TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito alla udienza del 27.6.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 19011/19 R.G.lav. TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 alla via Carlo Poma n.11, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Daniele e Paola Fraconte, elettivamente domiciliati come in atti. RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nato ad [...] il [...]; Controparte_3
nato ad [...] il [...], Controparte_4 tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, elettivamente domiciliati come in atti. RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato il 25/09/2019 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio le parti resistenti affinché fosse accertata l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato dal 14.02.2015 al 14.11.2018 senza soluzione di continuità; la reale quantità di lavoro prestato e la reale retribuzione in ordine al lavoro svolto;
la mancata corresponsione di somme dovute a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi;
il pagamento delle somme dovute a titolo di T.F.R. e di differenze retributive. Nello specifico, il ricorrente esponeva di avere lavorato alle dipendenze della resistente a partire dal 14.02.2015, con contratto di lavoro subordinato a Controparte_5 tempo indeterminato, livello retributivo 3J, con la mansione di autista, conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali del CCNL di categoria, esponendo che durante tutto il rapporto di lavoro gli erano state rilasciate solo le certificazioni uniche degli anni 2015 e 2016 mentre non gli erano mai state rilasciate la lettera di assunzione e le buste paga;
che in data 21.01.2017 il rapporto di lavoro con la Controparte_5 si era interrotto per volontà del datore di lavoro ma che di fatto egli aveva
[...] continuato a lavorare alle dipendenze della resistente;
che in data 27.01.2017 era stato assunto dalla con contratto di lavoro a Parte_2 tempo indeterminato livello retributivo 3J, con la medesima mansione, e anche in tal occasione non gli era stata rilasciata la lettera di assunzione;
che in data 14.11.2018 il rapporto di lavoro con la resistente si era Parte_2 interrotto per sua volontà in quanto la retribuzione percepita non era equivalente alla quantità di lavoro eseguito, lavorando sempre un numero di ore giornaliere superiore a quelle previste dal contratto e a quelle che gli erano state retribuite in moneta contante e alcune volte a mezzo bonifico bancario;
di avere osservato un orario di lavoro fin dal 14.2.2015 al 14.11.2018 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, con una pausa pranzo di mezzora;
che dal 14.02.2015 al 14.11.2018 aveva goduto di due settimane di ferie nel mese di agosto negli anni 2015, 2016 e 2018 che non erano state retribuite, mentre nell'anno 2017 non aveva goduto di alcun periodo di ferie che non gli erano state indennizzate;
che per tutto il periodo sopra indicato non aveva percepito nulla per 1tredicesima- gratifica natalizia e quattordicesima mensilità, per ferie, per riduzione orario e permessi ex festività, per lavoro straordinario, per l'indennità sostitutiva di mancato preavviso e per TFR, vantando crediti per differenze retributive per lavoro ordinario. Inoltre, eccepiva che i rapporti di lavoro erano da considerarsi un unico rapporto con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c. che prevede la solidarietà tra le parti resistenti;
che infatti, benchè fosse formalmente mutata la figura datoriale con riferimento alla ragione sociale e alla partita iva, erano viceversa rimasti immutati la sede operativa, gli strumenti di lavoro, gli arredi, la compagine lavorativa, e finanche i soci, reali titolari dell'attività imprenditoriale. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra il ricorrente e le indicate società Controparte_6
per il periodo dal 14.02.2015 al 14.11.2018 il rapporto lavorativo
[...] dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3J con qualifica di conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali, così come da C.C.N.L. per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione merci – o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di Pt_3 categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento;
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. vanta nei confronti dei Parte_1 resistenti in solido ex art. 2112 c.c. un credito di Euro 70.798,11, per le causali di seguito specificate: di cui di cui Euro 30.108,68 per differenze retributive su lavoro ordinario, Euro 6.080,49 per mancata corresponsione di tredicesima gratifica natalizia, Euro 6.077,16 per mancata corresponsione di 14° mensilità, Euro 6.144,57 per mancata corresponsione di ferie, Euro 2.462,82 per mancata corresponsione di
2 riduzione orario e permessi ex festività, Euro 13.005,46 per mancata corresponsione di lavoro oltre il normale orario contrattuale, Euro 987,84 per mancata corresponsione indennità sostitutiva di mancato preavviso, Euro 5.931,09 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare i resistenti in solido ex art. 2112 c.c. al pagamento in favore del ricorrente di Euro 70.798,11 per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
5. Per l'effetto condannare i resistenti in solido al pagamento di spese, spese forfettarie 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo.
In subordine, laddove non si aderisse alla tesi dell'unicità del rapporto di lavoro ed all'applicazione della disciplina ex art. 2112 c.c. chiedeva: A
1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra il ricorrente e la Controparte_5 per il periodo dal 14.02.2015 al 21.01.2017 il rapporto lavorativo dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3J° con qualifica di conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali, così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Trasporto e Spedizioni merci
– Confetra o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento;
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. vanta nei confronti di Parte_1
e quali soci e di quale Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 liquidatore della un credito di Euro 37.226,06 per le causali di Controparte_5 seguito specificate di cui Euro 16.606,24 per differenze retributive su lavoro ordinario, Euro 3.203,64 per mancata corresponsione di tredicesima gratifica natalizia, Euro
3.224,76 per mancata corresponsione 14° mensilità, Euro 3.237,70 per mancata corresponsione di ferie, Euro 1.313,50 per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi ex festività, Euro 6.632,76 per mancata corresponsione di lavoro eseguito oltre il normale orario, Euro 3.007,46 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare in solido e quali soci e Controparte_2 Controparte_3
quale liquidatore della al pagamento in Controparte_4 Controparte_5 favore del ricorrente di Euro 37.226,06 per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
5. Per l'effetto condannare in solido e quali soci e Controparte_2 Controparte_3
quale liquidatore della al pagamento di Controparte_4 Controparte_5 spese, spese forfettarie 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo;
B.
3 1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra il ricorrente e la Parte_2 per il periodo dal 27.01.2017 al 14.11.2018 il rapporto lavorativo
[...] dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3J° con qualifica di conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali, così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Trasporto e Spedizioni merci
– Confetra o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento.
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. vanta nei confronti Parte_1 della in p.d.l.r.p.t. per il periodo dal 27.01.2017 al Parte_2
14.11.2018 un credito di Euro 32.519,59 per le causali di seguito specificate di cui Euro 12.908,57 per differenze retributive per lavoro ordinario, Euro 2.838,43 per mancata corresponsione di tredicesima gratifica natalizia, Euro 2.838,33 per mancata corresponsione di 14° mensilità, Euro 2.864,48 per mancata corresponsione di ferie, Euro 1.132,63 per mancata corresponsione di riduzione orari e permessi, Euro 6.282,63 per lavoro eseguito oltre il normale orario, Euro 973,50 per mancata corresponsione di indennità sostitutiva di mancato preavviso, Euro 2.753,02 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare la in p.d.l.r.p.t. al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente di Euro 32.519,59 per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge”
5. Per l'effetto condannare la in p.d.l.r.p.t. al Parte_2 pagamento di spese, spese forfettarie 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
I convenuti di cui in epigrafe ( sia la società che i tre ex soci della , CP_5 Controparte_5 costituitisi con unica memoria, nel contestare tutto quanto affermato dal ricorrente, eccepivano il difetto assoluto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3
quali ex soci della e di quale liquidatore della
[...] CP_5 Controparte_4
, in ossequio all'art. 2495 c.c., dati che avrebbero Parte_4 potuto essere noto allo stesso ricorrente mediante estrazione del bilancio finale di liquidazione della dalla Camera di Commercio;
l' insussistenza dei CP_5 presupposti di cui all'art. 2112 c.c., evidenziando che la successione nel rapporto di lavoro è subordinata alla esistenza del rapporto medesimo al momento del trasferimento di azienda e nel caso di specie non ricorreva alcun trasferimento di azienda dalla “
[...]
