Ordinanza cautelare 1 aprile 2011
Sentenza 7 dicembre 2011
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 01/04/2011, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00430/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2011, proposto da:
MI HI, rappresentato e difeso dall'avv. Forese Gineprari, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Valori, 2;
contro
Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per l’annullamento, previa sospensiva
del decreto, potr. 1872, del Questore della Provincia di Firenze che, in data 21.09.2010, ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, successivamente notificato il 10.12.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che appare prevalente nella presente fase cautelare, con riguardo alla peculiare situazione di pregresso ricongiungimento familiare rappresentata, il profilo attinente alla mancata espressione di un giudizio di pericolosità sociale comunque ascrivibile nei confronti del ricorrente in relazione al solo precedente delittuoso richiamato;
Considerato il grave pregiudizio che il ricorrente subirebbe nelle more della decisione del merito del ricorso in ragione dei suoi legami familiari;
Considerato che l’istanza cautelare può essere accolta e che, in forza degli effetti conformativi della presente ordinanza, si debba disporre che l’Amministrazione competente provveda al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio con validità fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del presente giudizio all’udienza che si fissa contestualmente nel presente dispositivo;
Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi, attesa l’oscillazione giurisprudenziale in argomento
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda):
accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto,:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo che entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, l’Amministrazione resistente, in forza degli effetti conformativi della presente ordinanza, provveda al rilascio di un permesso di soggiorno con validità provvisoria fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del merito del ricorso;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2011; .
c) compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2011
IL SEGRETARIO