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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8266/2024 promossa da assistita dall'avv.ta Marta Lanzilli Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente si è rivolta al Giudice del lavoro di Torino lamentando il riconoscimento da parte dell' ai fini della ricongiunzione dei periodi CP_1 assicurativi di sole 18 settimane contributive nell'anno 1985, nonostante la stessa abbia lavorato come docente per l'intero anno, dovuto al fatto che la sua datrice di lavoro Cooperativa Scolastica Chierese srl ha dichiarato soltanto 18 settimane lavorate nel modello 01/M relativo all'anno in questione.
2. Allegando il proprio stato matricolare ed argomentando in merito alla incongruità del numero di 18 settimane rispetto agli altri contenuti del medesimo modello 01/M ed alla sua idoneità a dimostrare l'erroneità dell'inserimento del numero 18, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'accreditamento di 52 settimane per l'anno 1985.
3. L' ha chiesto il rigetto della domanda confermando che l'accreditamento CP_1 di sole 18 settimane per l'anno 1985 è dipeso dal contenuto del modello 01/M.
4. Alla luce degli elementi in atti e dell'istruttoria svolta, la domanda risulta fondata e va pertanto accolta.
5. Effettivamente il modello 01/M indica soltanto 18 settimane per l'anno 1985, ma svariati elementi portano ad affermare che si è trattato certamente di un errore e che le settimane lavorate e da accreditare per quell'anno sono invece 52.
1 6. Depongono in tal senso, innanzi tutto, i dati annotati sul libretto di lavoro acquisito nel corso del giudizio - da cui risulta un unico rapporto di lavoro continuativo con la Cooperativa Scolastica Chierese srl dal 15 settembre 1984 al 12 settembre 1986 - sostanzialmente coincidenti con quelli riportati nello stato matricolare rilasciato dal e prodotto dalla Controparte_2 ricorrente come doc. 6, in cui risultano un servizio prestato in scuole legalmente riconosciute dal 15 settembre 1984 al 9 settembre 19085 e uno dal 12 settembre 1985 al 31 agosto 1986. 7. L'esistenza di un unico rapporto di lavoro corrispondente a due anni scolastici è stata inoltre confermata dalla deposizione dei due testi sentiti all'udienza del 8 aprile 2025 (la collega ed il marito della Testimone_1 ricorrente , i quali hanno entrambi affermato che la ricorrente Testimone_2 lavorò con continuità sia nell'anno scolastico 84/85, sia nell'anno scolastico 85/86.
8. Alcuni elementi, poi, sono già contenuti nel medesimo modello 01/M compilato dalla Cooperativa Scolastica Chierese srl e consistono in dati del tutto incompatibili con una prestazione lavorativa di sole 18 settimane.
9. Si tratta, in particolare, dell'indicazione di 155 giorni lavorati e dell'importo complessivo delle competenze in £ 3.762.000.
10. Anche considerando il numero massime di giorni lavorativi a settimana – la ricorrente afferma tuttavia di aver lavorato tre giorni a settimana - 155 giorni lavorativi corrispondono infatti ad oltre 25 settimane.
11. Il compenso lordo di £. 3.762.000, d'altronde, è decisamente esagerato per sole 18 settimane di lavoro.
12. Diviso per 18, infatti, esso corrisponde a £ 209.000 a settimana che è circa il triplo dell'importo di £ 60.800 settimanali che risulta dai dati inseriti per il 1984 (£ 912.000 per 15 settimane), di £ 76.892 settimanali del 1986 (£2.845.000 per 37 settimane) e di £ 65.500 settimanali del 1987 (£ 262.000 per 4 settimane).
13. Esso recupera coerenza ove, invece, si quantifichi il lavoro prestato guardando al numero di giorni indicati per ciascun anno: diviso per 155 giorni, infatti, il compenso giornaliero del 1985 risulta di £ 24.271, in linea con quello di
£ 20.727 del 1984 (44 giorni), di £ 25.630 del 1986 (111 giorni) e di £ 32.750 del 1987 (8 giorni). 14. Il risultato è analogo raffrontando il compenso lordo di £.
3.762.000 con l'importo lordo di £ 257.900 indicato come retribuzione mensile teorica nella busta paga del mese di gennaio 1985 acquisita nel corso del giudizio: diviso per 4,33 e moltiplicato per 18, infatti, detto importo mensile corrisponderebbe a soli
£ 1.072.101 ovvero a meno di un terzo di quello indicato nel modello 01/M.
15. Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti deve ritenersi provato che la ricorrente nell'anno 1985 ha lavorato per l'intero anno ovvero 52 settimane ed ha dunque diritto all'accreditamento di 52 settimane contributive.
16. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
2 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento di 52 settimane contributive per l'anno 1985 ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi;
• condanna l' in persona del suo legale rappresentante a CP_1 rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 5.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 43 per contributo unificato;
Torino, 16 aprile 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
3
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8266/2024 promossa da assistita dall'avv.ta Marta Lanzilli Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente si è rivolta al Giudice del lavoro di Torino lamentando il riconoscimento da parte dell' ai fini della ricongiunzione dei periodi CP_1 assicurativi di sole 18 settimane contributive nell'anno 1985, nonostante la stessa abbia lavorato come docente per l'intero anno, dovuto al fatto che la sua datrice di lavoro Cooperativa Scolastica Chierese srl ha dichiarato soltanto 18 settimane lavorate nel modello 01/M relativo all'anno in questione.
2. Allegando il proprio stato matricolare ed argomentando in merito alla incongruità del numero di 18 settimane rispetto agli altri contenuti del medesimo modello 01/M ed alla sua idoneità a dimostrare l'erroneità dell'inserimento del numero 18, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'accreditamento di 52 settimane per l'anno 1985.
3. L' ha chiesto il rigetto della domanda confermando che l'accreditamento CP_1 di sole 18 settimane per l'anno 1985 è dipeso dal contenuto del modello 01/M.
4. Alla luce degli elementi in atti e dell'istruttoria svolta, la domanda risulta fondata e va pertanto accolta.
5. Effettivamente il modello 01/M indica soltanto 18 settimane per l'anno 1985, ma svariati elementi portano ad affermare che si è trattato certamente di un errore e che le settimane lavorate e da accreditare per quell'anno sono invece 52.
1 6. Depongono in tal senso, innanzi tutto, i dati annotati sul libretto di lavoro acquisito nel corso del giudizio - da cui risulta un unico rapporto di lavoro continuativo con la Cooperativa Scolastica Chierese srl dal 15 settembre 1984 al 12 settembre 1986 - sostanzialmente coincidenti con quelli riportati nello stato matricolare rilasciato dal e prodotto dalla Controparte_2 ricorrente come doc. 6, in cui risultano un servizio prestato in scuole legalmente riconosciute dal 15 settembre 1984 al 9 settembre 19085 e uno dal 12 settembre 1985 al 31 agosto 1986. 7. L'esistenza di un unico rapporto di lavoro corrispondente a due anni scolastici è stata inoltre confermata dalla deposizione dei due testi sentiti all'udienza del 8 aprile 2025 (la collega ed il marito della Testimone_1 ricorrente , i quali hanno entrambi affermato che la ricorrente Testimone_2 lavorò con continuità sia nell'anno scolastico 84/85, sia nell'anno scolastico 85/86.
8. Alcuni elementi, poi, sono già contenuti nel medesimo modello 01/M compilato dalla Cooperativa Scolastica Chierese srl e consistono in dati del tutto incompatibili con una prestazione lavorativa di sole 18 settimane.
9. Si tratta, in particolare, dell'indicazione di 155 giorni lavorati e dell'importo complessivo delle competenze in £ 3.762.000.
10. Anche considerando il numero massime di giorni lavorativi a settimana – la ricorrente afferma tuttavia di aver lavorato tre giorni a settimana - 155 giorni lavorativi corrispondono infatti ad oltre 25 settimane.
11. Il compenso lordo di £. 3.762.000, d'altronde, è decisamente esagerato per sole 18 settimane di lavoro.
12. Diviso per 18, infatti, esso corrisponde a £ 209.000 a settimana che è circa il triplo dell'importo di £ 60.800 settimanali che risulta dai dati inseriti per il 1984 (£ 912.000 per 15 settimane), di £ 76.892 settimanali del 1986 (£2.845.000 per 37 settimane) e di £ 65.500 settimanali del 1987 (£ 262.000 per 4 settimane).
13. Esso recupera coerenza ove, invece, si quantifichi il lavoro prestato guardando al numero di giorni indicati per ciascun anno: diviso per 155 giorni, infatti, il compenso giornaliero del 1985 risulta di £ 24.271, in linea con quello di
£ 20.727 del 1984 (44 giorni), di £ 25.630 del 1986 (111 giorni) e di £ 32.750 del 1987 (8 giorni). 14. Il risultato è analogo raffrontando il compenso lordo di £.
3.762.000 con l'importo lordo di £ 257.900 indicato come retribuzione mensile teorica nella busta paga del mese di gennaio 1985 acquisita nel corso del giudizio: diviso per 4,33 e moltiplicato per 18, infatti, detto importo mensile corrisponderebbe a soli
£ 1.072.101 ovvero a meno di un terzo di quello indicato nel modello 01/M.
15. Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti deve ritenersi provato che la ricorrente nell'anno 1985 ha lavorato per l'intero anno ovvero 52 settimane ed ha dunque diritto all'accreditamento di 52 settimane contributive.
16. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
2 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento di 52 settimane contributive per l'anno 1985 ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi;
• condanna l' in persona del suo legale rappresentante a CP_1 rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 5.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 43 per contributo unificato;
Torino, 16 aprile 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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