in favore della “ ”, non sussistendo il requisito della CP_5 Parte_2 prosecuzione del lavoro senza soluzione di continuità tra le due società. Inoltre, eccepivano l'infondatezza delle pretese del ricorrente, il quale durante l'intero periodo indicato in atti aveva lavorato per il numero di ore in relazione alle quali veniva retribuito, ricevendo sempre una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
4 lavoro svolto, venendo sempre retribuito anche quando aveva svolto lavoro straordinario;
rimarcavano che il ricorrente aveva svolto mansioni conformi al proprio inquadramento, ottenendo tutti gli emolumenti accessori relativi alla propria attività lavorativa;
che infatti lo stesso ricorrente espressamente aveva riconosciuto di avere richiesto e ottenuto dalla il TFR a seguito di notifica del Decreto Ingiuntivo Pt_2
n.504/2019; che infondata risultava essere anche la richiesta di €.987,84 a titolo di
“indennità di mancato preavviso”, laddove il rapporto di lavoro si era interrotto in data 14/11/2018 per volontà dello stesso ricorrente. Nel merito impugnavano e contestavano, in quanto erronei, illogici ed incomprensibili, i conteggi allegati al ricorso. Evidenziavano la mancata iscrizione della resistente ad alcuna associazione di categoria. In definitiva concludevano chiedendo:
“1) Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della “
[...]
limitatamente al periodo antecedente alla costituzione Parte_2 formale del rapporto di lavoro con il ricorrente e, segnatamente, per tutto il periodo antecedente al 27/01/2017, non ricorrendo nel caso di specie, alcuno dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c.; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva dei sigg. , e , nella loro qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ex soci della “ ( , ), ovvero CP_5 Controparte_2 Controparte_3 liquidatore della stessa ( ), non avendo gli stessi riscosso alcuna Controparte_4 somma in sede di liquidazione di detta società e, in ogni caso, non ricorrendo nell'odierna vicenda i requisiti di legge;
3) Nel merito, rigettare il ricorso proposto da
, perché infondato per le ragioni esposte nel corpo della presente Parte_1 memoria;
4) Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa, che nulla è dovuto al ricorrente da parte degli odierni resistenti;
5) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, la responsabilità aggravata del ex art. 96 c.p.c., per avere Pt_1 lo stesso agito in giudizio con dolo e/o colpa grave, convenendo in giudizio, peraltro, soggetti totalmente estranei rispetto alla materia del contendere e chiedendo il pagamento gi somme (TFR) già integralmente riscosse;
6) Condannare, in omaggio al principio della soccombenza, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, è stata emessa la presente sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è solo in parte fondata e nei confronti della sola convenuta Parte_2
con conseguente accoglimento della domanda avanzata in subordine al capo
[...]
B).
5 Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa deve in primo luogo sottolinearsi che è pacifica l'avvenuta prestazione di attività lavorativa da parte del decorrente per la società , a decorrere dal 27.1.2017 Parte_2 fino alle dimissioni del 14.11.2018 , come da buste paga in atti, con inquadramento nel livello 3J del CCNL di settore, quale autista conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali;
inoltre, è emersa l'avvenuta corresponsione da parte della in favore del ricorrente, nel 2019, di un importo a titolo di t.f.r. pari a euro Pt_2
1312.86, in esito alla proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto alle ulteriori differenze retributive vantate, i testi indotti dal ricorrente hanno riferito quanto segue:
: Testimone_1
“Sono stato dipendente, senza un vero e proprio contratto, di tal , Controparte_2 che si occupava di consegne merci tramite il corriere AR, con mansioni di fattorino, dall'aprile/ maggio 2018 fino al gennaio 2019, quando per mia decisione mi sono dimesso. Non ho mai avanzato una causa contro il;
era lui che mi pagava, in contanti. CP_2
Lavoravo dal lunedi al venerdi dalle 11,00 fino alle 16.30/17,00; mi recavo a lavorare attendendo presso l'ufficio di via Paolo Borsellino che il arrivasse sul posto a Pt_1 caricare il furgone;
lo attendevo per strada, accanto al capannone che si trovava in questa strada;
non so di chi fosse il capannone, ci vedevo il e anche tale CP_2
, il fratello che si occupava delle stesse cose. Controparte_3
6 Il caricava un furgone non ricordo di quale marca che credo ma non ne sono certo
Pt_1 fosse del;
vi erano a quell'ora in genere due tre furgoni che Controparte_2 venivano caricati. Il in realtà veniva sul posto avendo già il furgone carico, cosa
Pt_1 che aveva fatto presso il capannone della AR;
che si trovava un poco più avanti, credo sempre in via P. Borsellino ma non so il civico;
in effetti il ricorrente passava sul posto per prelevare me;
io non potevo entrare all'interno del deposito della AR;
prendevo posto insieme al sul furgone, seduto al suo fianco;
io non guidavo e il
Pt_1 ricorrente si. Quando io iniziai a lavorare il già era dipendente del , per quanto so da
Pt_1 CP_2 circa tre anni;
in effetti tanto so in quanto io conosco il con cui sono amico da
Pt_1 circa 10 anni e fu proprio lui, in quanto io cercavo lavoro, a farmi il nome del
. CP_2
Il mi aveva pertanto parlato del suo lavoro presso la ditta del . Pt_1 CP_2
Il andò via prima di me, intorno al novembre/ dicembre 2018. Pt_1
Non so se sia stato il ricorrente a decidere di dismettere il lavoro oppure sia stata iniziativa del datore di lavoro. Seppi che a un certo punto non lavorava più ma nulla so dire quanto ai motivi.
mi chiese di restare ancora per un po' per far si che la nuova persona che CP_2 avrebbe preso il posto del imparasse i meccanismi. Pt_1
Anche io proprio nello stesso periodo avevo trovato un altro lavoro, nel senso che ho iniziato a lavorare per conto mio. Nulla so quanto alla portata in quintali dei furgoni guidati dal;
si trattava nel Pt_1 periodo in cui ho lavorato sempre dello stesso furgone;
in realtà era un camion, su cui veniva caricata merce di tutti i tipi proveniente da in gran parte o anche capi di CP_7 vestiario di e altre marche. CP_8
Giravamo un po' dappertutto nella Regione. Sapevo che il gestiva una o più società, avevo sentito parlare a tal proposito CP_2 sia della che della Parte_2 CP_5
La via Paolo Borsellino dove andavo con il motorino si trova nel comune, non so esattamente mi pare di Calvizzano;
si tratta di strada a scorrimento veloce. Non vi era scritto nulla per quanto ricordo davanti al capannone dove vedevo i
CP_2
La consegna del furgone non so dove avvenisse;
il quando io terminavo il mio Pt_1 orario mi lasciava nel posto dove lasciavo il motorino la mattina, sempre in via P. Borsellino, nella zona del capannone;
lui continuava a fare altre consegne oppure rientrava presso la AR a scaricare la merce ancora nel furgone ( che era tanto quella non consegnata quanto quella che dovevano consegnare alla AR per le spedizioni e che avevano ritirato nel corso dei nostri giri) per poi riportare il furgone dinanzi al capannone del . CP_2
A volte attendevo il ricorrente che terminasse tutto il giro per andarcene via insieme, in quanto abitavamo vicini;
lui aveva l'auto; aspettavo in tal caso fino alle ore
7 19,00/19,30, anche se egli non aveva un orario fisso. Mi viene fatto notare essere piuttosto inverosimile che io attendessi il quando avevo terminato ben prima il mio Pt_1 orario per andare via uno in motorino e l'altro in auto ma ribadisco che lo facevo in quanto a volte la sera ci organizzavamo insieme per uscire e potevo attendere in un bar di fronte alla AR insieme ad altri fattorini che pure attendevano i colleghi che erano entrati nel capannone della AR per scaricare. Il più delle volte in effetti andavo via, lo aspettavo solo quando doveva limitarsi a consegnare la merce;
lo avrò atteso in tutto all'incirca cinque o sei volte e ricordo quale orario di uscita del ricorrente quello che ho sopra detto. Non fruivamo una pausa pranzo ma ricavavamo il tempo per mangiare qualcosa, per circa venti minuti. Nel periodo in cui ho lavorato mi pare che il , per quanto mi disse, percepiva euro Pt_1
50,00 al giorno Ad agosto 2018 sono andato in ferie per una settimana ad agosto;
mi pare che il Pt_1 ha fruito di ferie a fine luglio non ricordo per quanto, mi sembra una settimana;
non so se sia stato o meno pagato per tale periodo”. Pertanto, l'indicato teste nulla ha potuto riferire quanto all'esistenza di rapporto di lavoro pregresso rispetto a quello regolarizzato con la avendo reso deposizione Pt_2 sul punto solo de relato rispetto a quanto appreso dallo stesso ricorrente e anche con genericità. Quanto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente nel periodo oggetto di contratto, ha riferito di un orario dalle h. 11,00 ( quando egli stesso iniziava) compatibile con un orario fino alle ore 18.30.
