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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. IA CE, nella causa civile n. 715/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Candida D'Ambrosio) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1 avv. Alessandro Barbaro)
[...]
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 12.12.2025, alle ore
11.31, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2025 emesso dal Tribunale di Parte_1
Perugia Sezione Lavoro – in data 07/02/2025 notificato in data 24/04/2025 dall'Avv. Alessandro
Barbaro tramite PEC con il quale è stato ingiunto al Sig. Ing. Email_1 Parte_1
di pagare la somma di € 4.607,66.
[...]
Ha eccepito, in linea preliminare, l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo opposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. e quindi chiesto dichiararsi l'inefficacia dello stesso. Ha
dedotto, poi, nel merito che la contribuzione richiesta non è dovuta in quanto egli, svolgendo la professione in modo solo occasionale, non avrebbe dovuto essere iscritto a e non era tenuto CP_1
a versare la contribuzione soggettiva e quella minima integrativa. Inoltre ha eccepito l'erroneo computo delle sanzioni e mosso dei rilievi in ordine agli oneri aggiuntivi per il recupero del credito in fase stragiudiziale;
oneri, tuttavia, che non sono stati oggetto dell'ingiunzione opposta. pagina 1 di 5 Si è costituito che ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione rilevando che la CP_1
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo può essere effettuata solo in caso di notificazione inesistente o omessa e non in caso di notificazione nulla o tardiva. Nel merito parte opponente ha evidenziato che la contribuzione soggettiva ed integrativa è stata richiesta nella misura minima dovuta da parte di tutti gli iscritti a , contestato che potesse avere rilievo la circostanza della CP_1
scarna produzione reddituale nell'anno 2020 da parte dell'iscritto e dedotto la corretta applicazione di sanzioni e interessi da parte dell'ente richiamando al riguardo le norme di cui all'art. 10 del regolamento di previdenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare le conseguenze della pacifica notificazione del decreto ingiuntivo opposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 644 c.p.c., infatti, il decreto ingiuntivo deve essere notificato, a pena di inefficacia,
entro il termine di sessanta giorni dalla sua emissione e, tuttavia, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità il giudice dell'opposizione non può limitarsi a tale declaratoria dovendo in ogni casa indagare sulla fondatezza della pretesa creditoria (cfr. ad esempio, Cass. Civ. Sez. VI^ n. 27062 del 6.10.2021 “…Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo,
provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le
ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte
valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia,
in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non
può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del
giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di
rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle
relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.).
Nel merito, quanto all'eccepita carenza del requisito dell'esercizio professionale continuativo che,
secondo la prospettazione di parte opponente, escluderebbe l'obbligo contributivo per l'anno 2020,
deve evidenziarsi che sarebbe gravato sulla stessa parte opponente, l'onere di allegare i presupposti giuridici e fattuali che avrebbero potuto, in ipotesi fondare, l'eccezione sollevata.
pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 21 della l. n. 6 del 1981 infatti “L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e
gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione alla avviene tanto CP_1
d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto
dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda,
è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo. Il Comitato
nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione”.
E' pacifico che il ricorrente fosse regolarmente iscritto a Inarcassa con decorrenza dal mese di ottobre dell'anno 2003, cosicchè la situazione eventuale di carenza dell'esercizio continuativo della professione rilevante per l'anno 2020 avrebbe dovuto essere compiutamente illustrata e dimostrata sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato Nazionale dei Delegati così come previsto dall'art. 21 della l.
n. 6 del 1981 non potendo certo presumersi a livello induttivo dallo scarso livello della produzione reddituale per l'anno 2020.
Ciò posto l'ingiunzione opposta reca un credito di pari a €2355,00 per contributo minimo CP_1
soggettivo pari a €700,00 per contributo minimo integrativo pari a €46,04 per contributo di maternità
nonché pari a €1.193,46 per sanzioni per omesso pagamento della contribuzione soggettiva ed interessi nonché per sanzioni legate all'omessa/tardiva presentazione della dichiarazione reddituale pari a €135,00. L'ingiunzione reca altresì l'addebito di una somma complessivamente pari a €313,16
per omesso pagamento della contribuzione integrativa nonché per sanzioni e interessi legati a tale omissione.
Quanto agli importi fissi determinati da per il contributo minimo soggettivo, integrativo e CP_1
per il contributo di maternità non sono state sollevate obiezioni se non quella, infondata,
dell'insussistenza dei presupposti iscrittivi per l'anno 2020.
