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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8488 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13860/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1
Natale per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natalina Giannaccaro per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: impugnativa di licenziamento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e premesso di essere stato assunto dalla compagine sociale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in data 1 aprile 2018, con qualifica e mansione di pilota velivolo AT 802 Fire Boss, ha impugnato il licenziamento intimatogli per giusta causa dal datore di lavoro il 19 settembre 2024, assumendone la natura ritorsiva e, in ogni caso, l'insussistenza del fatto, non previamente contestato, e la mancanza di proporzionalità. Alla stregua di queste premesse il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: “in via principale * accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 19 settembre 2024 da , Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata n. 13, in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Dott. è per tutti i CP_2 motivi di cui in narrativa nullo e/o discriminatorio, e/o ritorsivo, e/o determinato da motivo illecito determinante e, pertanto,
* condannarsi la convenuta Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata
[...] P.IVA_1
n. 13, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. , a CP_2 scelta del ricorrente da esercitarsi entro trenta giorni dal provvedimento di reintegra, a reintegrare lo stesso nel ruolo, funzioni e compiti posseduti all'atto del licenziamento o al pagamento dell'indennità ex art. 18 legge 300/70 pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto in essere al momento del licenziamento pertanto pari ad € 47.174,83 lordi, oltre il risarcimento del danno nella misura minima di almeno cinque mensilità pari pertanto a € 141.524,50 lordi, oltre accessori dal dovuto al saldo;
* condannarsi la convenuta Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata
[...] P.IVA_1
n. 13, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. alla CP_2 erogazione del trattamento economico e alla ricostruzione della posizione previdenziale del lavoratore dall'intervenuto licenziamento alla reintegra, nonché in via subordinata
* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 19 settembre 2024 da , Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata n. 13, in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Dott. è illegittimo CP_2
e conseguentemente annullarlo in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo per insussistenza del fatto contestato e comunque sproporzionato in violazione dell'art. 2106 c.c. e conseguentemente
* condannarsi la convenuta Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata
[...] P.IVA_1
n. 13, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. , a CP_2 reintegrare il ricorrente nel ruolo, funzioni e compiti posseduti all'atto del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970, e
* condannarsi la convenuta Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata
[...] P.IVA_1
n. 13, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. al CP_2 pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge 300/70, commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto fino ad un massimo di dodici mensilità di € 113.219,60 o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio, con interessi legali e rivalutazione
2 monetaria, nonché al versamento in favore dell dei contributi CP_3 assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, maggiorato degli interessi legali;
in via ulteriormente subordinata,
* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 19 settembre 2024 da , Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata n. 13, in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Dott. è illegittimo CP_2 in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo ovvero sproporzionato e conseguentemente
* condannarsi la convenuta Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata
[...] P.IVA_1
n. 13, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. al CP_2 pagamento, in aggiunta al preavviso dovuto pari a 140 giorni di calendario e dunque euro € 50.803,67 lordi, dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 5 legge 300/70, pari a ventiquattro mensilità pari ad € 226.439,20 sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione dell'anzianità della ricorrente, del cospicuo numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento di parte convenuta sotto il profilo dell'abuso del potere disciplinare, o al diverso numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto comunque non inferiore a dodici mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo saldo;
in via ulteriormente subordinata,
* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 19 settembre 2024 da , Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata n. 13, in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Dott. è CP_2 sproporzionato e non sorretto da giusta causa, e quindi degradarlo a licenziamento con preavviso e conseguentemente
* condannarsi la convenuta Controparte_1
P.I. , con sede in Roma alla via Erasmo Gattamelata
[...] P.IVA_1
n. 13, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. al CP_2 pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 140 giorni di calendario stante l'anzianità aziendale del ricorrente e quindi ad € 50.803,67 lordi. Si fa espressa riserva sin d'ora, stante il danno psicofisico subito dal ricorrente per il comportamento tenuto dal datore di lavoro durante l'irrogazione del provvedimento espulsivo, di richiedere la condanna dell'odierna convenuta al pagamento del risarcimento del danno biologico patito nelle opportune sedi giudiziali. In ogni caso
* condannarsi la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 15% ex art. 14 TPF, CPA e IVA come per
3 legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza della prospettazione e delle domande attoree, di cui ha postulato il rigetto. In particolare, la resistente ha contestato la dedotta ragione ritorsiva e ha rappresentato che l'atto espulsivo è stato intimato per ragioni di carattere disciplinare, in quanto il ricorrente – insieme ad altri colleghi –, in data 18 settembre 2024, non si è recato sul posto di lavoro, sicché la Protezione Civile ha risolto il contratto stipulato con la compagnia aerea il 19 settembre 2024, con grave pregiudizio economico per l'azienda, la quale ha pertanto licenziato i piloti , e per grave e Controparte_4 CP_5 CP_6 reiterato inadempimento, oltre che per totale perdita di fiducia nei loro confronti. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, deve, in primo luogo, osservarsi che il ricorrente, censurando il provvedimento datoriale e, in particolare, deducendo l'insussistenza delle ragioni addotte, ha rappresentato l'esistenza di un intento ritorsivo ai propri danni, quale illecita reazione alla richiesta formulata all'azienda “avente ad oggetto: a) la necessaria ed immediata esecuzione della manutenzione dei velivoli per la sicurezza dei piloti e dei voli, nonché b) il pagamento delle retribuzioni arretrate e, stante la totale e perdurante grave inerzia aziendale, c) le dimissioni da parte del Lavoratore dagli incarichi di Safety Manager, Water Bomber Trainer Pilot e Responsabile dell'addestramento (CTNP)”. Sicché, secondo la prospettazione attorea, “È di tutta evidenza, quindi, che il licenziamento rappresenti la ingiustificata ed illegittima reazione dell'azienda nei confronti del Lavoratore alla diffida del 6 settembre 2024”. È noto che il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che questa sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma 2, e degli artt. 1345 e 1324 c.c. Esso costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona a esso legata e, pertanto, accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza
4 della Suprema Corte, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dalla legge n. 604 del 1966, art. 4, dalla legge n. 300 del 1970, art. 15 e dalla legge n. 108 del 1990, art.
3 - interpretate in maniera estensiva -, che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 legge n. 300/1970 (cfr. Cass., sez. lav., n. 6282 del 18 marzo 2011). Peraltro, la nullità del licenziamento discriminatorio – cui, come detto, quello ritorsivo è equiparato –, con conseguente reintegrazione del lavoratore, è ribadita anche dall'art. 2 del d. lgs. n. 23/2015, applicabile alla fattispecie ratione temporis. Tanto premesso, la giurisprudenza ha ribadito la regola che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17087 dell'8 agosto 2021, in motivazione, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 17266 del 24 giugno 2024). Sicché, “poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ.” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4543 del 6 maggio 1999). In quest'ottica, “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 6838 del 7 marzo 2023). Nel caso di specie la conclusione patrocinata dal lavoratore non può essere condivisa, nella misura in cui l'atto espulsivo ha direttamente fatto riferimento a un preciso inadempimento del lavoratore, che ha determinato significativi pregiudizi economici all'azienda, sicché in ogni caso la “reazione” prospettata in ricorso non emerge quale l'unica ragione causale del provvedimento espulsivo: questo, più semplicemente, è connotato di natura disciplinare, sicché occorre in questa sede scrutinarne l'idoneità causale a incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario, salvo giustapporre la nozione di giusta causa a quella di ritorsione. Invero, in ogni caso l'atto espulsivo rappresenta una reazione datoriale a un comportamento posto in essere dal lavoratore.
5 3. Tuttavia, senza necessità di entrare nel merito delle ragioni addotte dal datore di lavoro, in via preliminare e assorbente occorre prendere atto che il provvedimento di licenziamento non è stato preceduto da alcuna contestazione dei fatti di natura disciplinare posti a suo fondamento. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, che si condivide e dal quale non sono stati forniti argomenti che possano indurne una rimeditazione, la mancata contestazione del fatto equivale alla sua insussistenza, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro. Invero, “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4879 del 24 febbraio 2020).
4. In punto di conseguenze, trattandosi di rapporto di lavoro instaurato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, c.d. Jobs Act, e non sussistendo contestazioni in ordine al requisito dimensionale dell'azienda, trovano applicazione alla fattispecie non le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, ma i primi due commi dell'art. 3, che testualmente dispongono: “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua
6 offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”. I principi enunciati dalla Corte regolatrice, tuttavia, trovano applicazione anche nel caso controverso, in quanto il quadro normativo si presenta, per quanto qui rilevante, sostanzialmente speculare.
5. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, con sentenza n. 194 del 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»”. Per l'effetto, nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, occorrerà innanzi tutto tenere conto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, specificamente numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti, come peraltro ricordato anche nella pronuncia della Consulta. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di un rapporto di durata pari a circa sei anni – preceduto da un periodo di contratti di lavoro stagionale, a partire dall'anno 2015 –, ritiene il decidente, in assenza di altri elementi emergenti dal giudizio e nell'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, di potere correttamente quantificare l'importo dell'indennità nella misura di dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, tenuto peraltro conto delle dimensioni dell'attività economica aziendale e del comportamento del datore di lavoro, che non ha nemmeno contestato l'addebito, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari a carico del
7 lavoratore. Non risulta, trattandosi di circostanza nemmeno allegata dal datore di lavoro, che il ricorrente abbia prestato altre attività lavorative successivamente all'irrogazione del provvedimento espulsivo, sicché non sussistono ragioni per ridurre l'ammontare del risarcimento del danno. Sotto questo profilo, la parte datoriale non ha dato conto della applicazione, alla fattispecie, dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del d. lgs. n. 23/2015, emergendo piuttosto dalla visura camerale che la compagine sociale raggiungesse, al momento del licenziamento, i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, della legge n. 300/1970. Il requisito dimensionale, peraltro, specificamente allegato, non è stato nemmeno contestato dalla resistente. All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c. Il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, previsto nell'articolo citato, trova, infatti, applicazione anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata. (così, Cass., sez. lav., n. 976 del 7 febbraio 1996, nonché, in ipotesi di risarcimento dal danno per effetto di licenziamento illegittimo con tutela reale, Cass., sez. lav., n. 11235 del 21 maggio 2014).
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Preme evidenziare che nella liquidazione delle spese non vanno attribuiti compensi per attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile
8 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento, come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.717, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 17 luglio 2025. Il giudice Cesare Russo
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