: Testimone_2
“Sono stato dipendente della avendo terminato il Parte_2 rapporto nel 2018 e avendo iniziato a lavorare circa nel 2014/15 non ricordo bene. Svolgevo mansioni di autista. Mi sono dimesso per motivi personali;
non ho mai avanzato causa contro la convenuta né contro i . CP_2
Mi recavo direttamente in Casandirno presso il deposito della AR. Ho conosciuto pertanto il , anche lui autista. Pt_1
Io consegnavo la merce a Napoli centro e il in altra zona che non ricordo. Pt_1
Io mi recavo sul posto intorno alle 8,00 /8,30 ogni mattina dal lunedi al venerdì; vedevo spesso anche il ricorrente sul posto a quell'ora. Io guidavo furgoni, di quelli che possono essere condotti con la patente B;
anche il ricorrente guidava, da solo come me, furgoni. Si trattava di mezzi di portata fino a 35 tonnellate. Io non ho mai lavorato per La sede della mia datrice di lavoro era in CP_5
Casandrino via P. Borsellino 192/194, mi pare che il deposito AR sia un po' più Cont avanti sempre sulla stessa strada. Sia la che la sono cooperative che fanno Pt_2
8 appalti per la AR;
io indossavo una tuta con la scritta AR (ora BR) e anche il furgone recava detta scritta;
stessa cosa il ricorrente. Non so con certezza se il ricorrente lavorasse per la GR o per la Pt_2
Giunti sul posto presso la AR sia io che il ricorrente ritiravamo il mezzo e lo riconsegnavamo a fine giornata. Vedevo il ricorrente sempre presente sul posto ogni mattina;
io giungevo tra le 8,00 e le 8,15 e vedevo arrivare il sempre un poco più tardi verso le 8,30. Pt_1
Io tornavo sempre intorno alle 15,30/16,00; a volte lo vedevo anche al rientro a volte no. Io, riconsegnato il mezzo, andavo a casa con la mia auto che lasciavo sul posto. Erano di più le volte che vedevo al mio rientro anche il ricorrente sul posto rispetto a quelle in cui non lo vedevo. Io mi fermavo in genere circa una mezzora/tre quarti d'ora per mangiare un panino al volo, una volta finite le consegne e in attesa di iniziare i ritiri della merce. Anche il come tutti faceva anche i ritiri. Pt_1
Nulla so quanto alla sua eventuale pausa pranzo non avendo mai effettuato consegne con lui. Non so quanto il ricorrente percepisse al giorno -. Il ricorrente per quanto ricordo ha iniziato a lavorare, non so esattamente quando, ma non troppo tempo prima che io mi dimettessi, al massimo un anno, questo per il mio ricordo. Io andavo in ferie per 15 giorni ad agosto, in dipendenza dalle necessità di consegna, secondo quanto indicato dalla AR quindi o dal 1 al 15 o dal 15 al 30. Nulla so quanto alle ferie del ricorrente. Vi erano molte cooperative che lavoravano per la AR, non so dire neppure quante, quindi ogni mattina mi capitava di vedere iniziare il lavoro circa 50 autisti per filiale;
per filiale intendo ogni zona in cui era diviso il lavoro quanto alle consegne e ai ritiri. Da Casandrino partivano mezzi per consegne a Napoli e provincia. Non ricordo di avere visto il intento al lavoro per come ho detto negli anni dal Pt_1
2015 al 2016. AR effettuava prima delle partenze dei controlli giornalieri dei documenti che avevamo all'interno del mezzo, sempre lo stesso per ciascuno di noi;
effettuava altri controlli quindicinali circa o anche ogni mese in ordine alla carta di circolazione, alla patente di noi autisti;
dovevamo portare con noi, all'interno del camion, anche una copia di una busta paga, per eventuali controlli della Gdf. Io come anche il Pt_1 avevamo un piccolo palmare in dotazione datoci dalla AR ove al mattino vedevamo caricate le consegne da fare a uffici, negozi e privati. Segnavamo sul palmare le avvenute consegne e lo riconsegnavamo alla AR. All'inizio del lavoro si doveva inserire un codice personale che era indicato sul palmare e oi la password.
9 Vi era una guardia dinanzi all'ingresso del deposito ma alla fine ci conoscevano e ci facevano passare. Non si poteva entrare senza indossare la tuta della AR. Mi è capitato di non averla e mi hanno dato quelli della AR una tuta in sostituzione”. Anche il detto teste, pertanto, ha riferito di un rapporto di lavoro iniziato circa un anno prima rispetto alle sue dimissioni, collocate nell'anno 2018, pertanto dal 2017 e nulla ha potuto riferire quanto al periodo pregresso, confermando in ogni caso l'orario di lavoro indicato in ricorso, dovendosi sul punto saldare la sua deposizione con quella del teste di cui già si è detto.
A loro volta, i testi indotti dalla parte resistente hanno riferito quanto segue:
: Parte_5
“ è mio fratello e e i suoi figli, sono i miei nipoti. Controparte_4 CP_3 CP_2
Collaboro saltuariamente con la che è gestita da Parte_2 CP_2
da circa dodici anni;
la sede operativa dove collaboro è in via Paolo
[...]
Borsellino 192 di Casandrino;
mi reco quando mi viene richiesto un “aiutino” presso tale sede;
a chiedermi l'aiuto è mio nipote con una telefonata;
io sono casalinga e abito a Napoli. Mio nipote in una settimana mi chiama circa due o tre volte, in giorni diversi tra il lunedi e il venerdi;
mi trattengo sul posto in genere dalle 8,30 fino alle 14,30/15,00 massimo. Mi reco sul posto con la mia auto. Mio nipote mi fa un “regalino” in genere ogni mese, come capita, per la mia disponibilità, a volte mi dà 100,00 o 200,0 alla settimana, Mi occupo di effettuare bollettazione di merce che deve partire, rispondo alle telefonate, faccio distinte di carico (borderò) che portano il totale delle spedizioni. In via Borsellino 192 vi sono automezzi della ma in effetti il ricorrente, che Pt_2 conosco, era inquadrato nella ma di fatto lavorava per AR, nel senso che Pt_2
l'automezzo che egli usava si trovava presso il capannone della AR, che si trova sempre in via P. Borsellino ma non so a quale distanza. Ricordo che egli ha lavorato all'incirca dal 2018 non ricordo fino a quando, so solo che ha dato le dimissioni ma non ricordo quando né so i motivi;
non so se le dimissioni siano state precedute da un preavviso. Non vedevo venire sul posto al mattino il ricorrente che si recava direttamente presso la sede della AR;
tanto so in quanto l'automezzo che egli guidava ( sempre lo stesso, non ricordo la marca né la portata) era un automezzo intestato alla e che veniva Pt_2 tenuto presso la AR, rientrando anche a fine giornata sempre presso detta ultima azienda., Non so con certezza egli a che ora si recasse al lavoro né lo vedevo rientrare presso la mia sede pertanto non so a che ora rientrasse presso la AR.
10 Non mi sono mai occupata delle buste paga o della retribuzione dei dipendenti di mio nipote. Presente in via P. Borsellino 192 tutto il giorno è in genere mio fratello e non CP_4 mio nipote, in quanto egli esce anche con il camion. La AR inizia a caricare sul macchinario che serve per smistare la merce intorno alle 8,30/9,00 del mattino;
anche mio nipote lavora in AR, nel senso che CP_2 la mattina si reca presso la AR per prendere il mezzo, perciò è lui che mi ha detto che se non si accende questo macchinario di cui non conosco il nome, gli autisti non possono uscire, perché i colli della merce non possono essere caricati sui mezzi. Quando mi chiama per chiedere l'aiuto e sa che sono in ufficio, a volte mi chiama per chiedere di fare cose tipo fare telefonate ai clienti e altro e io vengo a sapere che egli è in attesa di caricare;
tanto accade proprio intorno alle 8,30 /9,00 quando sa di trovarmi in ufficio. Il camion usato dal ricorrente aveva una scritta sopra, BR, ed era tutto rosso. So che il ricorrente aveva con la un contratto di lavoro, del resto lo evinco dal Pt_2 fatto che altrimenti non sarebbe potuto entrare dentro il capannone della AR. I mezzi della BR che ho descritto la notte restano sempre custoditi nel capannone della AR. Le spese del carburante di tali mezzi vengono pagate da , tanto so in Controparte_2 quanto me ne occupo direttamente”.
