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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1438/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parte_1
Nicoletti
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocato Maurizio Rumolo
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, dipendente della resistente dal 28.4.2008, ha adito CP_1
l'intestato Tribunale al fine di chiedere la condanna della parte resistente al
Pag. 1 a 7 pagamento delle differenze stipendiali dovute dall'assunzione al marzo 2022, in ragione del superiore inquadramento contrattuale spettantegli.
1.1. In punto di fatto, ha esposto: di essere stato assunto a tempo indeterminato a far data dal 28.4.2008 (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte ricorrente) dalla allora (oggi divenuta, a CP_1 Controparte_2
seguito di varie fusioni, BCC della Calabria Ulteriore); di essere stato inquadrato nella II^ area professionale – 2° livello retributivo;
di essere stato adibito, tuttavia, alle mansioni di cassiere, rientranti nella superiore III^ area professionale – 1° livello retributivo;
di avere svolto, in particolare attività di: prelievo e versamenti sui conti correnti, prelievo e versamenti dai depositi risparmio, bonifici in contanti e dai conti correnti, pagamento degli effetti cambiari, pagamento mandati di tesoreria, incasso reversali di tesoreria, pagamento pensioni, pagamento bollette, pagamento MAV e RAV, pagamento bollettino freccia, pagamento RiBa, pagamento modelli F23 e F24, carico Bancomat, preparazione prelievi e versamenti da Banca Italia attraverso che lo svolgimento dell'attività di cassiere CP_3 era, inoltre, dimostrata dalla circostanza che l'odierna resistente, a decorrere da dicembre 2008, gli aveva riconosciuto una indennità di cassa (doc. n. 3); che la parte datoriale lo inquadrava nella III^ area – 1° livello retributivo soltanto a far data dall'aprile 2015, mentre avrebbe dovuto riconoscergli il superiore livello contrattuale sin dalla data di assunzione;
che, pertanto, egli aveva diritto al differenziale retributivo per il periodo aprile 2008 – marzo 2022, quantificato, sulla base di apposita consulenza di parte (doc. n. 4), in complessivi € 27.976,96, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre € 1.932,48 a titolo di differenza di TFR da accantonare sul proprio fondo.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto, nello specifico: l'errata individuazione del CCNL di riferimento, avendo parte ricorrente posto a fondamento delle proprie pretese una contrattazione collettiva (per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziare e strumentali,
Pag. 2 a 7 sottoscritto dall'ABI con i sindacati di categoria) non applicabile alle banche di credito cooperativo, per le quali la delegazione trattante è la Federcasse e vige il diverso CCNL per il personale delle Banche di Credito Cooperativo;
l'avvenuto riconoscimento dell'inquadramento nel livello rivendicato (III^ area professionale –
I° livello retributivo) a decorrere dal mese di ottobre 2015, con conseguente limitazione dell'avversa pretesa al periodo aprile 2008 – settembre 2015; la conseguente prescrizione di ogni credito azionato, dal momento che, avendo la resistente il requisito dimensione di cui all'art. 18 l. n. 300/1970, la prescrizione decorre in costanza di rapporto ed il primo atto interruttivo della stessa è costituito dalla diffida del 16.5.2022.
3. La domanda è fondata.
4. Deve essere premesso, quanto alla questione dell'errata indicazione del
CCNL applicabile al rapporto da parte del ricorrente, che, nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (cfr.
Sez. L. n. 6610/2017).
4.1. Nel caso di specie, il CCNL applicabile alla BCC della Ulteriore CP_1
risulta ritualmente acquisito in giudizio, avendo parte resistente ottemperato (con deposito telematico del 3.3.2023) all'ordine di produzione rivoltole con provvedimento dell'8.2.2023.
4.2. E, peraltro, dall'esame dei testi contrattuali, emerge come la classificazione del personale contenuta in tale ultimo CCNL sia pressoché identica a quella riportata nel CCNL allegato da parte ricorrente, sicché non mutano gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dal lavoratore, né, conseguenzialmente, risultano modificati il thema decidendum o quello probandum.
Pag. 3 a 7 5. Ciò posto, la società datrice di lavoro non ha contestato – e, dunque, deve ritenersi accertato – che il ricorrente, sin dalla sua assunzione (avvenuta il
28.4.2008), ha svolto le mansioni di cassiere, espletando i compiti su riportati.
5.1. Ora, il CCNL applicabile al rapporto di lavoro in esame (per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane) prevede, all'art. 109, l'inserimento nella terza area professionale di quei “lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”.
5.2. Nell'ambito della predetta declaratoria generale, nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori.
5.3. Tra i profili esemplificativi del 1° livello retributivo, vengono annoverati i cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori, nonché gli addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari.
5.4. Già il mero raffronto tra il tenore testuale della disposizione contrattuale richiamata e le mansioni espletate dal dipendente, consente di ritenere che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, egli dovesse essere inquadrato nella III^ area professionale – 1° livello retributivo (inquadramento, del resto, riconosciutogli dalla stessa BCC, sia pur soltanto dall'ottobre 2015, come si evince dall'esame dei cedolini paga allegati alla consulenza tecnica di parte prodotta dal ricorrente).
Pag. 4 a 7 5.5. L'odierno ricorrente, dunque, doveva essere inquadrato nella III^ area professionale – 1° livello retributivo dal 28.4.2008.
5.6. Ne consegue che deve ritenersi accertato il diritto del lavoratore alle differenze retributive rivendicate, in ragione dell'accertato diritto al superiore inquadramento contrattuale, per il periodo 28.4.2008 – marzo 2022.
6. Deve essere premesso che, in ordine al credito retributivo vantato dal lavoratore, alcuna prescrizione quinquennale del relativo diritto può ritenersi maturata nell'odierna fattispecie.
6.1. Come statuito da recente giurisprudenza di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246).
6.2. Nel caso di specie, non essendo prescritte al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 le pretese di parte ricorrente (decorrenti, in ragione dell'incontestata sussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 l. n.
300/1970 in capo alla resistente, dal 28.4.2008), alcuna prescrizione è maturata, atteso che il rapporto di lavoro è ancora in essere tra le parti.
6.3. Non può essere condiviso – al fine di escludere l'applicabilità del suddetto principio all'odierno caso di specie – quanto sostenuto da parte resistente, ossia che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo è connotato, in punto di tutela avverso i licenziamenti illegittimi, da una disciplina – stabilita dal
CCNL – migliorativa di quella legale: ciò che rileva, invero, è l'oggettiva precognizione del regime di tutela applicabile, che sicuramente manca anche per
Pag. 5 a 7 tale categoria di dipendenti, essendo venuta meno anche per quest'ultima la stabilità reale del rapporto di lavoro prevista dall'originario articolo 18 della legge n.
300/1970, per effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n.
23/2015.
7. Fatta tale precisazione, per la quantificazione delle somme dovute a titolo differenze retributive, il CTU nominato in corso di causa, con procedimento logico e contabile immune da vizi o censure, adeguatamente rispondendo alle osservazioni proposte dalle parti, ha accertato come al ricorrente competa l'importo complessivo di € 23.502,40 (prima ipotesi di calcolo, senza tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente), a titolo di differenze retributive.
7.1. Su detta somma devono riconoscersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
8. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 23.502,40, in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai valori medi tariffari.
9.1. Analogamente, seguono la soccombenza le spese di ctu, liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della
Pag. 6 a 7 somma di € 23.502,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.259,00, di cui € 259,00 per spese ed € 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone a carico di parte resistente le spese di ctu.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1438/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parte_1
Nicoletti
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocato Maurizio Rumolo
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, dipendente della resistente dal 28.4.2008, ha adito CP_1
l'intestato Tribunale al fine di chiedere la condanna della parte resistente al
Pag. 1 a 7 pagamento delle differenze stipendiali dovute dall'assunzione al marzo 2022, in ragione del superiore inquadramento contrattuale spettantegli.
1.1. In punto di fatto, ha esposto: di essere stato assunto a tempo indeterminato a far data dal 28.4.2008 (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte ricorrente) dalla allora (oggi divenuta, a CP_1 Controparte_2
seguito di varie fusioni, BCC della Calabria Ulteriore); di essere stato inquadrato nella II^ area professionale – 2° livello retributivo;
di essere stato adibito, tuttavia, alle mansioni di cassiere, rientranti nella superiore III^ area professionale – 1° livello retributivo;
di avere svolto, in particolare attività di: prelievo e versamenti sui conti correnti, prelievo e versamenti dai depositi risparmio, bonifici in contanti e dai conti correnti, pagamento degli effetti cambiari, pagamento mandati di tesoreria, incasso reversali di tesoreria, pagamento pensioni, pagamento bollette, pagamento MAV e RAV, pagamento bollettino freccia, pagamento RiBa, pagamento modelli F23 e F24, carico Bancomat, preparazione prelievi e versamenti da Banca Italia attraverso che lo svolgimento dell'attività di cassiere CP_3 era, inoltre, dimostrata dalla circostanza che l'odierna resistente, a decorrere da dicembre 2008, gli aveva riconosciuto una indennità di cassa (doc. n. 3); che la parte datoriale lo inquadrava nella III^ area – 1° livello retributivo soltanto a far data dall'aprile 2015, mentre avrebbe dovuto riconoscergli il superiore livello contrattuale sin dalla data di assunzione;
che, pertanto, egli aveva diritto al differenziale retributivo per il periodo aprile 2008 – marzo 2022, quantificato, sulla base di apposita consulenza di parte (doc. n. 4), in complessivi € 27.976,96, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre € 1.932,48 a titolo di differenza di TFR da accantonare sul proprio fondo.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto, nello specifico: l'errata individuazione del CCNL di riferimento, avendo parte ricorrente posto a fondamento delle proprie pretese una contrattazione collettiva (per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziare e strumentali,
Pag. 2 a 7 sottoscritto dall'ABI con i sindacati di categoria) non applicabile alle banche di credito cooperativo, per le quali la delegazione trattante è la Federcasse e vige il diverso CCNL per il personale delle Banche di Credito Cooperativo;
l'avvenuto riconoscimento dell'inquadramento nel livello rivendicato (III^ area professionale –
I° livello retributivo) a decorrere dal mese di ottobre 2015, con conseguente limitazione dell'avversa pretesa al periodo aprile 2008 – settembre 2015; la conseguente prescrizione di ogni credito azionato, dal momento che, avendo la resistente il requisito dimensione di cui all'art. 18 l. n. 300/1970, la prescrizione decorre in costanza di rapporto ed il primo atto interruttivo della stessa è costituito dalla diffida del 16.5.2022.
3. La domanda è fondata.
4. Deve essere premesso, quanto alla questione dell'errata indicazione del
CCNL applicabile al rapporto da parte del ricorrente, che, nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (cfr.
Sez. L. n. 6610/2017).
4.1. Nel caso di specie, il CCNL applicabile alla BCC della Ulteriore CP_1
risulta ritualmente acquisito in giudizio, avendo parte resistente ottemperato (con deposito telematico del 3.3.2023) all'ordine di produzione rivoltole con provvedimento dell'8.2.2023.
4.2. E, peraltro, dall'esame dei testi contrattuali, emerge come la classificazione del personale contenuta in tale ultimo CCNL sia pressoché identica a quella riportata nel CCNL allegato da parte ricorrente, sicché non mutano gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dal lavoratore, né, conseguenzialmente, risultano modificati il thema decidendum o quello probandum.
Pag. 3 a 7 5. Ciò posto, la società datrice di lavoro non ha contestato – e, dunque, deve ritenersi accertato – che il ricorrente, sin dalla sua assunzione (avvenuta il
28.4.2008), ha svolto le mansioni di cassiere, espletando i compiti su riportati.
5.1. Ora, il CCNL applicabile al rapporto di lavoro in esame (per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane) prevede, all'art. 109, l'inserimento nella terza area professionale di quei “lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”.
5.2. Nell'ambito della predetta declaratoria generale, nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori.
5.3. Tra i profili esemplificativi del 1° livello retributivo, vengono annoverati i cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori, nonché gli addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari.
5.4. Già il mero raffronto tra il tenore testuale della disposizione contrattuale richiamata e le mansioni espletate dal dipendente, consente di ritenere che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, egli dovesse essere inquadrato nella III^ area professionale – 1° livello retributivo (inquadramento, del resto, riconosciutogli dalla stessa BCC, sia pur soltanto dall'ottobre 2015, come si evince dall'esame dei cedolini paga allegati alla consulenza tecnica di parte prodotta dal ricorrente).
Pag. 4 a 7 5.5. L'odierno ricorrente, dunque, doveva essere inquadrato nella III^ area professionale – 1° livello retributivo dal 28.4.2008.
5.6. Ne consegue che deve ritenersi accertato il diritto del lavoratore alle differenze retributive rivendicate, in ragione dell'accertato diritto al superiore inquadramento contrattuale, per il periodo 28.4.2008 – marzo 2022.
6. Deve essere premesso che, in ordine al credito retributivo vantato dal lavoratore, alcuna prescrizione quinquennale del relativo diritto può ritenersi maturata nell'odierna fattispecie.
6.1. Come statuito da recente giurisprudenza di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246).
6.2. Nel caso di specie, non essendo prescritte al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 le pretese di parte ricorrente (decorrenti, in ragione dell'incontestata sussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 l. n.
300/1970 in capo alla resistente, dal 28.4.2008), alcuna prescrizione è maturata, atteso che il rapporto di lavoro è ancora in essere tra le parti.
6.3. Non può essere condiviso – al fine di escludere l'applicabilità del suddetto principio all'odierno caso di specie – quanto sostenuto da parte resistente, ossia che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo è connotato, in punto di tutela avverso i licenziamenti illegittimi, da una disciplina – stabilita dal
CCNL – migliorativa di quella legale: ciò che rileva, invero, è l'oggettiva precognizione del regime di tutela applicabile, che sicuramente manca anche per
Pag. 5 a 7 tale categoria di dipendenti, essendo venuta meno anche per quest'ultima la stabilità reale del rapporto di lavoro prevista dall'originario articolo 18 della legge n.
300/1970, per effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n.
23/2015.
7. Fatta tale precisazione, per la quantificazione delle somme dovute a titolo differenze retributive, il CTU nominato in corso di causa, con procedimento logico e contabile immune da vizi o censure, adeguatamente rispondendo alle osservazioni proposte dalle parti, ha accertato come al ricorrente competa l'importo complessivo di € 23.502,40 (prima ipotesi di calcolo, senza tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente), a titolo di differenze retributive.
7.1. Su detta somma devono riconoscersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
8. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 23.502,40, in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai valori medi tariffari.
9.1. Analogamente, seguono la soccombenza le spese di ctu, liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della
Pag. 6 a 7 somma di € 23.502,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.259,00, di cui € 259,00 per spese ed € 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone a carico di parte resistente le spese di ctu.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7