CA
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/11/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Marco Facciolla); Parte_1
reclamante
e
(avv. Massimo Cundari); Controparte_1
reclamato
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art.1, co.48, L.92/2012, ha Controparte_1
adito il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro esponendo quanto segue.
Dottore commercialista e dipendente della convenuta da 12 anni con qualifica livello C del CCNL AIOP personale non medico, si occupava della contabilità
aziendale della stessa ed “anche in favore di tutte le società/aziende facenti capo al “gruppo” . svolgendo la propria attività lavorativa Pt_1 CP_2
<<presso la struttura denominata “la madonnina”, ove sono state accentrate le < i>
attività amministrative del gruppo>>.
Ciò detto,
di altra società, la San OL s.r.l.,>>. A seguito della morte del sig. Persona_1
dipendente dell'acquisita San OL s.r.l. a cui era delegata la cura della contabilità aziendale, il ricorrente era formalmente distaccato presso la San
OL al fine di sostituire il defunto operando a stretto contatto con il Per_1
Direttore della , dr. . Pt_1 Persona_2
Il 22\9\21 riceveva da quest'ultimo una mail dal seguente tenore CP_1
verifica se gli estratti conto bancari sono quadrati al 31/08/2021, altrimenti provvedi,
i commissari hanno segnalato un debito esagerato (circa 500.000 euro) verso i
dipendenti). Stessa cosa per i tributi, vanno registrati gli f24, dai un'occhiata anche tu
alla situazione patrimoniale. Dammi riscontro>>. Alla quale così rispondeva con propria mail del 23\9\21:
controllo: 1) dal 29/03/2021 eur 66277 si va al 29/04 ad eur 171638 (diff.eur 105.000)
2) al 30/05 si passa ad eur 272640 (diff. eur 101.000) 3) al 29/06 si arriva ad eur
269327 (diff. 0,00) 4) al 29/07 si arriva ad eur 266.099 (diff. 0,00)...probabilmente
nella elaborazione del mese di 03/2021 non è stato pagato qualcuno, idem nella
elaborazione del mese di 04/2021>>.
Nell'ambito della descritta attività di riordino della situazione contabile della
San OL, gli era anche
al settembre del 2021 anche con riferimento ai fornitori/consulenti esterni della
struttura>>.
Attese l'importanza e la delicatezza dei compiti affidatigli, chiedeva alla convenuta un aumento retributivo con una missiva del 1\12\2021, consegnata a mano al predetto Direttore dr. . Nella quale così specificava Persona_2
<<allego a corredo di questa lettera un foglio meramente riassuntivo dell'attività < i>
svolta, dal quale si possono evincere le differenti priorità che ho cercato di dare al mio modus operandi rispetto a chi mi ha preceduto. Sempre nel retro del foglio allegato mi
sono permesso di sottolineare la differenza di retribuzione netta (mese di riferimento
gennaio 2021 esclusi gli assegni familiari) tra il sottoscritto ed il sig. eur 1200), Per_1
alla quale deve sommarsi la cifra del dott. (circa eur 400) che produceva Parte_2
per la compilazione delle certificazioni uniche autonomi (CU) il mod 770, le
liquidazioni IVA periodiche>>, allegando schema comparativo dei due trattamenti retributivi.
2. Con la predetta missiva il ricorrente specificava anche di avere avuto contezza del dato relativo alla retribuzione netta percepita dal perché Per_1
<<era registrato proprio nel conto retribuzioni nette debiti verso dipendenti che il < i>
ricorrente non solo era, in generale, tenuto a controllare per continuare le registrazioni
contabili del 2021, per quanto aveva nello specifico dovuto controllare proprio su
richiesta del Direttore Generale>>.
Non avendo avuto alcun riscontro alla propria richiesta, sollecitava una risposta con successiva mail del 14\12\2021.
Dopo appena tre giorni da questa mail, ovvero in data 17\12\2021, gli era notificata una contestazione disciplinare con sospensione contestuale dal servizio, dal seguente tenore:
dati retributivi di altro personale (segnatamente del sig ), riferiti peraltro Persona_1
ad epoca antecedente al suo distacco e comunque non necessitato da motivi d'ufficio,
peraltro richiedendo malevolmente e con stratagemma le relative buste paga ad altro
dipendente amministrativo per fini che evidentemente esulavano dalle sue mansioni
ed erano semmai strumentali alla coltivazione di un interesse prettamente personale,
quale la richiesta di aumento stipendiale.