Parte_6
“Ho collaborato da lavoratore autonomo nel periodo da sei sette anni orsono fino al tutto il 2021 con la Top Courier con sede in via P. Borsellino 192 a Casandrino. Io curavo la logistica stando in ufficio.
, titolare della indicata azienda e mio amico, mi aveva chiesto di Controparte_4 dargli una mano;
mi recavo sul posto dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 9,30/10,00 e dalle 16,00 alle 18,00; avevo anche insegnato ai magazzinieri come gestire il traporto e la logistica. La Top Courier aveva tantissimi clienti ma non la AR, che pure aveva sede lì. La Top Courier aveva in affitto un capannone con annesso piazzale e la società
[...] posizionavano i loro camion su quel piazzale. Per quanto so Controparte_6 era una questione di “amicizia” tra i titolari, che non erano i quanto alla Top CP_2
Courier.
ha due figli, e che io conosco e che erano i datori Controparte_4 CP_3 CP_2 di lavoro del , in quanto titolari dell'azienda per cui egli lavorava ma non ricordo Pt_1 come fosse denominata. La Top Courier trattava merci di qualunque tipo ma non medicinali. Conobbi pertanto il , che vedevo venire la mattina, indossando una divisa con la Pt_1 scritta BR che corrisponde per quanto sapevo alla AR, in quel piazzale intorno alle 8,00/8,30 per poi rivederlo riportare il furgone. Sempre lì intorno alle 16,30/17,00;
11 a volte ricordo che arrivato sul posto e il furgone del era già lì, mi pare fosse un Pt_1
Ducato o un Daily non cassonato mentre altre volle non c'era; il era in genere il Pt_1 primo a rientrare, finiva intorno alle 16,00/16,30. Fu , detto che pure conosco, a dirmi che aveva due o tre Controparte_2 Per_1 dipendenti tra cui il ricorrente. In effetti erano più le volte che alle 16,00 trovavo il suo furgone sul posto rispetto a quelle in cui non lo trovavo. Quando io ho terminato di lavorare per la Top Courier il ricorrente già aveva smesso di lavorare, ricordo di averlo visto all'incirca per due anni. Non so il motivo per cui interruppe il lavoro. Il piazzale in cui venivano ricoverati i furgoni per quanto mi pare faceva capo al numero civico 192 o 194 di via P. Borsellino. Non so il civico 160 a cosa corrispondesse. Il piazzale faceva capo al capannone della Top Courier. Incontravo spesso il ricorrente intorno alle ore 13,00/13,30 e comunque in orario chiusura negozi quando io dovevo rientrare a casa a bordo della mia auto, in quanto ero domiciliato in corso Secondigliano 111; per cui mi è capitato di vedere più di una volta il ricorrente fermo con il furgone a bordo strada intento a mangiare una colazione o a volte l'ho visto intento a mangiare in una trattoria nella zona del Cassano, sempre in Secondigliano. Nulla so quanto all'eventuale tfr ricevuto dal . Pt_1
Per quanto so, una cosa era la Top Courier – gestita dal solo - che Controparte_4 si occupava di trasporto per clienti del Nord tra cui non la BR, una cosa era la
[...]
gestita dai due figli del che ho sopra indicato e che aveva tre o Parte_2 CP_2 quattro dipendenti e che effettuava trasporto per contro della BR a Napoli città, per quanto so, Il “non ci azzecca niente” con la Erregi Trasporto -. Controparte_4
La Top Courier aveva circa due furgoni che pure venivano allocati in quel piazzale. Il furgone che usava il recava la scritta BR. Pt_1
La Top Courier mi pare sia stata messa in liquidazione nel 2019/2020 circa, poi ho continuato a prestare comunque la mia collaborazione nella successiva fase, vi era ancora della merce “a terra”; non posso essere precisa quanto alla complessiva durata del periodo di mia collaborazione durante la fase liquidatoria. Al civico 192 o 194 non ricordo bene vi era solo il piazzale e il capannone della Top Courier mentre la vi lasciava solo i furgoni nella zona del piazzale, avendo la Pt_2 sede legale al Centro Direzionale e quella operativa all'interno del capannone della BR , sito pure i via P. Borsellino ma non sono certo del civico. Io figuravo quale dipendente per gli altri dipendenti della ma in realtà essendo Pt_7 amico del costui mi copriva delle spese e inoltre mi portava ogni tanto a CP_2 mangiare fuori, come da accordo verbale. Non avevo necessità di guadagnare avendo una mia personale entrata derivante da eredità”.
12 Pertanto, dal complesso delle deposizioni di cui si è detto, tutte credibili in quanto dettagliate, coerenti e a aperte a riscontri esterni, oltre che provenienti da fonti qualificate di conoscenza, emerge la parziale fondatezza della domanda subordinata di cui al capo B) delle conclusioni, con riferimento esclusivamente all'avvenuta dimostrazione del rapporto di lavoro oggetto di contrattualizzazione, vale a dire quello tra il ricorrente e la , nel periodo dal 27.1.2017 al Parte_2
14.11.2018. Infatti, pur essendo stata dimostrata l'avvenuta prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente in favore della nel periodo precedente, vale a dire Controparte_5 quello dal 14.2.2015 fino al 21.1. 2017 ( v. produzione modelli CU 2016 e 2017 e buste paga) da tanto non è possibile inferire il diritto del ricorrente nei confronti degli ex soci e dell'ex liquidatore (trattandosi di società cancellata) al pagamento delle reclamate differenze retributive, posto che nessuno dei testi, come si è visto, ha potuto riferire con riguardo all'orario di lavoro svolto in detto periodo. Né tampoco è stato dimostrato il collegamento tra le due aziende, tale da integrare la complessa fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. . Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e , nella loro qualità rispettivamente di ex soci della “
[...] Controparte_4 [...]
( , ), ovvero liquidatore della stessa CP_5 Controparte_2 Controparte_3
( ). Controparte_4
A tanto consegue il rigetto sia della domanda principale sia di quella subordinata di cui al capo A delle conclusioni e l'accoglimento parziale della domanda di cui al capo B nei confronti della sola in relazione alla quale il livello di Parte_2 inquadramento del ricorrente è pacifico, in quanto dimostrato dalle buste paga. Sono dovute le differenze retributive indicate, con riferimento al maggior orario di lavoro svolto e dimostrato, comprensive anche di quelle relative all'importo calcolato a titolo di t.f.r., dal quale deve essere però espunto quanto già pacificamente corrisposto al ricorrente in esito alla proposizione di ricorso in sede monitoria e pari, come sopra rimarcato, a euro 1.312,86. Non è risultato provato il diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso, in quanto il ricorrente ha terminato il rapporto di lavoro in quanto pacificamente dimissionario, senza che sia stata neppure allegata la giusta causa delle dimissioni;
del resto, nessuno dei testi ha peraltro indicato un motivo diverso per l'interruzione del rapporto. Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 30.305,13, di cui euro 1440,16 a titolo di residuo t.f.r . Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la convenuta deve essere condannata, al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
13 Come noto, le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va inoltre rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842). Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo a carico della sola con attribuzione e con gli oneri accessori Parte_2 che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al
14 giudice, anche se l'accoglimento solo parziale del ricorso e nei confronti di una sola tra le parti convenute ne rende corretta la compensazione tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda avanzata in subordine di cui al punto B) delle conclusioni, dichiara l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la per il periodo dal 27.01.2017 al 14.11.2018, con Parte_2 inquadramento nel livello retributivo 3J del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Trasporto e Spedizioni merci – con qualifica di conducente di autotreno con Pt_3 portata inferiore agli 80 quintali e per l'effetto condanna la Parte_2 in p.d.l.r.p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
[...]