Quanto, invece, agli addebiti a titolo di sanzioni, la parte opponente ha lamentato che le stesse sarebbero state erroneamente applicate in quanto l'art. 10 del regolamento di previdenza stabilisce che le stesse non possano eccedere il 30% del dovuto.
L'eccezione non è fondata.
Invero, dall'esame dell'estratto contro contributivo si può verificare che, in effetti, le sanzioni sono commisurate, sia per il contributo soggettivo, sia per il contributo integrativo al 30% del dovuto risultando pari, in relazione all'omesso pagamento del contributo integrativo, a €210 (su un totale pagina 3 di 5 dovuto pari a €700) e, in relazione all'omesso pagamento del contributo soggettivo, a €705,60 (su un totale dovuto pari a €2355,00).
Le residue somme sono dovute a titolo di interessi pari a €103,16 per l'omesso pagamento del contributo integrativo e a €347,04 per l'omesso pagamento del contributo soggettivo. Risulta, infine,
applicata la sanzione fissa di €135,000 per l'omessa/tardiva presentazione della dichiarazione reddituale.
Non è fondata la domanda di condanna della parte opponente al pagamento delle ulteriori somme individuate in sede di conclusioni da parte di a titolo di oneri di recupero in quanto CP_1
l'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può che essere il credito oggetto di ingiunzione ed in quanto, in ogni caso, ad avviso di questo giudicante, si tratta di spese non necessitate e non direttamente conseguenti all'inadempienza dell'iscritto, sostenute dal creditore ed aggravanti la posizione debitoria tenuto conto di tutti gli strumenti specifici di cui è munito l'ente previdenziale per la soddisfazione dei propri crediti contributivi tra cui, per l'appunto, il ricorso alla procedura monitoria agevolata di cui all'art. 635 c.p.c. e l'iscrizione a ruolo del credito.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace mentre deve ritenersi esistente il credito oggetto dell'ingiunzione oltre gli ulteriori interessi maturati sulle somme dovute a titolo di contributo soggettivo, integrativo, e di maternità.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento delle somme di cui al medesimo decreto ingiuntivo oltre ulteriori interessi sulle somme dovute a titolo di contributo soggettivo, di contributo integrativo e di contributo di maternità sino all'effettivo pagamento. Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione liquidandole nella misura di €2.000,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge.
Perugia 12 dicembre 2025
Il giudice
IA CE
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. IA CE, nella causa civile n. 715/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Candida D'Ambrosio) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1 avv. Alessandro Barbaro)
[...]
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 12.12.2025, alle ore
11.31, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2025 emesso dal Tribunale di Parte_1
Perugia Sezione Lavoro – in data 07/02/2025 notificato in data 24/04/2025 dall'Avv. Alessandro
Barbaro tramite PEC con il quale è stato ingiunto al Sig. Ing. Email_1 Parte_1
di pagare la somma di € 4.607,66.
[...]
Ha eccepito, in linea preliminare, l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo opposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. e quindi chiesto dichiararsi l'inefficacia dello stesso. Ha
dedotto, poi, nel merito che la contribuzione richiesta non è dovuta in quanto egli, svolgendo la professione in modo solo occasionale, non avrebbe dovuto essere iscritto a e non era tenuto CP_1
a versare la contribuzione soggettiva e quella minima integrativa. Inoltre ha eccepito l'erroneo computo delle sanzioni e mosso dei rilievi in ordine agli oneri aggiuntivi per il recupero del credito in fase stragiudiziale;
oneri, tuttavia, che non sono stati oggetto dell'ingiunzione opposta. pagina 1 di 5 Si è costituito che ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione rilevando che la CP_1
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo può essere effettuata solo in caso di notificazione inesistente o omessa e non in caso di notificazione nulla o tardiva. Nel merito parte opponente ha evidenziato che la contribuzione soggettiva ed integrativa è stata richiesta nella misura minima dovuta da parte di tutti gli iscritti a , contestato che potesse avere rilievo la circostanza della CP_1
scarna produzione reddituale nell'anno 2020 da parte dell'iscritto e dedotto la corretta applicazione di sanzioni e interessi da parte dell'ente richiamando al riguardo le norme di cui all'art. 10 del regolamento di previdenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare le conseguenze della pacifica notificazione del decreto ingiuntivo opposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 644 c.p.c., infatti, il decreto ingiuntivo deve essere notificato, a pena di inefficacia,
entro il termine di sessanta giorni dalla sua emissione e, tuttavia, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità il giudice dell'opposizione non può limitarsi a tale declaratoria dovendo in ogni casa indagare sulla fondatezza della pretesa creditoria (cfr. ad esempio, Cass. Civ. Sez. VI^ n. 27062 del 6.10.2021 “…Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo,
provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le
ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte
valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia,
in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non
può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del
giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di
rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle
relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.).
