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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2572/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2572/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 8/01/2025 promossa congiuntamente da:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Lentini
e
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio degli avv.ti Maria Guerci e Tommaso Serra con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli pagina 1 di 8 effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
11/06/2010.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
11/06/2010 nel Comune di Lecce;
- che dall'unione sono nate a Taranto le figlie , il 24/06/2013 Per_1 ed il 22/03/2016; Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza del 25/09/2023 resa nell'ambito del procedimento n. 1814/2023 R.G.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle pagina 2 di 8 seguenti condizioni:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, ciascuno nella propria abitazione, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
2) Le figlie minori rimarranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sulle figlie verrà esercitata in modo congiunto dai genitori i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardo l'educazione, la salute e l'istruzione, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
3) Le figlie rimarranno collocate presso la madre.
4) Il padre, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e della madre, potrà vedere e tenere con sé le figlie due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore
16,00 alle ore 21,00, e in uno dei due giorni si curerà di accompagnare e/o prelevare le figlie presso i centri sportivi che frequenteranno, e nei fine settimana, alternativamente con la madre, dal venerdì, giorno nel quale, invece che alle 16,00, potrà prenderli anche all'uscita di scuola, compatibilmente con gli orari di servizio a cui è soggetto per il lavoro svolto, e fino alla domenica sera ore 21,00.
Qualora le figlie non dovessero andare a scuola perché in vacanza, il venerdì il padre potrà prelevarle, dopo pranzo. Durante le festività le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni con la madre, i seguenti periodi dal 23/12, ore 9,00, al 30/12, ore 21,00, e dal
31/12, ore 9,00 al 6/01, ore 21,00; sempre ad anni alterni le intere festività Pasquali, dalle ore 9,00 del Giovedì Santo, alle ore 21,00, del martedì successivo la Pasqua. Parimenti saranno alternate tra i genitori le altre festività da Calendario (25/04, 1/05, 2/6, 8/12,
1/11). Durante le ferie estive le minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, analogo pagina 3 di 8 diritto è riconosciuto alla madre;
detti periodi dovranno essere concordati entro il mese di giugno di ogni anno. Qualora il padre, per ragioni lavorative, non potesse tenere con sé le figlie nei periodi e/o giorni assegnatigli, dovrà darne tempestivo avviso alla madre;
in tal caso il padre dovrà “recuperare” i turni di visita in altri giorni, previa intesa con la madre. Si allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis
12 c.p.c., piano genitoriale con indicazione degli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
5) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il padre si obbliga a corrispondere alla madre l'importo di €. 400,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, da aggiornarsi annualmente come per legge, con decorrenza dal mese di settembre dell'anno in corso.
6) Rimangano a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie di cui le figlie dovessero necessitare, come da linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere. Chiariscono le parti che, con riguardo alle spese ricorrenti
(ad esempio quelle relative all'attività sportiva – rette mensili, iscrizione, saggi e/o eventi particolari, legati allo sport che le figlie praticheranno – quelle per eventuali corsi di lingue – iscrizioni e rette mensili - e/o quelle afferenti all'acquisto dei libri e/o testi di studio), anziché essere anticipate per intero, come tutt'ora avviene da parte della madre, per poi essere rimborsate al 50% dal padre il mese successivo, saranno corrisposte dal SI. , quanto alla quota Pt_1 di sua spettanza, in uno al versamento del mese corrente o in alternativa potranno versare direttamente la quota di ciascuno all'associazione sportiva e/o scuola di lingue che le figlie frequenteranno. Riguardo all'acquisto dei libri di testo, la SI.ra inoltrerà al SI. , entro il mese di giugno, la lista dei CP_1 Pt_1 libri, con i relativi costi di talché il padre, ricevuto l'elenco,
pagina 4 di 8 corrisponderà entro il mese di luglio la propria quota.
7) L'assegno unico per le figlie, o analoga misura di sostegno del reddito che abbia la medesima finalità e, comunque, riconducibile alla prole, a prescindere dalla sua futura denominazione, sarà percepito per intero dalla madre. Pertanto, ove fosse necessario in futuro ulteriore consenso e/o attività da parte del SI. , egli si Pt_1 obbliga sin d'ora a prestarli.
8) Le parti, intendendo provvedere allo scioglimento della comunione residua afferente l'unico immobile in comproprietà, già nella disponibilità del predetto, convengono quanto segue: - la SI.ra
[...]
si obbliga a trasferire al SI. la quota CP_1 Parte_1 pari al 50% dell'immobile, sito in Siracusa, Contrada Masseria
Rosselli, acquistato dai coniugi con atto rogato il 6.12.22, dal dr.