30.305,13 di cui euro 1440,16 a titolo di residuo t.f.r., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta per il resto la indicata domanda e il ricorso nei confronti , Controparte_2
e ; Controparte_3 Controparte_4 condanna altresì la in p.d.l.r.p.t. al pagamento della Parte_2 metà delle spese di lite, metà quantificata in euro 4.250,00 oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 30.6.2025 Il G.L.
dr. Elisa Tomassi
15
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito alla udienza del 27.6.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 19011/19 R.G.lav. TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 alla via Carlo Poma n.11, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Daniele e Paola Fraconte, elettivamente domiciliati come in atti. RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nato ad [...] il [...]; Controparte_3
nato ad [...] il [...], Controparte_4 tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, elettivamente domiciliati come in atti. RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato il 25/09/2019 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio le parti resistenti affinché fosse accertata l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato dal 14.02.2015 al 14.11.2018 senza soluzione di continuità; la reale quantità di lavoro prestato e la reale retribuzione in ordine al lavoro svolto;
la mancata corresponsione di somme dovute a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi;
il pagamento delle somme dovute a titolo di T.F.R. e di differenze retributive. Nello specifico, il ricorrente esponeva di avere lavorato alle dipendenze della resistente a partire dal 14.02.2015, con contratto di lavoro subordinato a Controparte_5 tempo indeterminato, livello retributivo 3J, con la mansione di autista, conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali del CCNL di categoria, esponendo che durante tutto il rapporto di lavoro gli erano state rilasciate solo le certificazioni uniche degli anni 2015 e 2016 mentre non gli erano mai state rilasciate la lettera di assunzione e le buste paga;
che in data 21.01.2017 il rapporto di lavoro con la Controparte_5 si era interrotto per volontà del datore di lavoro ma che di fatto egli aveva
[...] continuato a lavorare alle dipendenze della resistente;
che in data 27.01.2017 era stato assunto dalla con contratto di lavoro a Parte_2 tempo indeterminato livello retributivo 3J, con la medesima mansione, e anche in tal occasione non gli era stata rilasciata la lettera di assunzione;
che in data 14.11.2018 il rapporto di lavoro con la resistente si era Parte_2 interrotto per sua volontà in quanto la retribuzione percepita non era equivalente alla quantità di lavoro eseguito, lavorando sempre un numero di ore giornaliere superiore a quelle previste dal contratto e a quelle che gli erano state retribuite in moneta contante e alcune volte a mezzo bonifico bancario;
di avere osservato un orario di lavoro fin dal 14.2.2015 al 14.11.2018 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, con una pausa pranzo di mezzora;
che dal 14.02.2015 al 14.11.2018 aveva goduto di due settimane di ferie nel mese di agosto negli anni 2015, 2016 e 2018 che non erano state retribuite, mentre nell'anno 2017 non aveva goduto di alcun periodo di ferie che non gli erano state indennizzate;
che per tutto il periodo sopra indicato non aveva percepito nulla per 1tredicesima- gratifica natalizia e quattordicesima mensilità, per ferie, per riduzione orario e permessi ex festività, per lavoro straordinario, per l'indennità sostitutiva di mancato preavviso e per TFR, vantando crediti per differenze retributive per lavoro ordinario. Inoltre, eccepiva che i rapporti di lavoro erano da considerarsi un unico rapporto con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c. che prevede la solidarietà tra le parti resistenti;
che infatti, benchè fosse formalmente mutata la figura datoriale con riferimento alla ragione sociale e alla partita iva, erano viceversa rimasti immutati la sede operativa, gli strumenti di lavoro, gli arredi, la compagine lavorativa, e finanche i soci, reali titolari dell'attività imprenditoriale. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra il ricorrente e le indicate società Controparte_6
per il periodo dal 14.02.2015 al 14.11.2018 il rapporto lavorativo
[...] dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3J con qualifica di conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali, così come da C.C.N.L. per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione merci – o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di Pt_3 categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento;
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. vanta nei confronti dei Parte_1 resistenti in solido ex art. 2112 c.c. un credito di Euro 70.798,11, per le causali di seguito specificate: di cui di cui Euro 30.108,68 per differenze retributive su lavoro ordinario, Euro 6.080,49 per mancata corresponsione di tredicesima gratifica natalizia, Euro 6.077,16 per mancata corresponsione di 14° mensilità, Euro 6.144,57 per mancata corresponsione di ferie, Euro 2.462,82 per mancata corresponsione di
2 riduzione orario e permessi ex festività, Euro 13.005,46 per mancata corresponsione di lavoro oltre il normale orario contrattuale, Euro 987,84 per mancata corresponsione indennità sostitutiva di mancato preavviso, Euro 5.931,09 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare i resistenti in solido ex art. 2112 c.c. al pagamento in favore del ricorrente di Euro 70.798,11 per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
5. Per l'effetto condannare i resistenti in solido al pagamento di spese, spese forfettarie 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo.
In subordine, laddove non si aderisse alla tesi dell'unicità del rapporto di lavoro ed all'applicazione della disciplina ex art. 2112 c.c. chiedeva: A
1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra il ricorrente e la Controparte_5 per il periodo dal 14.02.2015 al 21.01.2017 il rapporto lavorativo dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3J° con qualifica di conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali, così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Trasporto e Spedizioni merci
– Confetra o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento;
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. vanta nei confronti di Parte_1
e quali soci e di quale Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 liquidatore della un credito di Euro 37.226,06 per le causali di Controparte_5 seguito specificate di cui Euro 16.606,24 per differenze retributive su lavoro ordinario, Euro 3.203,64 per mancata corresponsione di tredicesima gratifica natalizia, Euro
3.224,76 per mancata corresponsione 14° mensilità, Euro 3.237,70 per mancata corresponsione di ferie, Euro 1.313,50 per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi ex festività, Euro 6.632,76 per mancata corresponsione di lavoro eseguito oltre il normale orario, Euro 3.007,46 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare in solido e quali soci e Controparte_2 Controparte_3
quale liquidatore della al pagamento in Controparte_4 Controparte_5 favore del ricorrente di Euro 37.226,06 per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
5. Per l'effetto condannare in solido e quali soci e Controparte_2 Controparte_3
quale liquidatore della al pagamento di Controparte_4 Controparte_5 spese, spese forfettarie 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo;
B.
3 1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra il ricorrente e la Parte_2 per il periodo dal 27.01.2017 al 14.11.2018 il rapporto lavorativo
[...] dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3J° con qualifica di conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali, così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Trasporto e Spedizioni merci
– Confetra o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento.
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. vanta nei confronti Parte_1 della in p.d.l.r.p.t. per il periodo dal 27.01.2017 al Parte_2
14.11.2018 un credito di Euro 32.519,59 per le causali di seguito specificate di cui Euro 12.908,57 per differenze retributive per lavoro ordinario, Euro 2.838,43 per mancata corresponsione di tredicesima gratifica natalizia, Euro 2.838,33 per mancata corresponsione di 14° mensilità, Euro 2.864,48 per mancata corresponsione di ferie, Euro 1.132,63 per mancata corresponsione di riduzione orari e permessi, Euro 6.282,63 per lavoro eseguito oltre il normale orario, Euro 973,50 per mancata corresponsione di indennità sostitutiva di mancato preavviso, Euro 2.753,02 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare la in p.d.l.r.p.t. al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente di Euro 32.519,59 per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge”
5. Per l'effetto condannare la in p.d.l.r.p.t. al Parte_2 pagamento di spese, spese forfettarie 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
I convenuti di cui in epigrafe ( sia la società che i tre ex soci della , CP_5 Controparte_5 costituitisi con unica memoria, nel contestare tutto quanto affermato dal ricorrente, eccepivano il difetto assoluto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3
quali ex soci della e di quale liquidatore della
[...] CP_5 Controparte_4
, in ossequio all'art. 2495 c.c., dati che avrebbero Parte_4 potuto essere noto allo stesso ricorrente mediante estrazione del bilancio finale di liquidazione della dalla Camera di Commercio;
l' insussistenza dei CP_5 presupposti di cui all'art. 2112 c.c., evidenziando che la successione nel rapporto di lavoro è subordinata alla esistenza del rapporto medesimo al momento del trasferimento di azienda e nel caso di specie non ricorreva alcun trasferimento di azienda dalla “
[...]
