TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5616/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 5616/2023 R.G.
promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente ivi alla via Gambardella n.44, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, dagli avvocati Salvatore Giordano (C.F. ) e Luca Maria Romano C.F._2
( ) presso il cui studio, sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I° C.F._3
n.208, elettivamente domicilia. PEC: - Email_1
Email_2
ATTORE-APPELLANTE
contro
, in persona del suo procuratore Controparte_1 [...]
, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio-CAMPANIA, a ciò autorizzato CP_2 per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio nr 180134, Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, in virtù del procura alle liti conferita separatamente su foglio in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gennaro Porpora, (CF: , con studio in Scafati, via Dante Alighieri, 164, presso cui è C.F._4 elettivamente domiciliato;
PEC: Email_3
CONVENUTO-APPELLATO
[...] in persona del Prefetto e Lrpt, domiciliato per la carica in alla Controparte_3 CP_3
Piazza del Plebiscito (PEC: e c/o l'Avvocatura distrettuale dello Email_4
Stato di (PEC: CP_3 Email_5
CONVENUTA-APPELLATA contumace in persona del Lrpt, domiciliato per la carica in Amalfi (SA) presso la Controparte_4
Casa Comunale (PEC: , Email_6
CONVENUTA APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3511/2023, depositata in cancelleria in data 14/9/2023;
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata, l' , la e il Controparte_5 Controparte_3 [...]
impugnando l'intimazione di pagamento nr. 0712022901726956000 relativo alle cartella CP_4 esattoriali n. 07120120160348403001 dell'importo complessivo di € 865,07, emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Cds, relativa all'anno 2011, notificatagli in data 23/5/2013 e alla cartella esattoriale nr. 07120140117624868000, dell'importo complessivo di € 317,04, emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Cds, relativa all'anno 2010, notificatagli in data 19.12.2014 A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale. Chiedeva, quindi, in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento. Chiedeva, altresì, la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali nr. 07120120160348403001 e nr. 07120140117624868000 , con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario. 2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in primo luogo, Controparte_5
l'inammissibilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento. eccepiva, altresì, la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento nonché la mancata prescrizione dei crediti oggetto delle stesse. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. 3. Restavano contumaci la e il nonostante la regolare citazione Controparte_3 Controparte_4
a giudizio. 4. Con sentenza n. 3511/2023, depositata il 14/9/2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta e compensava interamente le spese di lite.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello eccependo la mancanza di turale Parte_1 notifica delle cartelle di pagamento nonché l'estinzione, per prescrizione, dei crediti vantati dall' Chiedeva quindi, l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, CP_6 la prescrizione dei crediti in essa contenuti, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
6. Si costituiva in giudizio eccependo: (i) violazione dell'art. 342 Controparte_1 cpc, attesa la mancata e puntuale indicazione dei motivi di gravame;
(ii) mancata prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento opposte. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite e competenza da distrarsi in favore del procurare, dichiaratosi antistatario.
7. All'udienza del 8.5.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata n. CP_6
3155/2023 del 14/9/2023, è fondato, per le ragioni che seguono. 9. In via preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile con riguardo Parte_1 all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata da CP_6
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199). Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato da risulta pienamente conforme al Parte_1 paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, poste a fondamento delle conclusioni rassegnate. A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa da appare, inoltre, totalmente infondata, attesa CP_6 la puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, CP_6 nel caso di specie, mira, in maniera inequivocabile, a censurare le parti di sentenza Parte_1 in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non spirato il termine di prescrizione delle cartelle di pagamento. La relativa eccezione va quindi disattesa. 10. Venendo al merito del gravame occorre precisare quanto segue. Nel caso che occupa, la cartella afferisce il mancato versamento di sanzioni amministrative aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada, soggetto al termine di prescrizione quinquennale a norma dell'art. 28 della legge 689/1981 secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. La valutazione circa l'intervenuta prescrizione del credito non può prescindere dalla prova della notifica della cartella e degli eventuali successivi atti interruttivi. A riguardo, parte appellata ha depositato fin dal primo grado di giudizio documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento nr. 07120120160348403001 (datata 23.05.2013) e della cartella di pagamento nr. 07120140117624868000 (datata 19.12.2014) producendo copie delle relative relate recanti numero identificativo delle stesse mediante consegna con deposito presso la casa comunale. In particolare, l'appellante contestava la validità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto l' si sarebbe limitata a produrre la documentazione inerente alla notifica in copia informatica, CP_6 senza alcuna attestazione di conformità all'originale e non vi sarebbe alcuna prova dell'invio della raccomandata informativa, necessaria, ai sensi dell'art. 60 c. 1 lettera b -bis DPR 600/1973, per il perfezionamento della notifica. Sul tema la Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 ha stabilito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Tale principio, dunque, trova applicazione nel caso di specie poiché trattasi di notifica fatta attraverso il deposito presso la casa comunale. L'attuale Organo Giudicante ritiene regolarmente notificate le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. Alla luce di ciò, l'appellante non può più far valere la prescrizione maturata tra l'anno di irrogazione delle sanzioni (2010 e 2011) e la data di notifica delle cartelle di pagamento, in quanto la mancata impugnazione di quest'ultime, stante la prova agli atti della relativa notifica (23.5.2013 e 19.12.2024) e la mancata contestazione di controparte della validità della stessa, determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo residuando la possibilità di far valere fatti modificati o estintivi successivi. Parimenti, risulta decorso il successivo termine di prescrizione, ossia quello intercorrente tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e il primo successivo atto interruttivo ovvero l'intimazione di pagamento, avvenuto in data 5.7.2022. a ciò si aggiunga che, volendo considerare i periodi di sospensione di cui alla legge di stabilità nonché relativo all'emergenza pandemica da covid-19, la prescrizione sarebbe in ogni caso maturata, atteso il decorso di un periodo di tempo ultraquinquennale. Per queste ragioni il motivo di gravame è fondato. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del gravame in favore della sig. e per esso in favore in favore degli avvocati Salvatore Giordano e e Luca Parte_1
Maria Romano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello;
2. condanna a pagare, in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del grado d'appello, che liquida in € 472,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15% iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 5616/2023 R.G.
promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente ivi alla via Gambardella n.44, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, dagli avvocati Salvatore Giordano (C.F. ) e Luca Maria Romano C.F._2
( ) presso il cui studio, sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I° C.F._3
n.208, elettivamente domicilia. PEC: - Email_1
Email_2
ATTORE-APPELLANTE
contro
, in persona del suo procuratore Controparte_1 [...]
, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio-CAMPANIA, a ciò autorizzato CP_2 per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio nr 180134, Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, in virtù del procura alle liti conferita separatamente su foglio in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gennaro Porpora, (CF: , con studio in Scafati, via Dante Alighieri, 164, presso cui è C.F._4 elettivamente domiciliato;
PEC: Email_3
CONVENUTO-APPELLATO
[...] in persona del Prefetto e Lrpt, domiciliato per la carica in alla Controparte_3 CP_3
Piazza del Plebiscito (PEC: e c/o l'Avvocatura distrettuale dello Email_4
Stato di (PEC: CP_3 Email_5
CONVENUTA-APPELLATA contumace in persona del Lrpt, domiciliato per la carica in Amalfi (SA) presso la Controparte_4
Casa Comunale (PEC: , Email_6
CONVENUTA APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3511/2023, depositata in cancelleria in data 14/9/2023;
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata, l' , la e il Controparte_5 Controparte_3 [...]