, notaio in Siracusa, n. 27068 di Repertorio e n. 21920 Persona_3 di Raccolta, costituito da un villino con terreno di pertinenza riportato nel NCEU al foglio 118 particella 314 , z.c. 1, Cat. A/7, class 2, vani
5, superficie catastale mq.100, rendita catastale Euro 555,19, confinante con con proprietà con Controparte_2 Per_4 proprietà o loro rispettivi aventi causa. Rimane a carico CP_3 esclusivo del SI. l'obbligo di provvedere, con decorrenza dal Pt_1 prossimo mese di giugno, al pagamento in misura integrale della rata del mutuo gravante sull'immobile, contratto da entrambi le parti al momento dell'acquisto. L'atto pubblico di trasferimento sarà effettuato presso il notaio che sarà scelto dal SI. e a sue esclusive Pt_1 spese, dopo il passaggio in giudicato dell'emittenda sentenza e nei tempi necessari al disbrigo delle pratiche bancarie per ottenere la espromissione della SI.ra dal mutuo contratto;
coevemente CP_1 alla stipula dell'atto, il SI. si obbliga a provvedere all'accollo Pt_1 del mutuo a suo carico, pertanto, ad ottenere la espromissione della moglie dal mutuo e/o comunque liberarla, da ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti dell'istituto di credito mutuante.
pagina 5 di 8 Contestualmente alla stipula dell'atto pubblico sopra indicato, alle condizioni convenute, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra Pt_1
la somma di €.2.000,00 (duemila/00) a titolo di rifusione delle CP_1 spese effettuate dalla predetta nell'immobile. Con la ricezione del pagamento della detta somma la sig.ra dichiara di non avere CP_1 null'altro a pretendere, a titolo di rate versate per il mutuo, somme anticipate per l'acquisto, per spese effettuate sull'immobile e per qualsivoglia altro titolo per lo scioglimento della comproprietà.
9) Rimane fermo l'obbligo della sig.ra di provvedere al CP_1 pagamento delle rate del finanziamento acceso dal marito per l'acquisto dell'autovettura targata GG135LX, trasferita da quest'ultimo alla moglie in sede di separazione consensuale, già addebitate comunque sul c/c della sig.ra . CP_1
10) Le parti dichiarano di avere definito e regolato con il presente atto ogni e qualsiasi reciproca pretesa e che all'infuori delle obbligazioni assunte non hanno nulla a pretendere per nessun motivo e/o ragione e/o causale.
11) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento in quanto entrambi occupati ed economicamente autonomi.
12) Le spese e compensi del procedimento rimangono compensati tra le parti.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età delle minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione delle figlie.
pagina 6 di 8 Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Lecce dell'anno 2010 (Atto n. 130,
Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 14.1.25
Il Giudice Relatore ed Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2572/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 8/01/2025 promossa congiuntamente da:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Lentini
e
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio degli avv.ti Maria Guerci e Tommaso Serra con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli pagina 1 di 8 effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
11/06/2010.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
11/06/2010 nel Comune di Lecce;
- che dall'unione sono nate a Taranto le figlie , il 24/06/2013 Per_1 ed il 22/03/2016; Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza del 25/09/2023 resa nell'ambito del procedimento n. 1814/2023 R.G.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle pagina 2 di 8 seguenti condizioni:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, ciascuno nella propria abitazione, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
2) Le figlie minori rimarranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sulle figlie verrà esercitata in modo congiunto dai genitori i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardo l'educazione, la salute e l'istruzione, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
3) Le figlie rimarranno collocate presso la madre.
4) Il padre, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e della madre, potrà vedere e tenere con sé le figlie due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore
16,00 alle ore 21,00, e in uno dei due giorni si curerà di accompagnare e/o prelevare le figlie presso i centri sportivi che frequenteranno, e nei fine settimana, alternativamente con la madre, dal venerdì, giorno nel quale, invece che alle 16,00, potrà prenderli anche all'uscita di scuola, compatibilmente con gli orari di servizio a cui è soggetto per il lavoro svolto, e fino alla domenica sera ore 21,00.
Qualora le figlie non dovessero andare a scuola perché in vacanza, il venerdì il padre potrà prelevarle, dopo pranzo. Durante le festività le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni con la madre, i seguenti periodi dal 23/12, ore 9,00, al 30/12, ore 21,00, e dal
31/12, ore 9,00 al 6/01, ore 21,00; sempre ad anni alterni le intere festività Pasquali, dalle ore 9,00 del Giovedì Santo, alle ore 21,00, del martedì successivo la Pasqua. Parimenti saranno alternate tra i genitori le altre festività da Calendario (25/04, 1/05, 2/6, 8/12,
1/11). Durante le ferie estive le minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, analogo pagina 3 di 8 diritto è riconosciuto alla madre;
detti periodi dovranno essere concordati entro il mese di giugno di ogni anno. Qualora il padre, per ragioni lavorative, non potesse tenere con sé le figlie nei periodi e/o giorni assegnatigli, dovrà darne tempestivo avviso alla madre;
in tal caso il padre dovrà “recuperare” i turni di visita in altri giorni, previa intesa con la madre. Si allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis
12 c.p.c., piano genitoriale con indicazione degli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
5) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il padre si obbliga a corrispondere alla madre l'importo di €. 400,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, da aggiornarsi annualmente come per legge, con decorrenza dal mese di settembre dell'anno in corso.