in favore della “ ”, non sussistendo il requisito della CP_5 Parte_2 prosecuzione del lavoro senza soluzione di continuità tra le due società. Inoltre, eccepivano l'infondatezza delle pretese del ricorrente, il quale durante l'intero periodo indicato in atti aveva lavorato per il numero di ore in relazione alle quali veniva retribuito, ricevendo sempre una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
4 lavoro svolto, venendo sempre retribuito anche quando aveva svolto lavoro straordinario;
rimarcavano che il ricorrente aveva svolto mansioni conformi al proprio inquadramento, ottenendo tutti gli emolumenti accessori relativi alla propria attività lavorativa;
che infatti lo stesso ricorrente espressamente aveva riconosciuto di avere richiesto e ottenuto dalla il TFR a seguito di notifica del Decreto Ingiuntivo Pt_2
n.504/2019; che infondata risultava essere anche la richiesta di €.987,84 a titolo di
“indennità di mancato preavviso”, laddove il rapporto di lavoro si era interrotto in data 14/11/2018 per volontà dello stesso ricorrente. Nel merito impugnavano e contestavano, in quanto erronei, illogici ed incomprensibili, i conteggi allegati al ricorso. Evidenziavano la mancata iscrizione della resistente ad alcuna associazione di categoria. In definitiva concludevano chiedendo:
“1) Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della “
[...]
limitatamente al periodo antecedente alla costituzione Parte_2 formale del rapporto di lavoro con il ricorrente e, segnatamente, per tutto il periodo antecedente al 27/01/2017, non ricorrendo nel caso di specie, alcuno dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c.; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva dei sigg. , e , nella loro qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ex soci della “ ( , ), ovvero CP_5 Controparte_2 Controparte_3 liquidatore della stessa ( ), non avendo gli stessi riscosso alcuna Controparte_4 somma in sede di liquidazione di detta società e, in ogni caso, non ricorrendo nell'odierna vicenda i requisiti di legge;
3) Nel merito, rigettare il ricorso proposto da
, perché infondato per le ragioni esposte nel corpo della presente Parte_1 memoria;
4) Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa, che nulla è dovuto al ricorrente da parte degli odierni resistenti;
5) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, la responsabilità aggravata del ex art. 96 c.p.c., per avere Pt_1 lo stesso agito in giudizio con dolo e/o colpa grave, convenendo in giudizio, peraltro, soggetti totalmente estranei rispetto alla materia del contendere e chiedendo il pagamento gi somme (TFR) già integralmente riscosse;
6) Condannare, in omaggio al principio della soccombenza, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, è stata emessa la presente sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è solo in parte fondata e nei confronti della sola convenuta Parte_2
con conseguente accoglimento della domanda avanzata in subordine al capo
[...]
B).
5 Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa deve in primo luogo sottolinearsi che è pacifica l'avvenuta prestazione di attività lavorativa da parte del decorrente per la società , a decorrere dal 27.1.2017 Parte_2 fino alle dimissioni del 14.11.2018 , come da buste paga in atti, con inquadramento nel livello 3J del CCNL di settore, quale autista conducente di autotreno con portata inferiore agli 80 quintali;
inoltre, è emersa l'avvenuta corresponsione da parte della in favore del ricorrente, nel 2019, di un importo a titolo di t.f.r. pari a euro Pt_2
1312.86, in esito alla proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto alle ulteriori differenze retributive vantate, i testi indotti dal ricorrente hanno riferito quanto segue:
: Testimone_1
“Sono stato dipendente, senza un vero e proprio contratto, di tal , Controparte_2 che si occupava di consegne merci tramite il corriere AR, con mansioni di fattorino, dall'aprile/ maggio 2018 fino al gennaio 2019, quando per mia decisione mi sono dimesso. Non ho mai avanzato una causa contro il;
era lui che mi pagava, in contanti. CP_2
Lavoravo dal lunedi al venerdi dalle 11,00 fino alle 16.30/17,00; mi recavo a lavorare attendendo presso l'ufficio di via Paolo Borsellino che il arrivasse sul posto a Pt_1 caricare il furgone;
lo attendevo per strada, accanto al capannone che si trovava in questa strada;
non so di chi fosse il capannone, ci vedevo il e anche tale CP_2
, il fratello che si occupava delle stesse cose. Controparte_3
6 Il caricava un furgone non ricordo di quale marca che credo ma non ne sono certo
Pt_1 fosse del;
vi erano a quell'ora in genere due tre furgoni che Controparte_2 venivano caricati. Il in realtà veniva sul posto avendo già il furgone carico, cosa
Pt_1 che aveva fatto presso il capannone della AR;
che si trovava un poco più avanti, credo sempre in via P. Borsellino ma non so il civico;
in effetti il ricorrente passava sul posto per prelevare me;
io non potevo entrare all'interno del deposito della AR;
prendevo posto insieme al sul furgone, seduto al suo fianco;
io non guidavo e il
Pt_1 ricorrente si. Quando io iniziai a lavorare il già era dipendente del , per quanto so da
Pt_1 CP_2 circa tre anni;
in effetti tanto so in quanto io conosco il con cui sono amico da
Pt_1 circa 10 anni e fu proprio lui, in quanto io cercavo lavoro, a farmi il nome del
. CP_2
Il mi aveva pertanto parlato del suo lavoro presso la ditta del . Pt_1 CP_2
Il andò via prima di me, intorno al novembre/ dicembre 2018. Pt_1
Non so se sia stato il ricorrente a decidere di dismettere il lavoro oppure sia stata iniziativa del datore di lavoro. Seppi che a un certo punto non lavorava più ma nulla so dire quanto ai motivi.
mi chiese di restare ancora per un po' per far si che la nuova persona che CP_2 avrebbe preso il posto del imparasse i meccanismi. Pt_1
Anche io proprio nello stesso periodo avevo trovato un altro lavoro, nel senso che ho iniziato a lavorare per conto mio. Nulla so quanto alla portata in quintali dei furgoni guidati dal;
si trattava nel Pt_1 periodo in cui ho lavorato sempre dello stesso furgone;
in realtà era un camion, su cui veniva caricata merce di tutti i tipi proveniente da in gran parte o anche capi di CP_7 vestiario di e altre marche. CP_8
Giravamo un po' dappertutto nella Regione. Sapevo che il gestiva una o più società, avevo sentito parlare a tal proposito CP_2 sia della che della Parte_2 CP_5
La via Paolo Borsellino dove andavo con il motorino si trova nel comune, non so esattamente mi pare di Calvizzano;
si tratta di strada a scorrimento veloce. Non vi era scritto nulla per quanto ricordo davanti al capannone dove vedevo i
CP_2
La consegna del furgone non so dove avvenisse;
il quando io terminavo il mio Pt_1 orario mi lasciava nel posto dove lasciavo il motorino la mattina, sempre in via P. Borsellino, nella zona del capannone;
lui continuava a fare altre consegne oppure rientrava presso la AR a scaricare la merce ancora nel furgone ( che era tanto quella non consegnata quanto quella che dovevano consegnare alla AR per le spedizioni e che avevano ritirato nel corso dei nostri giri) per poi riportare il furgone dinanzi al capannone del . CP_2
A volte attendevo il ricorrente che terminasse tutto il giro per andarcene via insieme, in quanto abitavamo vicini;
lui aveva l'auto; aspettavo in tal caso fino alle ore
7 19,00/19,30, anche se egli non aveva un orario fisso. Mi viene fatto notare essere piuttosto inverosimile che io attendessi il quando avevo terminato ben prima il mio Pt_1 orario per andare via uno in motorino e l'altro in auto ma ribadisco che lo facevo in quanto a volte la sera ci organizzavamo insieme per uscire e potevo attendere in un bar di fronte alla AR insieme ad altri fattorini che pure attendevano i colleghi che erano entrati nel capannone della AR per scaricare. Il più delle volte in effetti andavo via, lo aspettavo solo quando doveva limitarsi a consegnare la merce;
lo avrò atteso in tutto all'incirca cinque o sei volte e ricordo quale orario di uscita del ricorrente quello che ho sopra detto. Non fruivamo una pausa pranzo ma ricavavamo il tempo per mangiare qualcosa, per circa venti minuti. Nel periodo in cui ho lavorato mi pare che il , per quanto mi disse, percepiva euro Pt_1
50,00 al giorno Ad agosto 2018 sono andato in ferie per una settimana ad agosto;
mi pare che il Pt_1 ha fruito di ferie a fine luglio non ricordo per quanto, mi sembra una settimana;
non so se sia stato o meno pagato per tale periodo”. Pertanto, l'indicato teste nulla ha potuto riferire quanto all'esistenza di rapporto di lavoro pregresso rispetto a quello regolarizzato con la avendo reso deposizione Pt_2 sul punto solo de relato rispetto a quanto appreso dallo stesso ricorrente e anche con genericità. Quanto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente nel periodo oggetto di contratto, ha riferito di un orario dalle h. 11,00 ( quando egli stesso iniziava) compatibile con un orario fino alle ore 18.30.