Analogamente, ella ha abusivamente acquisito i dati economici relativi ai compensi
erogati dalla società San OL s.r.l. al professionista dr. in epoca Parte_2
antecedente al suo distacco, senza che ciò fosse necessitato dallo svolgimento dei
compiti assegnati e senza alcuna preventiva autorizzazione, così acquisendo
complessiva contezza di dati che ella non avrebbe dovuto né potuto trattare>>. Comportamenti avrebbero leso in maniera irreparabile il rapporto fiduciario oltre che violato la privacy dei terzi coinvolti.
Fornite le proprie giustificazioni con missiva del 21\12\21, nella quale,
peraltro, denunciava la reale natura ritorsiva delle contestazioni, la datrice di lavoro, con missiva del 11\1\2022, gli intimava il licenziamento per giusta causa.
3. Premesso quanto sopra, denunciava la natura ritorsiva del licenziamento,
agevolmente desumibile dall'immediata contiguità temporale fra la propria richiesta di aumento stipendiale e le contestazioni disciplinari. Peraltro,
concernenti violazioni del tutto inesistenti, non avendo egli compiuto alcun abusivo accesso, a fini personali, a documentazione aziendale contenente dati sensibili. Ciò per l'evidente ragione che aveva dovuto
specifica richiesta del dott. , il RI/partitario retribuzioni nette (…) Persona_2
RI (…) peraltro (…) allegato proprio alla mail di risposta inviata dal dott.
al dott. , mail che in questa sede si produce (cfr. più volte citato CP_1 Persona_2
doc. 7) con la stampa anche del relativo allegato nel quale sono stati oscurati tutti i
dati relativi al personale.
Concludeva chiedendo che il Tribunale dichiarasse la nullità o illegittimità
dell'impugnato licenziamento con conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.
4. Accolto il ricorso con riconoscimento della tutela reale piena, nella fase di cognizione sommaria, proponeva opposizione la Parte_1
che contestava la ricostruzione dei fatti operata dal lavoratore deducendo che lo stesso
sensibili aziendali relativi alle voci di composizione delle retribuzioni del personale>>
e che, pertanto, con il proprio comportamento aveva commesso una grave violazione degli obblighi di tutela della privacy gravanti sul datore di lavoro,
tali da esporlo anche a gravi responsabilità risarcitorie.
Chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza opposta ed il rigetto integrale del ricorso proposto da . CP_1
4. Senza ammettere le prove testimoniali chieste dalle parti, l'adito Tribunale
ha rigettato la domanda di riconoscimento del carattere ritorsivo del licenziamento, conseguentemente revocando l'opposta ordinanza, ma nel contempo ha accolto la domanda subordinata proposta dal lavoratore e dichiarato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, condannando la resistente, ex art.18, 4° co., L.300/70,
alla reintegrazione del medesimo nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità retributive.
5. Propone articolato reclamo la società datrice di lavoro, ribadendo puntualmente tutte le proprie allegazioni in merito alle gravi violazioni disciplinari in cui sarebbe incorso l'appellato e chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto pieno di tutte le domande da questi proposte.
6. All'udienza del 6\5\2025, constatata la tardività della notifica dell'impugnazione, il collegio invitava la società reclamante al rinnovo della medesima e rinviava all'udienza del 28\10\2025.
Con decreto del 7\10\2025, l'udienza orale era sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
La reclamante depositava le proprie note di trattazione in data 17\10\2025,
con le quali chiedeva che si desse atto
compensazione di spese, a seguito di intervenuto accordo tra le parti>>, producendo contestualmente l'accordo sottoscritto dalle stesse.
Nella stessa data il reclamato depositava la propria memoria di costituzione in giudizio contenente identica richiesta. 7. A fronte della documentata e concorde richiesta delle parti, non rimane al collegio che prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
6. Si compensano le spese di lite del grado conformemente alla richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15\4\2024, così
[...]