Nel merito, quanto all'eccepita carenza del requisito dell'esercizio professionale continuativo che,
secondo la prospettazione di parte opponente, escluderebbe l'obbligo contributivo per l'anno 2020,
deve evidenziarsi che sarebbe gravato sulla stessa parte opponente, l'onere di allegare i presupposti giuridici e fattuali che avrebbero potuto, in ipotesi fondare, l'eccezione sollevata.
pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 21 della l. n. 6 del 1981 infatti “L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e
gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione alla avviene tanto CP_1
d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto
dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda,
è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo. Il Comitato
nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione”.
E' pacifico che il ricorrente fosse regolarmente iscritto a Inarcassa con decorrenza dal mese di ottobre dell'anno 2003, cosicchè la situazione eventuale di carenza dell'esercizio continuativo della professione rilevante per l'anno 2020 avrebbe dovuto essere compiutamente illustrata e dimostrata sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato Nazionale dei Delegati così come previsto dall'art. 21 della l.
n. 6 del 1981 non potendo certo presumersi a livello induttivo dallo scarso livello della produzione reddituale per l'anno 2020.
Ciò posto l'ingiunzione opposta reca un credito di pari a €2355,00 per contributo minimo CP_1
soggettivo pari a €700,00 per contributo minimo integrativo pari a €46,04 per contributo di maternità
nonché pari a €1.193,46 per sanzioni per omesso pagamento della contribuzione soggettiva ed interessi nonché per sanzioni legate all'omessa/tardiva presentazione della dichiarazione reddituale pari a €135,00. L'ingiunzione reca altresì l'addebito di una somma complessivamente pari a €313,16
per omesso pagamento della contribuzione integrativa nonché per sanzioni e interessi legati a tale omissione.
Quanto agli importi fissi determinati da per il contributo minimo soggettivo, integrativo e CP_1
per il contributo di maternità non sono state sollevate obiezioni se non quella, infondata,
dell'insussistenza dei presupposti iscrittivi per l'anno 2020.
Quanto, invece, agli addebiti a titolo di sanzioni, la parte opponente ha lamentato che le stesse sarebbero state erroneamente applicate in quanto l'art. 10 del regolamento di previdenza stabilisce che le stesse non possano eccedere il 30% del dovuto.
L'eccezione non è fondata.
Invero, dall'esame dell'estratto contro contributivo si può verificare che, in effetti, le sanzioni sono commisurate, sia per il contributo soggettivo, sia per il contributo integrativo al 30% del dovuto risultando pari, in relazione all'omesso pagamento del contributo integrativo, a €210 (su un totale pagina 3 di 5 dovuto pari a €700) e, in relazione all'omesso pagamento del contributo soggettivo, a €705,60 (su un totale dovuto pari a €2355,00).
Le residue somme sono dovute a titolo di interessi pari a €103,16 per l'omesso pagamento del contributo integrativo e a €347,04 per l'omesso pagamento del contributo soggettivo. Risulta, infine,
applicata la sanzione fissa di €135,000 per l'omessa/tardiva presentazione della dichiarazione reddituale.
Non è fondata la domanda di condanna della parte opponente al pagamento delle ulteriori somme individuate in sede di conclusioni da parte di a titolo di oneri di recupero in quanto CP_1
l'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può che essere il credito oggetto di ingiunzione ed in quanto, in ogni caso, ad avviso di questo giudicante, si tratta di spese non necessitate e non direttamente conseguenti all'inadempienza dell'iscritto, sostenute dal creditore ed aggravanti la posizione debitoria tenuto conto di tutti gli strumenti specifici di cui è munito l'ente previdenziale per la soddisfazione dei propri crediti contributivi tra cui, per l'appunto, il ricorso alla procedura monitoria agevolata di cui all'art. 635 c.p.c. e l'iscrizione a ruolo del credito.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace mentre deve ritenersi esistente il credito oggetto dell'ingiunzione oltre gli ulteriori interessi maturati sulle somme dovute a titolo di contributo soggettivo, integrativo, e di maternità.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento delle somme di cui al medesimo decreto ingiuntivo oltre ulteriori interessi sulle somme dovute a titolo di contributo soggettivo, di contributo integrativo e di contributo di maternità sino all'effettivo pagamento. Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione liquidandole nella misura di €2.000,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge.
Perugia 12 dicembre 2025
Il giudice
IA CE
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