: Testimone_2
“Sono stato dipendente della avendo terminato il Parte_2 rapporto nel 2018 e avendo iniziato a lavorare circa nel 2014/15 non ricordo bene. Svolgevo mansioni di autista. Mi sono dimesso per motivi personali;
non ho mai avanzato causa contro la convenuta né contro i . CP_2
Mi recavo direttamente in Casandirno presso il deposito della AR. Ho conosciuto pertanto il , anche lui autista. Pt_1
Io consegnavo la merce a Napoli centro e il in altra zona che non ricordo. Pt_1
Io mi recavo sul posto intorno alle 8,00 /8,30 ogni mattina dal lunedi al venerdì; vedevo spesso anche il ricorrente sul posto a quell'ora. Io guidavo furgoni, di quelli che possono essere condotti con la patente B;
anche il ricorrente guidava, da solo come me, furgoni. Si trattava di mezzi di portata fino a 35 tonnellate. Io non ho mai lavorato per La sede della mia datrice di lavoro era in CP_5
Casandrino via P. Borsellino 192/194, mi pare che il deposito AR sia un po' più Cont avanti sempre sulla stessa strada. Sia la che la sono cooperative che fanno Pt_2
8 appalti per la AR;
io indossavo una tuta con la scritta AR (ora BR) e anche il furgone recava detta scritta;
stessa cosa il ricorrente. Non so con certezza se il ricorrente lavorasse per la GR o per la Pt_2
Giunti sul posto presso la AR sia io che il ricorrente ritiravamo il mezzo e lo riconsegnavamo a fine giornata. Vedevo il ricorrente sempre presente sul posto ogni mattina;
io giungevo tra le 8,00 e le 8,15 e vedevo arrivare il sempre un poco più tardi verso le 8,30. Pt_1
Io tornavo sempre intorno alle 15,30/16,00; a volte lo vedevo anche al rientro a volte no. Io, riconsegnato il mezzo, andavo a casa con la mia auto che lasciavo sul posto. Erano di più le volte che vedevo al mio rientro anche il ricorrente sul posto rispetto a quelle in cui non lo vedevo. Io mi fermavo in genere circa una mezzora/tre quarti d'ora per mangiare un panino al volo, una volta finite le consegne e in attesa di iniziare i ritiri della merce. Anche il come tutti faceva anche i ritiri. Pt_1
Nulla so quanto alla sua eventuale pausa pranzo non avendo mai effettuato consegne con lui. Non so quanto il ricorrente percepisse al giorno -. Il ricorrente per quanto ricordo ha iniziato a lavorare, non so esattamente quando, ma non troppo tempo prima che io mi dimettessi, al massimo un anno, questo per il mio ricordo. Io andavo in ferie per 15 giorni ad agosto, in dipendenza dalle necessità di consegna, secondo quanto indicato dalla AR quindi o dal 1 al 15 o dal 15 al 30. Nulla so quanto alle ferie del ricorrente. Vi erano molte cooperative che lavoravano per la AR, non so dire neppure quante, quindi ogni mattina mi capitava di vedere iniziare il lavoro circa 50 autisti per filiale;
per filiale intendo ogni zona in cui era diviso il lavoro quanto alle consegne e ai ritiri. Da Casandrino partivano mezzi per consegne a Napoli e provincia. Non ricordo di avere visto il intento al lavoro per come ho detto negli anni dal Pt_1
2015 al 2016. AR effettuava prima delle partenze dei controlli giornalieri dei documenti che avevamo all'interno del mezzo, sempre lo stesso per ciascuno di noi;
effettuava altri controlli quindicinali circa o anche ogni mese in ordine alla carta di circolazione, alla patente di noi autisti;
dovevamo portare con noi, all'interno del camion, anche una copia di una busta paga, per eventuali controlli della Gdf. Io come anche il Pt_1 avevamo un piccolo palmare in dotazione datoci dalla AR ove al mattino vedevamo caricate le consegne da fare a uffici, negozi e privati. Segnavamo sul palmare le avvenute consegne e lo riconsegnavamo alla AR. All'inizio del lavoro si doveva inserire un codice personale che era indicato sul palmare e oi la password.
9 Vi era una guardia dinanzi all'ingresso del deposito ma alla fine ci conoscevano e ci facevano passare. Non si poteva entrare senza indossare la tuta della AR. Mi è capitato di non averla e mi hanno dato quelli della AR una tuta in sostituzione”. Anche il detto teste, pertanto, ha riferito di un rapporto di lavoro iniziato circa un anno prima rispetto alle sue dimissioni, collocate nell'anno 2018, pertanto dal 2017 e nulla ha potuto riferire quanto al periodo pregresso, confermando in ogni caso l'orario di lavoro indicato in ricorso, dovendosi sul punto saldare la sua deposizione con quella del teste di cui già si è detto.
A loro volta, i testi indotti dalla parte resistente hanno riferito quanto segue:
: Parte_5
“ è mio fratello e e i suoi figli, sono i miei nipoti. Controparte_4 CP_3 CP_2
Collaboro saltuariamente con la che è gestita da Parte_2 CP_2
da circa dodici anni;
la sede operativa dove collaboro è in via Paolo
[...]
Borsellino 192 di Casandrino;
mi reco quando mi viene richiesto un “aiutino” presso tale sede;
a chiedermi l'aiuto è mio nipote con una telefonata;
io sono casalinga e abito a Napoli. Mio nipote in una settimana mi chiama circa due o tre volte, in giorni diversi tra il lunedi e il venerdi;
mi trattengo sul posto in genere dalle 8,30 fino alle 14,30/15,00 massimo. Mi reco sul posto con la mia auto. Mio nipote mi fa un “regalino” in genere ogni mese, come capita, per la mia disponibilità, a volte mi dà 100,00 o 200,0 alla settimana, Mi occupo di effettuare bollettazione di merce che deve partire, rispondo alle telefonate, faccio distinte di carico (borderò) che portano il totale delle spedizioni. In via Borsellino 192 vi sono automezzi della ma in effetti il ricorrente, che Pt_2 conosco, era inquadrato nella ma di fatto lavorava per AR, nel senso che Pt_2
l'automezzo che egli usava si trovava presso il capannone della AR, che si trova sempre in via P. Borsellino ma non so a quale distanza. Ricordo che egli ha lavorato all'incirca dal 2018 non ricordo fino a quando, so solo che ha dato le dimissioni ma non ricordo quando né so i motivi;
non so se le dimissioni siano state precedute da un preavviso. Non vedevo venire sul posto al mattino il ricorrente che si recava direttamente presso la sede della AR;
tanto so in quanto l'automezzo che egli guidava ( sempre lo stesso, non ricordo la marca né la portata) era un automezzo intestato alla e che veniva Pt_2 tenuto presso la AR, rientrando anche a fine giornata sempre presso detta ultima azienda., Non so con certezza egli a che ora si recasse al lavoro né lo vedevo rientrare presso la mia sede pertanto non so a che ora rientrasse presso la AR.
10 Non mi sono mai occupata delle buste paga o della retribuzione dei dipendenti di mio nipote. Presente in via P. Borsellino 192 tutto il giorno è in genere mio fratello e non CP_4 mio nipote, in quanto egli esce anche con il camion. La AR inizia a caricare sul macchinario che serve per smistare la merce intorno alle 8,30/9,00 del mattino;
anche mio nipote lavora in AR, nel senso che CP_2 la mattina si reca presso la AR per prendere il mezzo, perciò è lui che mi ha detto che se non si accende questo macchinario di cui non conosco il nome, gli autisti non possono uscire, perché i colli della merce non possono essere caricati sui mezzi. Quando mi chiama per chiedere l'aiuto e sa che sono in ufficio, a volte mi chiama per chiedere di fare cose tipo fare telefonate ai clienti e altro e io vengo a sapere che egli è in attesa di caricare;
tanto accade proprio intorno alle 8,30 /9,00 quando sa di trovarmi in ufficio. Il camion usato dal ricorrente aveva una scritta sopra, BR, ed era tutto rosso. So che il ricorrente aveva con la un contratto di lavoro, del resto lo evinco dal Pt_2 fatto che altrimenti non sarebbe potuto entrare dentro il capannone della AR. I mezzi della BR che ho descritto la notte restano sempre custoditi nel capannone della AR. Le spese del carburante di tali mezzi vengono pagate da , tanto so in Controparte_2 quanto me ne occupo direttamente”.
Parte_6
“Ho collaborato da lavoratore autonomo nel periodo da sei sette anni orsono fino al tutto il 2021 con la Top Courier con sede in via P. Borsellino 192 a Casandrino. Io curavo la logistica stando in ufficio.
, titolare della indicata azienda e mio amico, mi aveva chiesto di Controparte_4 dargli una mano;
mi recavo sul posto dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 9,30/10,00 e dalle 16,00 alle 18,00; avevo anche insegnato ai magazzinieri come gestire il traporto e la logistica. La Top Courier aveva tantissimi clienti ma non la AR, che pure aveva sede lì. La Top Courier aveva in affitto un capannone con annesso piazzale e la società
[...] posizionavano i loro camion su quel piazzale. Per quanto so Controparte_6 era una questione di “amicizia” tra i titolari, che non erano i quanto alla Top CP_2
Courier.
ha due figli, e che io conosco e che erano i datori Controparte_4 CP_3 CP_2 di lavoro del , in quanto titolari dell'azienda per cui egli lavorava ma non ricordo Pt_1 come fosse denominata. La Top Courier trattava merci di qualunque tipo ma non medicinali. Conobbi pertanto il , che vedevo venire la mattina, indossando una divisa con la Pt_1 scritta BR che corrisponde per quanto sapevo alla AR, in quel piazzale intorno alle 8,00/8,30 per poi rivederlo riportare il furgone. Sempre lì intorno alle 16,30/17,00;
11 a volte ricordo che arrivato sul posto e il furgone del era già lì, mi pare fosse un Pt_1
Ducato o un Daily non cassonato mentre altre volle non c'era; il era in genere il Pt_1 primo a rientrare, finiva intorno alle 16,00/16,30. Fu , detto che pure conosco, a dirmi che aveva due o tre Controparte_2 Per_1 dipendenti tra cui il ricorrente. In effetti erano più le volte che alle 16,00 trovavo il suo furgone sul posto rispetto a quelle in cui non lo trovavo. Quando io ho terminato di lavorare per la Top Courier il ricorrente già aveva smesso di lavorare, ricordo di averlo visto all'incirca per due anni. Non so il motivo per cui interruppe il lavoro. Il piazzale in cui venivano ricoverati i furgoni per quanto mi pare faceva capo al numero civico 192 o 194 di via P. Borsellino. Non so il civico 160 a cosa corrispondesse. Il piazzale faceva capo al capannone della Top Courier. Incontravo spesso il ricorrente intorno alle ore 13,00/13,30 e comunque in orario chiusura negozi quando io dovevo rientrare a casa a bordo della mia auto, in quanto ero domiciliato in corso Secondigliano 111; per cui mi è capitato di vedere più di una volta il ricorrente fermo con il furgone a bordo strada intento a mangiare una colazione o a volte l'ho visto intento a mangiare in una trattoria nella zona del Cassano, sempre in Secondigliano. Nulla so quanto all'eventuale tfr ricevuto dal . Pt_1
Per quanto so, una cosa era la Top Courier – gestita dal solo - che Controparte_4 si occupava di trasporto per clienti del Nord tra cui non la BR, una cosa era la
[...]
gestita dai due figli del che ho sopra indicato e che aveva tre o Parte_2 CP_2 quattro dipendenti e che effettuava trasporto per contro della BR a Napoli città, per quanto so, Il “non ci azzecca niente” con la Erregi Trasporto -. Controparte_4
La Top Courier aveva circa due furgoni che pure venivano allocati in quel piazzale. Il furgone che usava il recava la scritta BR. Pt_1
La Top Courier mi pare sia stata messa in liquidazione nel 2019/2020 circa, poi ho continuato a prestare comunque la mia collaborazione nella successiva fase, vi era ancora della merce “a terra”; non posso essere precisa quanto alla complessiva durata del periodo di mia collaborazione durante la fase liquidatoria. Al civico 192 o 194 non ricordo bene vi era solo il piazzale e il capannone della Top Courier mentre la vi lasciava solo i furgoni nella zona del piazzale, avendo la Pt_2 sede legale al Centro Direzionale e quella operativa all'interno del capannone della BR , sito pure i via P. Borsellino ma non sono certo del civico. Io figuravo quale dipendente per gli altri dipendenti della ma in realtà essendo Pt_7 amico del costui mi copriva delle spese e inoltre mi portava ogni tanto a CP_2 mangiare fuori, come da accordo verbale. Non avevo necessità di guadagnare avendo una mia personale entrata derivante da eredità”.
12 Pertanto, dal complesso delle deposizioni di cui si è detto, tutte credibili in quanto dettagliate, coerenti e a aperte a riscontri esterni, oltre che provenienti da fonti qualificate di conoscenza, emerge la parziale fondatezza della domanda subordinata di cui al capo B) delle conclusioni, con riferimento esclusivamente all'avvenuta dimostrazione del rapporto di lavoro oggetto di contrattualizzazione, vale a dire quello tra il ricorrente e la , nel periodo dal 27.1.2017 al Parte_2
14.11.2018. Infatti, pur essendo stata dimostrata l'avvenuta prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente in favore della nel periodo precedente, vale a dire Controparte_5 quello dal 14.2.2015 fino al 21.1. 2017 ( v. produzione modelli CU 2016 e 2017 e buste paga) da tanto non è possibile inferire il diritto del ricorrente nei confronti degli ex soci e dell'ex liquidatore (trattandosi di società cancellata) al pagamento delle reclamate differenze retributive, posto che nessuno dei testi, come si è visto, ha potuto riferire con riguardo all'orario di lavoro svolto in detto periodo. Né tampoco è stato dimostrato il collegamento tra le due aziende, tale da integrare la complessa fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. . Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e , nella loro qualità rispettivamente di ex soci della “
[...] Controparte_4 [...]
( , ), ovvero liquidatore della stessa CP_5 Controparte_2 Controparte_3
( ). Controparte_4
A tanto consegue il rigetto sia della domanda principale sia di quella subordinata di cui al capo A delle conclusioni e l'accoglimento parziale della domanda di cui al capo B nei confronti della sola in relazione alla quale il livello di Parte_2 inquadramento del ricorrente è pacifico, in quanto dimostrato dalle buste paga. Sono dovute le differenze retributive indicate, con riferimento al maggior orario di lavoro svolto e dimostrato, comprensive anche di quelle relative all'importo calcolato a titolo di t.f.r., dal quale deve essere però espunto quanto già pacificamente corrisposto al ricorrente in esito alla proposizione di ricorso in sede monitoria e pari, come sopra rimarcato, a euro 1.312,86. Non è risultato provato il diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso, in quanto il ricorrente ha terminato il rapporto di lavoro in quanto pacificamente dimissionario, senza che sia stata neppure allegata la giusta causa delle dimissioni;
del resto, nessuno dei testi ha peraltro indicato un motivo diverso per l'interruzione del rapporto. Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 30.305,13, di cui euro 1440,16 a titolo di residuo t.f.r . Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la convenuta deve essere condannata, al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
13 Come noto, le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va inoltre rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842). Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo a carico della sola con attribuzione e con gli oneri accessori Parte_2 che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al
14 giudice, anche se l'accoglimento solo parziale del ricorso e nei confronti di una sola tra le parti convenute ne rende corretta la compensazione tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda avanzata in subordine di cui al punto B) delle conclusioni, dichiara l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la per il periodo dal 27.01.2017 al 14.11.2018, con Parte_2 inquadramento nel livello retributivo 3J del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Trasporto e Spedizioni merci – con qualifica di conducente di autotreno con Pt_3 portata inferiore agli 80 quintali e per l'effetto condanna la Parte_2 in p.d.l.r.p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
[...]
30.305,13 di cui euro 1440,16 a titolo di residuo t.f.r., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta per il resto la indicata domanda e il ricorso nei confronti , Controparte_2
e ; Controparte_3 Controparte_4 condanna altresì la in p.d.l.r.p.t. al pagamento della Parte_2 metà delle spese di lite, metà quantificata in euro 4.250,00 oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 30.6.2025 Il G.L.
dr. Elisa Tomassi
15