Sentenza 12 marzo 1983
Massime • 1
L'art. 4 del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 sul contratto di impiego privato, non abrogato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, ove consente che il periodo di prova, generalmente fissato in tre mesi, si protragga fino ad un massimo di sei mesi, per procuratori, institori, direttori ed impiegati di grado e funzioni equivalenti, trova applicazione anche nei confronti degli impiegati di prima categoria, con mansioni di concetto di particolare importanza e di collaborazione immediata ed attiva nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ancorché senza poteri di rappresentanza in senso tecnico del datore di lavoro, atteso che tali mansioni sono qualificabili come equivalenti a quelle di un dirigente.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/1983, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1983 |
Testo completo
L'art. 4 del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 sul contratto di impiego privato, non abrogato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, ove consente che il periodo di prova, generalmente fissato in tre mesi, si protragga fino ad un massimo di sei mesi, per procuratori, institori, direttori ed impiegati di grado e funzioni equivalenti, trova applicazione anche nei confronti degli impiegati di prima categoria, con mansioni di concetto di particolare importanza e di collaborazione immediata ed attiva nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ancorché senza poteri di rappresentanza in senso tecnico del datore di lavoro, atteso che tali mansioni sono qualificabili come equivalenti a quelle di un dirigente.*