impugnando l'intimazione di pagamento nr. 0712022901726956000 relativo alle cartella CP_4 esattoriali n. 07120120160348403001 dell'importo complessivo di € 865,07, emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Cds, relativa all'anno 2011, notificatagli in data 23/5/2013 e alla cartella esattoriale nr. 07120140117624868000, dell'importo complessivo di € 317,04, emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Cds, relativa all'anno 2010, notificatagli in data 19.12.2014 A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale. Chiedeva, quindi, in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento. Chiedeva, altresì, la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali nr. 07120120160348403001 e nr. 07120140117624868000 , con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario. 2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in primo luogo, Controparte_5
l'inammissibilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento. eccepiva, altresì, la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento nonché la mancata prescrizione dei crediti oggetto delle stesse. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. 3. Restavano contumaci la e il nonostante la regolare citazione Controparte_3 Controparte_4
a giudizio. 4. Con sentenza n. 3511/2023, depositata il 14/9/2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta e compensava interamente le spese di lite.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello eccependo la mancanza di turale Parte_1 notifica delle cartelle di pagamento nonché l'estinzione, per prescrizione, dei crediti vantati dall' Chiedeva quindi, l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, CP_6 la prescrizione dei crediti in essa contenuti, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
6. Si costituiva in giudizio eccependo: (i) violazione dell'art. 342 Controparte_1 cpc, attesa la mancata e puntuale indicazione dei motivi di gravame;
(ii) mancata prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento opposte. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite e competenza da distrarsi in favore del procurare, dichiaratosi antistatario.
7. All'udienza del 8.5.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata n. CP_6
3155/2023 del 14/9/2023, è fondato, per le ragioni che seguono. 9. In via preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile con riguardo Parte_1 all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata da CP_6
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199). Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato da risulta pienamente conforme al Parte_1 paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, poste a fondamento delle conclusioni rassegnate. A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa da appare, inoltre, totalmente infondata, attesa CP_6 la puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, CP_6 nel caso di specie, mira, in maniera inequivocabile, a censurare le parti di sentenza Parte_1 in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non spirato il termine di prescrizione delle cartelle di pagamento. La relativa eccezione va quindi disattesa. 10. Venendo al merito del gravame occorre precisare quanto segue. Nel caso che occupa, la cartella afferisce il mancato versamento di sanzioni amministrative aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada, soggetto al termine di prescrizione quinquennale a norma dell'art. 28 della legge 689/1981 secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. La valutazione circa l'intervenuta prescrizione del credito non può prescindere dalla prova della notifica della cartella e degli eventuali successivi atti interruttivi. A riguardo, parte appellata ha depositato fin dal primo grado di giudizio documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento nr. 07120120160348403001 (datata 23.05.2013) e della cartella di pagamento nr. 07120140117624868000 (datata 19.12.2014) producendo copie delle relative relate recanti numero identificativo delle stesse mediante consegna con deposito presso la casa comunale. In particolare, l'appellante contestava la validità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto l' si sarebbe limitata a produrre la documentazione inerente alla notifica in copia informatica, CP_6 senza alcuna attestazione di conformità all'originale e non vi sarebbe alcuna prova dell'invio della raccomandata informativa, necessaria, ai sensi dell'art. 60 c. 1 lettera b -bis DPR 600/1973, per il perfezionamento della notifica. Sul tema la Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 ha stabilito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Tale principio, dunque, trova applicazione nel caso di specie poiché trattasi di notifica fatta attraverso il deposito presso la casa comunale. L'attuale Organo Giudicante ritiene regolarmente notificate le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. Alla luce di ciò, l'appellante non può più far valere la prescrizione maturata tra l'anno di irrogazione delle sanzioni (2010 e 2011) e la data di notifica delle cartelle di pagamento, in quanto la mancata impugnazione di quest'ultime, stante la prova agli atti della relativa notifica (23.5.2013 e 19.12.2024) e la mancata contestazione di controparte della validità della stessa, determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo residuando la possibilità di far valere fatti modificati o estintivi successivi. Parimenti, risulta decorso il successivo termine di prescrizione, ossia quello intercorrente tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e il primo successivo atto interruttivo ovvero l'intimazione di pagamento, avvenuto in data 5.7.2022. a ciò si aggiunga che, volendo considerare i periodi di sospensione di cui alla legge di stabilità nonché relativo all'emergenza pandemica da covid-19, la prescrizione sarebbe in ogni caso maturata, atteso il decorso di un periodo di tempo ultraquinquennale. Per queste ragioni il motivo di gravame è fondato. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del gravame in favore della sig. e per esso in favore in favore degli avvocati Salvatore Giordano e e Luca Parte_1
Maria Romano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello;
2. condanna a pagare, in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del grado d'appello, che liquida in € 472,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15% iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia