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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 1645/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice Tutelare dott. Antonino Fazio
Vista la proposta motivata dal dott. Davide Fausto BORRELLI dell'AUSL , e con- Parte_1
validata dalla Dott.ssa dell'AUSL di in data 05.06.2025, da Parte_2 Pt_1
cui si evince che il sig. nato a [...] [...] e residente in [...]Parte_3 Pt_1
golzone (PC) via Tobagi n.27, è affetto dalle seguenti alterazioni psichiche: Florida sintomato- logia psicotica, non sottoposta a critica e motivante alterazioni comportamentali;
vista l'ordinanza prot. n. 53/2025 del 05.06.2025 ore 11:40 con la quale il sindaco del comune di ha disposto, a norma dell'art.33 Legge 23.12.1978 n.833, il trattamento sanitario Pt_1
obbligatorio, in condizione di degenza ospedaliera, nei confronti della persona interessata;
In esito all'audizione della persona interessata, svolta in data 06.06.2025 ore 12:10 a mezzo applicativo Microsoft Teams alla presenza, in collegamento, del Cancelliere del Tribunale dott.
Vincenzo Aufieri e del referente dell Parte_4
rilevato che il sig. i è presentato in stato di visibile sedazione, con sguardo vitreo, eloquio Pt_3
rallentato e disorganizzato e di difficile decodificazione, riferendo di essersi recato in ospedale per “iscriversi da solo”, di sentirsi bene e di voler uscire al più presto possibile per andare a casa e cercarsi un lavoro;
di essere sottoposto a cure farmacologiche “che non servono a niente”
e che a suo dire non sarebbero neanche necessarie;
che l'interlocuzione non è stata reattiva ma, al contrario, richiedente continui stimoli verbali;
Ritenuto che trovi così conferma la diagnosi medica di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
confermato altresì che gli stessi non vengono accettati dalla per- sona interessata;
condivisa la valutazione medica di insussistenza delle condizioni per adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
Ritenuto che il ricovero ospedaliero rispetti la dignità della persona e dei suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'interesse del paziente e al fine esclusivo di tutelare la vita e l'incolumità sua e dei terzi;
Ritenuto che
l'ordinanza sindacale, notificata a questo Giudice in data odierna (06.06.2025) appaia conforme alle certificazioni mediche e alle attuali condizioni del paziente e sia pertanto meritevole di convalida;
P.Q.M.
Visti gli artt. 33, 34 e 35 legge 23.12.1978 n.833
Convalida il provvedimento con cui è stato disposto il T.S.O. di cui sopra;
Avvisa la persona interessata che, ai sensi dell'art. 35, comma 8, L. 833/1978, “chi è sottoposto
a trattamento sanitario, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione, con preghiera di cortese sollecitudine, ex art. 35 comma 3 L. 833/1978:
- Al sindaco del comune che ha emesso l'ordinanza;
- Se diverso, al sindaco del comune di residenza della persona interessata;
- Se residente in altro circondario, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza;
- Se cittadino straniero o apolide, al Ministero dell'Interno e al Consolato competente, tramite la Prefettura
Dispone che il presente provvedimento sia data immediatamente notificato in copia cartacea conforme all'originale telematico (lo attesterà la Cancelleria) alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, mediante Ufficiale Giudiziario, Polizia Giudiziaria, messo comunale o Polizia Municipale, a seconda della disponibilità;
Dispone, a tal fine, che la predetta copia cartacea sia consegnata a mani alla persona interessata, dando atto nella relata – che indicherà data e ora di notifica – della sottoscrizione per ricezione,
o dell'impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione.
Piacenza, 06/06/2025
Il Giudice
(dott. Antonino Fazio )
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice Tutelare dott. Antonino Fazio
Vista la proposta motivata dal dott. Davide Fausto BORRELLI dell'AUSL , e con- Parte_1
validata dalla Dott.ssa dell'AUSL di in data 05.06.2025, da Parte_2 Pt_1
cui si evince che il sig. nato a [...] [...] e residente in [...]Parte_3 Pt_1
golzone (PC) via Tobagi n.27, è affetto dalle seguenti alterazioni psichiche: Florida sintomato- logia psicotica, non sottoposta a critica e motivante alterazioni comportamentali;
vista l'ordinanza prot. n. 53/2025 del 05.06.2025 ore 11:40 con la quale il sindaco del comune di ha disposto, a norma dell'art.33 Legge 23.12.1978 n.833, il trattamento sanitario Pt_1
obbligatorio, in condizione di degenza ospedaliera, nei confronti della persona interessata;
In esito all'audizione della persona interessata, svolta in data 06.06.2025 ore 12:10 a mezzo applicativo Microsoft Teams alla presenza, in collegamento, del Cancelliere del Tribunale dott.
Vincenzo Aufieri e del referente dell Parte_4
rilevato che il sig. i è presentato in stato di visibile sedazione, con sguardo vitreo, eloquio Pt_3
rallentato e disorganizzato e di difficile decodificazione, riferendo di essersi recato in ospedale per “iscriversi da solo”, di sentirsi bene e di voler uscire al più presto possibile per andare a casa e cercarsi un lavoro;
di essere sottoposto a cure farmacologiche “che non servono a niente”
e che a suo dire non sarebbero neanche necessarie;
che l'interlocuzione non è stata reattiva ma, al contrario, richiedente continui stimoli verbali;
Ritenuto che trovi così conferma la diagnosi medica di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
confermato altresì che gli stessi non vengono accettati dalla per- sona interessata;
condivisa la valutazione medica di insussistenza delle condizioni per adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
Ritenuto che il ricovero ospedaliero rispetti la dignità della persona e dei suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'interesse del paziente e al fine esclusivo di tutelare la vita e l'incolumità sua e dei terzi;
Ritenuto che
l'ordinanza sindacale, notificata a questo Giudice in data odierna (06.06.2025) appaia conforme alle certificazioni mediche e alle attuali condizioni del paziente e sia pertanto meritevole di convalida;
P.Q.M.
Visti gli artt. 33, 34 e 35 legge 23.12.1978 n.833
Convalida il provvedimento con cui è stato disposto il T.S.O. di cui sopra;
Avvisa la persona interessata che, ai sensi dell'art. 35, comma 8, L. 833/1978, “chi è sottoposto
a trattamento sanitario, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione, con preghiera di cortese sollecitudine, ex art. 35 comma 3 L. 833/1978:
- Al sindaco del comune che ha emesso l'ordinanza;
- Se diverso, al sindaco del comune di residenza della persona interessata;
- Se residente in altro circondario, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza;
- Se cittadino straniero o apolide, al Ministero dell'Interno e al Consolato competente, tramite la Prefettura
Dispone che il presente provvedimento sia data immediatamente notificato in copia cartacea conforme all'originale telematico (lo attesterà la Cancelleria) alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, mediante Ufficiale Giudiziario, Polizia Giudiziaria, messo comunale o Polizia Municipale, a seconda della disponibilità;
Dispone, a tal fine, che la predetta copia cartacea sia consegnata a mani alla persona interessata, dando atto nella relata – che indicherà data e ora di notifica – della sottoscrizione per ricezione,
o dell'impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione.
Piacenza, 06/06/2025
Il Giudice
(dott. Antonino Fazio )