6) Rimangano a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie di cui le figlie dovessero necessitare, come da linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere. Chiariscono le parti che, con riguardo alle spese ricorrenti
(ad esempio quelle relative all'attività sportiva – rette mensili, iscrizione, saggi e/o eventi particolari, legati allo sport che le figlie praticheranno – quelle per eventuali corsi di lingue – iscrizioni e rette mensili - e/o quelle afferenti all'acquisto dei libri e/o testi di studio), anziché essere anticipate per intero, come tutt'ora avviene da parte della madre, per poi essere rimborsate al 50% dal padre il mese successivo, saranno corrisposte dal SI. , quanto alla quota Pt_1 di sua spettanza, in uno al versamento del mese corrente o in alternativa potranno versare direttamente la quota di ciascuno all'associazione sportiva e/o scuola di lingue che le figlie frequenteranno. Riguardo all'acquisto dei libri di testo, la SI.ra inoltrerà al SI. , entro il mese di giugno, la lista dei CP_1 Pt_1 libri, con i relativi costi di talché il padre, ricevuto l'elenco,
pagina 4 di 8 corrisponderà entro il mese di luglio la propria quota.
7) L'assegno unico per le figlie, o analoga misura di sostegno del reddito che abbia la medesima finalità e, comunque, riconducibile alla prole, a prescindere dalla sua futura denominazione, sarà percepito per intero dalla madre. Pertanto, ove fosse necessario in futuro ulteriore consenso e/o attività da parte del SI. , egli si Pt_1 obbliga sin d'ora a prestarli.
8) Le parti, intendendo provvedere allo scioglimento della comunione residua afferente l'unico immobile in comproprietà, già nella disponibilità del predetto, convengono quanto segue: - la SI.ra
[...]
si obbliga a trasferire al SI. la quota CP_1 Parte_1 pari al 50% dell'immobile, sito in Siracusa, Contrada Masseria
Rosselli, acquistato dai coniugi con atto rogato il 6.12.22, dal dr.
, notaio in Siracusa, n. 27068 di Repertorio e n. 21920 Persona_3 di Raccolta, costituito da un villino con terreno di pertinenza riportato nel NCEU al foglio 118 particella 314 , z.c. 1, Cat. A/7, class 2, vani
5, superficie catastale mq.100, rendita catastale Euro 555,19, confinante con con proprietà con Controparte_2 Per_4 proprietà o loro rispettivi aventi causa. Rimane a carico CP_3 esclusivo del SI. l'obbligo di provvedere, con decorrenza dal Pt_1 prossimo mese di giugno, al pagamento in misura integrale della rata del mutuo gravante sull'immobile, contratto da entrambi le parti al momento dell'acquisto. L'atto pubblico di trasferimento sarà effettuato presso il notaio che sarà scelto dal SI. e a sue esclusive Pt_1 spese, dopo il passaggio in giudicato dell'emittenda sentenza e nei tempi necessari al disbrigo delle pratiche bancarie per ottenere la espromissione della SI.ra dal mutuo contratto;
coevemente CP_1 alla stipula dell'atto, il SI. si obbliga a provvedere all'accollo Pt_1 del mutuo a suo carico, pertanto, ad ottenere la espromissione della moglie dal mutuo e/o comunque liberarla, da ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti dell'istituto di credito mutuante.
pagina 5 di 8 Contestualmente alla stipula dell'atto pubblico sopra indicato, alle condizioni convenute, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra Pt_1
la somma di €.2.000,00 (duemila/00) a titolo di rifusione delle CP_1 spese effettuate dalla predetta nell'immobile. Con la ricezione del pagamento della detta somma la sig.ra dichiara di non avere CP_1 null'altro a pretendere, a titolo di rate versate per il mutuo, somme anticipate per l'acquisto, per spese effettuate sull'immobile e per qualsivoglia altro titolo per lo scioglimento della comproprietà.
9) Rimane fermo l'obbligo della sig.ra di provvedere al CP_1 pagamento delle rate del finanziamento acceso dal marito per l'acquisto dell'autovettura targata GG135LX, trasferita da quest'ultimo alla moglie in sede di separazione consensuale, già addebitate comunque sul c/c della sig.ra . CP_1
10) Le parti dichiarano di avere definito e regolato con il presente atto ogni e qualsiasi reciproca pretesa e che all'infuori delle obbligazioni assunte non hanno nulla a pretendere per nessun motivo e/o ragione e/o causale.
11) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento in quanto entrambi occupati ed economicamente autonomi.
12) Le spese e compensi del procedimento rimangono compensati tra le parti.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età delle minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione delle figlie.
pagina 6 di 8 Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Lecce dell'anno 2010 (Atto n. 130,
Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 14.1.25
Il Giudice Relatore ed Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 8
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