte_1 dell'art. 1418 c.c., la dedotta nullità degli atti dispositivi richiamati al punto 2) delle conclusioni.
- non chiede di accertare di essere l'effettiva proprietaria degli Parte_1
immobili oggetto degli atti di disposizione;
non prova che il proprio dante causa ne fosse a sua volta effettivo proprietario e la declaratoria di nullità degli atti dispositivi compiuti da quest'ultimo in sede di separazione e divorzio non costituisce infatti dimostrazione di ciò, dato che , nel proporre il Parte_1
diverso giudizio (attualmente pendente innanzi alla Corte di appello di Roma), chiede di accertare la nullità della scrittura privata autenticata del 21.12.2004
(ossia dell'atto con cui, come detto, gli odierni convenuti hanno acquistato dal di Frascati la proprietà degli immobili per cui è causa) e per effetto CP_10
dell'accoglimento della domanda, la proprietà dei beni oggetto del contratto rimarrebbe in capo al Comune di Frascati.
r.g. n.
6 - La scrittura privata del 21.12.2004 è, fino a diverso accertamento, titolo di provenienza che giustifica i successivi atti posti in essere dagli odierni convenuti ed in particolare il fatto che questi ultimi hanno goduto e disposto dei beni acquistati.
- non dimostra di essere titolare del diritto di proprietà sui predetti Parte_1
beni e quindi non è legittimata ad agire in via risarcitoria o ai sensi dell'art. 2041
c.c., azione, quest'ultima, di cui difetta il necessario requisito della sussidiarietà, per ottenere il ristoro del pregiudizio subito per l'altrui attività di godimento e disposizione dei beni stessi.
- Il giudizio pendente innanzi alla Corte di appello di Roma, per il suo oggetto, anche in caso di accoglimento delle domande, non avrebbe effetto sul presente giudizio.
- Spese di lite compensate per la soccombenza reciproca.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<riformare la sentenza e per effetto della dichiarazione di nullit del>
trasferimento della quota parte pari al 50% di proprietà di , dichiarare Controparte_5
la nullità o inopponibilità a di tutti gli atti successivi dispositivi e/o Parte_1
connessi anche in via mediata, siano essi costitutivi di diritti reali e di diritti di godimento, e nello specifico fra gli altri, dichiarare la nullità o inopponibilità a
[...]
delle costituzioni dei fondi patrimoniali realizzati con atti pubblici Pt_1
rispettivamente del 17.04.2009 repertorio n. 60434 raccolta n. 36054 a firma del notaio
Dott. Prof. di Cotrone per i coniugi _1 [...]
e del 17.04.2009 repertorio n. 60433 raccolta n. 36053 Controparte_11
a firma del notaio Dott. Prof. di Cotrone per i coniugi _1
, relativamente alla quota parte della proprietà degli Controparte_2 Persona_4
immobili in proprietà di;
ordinare al conservatore dei registri Controparte_5
immobiliari competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza contro tutti gli immobili per cui è causa;
condannare i convenuti appellati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della SI.ra , che si quantifica sin da Parte_1 ora in € 2.551.000,00, oltre a tutte quelle successive che si dovessero maturare in corso di causa, dovute al trascorrere del tempo del giudizio, oppure nella somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio. In subordine e solamente nella denegata ipotesi del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito dalla SI.ra , per effetto della Parte_1
r.g. n. 7 dichiarazione di nullità del trasferimento della quota parte degli immobili di proprietà di , accertare l'arricchimento ingiustificato dei convenuti appellati in Controparte_5 danno della SI.ra e per l'effetto, condannare le parti convenute Parte_1 appellate in solido tra loro al pagamento della somma che si quantifica sin da ora in €
2.551.000, oltre a tutte quelle successive che si dovessero maturare in corso di causa dovute al trascorrere del tempo del giudizio, oppure nella somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
Con il favore delle spese di lite e compenso professionale, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario e distrattario, del doppio grado di giudizio>>.
Con comparsa del 27.06.2022, si costituiscono , Controparte_1 CP_2
e rassegnando le seguenti conclusioni.
[...] Controparte_3
<< (…) respingere l'appello proposto dalla IG.ra e confermare la Parte_1
sentenza n. 13135/2021 emessa dal Tribunale di Roma. Vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. In via istruttoria e subordinata, si chiede di ammettere prova per testi, già articolata nelle memoria ex art. 183, VI comma, secondo termine c.p.c., sulla seguente circostanza e capitolo:
1.Vero che i beni indicati dall'attrice nell'atto di citazione sono stati acquistati dal Comune di Frascati dai convenuti e Controparte_2
, con l'atto notarile a ministero del Notaio Dott. Controparte_1 Per_7
del 24.11.2004, che si mostra al teste, a seguito di procedura amministrativa e
[...]
giurisdizionale avanti il Comune di Frascati e avanti il Commissario agli Usi Civici, per la liberazione dagli sui civici stante la natura demaniale del terreno ove sono stati edificati i manufatti per cui è causa. Si indicano a testi l'Avv. Massimiliano Graziani dell'Avvocatura del Comune di Frascati e la Dott.ssa Simona Compagno, salvo altri>>.
, a sostegno delle riportate conclusioni, articola due motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Omessa e insufficiente motivazione;
contraddittorietà; travisamento delle risultanze istruttorie;
mancato e deficiente esame di punti decisivi della controversia;
errore di diritto relativamente all'istituto dell'accessione, considerato il titolo incompatibile ex art. 934 c.c.; mancato apprezzamento di fatti in senso aderente alle prove legittimamente acquisite”. Parte_1
censura la decisione nella parte in cui accerta che i convenuti sono proprietari degli immobili in oggetto per averli acquistati dal Comune di Frascati con la scrittura privata autenticata del 21.12.2004 (trascritta nei registri immobiliari in data 21.12.2004). A tal fine, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in r.g. n. 8 sentenza, i convenuto hanno acquistato, per successione ab intestato alla madre,
, i fabbricati, acquistati per effetto delle convenzioni adottate in Parte_2
sede di separazione personale e divorzio da;
e Controparte_5 Controparte_2
sono divenuti proprietari del suolo il 24.11.2004, Controparte_1
dopo l'acquisto delle costruzioni e non operando, nel concreto, la accessione;
ha acquistato il soprassuolo e l'utile dominio sulle costruzioni, Controparte_5
dai precedenti possessori, soci della cooperativa “ Combattenti e Reduci di
Frascati”; gli appellati, utilisti e livellari, sono succeduti in tale diritto, ab intestato, alla madre, a sua volta subentrata a titolo particolare a Controparte_5
per effetto delle convenzioni dichiarate nulle, solo dopo, con la scrittura privata del 24.11.2004, acquistando, con espressa esclusione delle costruzioni, il terreno, una volta venuta meno la natura demaniale collettiva del terreno. La proprietà degli immobili edificati su tale terreno deve ritenersi pervenuta agli appellati per effetto della successione ereditaria alla madre, che a sua volta ha acquistato, prima dell'acquisto del terreno nel 2004 da parte degli appellati stessi, il diritto di superficie (e gli immobili edificati) per effetto delle convenzioni dichiarate nulle. L'istituto dell'accessione non opera trattandosi di terreni gravati da uso civico collettivo pervenuti all'ente locale a seguito dello scioglimento dell'Università agraria di Frascati in data 10.02.1925. Conclude
l'appellante che il primo giudice, avendo correttamente dichiarato nullo il trasferimento della proprietà dei fabbricati da a Controparte_5 Parte_2
, tuttavia omette di accertare che per effetto di tale nullità, la proprietà
[...]
superficiaria delle costruzioni non è mai uscita dal patrimonio di CP
e dunque è ricompresa nella massa ereditaria e n on tiene conto del fatto
[...]
che le vicende, come accertate erroneamente in sentenza determinano un concorso incompatibile di titoli di provenienza, a titolo originario e a titolo derivativo, sul medesimo bene.
2) Rubricato: “Omessa e insufficiente motivazione;
contraddittorietà; travisamento delle risultanze istruttorie;
mancato e deficiente esame di punti decisivi della controversia;
errore di diritto;
mancato apprezzamento di fatti in senso aderente alle prove legittimamente acquisite”. censura la Parte_1
decisione nella parte in cui respinge le domande diverse dalle domande di nullità degli atti di disposizione in sede di separazione e divorzio. A tal fine sostiene di aver allegato di essere proprietaria, quale erede legittima di , Controparte_5
r.g. n. 9 delle costruzioni in Via Tuscolana n. 1243/a già lotto 33 (di cui Controparte_5
aveva acquistato, nel 1976, il soprassuolo da ) e Persona_5
comproprietaria, al 50%, delle altre costruzioni realizzate dal de cuius avendo lo stesso acquistato il soprassuolo quale livellario enfiteuta da e CP_12
che le costruzioni realizzate sui terreni sono state Controparte_8
condonate; che i terreni erano stati declassificati anche in forza dell'intervenuta conciliazione;
che gli atti dispositivi successivi non sono a lei opponibili, in quanto posti in essere dagli appellati, titolari solo della quota pari al 50% della proprietà loro pervenuta per successione materna, mentre il restante 50% , rimasto nella sfera giuridica di a seguito della nullità dell'atto Controparte_5
di disposizione, le è pervenuto per effetto della successione al padre. Aggiunge che è nullo l'atto di acquisto del suolo dal Comune di Frascati, avvenuto senza il previo concerto della Regione e del Ministero dell'Ambiente e per l'impossibilità giuridica dell'oggetto in quanto la norma che prevedeva la sclassificazione ex lege è stata, nelle more, dichiarata costituzionalmente illegittima. Ripropone la domanda di risarcimento del danno o in subordine ex art. 2041 c.c. per il pregiudizio subìto per l'altrui attività di godimento e disposizione dei beni.
L'appello non ha pregio.
Le censure sono tutte dirette ad accertare l'acquisto, da parte di , dei Controparte_5
diritti di livellario sulle particelle di terreno oggetto delle scritture private del
20.12.1972, del 10.03.1976 e del 07.01.1982e e dunque l'acquisto della proprietà degli immobili edificati (in assenza di autorizzazioni amministrative e successivamente sanati) su detti terreni;
la permanenza di tali diritti, per quota parte, nella sfera giuridica di , per effetto della nullità ( già accertata con la sentenza impugnata) Controparte_5
degli accordi raggiunti, in sede di separazione e divorzio, dai coniugi e Parte_3
la nullità dell'atto di acquisto di detti terreni sottoscritto nel 2004, dal Comune di
Frascati e dagli odierni appellati, dunque vengono valutate congiuntamente.
La questione della nullità dell'atto di acquisto dei terreni sottoscritto, il 24.11.2004, dagli odierni appellati e dal Comune di Frascati, è oggetto del giudizio introdotto da dinnanzi al Parte_1 Controparte_13
, che si è definito con pronuncia di rigetto della domanda;
la pronuncia è
[...]
stata impugnata dinanzi alla Corte d'appello; come già accertato dalla sentenza impugnata in questa sede, l'esito di tale giudizio, ove pure favorevole a , Parte_1
r.g. n. 10 non gioverebbe al fine dell'accoglimento del gravame in esame, dato che la nullità dell'atto di compravendita, ove accertata, comporterebbe che i terreni compravenduti ( e gli immobili sopra edificati, per altro esclusi dall'oggetto della compravendita) rientrerebbero nella sfera giuridica del Comune di Frascati, non di e, Controparte_5
per lui, di . Parte_1
Quanto agli atti che l'appellante sostiene aver trasferito, (anche) a , i Controparte_5
diritti di superficie o di livellario sui terreni in oggetto, con conseguente acquisto degli edifici ivi realizzati.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, le private versate in atti non provano l'avvenuto trasferimento di diritti di livellario, sui terreni in oggetto, a Controparte_5
e, ancor prima, non provano che i soggetti che con tali atti ne hanno disposto, fossero titolari di diritti di livellari e non provano la esistenza dei diritti trasferiti.
Nello specifico.
La scrittura privata in data 20.12.1972 è sottoscritta da , _7 Controparte_5
e , gli ultimi quali acquirenti;
riguarda il terreno contraddistinto con Parte_2
particella 637, di proprietà del Comune di Frascati.
Nella scrittura, le parti si danno atto del fatto che il Comune di Frascati lo ha concesso
“in godimento” alla cooperativa agricola” Combattenti e Reduci di Frascati” e che la cooperativa lo ha assegnato a (che vi avrebbe anche realizzato un _7
fabbricato di 700 m³, in assenza di licenza e sprovvisto di servizi).
Nella scrittura le parti fanno altresì riferimento ad un accordo con il Commissariato per gli usi civici per la legittimazione, dei vari possessori dei terreni concessi in godimento alla cooperativa, per il riconoscimento di un “livello”.
Tuttavia, tale scrittura non è idonea a dimostrare il tipo di “godimento” oggetto di trasferimento e neppure il riconoscimento di un “livello” sul terreno;
non prova la titolarità del diritto di livellario e non prova la esistenza di un tale diritto o del richiamato accordo con il Commissario degli Usi Civici.
Inoltre, nella scrittura privata è previsto che gli acquirenti vengono immessi nel possesso del fondo del quale faranno proprio i frutti e che sono sotto tenuti a sostenere i pesi del pagamento del canone alla cooperativa e le spese di legittimazione spettanti al
Comune di Frascati, ma la causale dei pagamenti è generica e di tali pagamenti non vi è prova.
r.g. n. 11 La scrittura privata in data 10.03.1976 è sottoscritta da e Persona_8 CP
, acquirente;
riguarda il terreno contraddistinto con la particella 635 e di
[...]
proprietà del Comune di Frascati.
Con tale scrittura, le parti si danno atto del fatto che il Comune di Frascati lo ha assegnato alla cooperativa agricola “Combattenti e Reduci di Frascati” e che la cooperativa lo ha assegnato a , il quale, il 02.09.1950, ne avrebbe Controparte_14
trasferito il possesso ad che, a sua volta, il 02.05.1957, lo avrebbe Parte_4
trasferito a , che avrebbe presentato la domanda “per la legittimazione Persona_5
del possesso”.
Nella scrittura privata, si dà atto della immissione di nel possesso del Controparte_5
lotto di terreno e si prevede l'impegno del a sostenere il pagamento annuo, al CP
Comune di Frascati, del canone, e le spese di legittimazione del possesso.
Tale scrittura privata tuttavia non dimostra il tipo di godimento oggetto di trasferimento;
non dimostra la esistenza di un diritto del livellario e i passaggi di titolarità presupposti, né sono provati pagamenti di in favore del Comune di Frascati. Controparte_5
La scrittura privata in data 07.01.1980 ha ad oggetto un terreno di metri quadri 2400 circa, distinto in lottizzazione con il n.34 e descritto nei soli confini.
La scrittura è sottoscritta da e , Controparte_8 Parte_2 Controparte_5
gli ultimi due quali acquirenti e ha ad oggetto un “diritto inerente all'apprezzamento di terreno”.
Nella scrittura, il terreno è indicato come di proprietà della cooperativa “Reduci e
Combattenti di Frascati” che lo avrebbe assegnato a , il quale avrebbe Persona_9
trasferito a . CP_15
Nella scrittura si fa riferimento a “diritti” relativi al terreno;
non è specificato come sono pervenuti ad che semplicemente dichiara di possederlo;
gli Controparte_8
acquirenti vengono indicati come “nuovi proprietari” seppure assumono l'impegno di
“trattare direttamente con la cooperativa”., impegno in contrasto con il trasferimento del diritto di proprietà.
Tale scrittura non dimostra il trasferimento di un diritto di livellario a . Controparte_5
Inoltre, è con ciò disattendendo la prospettazione di secondo la quale Parte_1
dette scritture private avrebbero trasferito, a , il diritto di livellario per Controparte_5
effetto del quale le costruzioni edificate su tali lotti di terreno sono entrate a far parte del patrimonio di , la compravendita del 2004, intervenuta con il Comune Controparte_5
di Frascati, da atto di una situazione di mera occupazione dei terreni da parte Parte_5
r.g. n. 12 e e non riporta alcun riferimento a un diritto di CP_2 Controparte_1
livellario.
Ciò detto, la documentazione pur complessivamente valutata, non consente di ritenere provata esistenza di un diritto di livellario , ma al più una semplice Parte_6
situazione di possesso (anche in capo agli odierni appellati che evidentemente lo hanno fatto valere al momento dell'acquisto del terreno), non rilevante ai fini dell'acquisto in proprietà degli immobili edificati da parte di . Controparte_5
Giova aggiungere che il diritto del livellario (come anche il diritto dell'enfiteuta), nel
Regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con il regio decreto n. 1539 del 1933, è disciplinato con riguardo alle modalità di intestazione dei beni (art. 55) e nel Regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con il regio decreto n. 2153 del
1938, è disciplinato con riguardo alle modalità di redazione della nota di voltura (art. 29), mentre la prospettazione dell'appellante non trova riscontro in documenti ufficiali circa la esistenza di tale diritto, nonostante i vari passaggi invocati sono intervenuti tutti successivamente alla entrata in vigore delle norme sul riordinamento della imposta fondiaria e del nuovo catasto terreni.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminato;
compensi medi).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 13135/2021, pubblicata il
29.07.2021, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 59498/2016 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_3
- Rigetta l'appello.
r.g. n. 13 - Condanna l'appellante a rifondere, agli appellati, le spese di lite che liquida, in euro
6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 04.06.2025
Il ConSIliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 14