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite del grado.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Marco Facciolla); Parte_1
reclamante
e
(avv. Massimo Cundari); Controparte_1
reclamato
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art.1, co.48, L.92/2012, ha Controparte_1
adito il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro esponendo quanto segue.
Dottore commercialista e dipendente della convenuta da 12 anni con qualifica livello C del CCNL AIOP personale non medico, si occupava della contabilità
aziendale della stessa ed “anche in favore di tutte le società/aziende facenti capo al “gruppo” . svolgendo la propria attività lavorativa Pt_1 CP_2
<<presso la struttura denominata “la madonnina”, ove sono state accentrate le < i>
attività amministrative del gruppo>>.
Ciò detto,
di altra società, la San OL s.r.l.,>>. A seguito della morte del sig. Persona_1
dipendente dell'acquisita San OL s.r.l. a cui era delegata la cura della contabilità aziendale, il ricorrente era formalmente distaccato presso la San
OL al fine di sostituire il defunto operando a stretto contatto con il Per_1
Direttore della , dr. . Pt_1 Persona_2
Il 22\9\21 riceveva da quest'ultimo una mail dal seguente tenore CP_1
verifica se gli estratti conto bancari sono quadrati al 31/08/2021, altrimenti provvedi,
i commissari hanno segnalato un debito esagerato (circa 500.000 euro) verso i
dipendenti). Stessa cosa per i tributi, vanno registrati gli f24, dai un'occhiata anche tu
alla situazione patrimoniale. Dammi riscontro>>. Alla quale così rispondeva con propria mail del 23\9\21:
controllo: 1) dal 29/03/2021 eur 66277 si va al 29/04 ad eur 171638 (diff.eur 105.000)
2) al 30/05 si passa ad eur 272640 (diff. eur 101.000) 3) al 29/06 si arriva ad eur
269327 (diff. 0,00) 4) al 29/07 si arriva ad eur 266.099 (diff. 0,00)...probabilmente
nella elaborazione del mese di 03/2021 non è stato pagato qualcuno, idem nella
elaborazione del mese di 04/2021>>.
Nell'ambito della descritta attività di riordino della situazione contabile della
San OL, gli era anche
al settembre del 2021 anche con riferimento ai fornitori/consulenti esterni della
struttura>>.
Attese l'importanza e la delicatezza dei compiti affidatigli, chiedeva alla convenuta un aumento retributivo con una missiva del 1\12\2021, consegnata a mano al predetto Direttore dr. . Nella quale così specificava Persona_2
<<allego a corredo di questa lettera un foglio meramente riassuntivo dell'attività < i>
svolta, dal quale si possono evincere le differenti priorità che ho cercato di dare al mio modus operandi rispetto a chi mi ha preceduto. Sempre nel retro del foglio allegato mi
sono permesso di sottolineare la differenza di retribuzione netta (mese di riferimento
gennaio 2021 esclusi gli assegni familiari) tra il sottoscritto ed il sig. eur 1200), Per_1
alla quale deve sommarsi la cifra del dott. (circa eur 400) che produceva Parte_2
per la compilazione delle certificazioni uniche autonomi (CU) il mod 770, le
liquidazioni IVA periodiche>>, allegando schema comparativo dei due trattamenti retributivi.
2. Con la predetta missiva il ricorrente specificava anche di avere avuto contezza del dato relativo alla retribuzione netta percepita dal perché Per_1
<<era registrato proprio nel conto retribuzioni nette debiti verso dipendenti che il < i>
ricorrente non solo era, in generale, tenuto a controllare per continuare le registrazioni
contabili del 2021, per quanto aveva nello specifico dovuto controllare proprio su
richiesta del Direttore Generale>>.
Non avendo avuto alcun riscontro alla propria richiesta, sollecitava una risposta con successiva mail del 14\12\2021.
Dopo appena tre giorni da questa mail, ovvero in data 17\12\2021, gli era notificata una contestazione disciplinare con sospensione contestuale dal servizio, dal seguente tenore:
dati retributivi di altro personale (segnatamente del sig ), riferiti peraltro Persona_1
ad epoca antecedente al suo distacco e comunque non necessitato da motivi d'ufficio,
peraltro richiedendo malevolmente e con stratagemma le relative buste paga ad altro
dipendente amministrativo per fini che evidentemente esulavano dalle sue mansioni
ed erano semmai strumentali alla coltivazione di un interesse prettamente personale,
quale la richiesta di aumento stipendiale.
Analogamente, ella ha abusivamente acquisito i dati economici relativi ai compensi
erogati dalla società San OL s.r.l. al professionista dr. in epoca Parte_2
antecedente al suo distacco, senza che ciò fosse necessitato dallo svolgimento dei
compiti assegnati e senza alcuna preventiva autorizzazione, così acquisendo
complessiva contezza di dati che ella non avrebbe dovuto né potuto trattare>>. Comportamenti avrebbero leso in maniera irreparabile il rapporto fiduciario oltre che violato la privacy dei terzi coinvolti.
Fornite le proprie giustificazioni con missiva del 21\12\21, nella quale,
peraltro, denunciava la reale natura ritorsiva delle contestazioni, la datrice di lavoro, con missiva del 11\1\2022, gli intimava il licenziamento per giusta causa.
3. Premesso quanto sopra, denunciava la natura ritorsiva del licenziamento,
agevolmente desumibile dall'immediata contiguità temporale fra la propria richiesta di aumento stipendiale e le contestazioni disciplinari. Peraltro,
concernenti violazioni del tutto inesistenti, non avendo egli compiuto alcun abusivo accesso, a fini personali, a documentazione aziendale contenente dati sensibili. Ciò per l'evidente ragione che aveva dovuto
specifica richiesta del dott. , il RI/partitario retribuzioni nette (…) Persona_2
RI (…) peraltro (…) allegato proprio alla mail di risposta inviata dal dott.
al dott. , mail che in questa sede si produce (cfr. più volte citato CP_1 Persona_2
doc. 7) con la stampa anche del relativo allegato nel quale sono stati oscurati tutti i
dati relativi al personale.
Concludeva chiedendo che il Tribunale dichiarasse la nullità o illegittimità
dell'impugnato licenziamento con conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.
4. Accolto il ricorso con riconoscimento della tutela reale piena, nella fase di cognizione sommaria, proponeva opposizione la Parte_1
che contestava la ricostruzione dei fatti operata dal lavoratore deducendo che lo stesso
sensibili aziendali relativi alle voci di composizione delle retribuzioni del personale>>
e che, pertanto, con il proprio comportamento aveva commesso una grave violazione degli obblighi di tutela della privacy gravanti sul datore di lavoro,
tali da esporlo anche a gravi responsabilità risarcitorie.
Chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza opposta ed il rigetto integrale del ricorso proposto da . CP_1
4. Senza ammettere le prove testimoniali chieste dalle parti, l'adito Tribunale
ha rigettato la domanda di riconoscimento del carattere ritorsivo del licenziamento, conseguentemente revocando l'opposta ordinanza, ma nel contempo ha accolto la domanda subordinata proposta dal lavoratore e dichiarato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, condannando la resistente, ex art.18, 4° co., L.300/70,
alla reintegrazione del medesimo nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità retributive.
5. Propone articolato reclamo la società datrice di lavoro, ribadendo puntualmente tutte le proprie allegazioni in merito alle gravi violazioni disciplinari in cui sarebbe incorso l'appellato e chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto pieno di tutte le domande da questi proposte.
6. All'udienza del 6\5\2025, constatata la tardività della notifica dell'impugnazione, il collegio invitava la società reclamante al rinnovo della medesima e rinviava all'udienza del 28\10\2025.
Con decreto del 7\10\2025, l'udienza orale era sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
La reclamante depositava le proprie note di trattazione in data 17\10\2025,
con le quali chiedeva che si desse atto
compensazione di spese, a seguito di intervenuto accordo tra le parti>>, producendo contestualmente l'accordo sottoscritto dalle stesse.
Nella stessa data il reclamato depositava la propria memoria di costituzione in giudizio contenente identica richiesta. 7. A fronte della documentata e concorde richiesta delle parti, non rimane al collegio che prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
6. Si compensano le spese di lite del grado conformemente alla richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15\4\2024, così
[...]
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite del grado.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni